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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/09/2025, n. 6912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6912 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18336/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18336/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI Parte_1 P.IVA_1
DIO GIUSEPPE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NANNI ALBERTO e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. MIGLIACCIO MARCELLO ( ) PIAZZA BELGIOIOSO, 2 20121 C.F._1
MILANO;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
3 T S.N.C. DI TARTAGLIONE PP E C. (per brevità: 3T) agisce in giudizio contro
[...] per chiederne la condanna al pagamento dell'importo di euro 1.293.195,99, più IVA, CP_1 oltre interessi, a titolo di ripetizione di parte del corrispettivo del prezzo di vendita del carburante che l'attrice rivendeva presso il distributore autostradale di benzina da essa gestito. La parte di corrispettivo di cui si domanda la restituzione corrisponde agli sconti che avrebbe dovuto applicare tra il CP_1
2014 e il 2020, in base agli accordi di colore e al contratto di somministrazione tra esse intercorrente. si costituisce per affermare che niente è dovuto a 3T, in quanto gli sconti richiesti sono stati CP_1 applicati, e che, anche ove così non fosse, l'attrice non ne avrebbe diritto, poiché avrebbe violato la corrispettiva obbligazione su di essa gravante di rispettare il prezzo massimo di vendita fissato sulla base dei criteri previsti nelle medesime fonti contrattuali invocate da 3T. La convenuta domanda in via riconvenzionale il pagamento dell'importo di euro 1.130.381,33, corrispondente agli sconti indebitamente applicati a favore di 3T sul prezzo di vendita del carburante e, in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di 3T, gli importi incassati da 3T per effetto del superamento del prezzo massimo (cosiddetto overprice) nel medesimo periodo 2014/2020, che quantifica in euro 1.513.088, più IVA, di cui domanda la compensazione con quanto eventualmente riconosciuto all'attrice.
3T replica negando di aver violato il prezzo massimo e affermando che, comunque, l'onere di provare tale inadempimento graverebbe su la quale, pur avendo effettuato controlli periodici sui CP_1 prezzi praticati da essa attrice, non le ha mai contestato alcunché, né ha mai attivato la procedura di accertamento prevista nei contratti collettivi in caso di violazione del prezzo massimo. ribatte evidenziando che, poiché il prezzo praticato dal distributore alla pompa è una CP_1 condotta tenuta da 3T, per il principio di vicinanza della prova, su di lei gravi l'onere dimostrare il rispetto del prezzo massimo, la cui violazione, in ogni caso, la convenuta ritiene provata sulla base degli elementi agli atti da essa prodotti.
Il Tribunale ha disposto una CTU per accertare sia l'applicazione degli sconti che il superamento del prezzo massimo, per operare una quantificazione delle due poste, così da definire i rapporti di dare e avere fra le parti.
Il CTU ha proceduto all'accertamento sia dell'applicazione degli sconti sul prezzo di vendita del carburante da a 3T, sia della violazione del prezzo massimo da parte di 3T nella rivendita del CP_1 carburante agli utenti. All'accertamento di essi, è seguita sia la quantificazione della differenza tra il prezzo effettivamente applicato da e quello cui avrebbe avuto diritto 3T in base agli sconti, CP_1 sia la quantificazione dell'effetto della violazione del prezzo massimo sugli incassi di 3T nella rivendita agli utenti.
Il consulente ha prospettato due ipotesi alternative per entrambe le quantificazioni di cui sopra, in relazione alla soluzione da parte del Giudice delle questioni giuridiche di cui si sta per scrivere.
Quanto agli sconti, il Tribunale osserva che essi devono essere applicati nella misura integrale prevista dagli accordi di colore, la cui applicazione, peraltro, in questa causa non è stata neppure contestata da come invece aveva fatto in precedenti giudizi. Nessun dubbio che le convenzioni collettive CP_1 in questione vadano applicate anche al rapporto dedotto in giudizio e che le relative disposizioni siano da considerare imperative a tutela dei distributori che hanno sottoscritto gli accordi di colore con la controparte CP_1
Tali conclusioni, oggetto di precedenti pronunce passate in giudicato, anche tra le medesime parti, seppure relative al periodo anteriore a quello dedotto in questo giudizio e quindi non tali da avere efficacia formale di giudicato, sono comunque condivisibili perché applicative della ratio di tutela dei pagina 2 di 4 distributori che informa la disciplina degli sconti prevista dalla contrattazione collettiva citata e richiamata nel contratto di somministrazione dedotto in giudizio.
