Sentenza 23 giugno 2000
Massime • 1
Le dichiarazioni di accusa rese da persona coimputata o coindagata nel medesimo procedimento, ovvero coimputata o coindagata in procedimento connesso o collegato, e che in dibattimento si sia sottratta all'esame dell'imputato e del suo difensore avvalendosi della facoltà di non rispondere, sono utilizzabili ai fini della valutazione della prova ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 cod. proc. pen. come riscontri alle dichiarazioni di accusa rese da altri soggetti che rivestano analoga qualifica processuale, atteso che i meccanismi di tutela, posti dal legislatore con norma costituzionale, della formazione della prova attraverso il contraddittorio tra le parti in giudizio non si estendono agli elementi che il giudice può valutare nella formazione del proprio convincimento laddove, come nella fattispecie, le dichiarazioni di accusa "principali" siano state confermate in dibattimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/06/2000, n. 11626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11626 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNO FRANGINI - Presidente - del 23/06/2000
1. Dott. MAURO DOMENICO LOSAPIO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. RENATO OLIVIERI - Consigliere - N. 1492
3. Dott. FRANCESCO MARZANO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CARLO IU BRUSCO - Consigliere - N. 11333/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NO IU nato a [...] il [...];
2) LE SS nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano in data 20 gennaio 2000 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARZANO.
Udito il Pubblico Ministero in persona del sost. Proc. Gen. Dott. PE Veneziano che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito l'avv. Attilio Maccarone, difensore di AL MO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 19 maggio 1999 il Tribunale di Como condannava IL PE e AL MO, riconosciute a quest'ultimo le attenuanti generiche, a pene ritenute di giustizia (con quelle accessorie di legge); il primo per le imputazioni, unificate sotto il vincolo della continuazione, di cui agli artt. a) 110, 81, c.p., 73, 80 D.P.R. n.309/1990 (fatti del 2 aprile 1997); b) 110, 81, c.p., 10 e 14 L. n.497/1974, 23 L. n. 110/1975, 697 c.p. (fatti del 2 aprile 1997); c)
110, 81, c.p., 10 e 14 L. n. 497/1974, 697 c.p. (fatti del gennaio 1997); d) 110, 81, c.p., 73 D.P.R. n. 309/1990 (fatti commessi dal gennaio al 2 aprile 1997); e) 110 c.p., 73 D.P.R. n. 309/1990 (fatti commessi in epoca antecedente al 2 aprile 1997); il secondo per l'imputazione (sub f della originaria rubrica) di cui agli artt. 81 c.p., 73 D.P.R. n. 309/1990 (fatti commessi sino all'aprile 1997 e il 14 novembre 1997). Sul gravame degli imputati, il 20 gennaio 2000, la Corte di Appello di Milano escludeva l'aggravante di cui all'art. 80 D.P.R. n.309/1990, come contestata, in relazione all'hascisc, allo IL
e, conseguentemente, riduceva la pena inflitta a costui dai primi giudici e confermava nel resto la decisione.
Risulta da tale sentenza che il 2 aprile 1997 i carabinieri di Tortona, a seguito di dichiarazioni collaborative rese da tale De UC LL, eseguivano una perquisizione in un box tenuto in locazione dallo IL PE, ove rinvenivano, tra l'altro, sostanza stupefacente, armi e munizioni (come dettagliatamente descritto ai capi a e b della rubrica di accusa), nonché "l'occorrente per il taglio ed il confezionamento della droga (bilancini di precisione, nastro adesivo, cucchiaio con tracce di droga, cinque bustine di cellophane e carta stagnola)". Quanto alla sostanza stupefacente si trattava, come risulta dal relativo capo di imputazione, di kg. 18,156 di hascisc, con una percentuale di THC del 6,20%, pari a 22.514 dosi medie, nonché di ulteriori gr. 11,902 della stessa sostanza stupefacente, pari ad otto dosi medie, e di gr. 19,5586 di cocaina pura, pari a centotrenta dosi medie). Le ulteriori imputazioni (di cui ai capi c, d ed e della rubrica) scaturivano dalle dichiarazioni rese dal De UC. Questi, difatti, aveva riferito di un viaggio fatto con lo IL, da Seminara a Tortona, a bordo dell'auto di quest'ultimo, il quale, nell'occasione, gli aveva riferito che nel bagagliaio dell'auto trasportava un chilo di cocaina. Qualche tempo dopo, approfonditasi la conoscenza fra i due, lo IL gli aveva offerto di collaborare con lui nella illecita attività e lo aveva condotto nel box (oggetto della perquisizione della quale s'è detto) dove egli aveva potuto vedere le armi e le munizioni descritte nel capo d) della rubrica di accusa e un certo quantitativo di cocaina (circa 350 grammi, secondo quanto riferitogli dallo IL), conservata all'interno di una matrioska (che il De UC aveva descritto come specie di uova di Pasqua, russe, disegnate all'esterno). Chiariva il De UC che all'illecito traffico partecipava anche IL OC (fratello di PE) e che la droga veniva tagliata con novalgina, che i tre si procuravano estraendo fotocopie di una ricetta e presentandole presso varie farmacie. Egli stesso - aveva aggiunto il De UC - aveva ricevuto dallo IL 250 grammi di hascisc da esibire come campione ad eventuali acquirenti.