Deve quindi essere considerata ai fini di questo giudizio la quantificazione degli sconti, cui ha diritto 3T nel periodo di interesse, nella misura (maggiore dell'ipotesi alternativa) di complessivi euro 1.293.260.
Per risolvere l'alternativa delle ipotesi relative alla violazione del prezzo massimo, si pongono questioni di onere della contestazione in giudizio, di onere della prova e del metodo dell'accertamento applicato dalla CTU.
Nel corso della CTU è emerso che per quantificare in maniera analitica e precisa l'effettivo ammontare del maggiore incasso di 3T per effetto della violazione del prezzo massimo in tutto il periodo di interesse e come somma complessiva di ogni singola erogazione, vi era bisogno sia del dato dei prezzi praticati giorno per giorno dal distributore, acquisito da una fonte pubblica che li raccoglie in seguito alle comunicazioni da parte dei medesimi distributori, sia il dato del carburante venduto giorno per giorno, registrato dal venditore 3T, che però in questo giudizio, pur sollecitato, ha rifiutato di produrre, dichiarando di non esserne in possesso.
Il consulente del Tribunale ha quindi proceduto ad operare una prima quantificazione basata sui dati relativi alle erogazioni effettive, però inferiori al 10% di quelle totali, agli atti in quanto prodotti da a conoscenza soltanto di quelle effettuate tramite le sue carte carburante. CP_1
Ha proceduto a un'altra ipotesi di quantificazione, necessariamente media e forfettaria, basata sui prezzi giornalieri acquisiti come sopra e sulla quantità annuale complessiva di erogazioni di 3T, che ha prodotto soltanto tale dato, in mancanza del dato analitico delle quantità erogate ad ogni transazione, il quale soltanto avrebbe permesso di quantificare l'effettivo maggior incasso derivante dalla violazione del prezzo massimo. Questa seconda ipotesi è l'unica che consente di considerare il maggior incasso di 3T per tutto il periodo di interesse e per tutte le erogazioni per effetto della pratica dell'overprice.
Il Tribunale rileva che il dato dei prezzi praticati e dei volumi erogati in ogni singola transazione riguarda condotte tenute dal venditore, ossia da 3T, relative alla sua sfera di imprenditore e, sostanzialmente, a conoscenza esclusiva della medesima 3T e inaccessibili a CP_1
Se pure aveva poteri di controllo su 3T, tali poteri non le consentivano di conoscere i dati di CP_1 cui sopra, e se pure era prevista nel contratto l'attivazione di una procedura in caso di overprice, non era prevista però alcuna decadenza di in caso di mancata attivazione e, in generale, in caso di CP_1 mancata contestazione dell'overprice nel corso del rapporto. Peraltro, tale ipotizzata decadenza, in mancanza di un effettivo potere conoscitivo delle singole transazioni in capo a sarebbe stata CP_1 nulla ex art. 2965 c.c.
Quindi, se i dati dei prezzi e dei volumi di ogni singola erogazione sono inaccessibili a per CP_1 un verso, essa non può essere onerata della prova di tali dati, “vicini” a 3T, perché relativi alle sue stesse condotte di venditrice del carburante, per altro verso, il Giudice deve trarre delle conseguenze processuali dalla indisponibilità di 3T a produrre tali dati.
Si rileva, inoltre, che in questo giudizio ha prospettato una ipotesi di calcolo dell'effetto CP_1 dell'overprice, elaborata a partire dai dati in suo possesso (il carburante venduto a 3T, i prezzi pubblicati di rivendita, e i dati delle transazioni con le carte di pagamento), molto vicina all'ipotesi formulata dal CTU. ha fatto oggetto della relativa domanda riconvenzionale l'importo così CP_1 determinato.
Quindi, 3T, pur essendo la pratica dell'overprice inerente alla sua sfera, perché integrata da una sua condotta, non ha assolto l'onere probatorio relativo, né ha specificamente contestato le allegazioni ragionate di sul punto, ciò che basterebbe a considerare accertata in questo giudizio la CP_1 pagina 3 di 4 quantificazione della convenuta.
Anche il consulente del Tribunale, come si è scritto, ha elaborato un'ipotesi dell'overprice complessivo, a partire dai dati conosciuti, ossia il prezzo giornaliero e le quantità di carburante annualmente rivendute da 3T, determinando l'importo di euro 1.488.086.
La conclusione del CTU, in mancanza del dato effettivo conosciuto solo da 3T, è il risultato di un metodo induttivo, che mira a conoscere sulla base degli elementi noti il dato ignoto dell'overprice, applicando il metodo matematico per giungere a un valore medio. Si tratta quindi di una presunzione ragionata del tutto ammissibile per giungere alla certezza processuale.