Riferiva altresì, il De UC, di aver accompagnato più volte i fratelli IL ed evocava, in particolare, due consegne, una di 50 grammi di cocaina ed una di 15 grammi della stessa sostanza, ad un giovane che viaggiava con una Y10, definito cliente importante e solvente, individuato poi per AL MO;
da qui l'imputazione elevata a carico di quest'ultimo, la cui utenza telefonica veniva sottoposta a controllo. Sicché, a seguito di una telefonata intercettata, i militi inquirenti lo bloccavano all'interno di una cabina telefonica, trovandolo in possesso di 4 grammi di cocaina, contenuta in un pacchetto di sigarette del quale il AL aveva cercato di disfarsi (i giudici di prime cure, in riferimento a tale specifico episodio, assolvevano il AL avendo ritenuto non provato, per questa parte della sostanza, il fine di spaccio). Nel pervenire all'indicata statuizione i giudici del merito rilevavano, tra l'altro, che le dichiarazioni del De UC in ordine al possesso illegale di armi da parte dello IL avevano trovato puntuale conferma negli esiti della eseguita perquisizione locale;
vero è - annotavano - che non era stata rinvenuta la pistola cal. 357, indicata dal De UC, che pure aveva di tanto dato spiegazione (aveva dichiarato di essersi trovato in compagnia dello IL allorché questi aveva portato tale arma ad un amico, in Sesto San Giovanni, perché la dotasse di silenziatore), ma in quel box erano stati rinvenuti proiettili dello stesso calibro, 357, corrispondente a quello dell'arma in questione. Quanto alla cocaina (di cui al capo d della rubrica), ne confermavano la detenzione limitatamente a 350 grammi (come ritenuto dai primi giudici);
confermavano il diniego delle attenuanti generiche (richiamando anche lo stato di latitanza dell'imputato, ancorché poi cessato per la sua volontaria costituzione in carcere) ed il trattamento sanzionatorio operato in primo grado, che veniva peraltro attenuato in conseguenza della esclusione della predetta aggravante, ex art. 80 D.P.R. n.309/1990. Quanto al AL, richiamavano le dichiarazioni del De UC, che "è stato assai preciso e ricco di dettagli" ed i dati dalle dichiarazioni di IL OC e dall'episodio del sequestro di poco più di 4 grammi di cocaina, nonché le "stesse modalità di pagamento 'a sbalzo' riferite dal De UC e confermate dallo stesso IL OC quando aveva parlato del credito verso l'imputato, essendo tipiche dello spacciatore e non già dell'acquirente per uso personale".
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso entrambi gli imputati, per mezzo dei rispettivi difensori.
Lo IL denunzia:
a) i vizi di cui all'art. 606, lo c., lett. c) ed e), c.p.p. in relazione all'art. 192 comma 3^ c.p.p.. Deduce, al riguardo, che illegittimamente la Corte di merito ha ritenuto fondato l'addebito di illegale detenzione della pistola cal. 357, giacché tale pistola non era stata rinvenuta in sede di perquisizione e sarebbe "insufficiente, illogica" l'argomentazione dei giudici del merito in ordine al rinvenimento dei proiettili per tale tipo di arma, atteso che "è scienza comune che non esistono munizioni unicamente riferibili ad un'arma, a meno che non si tratti di proiettili esplosi sui quali rimangono impressi segni distintivi della rigatura dell'arma che li ha espulsi" e che "non vi erano nel garage proiettili unicamente riferibili alla pistola in questione", sicché mancherebbe i Il riscontro esterno "alla chiamata di correo"; e, quanto alla spiegazione data dal De UC in ordine al mancato rinvenimento di tale arma, il suo apprezzamento avrebbe comportato che "è stato elevato a riscontro estrinseco un elemento intrinseco alla chiamata";
b) gli stessi vizi di violazione di legge, in riferimento agli artt. 125 comma 3^ e 192 comma 3^ c.p.p., e di motivazione, in ordine alla detenzione (nella matrioska) di cocaina di cui al capo d) della imputazione. Si assume, a tal proposito, che illogicamente i giudici del merito avrebbero ritenuto la detenzione di 350 grammi di tale sostanza, anziché di un quantitativo minore (100 grammi), come difensivamente dedotto, atteso che non avrebbero essi tenuto conto, illogicamente giustificandola, della mutata versione resa dal De UC al riguardo e delle dichiarazioni del maresciallo Del Rio;
c) gli stessi vizi di violazione di legge, in riferimento agli artt.62 bis, 69, 133 c.p., e di motivazione, in punto trattamento sanzionatorio. Illogicamente i giudici del merito hanno ritenuto "troppo grave ed indicativo di pericolosità" il comportamento dello IL, che si era sottratto volontariamente alla misura cautelare nei suoi confronti disposta, omettendo di considerare che egli si era, poi, spontaneamente costituito, che aveva sempre svolto attività lavorativa lecita, che aveva "buoni precedenti penali";
avrebbe, poi, la Corte di merito, omesso di considerare la pena "comminata al di lui fratello IL OC", separatamente giudicato, sensibilmente inferiore a quella inflitta ad esso ricorrente, rifiutandosi "di porre e confronto le due decisioni". Il AL, dal canto suo, denunzia:
a) il vizio di motivazione e di violazione di legge, in riferimento all'art. 192 c.p.p.. Deduce, al riguardo, che la Corte di merito ha ritenuto riscontrate le dichiarazioni accusatorie rese dal De UC da quanto affermato da IL OC (sulle cui dichiarazioni rileva anche che al predetto "viene fatto dire... più di quanto egli abbia in realtà dichiarato"), omettendo di considerare che tutte le attività di indagine svolte nei riguardi del ricorrente (nei cui confronti erano state disposte anche intercettazioni telefoniche ed una perquisizione domiciliare) non avevano sortito alcun esito;
in particolare, nel corso della perquisizione domiciliare "non venne rinvenuto... alcuno strumento, quali bilancino, sacchettini o bustine ecc. tipico dello spacciatore" mentre, secondo la tesi di accusa, gli sarebbero stati consegnati quantitativi di 50 e 15 grammi, in uniche confezioni e quindi con necessità di ulteriore confezionamento;
la sentenza impugnata avrebbe ritenuto riscontrate tali dichiarazioni anche attraverso l'episodio inizialmente contestato al capo f), relativo al possesso di circa 4 grammi di eroina, dal quale era stato assolto in primo grado perché in fatto non è previsto dalla legge come reato;