Questo Tribunale, a differenza di quanto sostenuto da 3T, non ha mai affermato il contrario di quanto scritto al capoverso precedente.
Orbene, se gli sconti non applicati da sul carburante venduto a 3T spetterebbero a CP_1 quest'ultima, che avrebbe dovuto pagarlo meno, il maggior incasso per l'overprice praticato dal distributore, invece, non potrebbe spettare a perché non corrisponde a importi che la CP_1 convenuta avrebbe avuto diritto ad incassare o a risparmiare, né, come motivato da questo Tribunale e confermato dalla Corte d'Appello nelle sentenze citate dalle parti, può valere a quantificare un danno che avrebbe subito. Peraltro, in questo giudizio la convenuta non ha impostato la domanda CP_1 riconvenzionale in questione in termini di risarcimento del danno.
Però, l'astratto diritto agli sconti, non può essere riconosciuto a 3T, per il semplice motivo, e anche sotto questo aspetto si conferma la giurisprudenza di questo Tribunale e della Corte d'Appello, che, se essi sono previsti negli accordi di colore a tutela dei margini di guadagno dei distributori di carburante, a tale tutela essi non hanno diritto, né ne hanno bisogno, se, e nella misura in cui, hanno conseguito i loro margini di guadagno violando il prezzo massimo, anche esso prescritto dagli accordi di colore a tutela, questa volta, degli utenti dei distributori.
Pertanto, dato che, nel periodo dedotto in giudizio, l'importo complessivo degli incassi per overprice supera quello degli sconti non applicati, anche 3T non ha diritto a nessun importo per gli omessi sconti.
Devono, in definitiva, essere rigettate tutte le domande contrapposte avanzate dalle parti, ciò che porta a compensare per intero le spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. e si deve porre, per la medesima ragione, il compenso del CTU a carico di ciascuna parte per metà.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta ogni domanda avanzata da 3 nei confronti di Parte_1
Controparte_1
T Controparte_1Parte_1 [...]
Parte_1 compensa per intero le spese di lite;
pone definitivamente a carico di ciascuna parte per metà il compenso del CTU.
Milano, 17 settembre 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18336/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI Parte_1 P.IVA_1
DIO GIUSEPPE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NANNI ALBERTO e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. MIGLIACCIO MARCELLO ( ) PIAZZA BELGIOIOSO, 2 20121 C.F._1
MILANO;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
3 T S.N.C. DI TARTAGLIONE PP E C. (per brevità: 3T) agisce in giudizio contro
[...] per chiederne la condanna al pagamento dell'importo di euro 1.293.195,99, più IVA, CP_1 oltre interessi, a titolo di ripetizione di parte del corrispettivo del prezzo di vendita del carburante che l'attrice rivendeva presso il distributore autostradale di benzina da essa gestito. La parte di corrispettivo di cui si domanda la restituzione corrisponde agli sconti che avrebbe dovuto applicare tra il CP_1
2014 e il 2020, in base agli accordi di colore e al contratto di somministrazione tra esse intercorrente. si costituisce per affermare che niente è dovuto a 3T, in quanto gli sconti richiesti sono stati CP_1 applicati, e che, anche ove così non fosse, l'attrice non ne avrebbe diritto, poiché avrebbe violato la corrispettiva obbligazione su di essa gravante di rispettare il prezzo massimo di vendita fissato sulla base dei criteri previsti nelle medesime fonti contrattuali invocate da 3T. La convenuta domanda in via riconvenzionale il pagamento dell'importo di euro 1.130.381,33, corrispondente agli sconti indebitamente applicati a favore di 3T sul prezzo di vendita del carburante e, in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di 3T, gli importi incassati da 3T per effetto del superamento del prezzo massimo (cosiddetto overprice) nel medesimo periodo 2014/2020, che quantifica in euro 1.513.088, più IVA, di cui domanda la compensazione con quanto eventualmente riconosciuto all'attrice.
3T replica negando di aver violato il prezzo massimo e affermando che, comunque, l'onere di provare tale inadempimento graverebbe su la quale, pur avendo effettuato controlli periodici sui CP_1 prezzi praticati da essa attrice, non le ha mai contestato alcunché, né ha mai attivato la procedura di accertamento prevista nei contratti collettivi in caso di violazione del prezzo massimo. ribatte evidenziando che, poiché il prezzo praticato dal distributore alla pompa è una CP_1 condotta tenuta da 3T, per il principio di vicinanza della prova, su di lei gravi l'onere dimostrare il rispetto del prezzo massimo, la cui violazione, in ogni caso, la convenuta ritiene provata sulla base degli elementi agli atti da essa prodotti.