b) il vizio di violazione di legge, quanto alle dichiarazioni rese dallo IL OC. Premesso che queste erano state acquisite al fascicolo del dibattimento ex art. 513 c.p.p., l'atto (il verbale di interrogatorio del 22 luglio 1997) sarebbe affetto da nullità assoluta, perché svolto senza la necessaria presenza del difensore. Si specifica, al riguardo, che, in quella circostanza, "comparve l'avv. Alessandro Premoli in sostituzione del difensore di fiducia dello IL, avv. LL Campisani;
l'avv. Premoli aveva già superato l'esame di procuratore, ma non aveva ancora ottenuto l'iscrizione all'albo professionale, essendo ancora in corso l'iter burocratico, per cui venne invitato ad allontanarsi e l'interrogatorio nei confronti dello IL OC prosegui in assenza di qualsivoglia difensore dello stesso. Soggiunge che, peraltro, 'la valenza probatoria delle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni non e' pienà, giacché, ai sensi dell'art. 500 comma 4^ c.p.p., esse sono valutate come prova dei fatti in esse affermati se sussistono altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità"; riscontri, questi, nella specie insussistenti. Deduce, inoltre, che "in data 7.1.2000 è entrato in vigore il D.L. n. 2/2000, che all'art. 2 ha dettato norme in ordine alla valutazione della prova con riferimento alle dichiarazioni di chi si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore: in tale situazione versava lo IL OC, sicché le sue dichiarazioni "non potevano essere utilizzate in alcun modo";
c) il vizio di violazione di legge, in riferimento all'art. 73, 50 C., D.P.R. n. 309/1990. Deduce, al riguardo, in sintesi, che l'entità dei fatti contestati avrebbe imposto il riconoscimento di tale attenuante, tenuto conto anche che "è risultato che il AL fosse anche consumatore dello stupefacente, sicché è da presumersi che una parte della cocaina da lui acquistata fosse destinata al suo personale consumo", come confermato anche dalla "assoluzione per il fatto del 14.11.1997"; avrebbe, inoltre, omesso la Corte di merito di considerare "l'assenza di propri mezzi d i propria organizzazione, circostanze che denotano la rudimentalità della condotta stessa e lo scarso allarme sociale che essa può aver destato".
All'udienza del 23 giugno il difensore di AL ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 513 comma 2^ c.p.p., per contrasto con il nuovo testo dell'art. 111 della Costituzione, nonché delle norme attuative dell'art. 111 indicato per violazione degli artt. 77 comma 2^, 111 e 3 della Costituzione. Ha quindi concluso per l'accoglimento del ricorso mentre il difensore di IL ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso da lui proposto. In precedenza il Procuratore Generale presso questo Ufficio aveva concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi MOTIVI DELLA DECISIONE:
Come si è accennato nelle premesse IL PE lamenta innanzitutto che la Corte d'Appello abbia ritenuto oggettivamente riscontrate le dichiarazioni di De UC LL, in ordine alla illegale detenzione di una pistola cal. 357, sulla base del rinvenimento, in luogo nella sua disponibilità, di munizioni del medesimo calibro.
Premesso che i giudici di merito hanno sottolineato come le dichiarazioni del De UC abbiano trovato precisa conferma nell'esito della perquisizione svolta presso box di Mozzate, si osserva, innanzitutto, che le predette dichiarazioni hanno trovato conferma pressoché integrale - proprio in relazione alla detenzione, da parte dello IL, di numerose armi e di esplosivi, di elevata potenzialità offensiva - nel sequestro di quasi tutte le armi, le munizioni e gli esplosivi indicati dal collaboratore. Ciò sarebbe di per sè sufficiente, stante la precisa corrispondenza del ritrovamento con le dichiarazioni di accusa, a ritenere oggettivamente riscontrate le dichiarazioni dell'imputato in procedimento connesso anche per l'unica arma non rinvenuta. Ma, in realtà, come sottolinea la sentenza impugnata, esiste un riscontro oggettivo anche in relazione alla detenzione di quest'arma posto che furono rinvenute munizioni del medesimo calibro (e non fu rinvenuta altra arma di questo calibro) a nulla rilevando (trattandosi non della prova del fatto reato - costituita dalle dichiarazioni del De UC - ma del riscontro che deve necessariamente corroborare quel tipo di prova) che le munizioni di quel calibro possano essere utilizzate anche per armi di tipo diverso (ma dello stesso calibro) di quella indicata dal De UC (il quale comunque ha anche fornito un argomento utile a comprendere il mancato ritrovamento dell'arma in questione).
Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso che si riferisce alla detenzione di gr. 350 di cocaina da parte di IL. Questo quantitativo è stato determinato sulla base delle dichiarazioni di De UC che ha riferito di aver visto la cocaina nascosta all'interno di una matrioska e in un sacchetto di plastica separato e ha precisato che la quantità gli fu indicata da IL. La Corte ha correttamente ritenuto oggettivamente riscontrate le dichiarazioni del collaborante sia per la conferma delle modalità del nascondimento (all'interno della matrioska) sia per il ritrovamento, all'interno del medesimo oggetto, di un certo quantitativo di cocaina.
Ma anche per quanto riguarda il più consistente (rispetto a quello rinvenuto) quantitativo accertato (350 grammi) la Corte ha adeguatamente motivato il suo convincimento sulla attendibilità delle dichiarazioni del De UC che, in un primo momento, aveva riferito solo della cocaina contenuta nella matrioska precisando poi di aver visto n sacchetto contenente la medesima sostanza. Nè può affermarsi, come fa il ricorrente, che i giudici di merito abbiano attribuito alle dichiarazioni del De UC una sorta di efficacia traslativa interna atteso che, trattandosi di fatto unico, essi si sono limitati a ritenerlo interamente provato (per quanto riguarda la quantità) pur essendo stata sequestrata solo una parte della sostanza.
Infondato è infine il terzo motivo di ricorso di IL, relativo al trattamento sanzionatorio, avendo i giudici di merito adeguatamente motivato sulla mancata concessione delle attenuanti generiche facendo riferimento sia alla pericolosità del soggetto (dimostrata in particolare dal ritrovamento delle armi ed esplosivi di elevata offensività) sia al comportamento processuale con particolare riferimento al lungo periodo di latitanza. Dal che consegue, altresì, l'inammissibilità di questo motivo nella parte in cui si riferisce alla comparazione con il trattamento sanzionatorio riservato a IL OC, giudicato separatamente, e in assenza (per quel che possa valere) di qualsiasi rilievo sulla identità di situazioni che neppure viene evidenziata in ricorso. 2) Passando all'esame dei motivi di ricorso di AL MO osserva la Corte che, nei confronti del predetto, la situazione probatoria ha caratteristiche diverse da quelle relative a IL. A AL è stato contestato (capo F) di aver acquistato, in più occasioni, da IL PE e dal fratello IL OC quantitativi variabili di cocaina (fino a 50 grammi) destinati, almeno per la maggior parte, ad uso di terzi. Anche queste accuse si fondano sulle dichiarazioni di De UC LL, ritenute intrinsecamente attendibili dai giudici di merito, ma prive dell'imponente apparato di riscontri oggettivi costituiti dal ritrovamento di droga, armi ecc. nella disponibilità dello IL.
Con il primo motivo di ricorso viene censurata la sentenza impugnata perché, pur in assenza di elementi indizianti di un'asserita attività di spaccio da parte del ricorrente (nella perquisizione domiciliare non fu rinvenuto alcuno strumento atto al confezionamento della sostanza) la Corte d'Appello avrebbe ritenuto riscontrate le dichiarazioni del De UC sia sulla base di un fatto (la detenzione di poco più di quattro grammi di cocaina) irrilevante perché la destinazione a uso di terzi della sostanza sequestrata non ha avuto conferma giudiziaria;
sia sulla base di dichiarazioni (quelle di IL OC) dal significato equivoco e interpretate scorrettamente.
Osserva la Corte che la sentenza impugnata si sottrae alle critiche che le sono state rivolte. Va intanto precisato che i giudici di merito (dopo aver tratto conferma della precisa conoscenza che De UC aveva di AL dalla descrizione somatica fornitane, dall'indicazione dell'autovettura usata e dalla circostanza, accertata, di una pregressa codetenzione tra il fratello di AL e IL OC) hanno fondato il loro convincimento in merito ai riscontri oggettivi delle dichiarazioni di IL OC le cui affermazioni hanno interpretato con criteri corretti e immuni da censure. Hanno infatti richiamato le parti delle dichiarazioni del predetto nelle quali si afferma che il AL si recava molto spesso dal fratello, che in un'occasione il fratello l'aveva incaricato di andare a ritirare dal AL una somma di danaro per conto suo e di De UC;
che dopo il sequestro aveva supposto che AL comprasse droga dal fratello.
Il ricorrente fornisce una diversa interpretazione di queste dichiarazioni ma va sottolineato come, avendo il giudice di merito utilizzato corretti criteri ermeneutici e non essendo incorso in alcuna illogicità, l'apprezzamento delle richiamate dichiarazioni è incensurabile in sede di legittimità. E le conclusioni tratte da tale apprezzamento (costituire le dichiarazioni conferma dei numerosi acquisti di cocaina da parte di AL) è parimenti incensurabile in questa sede. Nè può obiettarsi che si tratti di elementi di prova insufficienti a fondare la penale responsabilità del ricorrente non essendo questa la funzione dei riscontri che valgono invece a corroborare un'accusa che, pur in presenza di tutte le necessarie caratteristiche di attendibilità intrinseca, il legislatore ritiene insufficiente, per le note ragioni, a fondare una sentenza di condanna.
Marginale si presenta, nella valutazione della Corte d'Appello, la rilevanza dell'altro riscontro oggettivo ma si rileva, anche su questa parte della censura, che non appare manifestamente illogica la motivazione, contenuta nella sentenza impugnata, laddove si evidenzia che, pur in presenza di un'assoluzione, per la detenzione di questa parte della sostanza, in assenza di prova certa della destinazione a terzi, la circostanza accertata costituisce pur sempre un riscontro del rapporto del AL con persone inserite nel traffico di sostanze stupefacenti della stessa natura di quelle spacciate dai fratelli IL. Inoltre la Corte ha messo in rilievo come i modesti redditi del AL non gli avrebbero consentito di procurarsi la sostanza necessaria al suo consumo. In ogni caso è evidente che, nella valutazione della Corte di merito, il primo riscontro è idoneo e sufficiente a corroborare le dichiarazioni di accusa di De UC.
Infondato è il secondo motivo di ricorso, nella prima parte, in cui si lamenta violazione di norme processuali perché l'interrogatorio di IL OC (che, in dibattimento, si è avvalso della facoltà di non rispondere), utilizzato per le contestazioni e acquisito al fascicolo per il dibattimento, sarebbe stato reso in assenza di un difensore legalmente abilitato a difenderlo. In realtà risulta dai motivi di ricorso che il difensore di fiducia fu regolarmente avvisato e che non comparve delegando difensore non abilitato;
ma poiché, per il chiaro disposto dell'art. 364 comma 4^ c.p.p., il difensore ha diritto di partecipare all'interrogatorio,
che però può svolgersi anche in sua assenza, è palese l'infondatezza del motivo.
Infine anche il terzo motivo di ricorso deve ritenersi infondato. Per quanto riguarda la richiesta relativa alla concessione dell'attenuante prevista dal comma 5^ d.p.r. 309/1990 (fatto di "lieve entità") si osserva che l'apprezzamento sulla qualificazione del fatto rientra nelle attribuzioni esclusive del giudice di merito e il controllo del giudice di legittimità è limitato alla verifica della correttezza e congruità delle argomentazioni addotte per ritenere o escludere l'attenuante in questione.