Il Tribunale ha disposto una CTU per accertare sia l'applicazione degli sconti che il superamento del prezzo massimo, per operare una quantificazione delle due poste, così da definire i rapporti di dare e avere fra le parti.
Il CTU ha proceduto all'accertamento sia dell'applicazione degli sconti sul prezzo di vendita del carburante da a 3T, sia della violazione del prezzo massimo da parte di 3T nella rivendita del CP_1 carburante agli utenti. All'accertamento di essi, è seguita sia la quantificazione della differenza tra il prezzo effettivamente applicato da e quello cui avrebbe avuto diritto 3T in base agli sconti, CP_1 sia la quantificazione dell'effetto della violazione del prezzo massimo sugli incassi di 3T nella rivendita agli utenti.
Il consulente ha prospettato due ipotesi alternative per entrambe le quantificazioni di cui sopra, in relazione alla soluzione da parte del Giudice delle questioni giuridiche di cui si sta per scrivere.
Quanto agli sconti, il Tribunale osserva che essi devono essere applicati nella misura integrale prevista dagli accordi di colore, la cui applicazione, peraltro, in questa causa non è stata neppure contestata da come invece aveva fatto in precedenti giudizi. Nessun dubbio che le convenzioni collettive CP_1 in questione vadano applicate anche al rapporto dedotto in giudizio e che le relative disposizioni siano da considerare imperative a tutela dei distributori che hanno sottoscritto gli accordi di colore con la controparte CP_1
Tali conclusioni, oggetto di precedenti pronunce passate in giudicato, anche tra le medesime parti, seppure relative al periodo anteriore a quello dedotto in questo giudizio e quindi non tali da avere efficacia formale di giudicato, sono comunque condivisibili perché applicative della ratio di tutela dei pagina 2 di 4 distributori che informa la disciplina degli sconti prevista dalla contrattazione collettiva citata e richiamata nel contratto di somministrazione dedotto in giudizio.
Deve quindi essere considerata ai fini di questo giudizio la quantificazione degli sconti, cui ha diritto 3T nel periodo di interesse, nella misura (maggiore dell'ipotesi alternativa) di complessivi euro 1.293.260.
Per risolvere l'alternativa delle ipotesi relative alla violazione del prezzo massimo, si pongono questioni di onere della contestazione in giudizio, di onere della prova e del metodo dell'accertamento applicato dalla CTU.
Nel corso della CTU è emerso che per quantificare in maniera analitica e precisa l'effettivo ammontare del maggiore incasso di 3T per effetto della violazione del prezzo massimo in tutto il periodo di interesse e come somma complessiva di ogni singola erogazione, vi era bisogno sia del dato dei prezzi praticati giorno per giorno dal distributore, acquisito da una fonte pubblica che li raccoglie in seguito alle comunicazioni da parte dei medesimi distributori, sia il dato del carburante venduto giorno per giorno, registrato dal venditore 3T, che però in questo giudizio, pur sollecitato, ha rifiutato di produrre, dichiarando di non esserne in possesso.
Il consulente del Tribunale ha quindi proceduto ad operare una prima quantificazione basata sui dati relativi alle erogazioni effettive, però inferiori al 10% di quelle totali, agli atti in quanto prodotti da a conoscenza soltanto di quelle effettuate tramite le sue carte carburante. CP_1
Ha proceduto a un'altra ipotesi di quantificazione, necessariamente media e forfettaria, basata sui prezzi giornalieri acquisiti come sopra e sulla quantità annuale complessiva di erogazioni di 3T, che ha prodotto soltanto tale dato, in mancanza del dato analitico delle quantità erogate ad ogni transazione, il quale soltanto avrebbe permesso di quantificare l'effettivo maggior incasso derivante dalla violazione del prezzo massimo. Questa seconda ipotesi è l'unica che consente di considerare il maggior incasso di 3T per tutto il periodo di interesse e per tutte le erogazioni per effetto della pratica dell'overprice.