Nel caso in esame il giudice di merito ha fatto riferimento, per escludere l'attenuante, alla qualità e quantità della sostanza stupefacente (gr. 50 di cocaina in una circostanza;
circa 15 grammi della medesima sostanza nelle al tre occasioni), allo stabile inserimento del AL nell'attività di spaccio, alla ripetitività delle condotte in un arco di tempo non prolungato (tre mesi circa).
Trattasi di motivazione idonea a fondare il diniego dell'attenuante ed esente da vizi logico giuridici e quindi insindacabile in questa sede.
3) Più ampio esame richiede la seconda parte del secondo motivo di ricorso.
A) Il ragionamento del ricorrente sì sviluppa secondo questo percorso:
- poiché IL OC si è avvalso, in dibattimento, della facoltà di non rispondere, le dichiarazioni in precedenza rese sono state utilizzate per le contestazioni (in applicazione di quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 361 del 1998) secondo il disposto dell'art. 500 commi 2 bis e 4 c.p.p.;
- le dichiarazioni di IL OC avevano pertanto, ai sensi del comma 4^ dell'art. 500 citato, una più limitata valenza probatoria e non potevano costituire riscontro di altre dichiarazioni che necessitano di riscontro;
- i giudici di merito hanno riscontrato reciprocamente dichiarazioni insufficienti, sotto il profilo probatorio, a fondare l'affermazione di responsabilità dell'imputato;
- così facendo i giudici di merito hanno violato gli artt. 192 e 500 c.p.p perché ne hanno eluso il significato;
- questa conclusione sarebbe confermata dal tenore dell'art. 2 del d.l. n. 2/2000 che escluderebbe la possibilità di utilizzare come riscontro le dichiarazioni di chi si è sottratto, per libera scelta, all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore. Con memoria ritualmente depositata e alla pubblica udienza il difensore del ricorrente ha completato il percorso indicato sollevando, nel caso in cui non venisse accolta la ricostruzione sopra riportata, la questione di legittimità costituzionale:
- dell'art. 513 comma 2^ c.p.p. per contrasto con il nuovo testo dell'art. 111 della Costituzione;
- dell'art. 1 del d.l. 7 gennaio 2000 n. 2 e dell'art. 1 comma 2^ della legge di conversione 25 febbraio 2000 n. 35 per violazione degli artt. 77 comma 2^, 138, 111 e 3 della Costituzione. A sostegno di tali eccezioni si afferma che la possibilità, prevista dall'art. 513 comma 2^ c.p.p., che le dichiarazioni di chi si sia sottratto all'esame possano comunque (e quindi anche nel caso in cui svolgano funzione di elemento di riscontro) essere utilizzate a fini probatori, con le contestazioni e l'allegazione al fascicolo per il dibattimento, contrasterebbe con il nuovo testo dell'art. 111 della Costituzione. Gli altri atti normativi indicati vengono invece censurati perché avrebbero posposto nel tempo l'efficacia del ricordato e innovativo principio costituzionale.
In sintesi, quindi, la tesi del ricorrente è la seguente: i riscontri delle dichiarazioni di accusa rese da persona coimputata o coindagata nel medesimo procedimento, ovvero coimputata o coindagata in procedimento connesso o collegato, non possono essere costituiti da dichiarazioni di persona che rivesta la medesima qualità soggettiva e che abbia rifiutato di sottoporsi all'esame del difensore dell'imputato raggiunto da tali accuse. Se ciò fosse consentito dalla normativa processuale vigente questo assetto si porrebbe in contrasto con il nuovo testo dell'art. 111 della Costituzione. B) La complessa censura va esaminata alla luce della tormentata vicenda dell'art. 513 c.p.p. che, nell'originaria formulazione del nuovo codice di rito, prevedeva, al primo comma, nel caso di imputato contumace, assente o che si fosse rifiutato di sottoporsi all'esame, che venisse, a richiesta di parte, data lettura delle dichiarazioni rese al pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare (o alla polizia giudiziaria su delega del p.m.: v. sentenza della Corte costituzionale 24 febbraio 1995 n. 60). Il secondo comma dell'art. 513 regolava invece le dichiarazioni, che qui interessano, rese dalle persone indicate nell'art. 210 c.p.p. ma consentiva esplicitamente la lettura dei verbali (e quindi l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento: art. 514 c.p.p.) solo nel caso in cui non fosse stato possibile ottenere la presenza del dichiarante.
La norma non risolveva esplicitamente il problema relativo alla possibilità di utilizzare le dichiarazioni delle persone indicate, nel caso fossero comparse in dibattimento e si fossero avvalse della facoltà di non rispondere. Sia in dottrina che in giurisprudenza si formarono orientamenti diversi poi risolti dalla Corte di cassazione (v. sez. 6^, 22 aprile 1991, Casula;
sez. 3^, 26 settembre 1991, Cerra) che ritenne non ricompresa nell'art. 513 comma 2^ l'ipotesi in questione e che quindi non potesse darsi lettura (con conseguente divieto di acquisizione al fascicolo per il dibattimento) delle dichiarazioni della persona che si era avvalsa della più volte ricordata facoltà.
Su questo assetto normativo intervenne la Corte costituzionale che, preso atto dell'interpretazione ormai costante data dalla giurisprudenza di legittimità, con sentenza 3 giugno 1992 n. 254, dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 513 comma 2^ del codice di rito nella parte in cui non prevedeva che venisse data lettura delle dichiarazioni, rese dalle persone indicate nell'art.210 c.p.p., che si fossero avvalse della facoltà di non rispondere.
Ritenne, il giudice delle leggi, che la disciplina ricordata presentasse aspetti di palese irragionevolezza sia per la diversità di disciplina dettata, rispettivamente, nel 1^ e 2^ comma dell'art. 513 in esame;
sia per la diversità di trattamento riservata alle medesime dichiarazioni a seconda che il processo si celebrasse unitariamente ovvero le singole posizioni venissero trattate separatamente.
L'art. 513 è stato poi completamente riformulato con l'approvazione della l. 7 agosto 1997 n. 267 il cui art. 1 ha, in modo innovativo, così disciplinato la materia;
a) ha eliminato la irragionevole disparità di trattamento prevista dal 1^ comma, posta alla base della pronunzia della Corte costituzionale del 1992, equiparando l'utilizzabilità delle dichiarazioni del contumace acc. a quelle della persona che si avvale della facoltà di non rispondere e prevedendo, per tutte, che non possano essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso;
b) ha escluso la possibilità di utilizzare le dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'art. 210 c.p.p. che non sia possibile esaminare salvo il caso di impossibilità dipendente da fatti imprevedibili al momento dell'assunzione;
c) ha previsto la possibilità di lettura delle dichiarazioni di persona che si sia avvalsa della facoltà di non rispondere soltanto con l'accordo delle parti;
d) ha esteso la possibilità di ricorrere all'incidente probatorio anche per assumere le dichiarazioni delle persone in questione;
e) ha poi previsto una complessa disciplina transitoria che non è necessario riassumere.
Questa disciplina, com'è noto, ha formato oggetto di altra decisione della Corte costituzionale (sentenza 2 novembre 1998 n. 361) che ha così statuito:
a) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del 2^ comma dell'art. 513, nella nuova formulazione, nella parte in cui non prevede che, qualora il dichiarante rifiuti o comunque ometta, in tutto o in parte, di rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri, già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle parti alla lettura, si applichi l'art. 500, commi 2 bis e 4 del c.p.p. (contestazione delle precedenti dichiarazioni e inserimento di esse nel fascicolo per il dibattimento);
b) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 210 c.p.p. nella parte in cui non ne era prevista l'applicazione anche all'esame dell'imputato nel medesimo procedimento su fatti concernenti la responsabilità di altri già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni;
c) ha infine analogamente pronunziato sull'art. 238 comma 4^ c.p.p. in tema di utilizzazione di verbali di prove di altri procedimenti. C) L'assetto normativo derivante dalla legge del 1997 e dall'ultimo intervento del giudice delle leggi è ancora formalmente vigente ma, successivamente, è stata approvata la legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2 (inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione) che ha aggiunto, all'art. 111 della costituzione, cinque commi iniziali e, per quanto interessa l'argomento in esame, ha previsto:
- che "la persona accusata di un reato ... abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico" (comma 3^);
- che "il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore". (comma 4^).
L'art. 2 della legge costituzionale ha poi rimesso al legislatore ordinario di regolare l'applicazione dei principi indicati ai procedimenti penali in corso e, in attuazione di questa norma, è stato approvato il d.l. 7 gennaio 2000 n. 2 convertito, con modificazioni, nella l. 25 febbraio 2000 n. 35. Il problema oggi posto all'attenzione di questa corte attiene alla possibilità che la tutela, divenuta di carattere costituzionale, che il legislatore ha attribuito alla c.d. confrontation clause, come viene chiamata negli ordinamenti di common law (e che, negli U.S.A. ha parimenti valore costituzionale: 6^ emendamento) cui il nostro processo penale esplicitamente si ispira, riguardi non soltanto le dichiarazioni di accusa vere e proprie ma anche la possibilità di acquisire riscontri di esse da dichiarazioni di persone che si siano avvalse della facoltà di non rispondere all'interrogatorio o di sottoporsi all'esame.
D) A parere della Corte la risposta al quesito deve essere negativa. E ciò per le seguenti ragioni:
a) La 6^ sezione penale di questa Corte ha già dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 4^ del d.l. 7 gennaio 2000, nel testo risultante dopo la conversione avvenuta con la l. 25 febbraio 2000 n. 35, nella parte in cui consente l'utilizzazione, a fini probatori, delle dichiarazioni acquisite ai sensi dell'art. 513 c.p.p. da parte di chi si sia sottratto all'esame (v. sentenza 11 maggio 2000, Francica). Questa decisione ha rilevato come la successione di leggi costituzionali si ponga in termini di abrogazione;
dal che consegue che la legge costituzionale successiva non incide, per il passato, sulle leggi conformi alla precedente norma costituzionale che potranno, eventualmente, essere dichiarate incostituzionali, se confliggenti con la nuova norma costituzionale, solo per il periodo successivo all'entrata in vigore di quest'ultima.
Secondo il giudice di legittimità, quindi, la l. 35/2000 non avrebbe illegittimamente limitato l'efficacia nel tempo del nuovo art. 111 ma, al contrario, ne avrebbe previsto una lim4tata efficacia retroattiva (nel caso di giudizio pendente davanti alla Corte di cassazione) che, in mancanza di una norma di questo tenore, non si sarebbe prodotta.
La premessa di questa impostazione è costituita dal rilievo che, nel caso di successione di leggi che riguardano l'utilizzabilità probatoria, il momento cui occorre far riferimento per stabilire quale sia la legge applicabile è quello della assunzione della prova, e non quello della sua valutazione (sempreché, nel giudizio di legittimità, possa ritenersi ancora in discussione la valutazione della prova), con la conseguenza che, anche se non fosse stata approvata la l. 35/2000 (ed in particolare il comma 4^ dell'art. 1) nel giudizio di legittimità sarebbe comunque esclusa l'applicabilità dei nuovi principi costituzionali in tema di formazione della prova.