Il Tribunale rileva che il dato dei prezzi praticati e dei volumi erogati in ogni singola transazione riguarda condotte tenute dal venditore, ossia da 3T, relative alla sua sfera di imprenditore e, sostanzialmente, a conoscenza esclusiva della medesima 3T e inaccessibili a CP_1
Se pure aveva poteri di controllo su 3T, tali poteri non le consentivano di conoscere i dati di CP_1 cui sopra, e se pure era prevista nel contratto l'attivazione di una procedura in caso di overprice, non era prevista però alcuna decadenza di in caso di mancata attivazione e, in generale, in caso di CP_1 mancata contestazione dell'overprice nel corso del rapporto. Peraltro, tale ipotizzata decadenza, in mancanza di un effettivo potere conoscitivo delle singole transazioni in capo a sarebbe stata CP_1 nulla ex art. 2965 c.c.
Quindi, se i dati dei prezzi e dei volumi di ogni singola erogazione sono inaccessibili a per CP_1 un verso, essa non può essere onerata della prova di tali dati, “vicini” a 3T, perché relativi alle sue stesse condotte di venditrice del carburante, per altro verso, il Giudice deve trarre delle conseguenze processuali dalla indisponibilità di 3T a produrre tali dati.
Si rileva, inoltre, che in questo giudizio ha prospettato una ipotesi di calcolo dell'effetto CP_1 dell'overprice, elaborata a partire dai dati in suo possesso (il carburante venduto a 3T, i prezzi pubblicati di rivendita, e i dati delle transazioni con le carte di pagamento), molto vicina all'ipotesi formulata dal CTU. ha fatto oggetto della relativa domanda riconvenzionale l'importo così CP_1 determinato.
Quindi, 3T, pur essendo la pratica dell'overprice inerente alla sua sfera, perché integrata da una sua condotta, non ha assolto l'onere probatorio relativo, né ha specificamente contestato le allegazioni ragionate di sul punto, ciò che basterebbe a considerare accertata in questo giudizio la CP_1 pagina 3 di 4 quantificazione della convenuta.
Anche il consulente del Tribunale, come si è scritto, ha elaborato un'ipotesi dell'overprice complessivo, a partire dai dati conosciuti, ossia il prezzo giornaliero e le quantità di carburante annualmente rivendute da 3T, determinando l'importo di euro 1.488.086.
La conclusione del CTU, in mancanza del dato effettivo conosciuto solo da 3T, è il risultato di un metodo induttivo, che mira a conoscere sulla base degli elementi noti il dato ignoto dell'overprice, applicando il metodo matematico per giungere a un valore medio. Si tratta quindi di una presunzione ragionata del tutto ammissibile per giungere alla certezza processuale.
Questo Tribunale, a differenza di quanto sostenuto da 3T, non ha mai affermato il contrario di quanto scritto al capoverso precedente.
Orbene, se gli sconti non applicati da sul carburante venduto a 3T spetterebbero a CP_1 quest'ultima, che avrebbe dovuto pagarlo meno, il maggior incasso per l'overprice praticato dal distributore, invece, non potrebbe spettare a perché non corrisponde a importi che la CP_1 convenuta avrebbe avuto diritto ad incassare o a risparmiare, né, come motivato da questo Tribunale e confermato dalla Corte d'Appello nelle sentenze citate dalle parti, può valere a quantificare un danno che avrebbe subito. Peraltro, in questo giudizio la convenuta non ha impostato la domanda CP_1 riconvenzionale in questione in termini di risarcimento del danno.
Però, l'astratto diritto agli sconti, non può essere riconosciuto a 3T, per il semplice motivo, e anche sotto questo aspetto si conferma la giurisprudenza di questo Tribunale e della Corte d'Appello, che, se essi sono previsti negli accordi di colore a tutela dei margini di guadagno dei distributori di carburante, a tale tutela essi non hanno diritto, né ne hanno bisogno, se, e nella misura in cui, hanno conseguito i loro margini di guadagno violando il prezzo massimo, anche esso prescritto dagli accordi di colore a tutela, questa volta, degli utenti dei distributori.
Pertanto, dato che, nel periodo dedotto in giudizio, l'importo complessivo degli incassi per overprice supera quello degli sconti non applicati, anche 3T non ha diritto a nessun importo per gli omessi sconti.
Devono, in definitiva, essere rigettate tutte le domande contrapposte avanzate dalle parti, ciò che porta a compensare per intero le spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. e si deve porre, per la medesima ragione, il compenso del CTU a carico di ciascuna parte per metà.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta ogni domanda avanzata da 3 nei confronti di Parte_1
Controparte_1
T Controparte_1Parte_1 [...]
Parte_1 compensa per intero le spese di lite;
pone definitivamente a carico di ciascuna parte per metà il compenso del CTU.
Milano, 17 settembre 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
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