La medesima 6^ sezione penale con una sentenza (28 gennaio 2000, AH e altri) deliberata quando la legge n. 35/2000, di conversione del d.l. n. 2/2000, era stata già approvata ma non ancora pubblicata (la pubblicazione sulla G.U. è del 1^ marzo 2000) aveva parimenti dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della normativa transitoria nella primitiva formulazione.
b) Accogliendo questa impostazione la questione proposta nel presente giudizio dovrebbe essere dichiarata, a maggior ragione, manifestamente infondata non riguardando le dichiarazioni di accusa ma quelle di riscontro (che, oltre tutto, nel caso in esame, non sono affatto dichiarazioni di accusa ma dichiarazioni difensive di carattere neutro che i giudici di merito hanno utilizzato per trovare conferma delle dichiarazioni principali di accusa). Ma ritiene la Corte che la questione debba invece essere dichiarata non rilevante in quanto le dichiarazioni in questione non possono farsi rientrare nel complessivo impianto dell'art. 111 della Costituzione novellato. Dall'esame della successione, in precedenza descritta, di interventi legislativi e della Corte costituzionale può ricavarsi, con sufficiente chiarezza, come i medesimi interventi, in questa delicata materia, abbiano sempre riguardato (con l'esclusione, per gli interventi normativi, delle iniziative relative ai periodi transitori di cui si parlerà più avanti) gli aspetti formali relativi alla possibilità di lettura, al conseguente inserimento nel fascicolo per il dibattimento e alla (astratta) possibilità di utilizzazione, a fini probatori, delle dichiarazioni di persona coimputata (o coindagata) o coimputata (o coindagata) in procedimento connesso (o collegato) e giammai i criteri di valutazione di una prova e tanto meno i criteri di valutazione, a fini probatori, dei riscontri. Il problema, più volte postosi all'attenzione del legislatore e del giudice delle leggi, è sempre stato quello di disciplinare l'utilizzabilità delle ricordate dichiarazioni tutte le volte che non fosse stato possibile sottoporle al vaglio del contraddittorio evidenziandosi, di volta in volta, i rischi della dispersione del materiale probatorio acquisito ovvero l'impossibilità, per l'imputato e il suo difensore, di esaminare il dichiarante per contestargli quanto ritenuto necessario a fini difensivi. Insomma questa problematica ha sempre riguardato (lo si ripete: con le eccezioni che si vedranno) le "regole di esclusione" della prova e non le "regole di valutazione" della prova.
Nè contrasta con questa ricostruzione l'esplicito richiamo fatto dalla Corte costituzionale, nella sentenza del 1998, al comma 4^ dell'art. 500 c.p.p. (riformulato dall'art. 7 comma 4^ del d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito nella l. agosto 1992 n. 356) - che prevede un criterio di valutazione della prova modellato sul tenore dell'art. 192 c. 3^ c.p.p. - apparendo evidente, dalla lettura della sentenza, che la statuizione si riferisce al dichiarante, per così dire principale, e non alle dichiarazioni di riscontro. Solo così si spiega, d'altro canto, la motivata esclusione (da parte della Corte) del richiamo al comma 5^ dell'art. 500 (efficacia di piena prova nel caso di testimone sottoposto a violenza, minaccia ecc.) avendo la Corte rilevato l'inutilità di tale richiamo in quanto le dichiarazioni in questione sono sottoposte, una volta acquisite a seguito delle contestazioni, ai criteri di valutazione previsti dall'art. 192 c. 3^ c.p.p.; ragionamento privo di significato ove si fosse inteso far riferimento alle dichiarazioni di riscontro (che non necessitano, a loro volta, di riscontri).
Appare evidente come la modifica costituzionale, direttamente (e dichiaratamente) ricollegabile alla sentenza n. 361/1998 della Corte costituzionale, abbia espressamente privilegiato il secondo degli interessi ricordati (attuazione del principio del contraddittorio nella formazione della prova), rispetto agli altri venuti in considerazione nelle decisioni della Corte costituzionale, e sia stata approvata al fine di non consentire ulteriori interventi idonei ad interferire sulle scelte legislative;
ma ciò non significa, proprio per il diverso livello su cui operano i criteri di valutazione della prova, che debba ritenersi ricompresa nell'ambito di tutela del nuovo art. 111 anche la tematica sollevata nel presente giudizio.
c) In realtà la lettura del nuovo testo dell'art. 111 della Costituzione non consente una precisa presa di posizione sul problema se le nuove disposizioni costituzionali riguardino l'acquisizione e l'utilizzazione astratta delle dichiarazioni ovvero interferiscano (o riguardino esclusivamente) anche sul valore probatorio delle medesime;
anche perché, verosimilmente, il legislatore questo problema non l'ha proprio tenuto in considerazione. Occorre quindi rifarsi a principi più generali in base ai quali può affermarsi che mentre è consentita un'interpretazione (estensiva se non analogica) dei divieti di utilizzazione del materiale a valenza probatoria i medesimi principi fanno invece propendere per un'interpretazione restrittiva dei criteri normativi che influenzano i poteri di valutazione delle prove da parte del giudice.
In difetto di una norma processuale che esplicitamente escluda l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento, e la conseguente utilizzabilità a fini probatori, delle dichiarazioni in questione, qualora vengano utilizzate come elementi di riscontro e non come prova principale, un intervento della Corte costituzionale, avente il contenuto invocato dal ricorrente, si tradurrebbe nell'introduzione di un nuovo criterio legale di valutazione della prova con una modifica dell'art. 192 comma 3^ nel senso che "gli altri elementi di prova" non possono essere costituiti da dichiarazioni non confermate in giudizio.
Ma è stato osservato, da un punto di vista teorico, come "in un processo fondato sul contraddittorio tocca al legislatore stabilire precise regole di esclusione probatoria, volte ad estromettere dal quadro decisorio materiali ritenuti inaffidabili (come le dichiarazioni unilateralmente raccolte nell'indagine preliminare)"; e questo compito il legislatore l'ha svolto appieno con la legge del 1997 (pur con i vizi censurati dalla Corte costituzionale) e con la modifica dell'art. 111 della Costituzione. Ma lo stesso Autore soggiunge che "per quanto riguarda la valutazione delle prove, la legge deve essenzialmente tacere. Qual è il valore delle prove legittimamente acquisite al processo lo può dire solo il giudice, secondo i non codificabili criteri della logica, della scienza, dell'esperienza corrente"; ciò perché la metodologia per la valutazione delle prove, pur esistente, "è troppo complessa, troppo sofisticata per essere tradotta in formule legali". Accogliendo la tesi del ricorrente si perviene invece a questo risultato: che si individua (nella Costituzione) una norma che stabilisce di quali possibili riscontri possa il giudice tener conto per ritenere un'accusa corroborata al vaglio del contraddittorio e legittimamente acquistata al processo. È vero che l'elemento di riscontro non è stato formato con il medesimo livello di garanzie ma è pur sempre vero che, in questo caso, da tali dichiarazioni non si raggiunge la prova della responsabilità ma la conferma di una prova ritenuta certa (perché già sottoposta ad un rigoroso scrutinio di attendibilità) ma a rischio di inquinamento. Insomma il riscontro serve non per valutare l'attendibilità della prova (che deve essere già stata accertata per altra via) ma per escludere questo rischio. d) Questa valutazione è confermata dalla verifica della natura del valore probatorio delle dichiarazioni di accusa e degli elementi di riscontro. Le dichiarazioni di accusa (principali) di cui si parla costituiscono una vera e propria prova alla quale il legislatore (ma in ciò anticipato dalla giurisprudenza sul vecchio codice di rito:
v. per es. Cass., sez. un., 18 febbraio 1988, Rabito e altri) ha ritenuto di attribuire, per le note ragioni attinenti all'elevato rischio di inquinamento, valore non di piena prova ma di c.d. semiplena probatio (art. 192 commi 3^ e 4^).
Ciò comporta non soltanto la necessità di una rigorosissima (tanto più se si tratti non di chiamata in correità ma di chiamata in reità) valutazione preventiva dell'attendibilità intrinseca del dichiarante (anche in relazione alle singole dichiarazioni) ma altresì la verifica dell'esistenza di riscontri esterni, cioè di ulteriori elementi di prova non autosufficienti - costituiti da fatti o argomenti di carattere logico, da prove reali o dichiarazioni ecc. - che consentano di acquisire conferma dell'accusa (corroboration, per restare alla terminologia anglosassone).
E stato, inoltre, più volte messo in rilievo, ma l'argomento ha carattere di ovvietà, che non è richiesto che i riscontri abbiano carattere probatorio sufficiente a dimostrare la responsabilità dell'imputato perché, se così fosse, la disposizione contenuta nell'art. 192 comma 3^ sarebbe del tutto pleonastica. Ma allora si comprende anche perché il legislatore abbia voluto, con la riforma costituzionale, rendere inattaccabile la prevalenza del principio del contraddittorio nella formazione della prova su ogni altro principio, pur meritevole di tutela (tanto da essere posto a fondamento di dichiarazioni di incostituzionalità), ma non abbia ritenuto di imporre un trattamento parimenti rigoroso a ciò che non costituisce la prova fondamentale della responsabilità dell'imputato ma soltanto elemento di prova di conferma, fattuale o logica, delle accuse. Insomma il legislatore costituzionale (e prima ancora quello della modifica del 1997) ha voluto dettare più rigorosi criteri di utilizzazione delle dichiarazioni di accusa in questione ma non ha introdotto criteri diversi di valutazione per quanto riguarda gli elementi di conferma di tali accuse.
Tutto ciò comporta due importanti conseguenze che valgono ad evitare che si ritorni a superati sistemi di prova legale: che le norme che introducono questi criteri di valutazione della prova vengano interpretati in modo non estensivo e (ma si tratta di una conseguenza) che il legislatore, ove ritenga (impropriamente, secondo la dottrina ricordata) di intervenire sui criteri di valutazione della prova, chiarisca in modo inequivoco l'intenzione di dettare questi criteri, come ha fatto con gli artt. 192 comma 3^ e 500 comma 4^ c.p.p. e come è avvenuto (nell'arco di tempo in cui si sono svolti i lavori preparatori della legge costituzionale che ha modificato l'art. 111 della Costituzione) con la presentazione di vari progetti di legge di riforma dell'art. 192 c.p.p., alcuni dei quali vietavano esplicitamente che potessero costituire riscontro oggettivo delle dichiarazioni in discorso dichiarazioni di analogo tenore (si vedano i disegni di legge nn. 463, 5360 e 5391 presentati alla Camera dei Deputati e il disegno di legge n. 3664 presentato al Senato della Repubblica).
e) A questa ricostruzione potrebbe essere formulata una ragionevole obiezione. Il 4^ comma dell'art. 111 novellato si apre con l'affermazione che "il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova" e il comma successivo indica i casi nei quali la formazione della prova può avvenire senza il rispetto di questo principio, tra i quali non rientra il caso in esame, salvo che il silenzio costituisca "effetto di provata condotta illecita". Se questo costituisse il complessivo assetto normativo si potrebbe affermare che rientra nella previsione di carattere generale anche la formazione di quella prova (perché tale deve considerarsi, anche se di efficacia probatoria insufficiente) costituita da dichiarazioni che svolgono funzioni di riscontro.
Ma in realtà l'affermazione di principio di carattere generale va letta unitariamente con la proposizione che segue e che, costituendo una specificazione, ne limita implicitamente ma inequivocabilmente, la portata, la proposizione che segue è quella, già riportata, secondo cui "la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta...". La precisazione per un verso gioca a favore dell'imputato (nel senso che solo la colpevolezza non può essere provata sulla base delle dichiarazioni di chi si è sottratto all'interrogatorio; ma questa regola non vale, anche in assenza di contraddittorio, se è l'innocenza a dover essere provata). Per altro verso la specificazione, per la lettera e il contesto in cui si presenta, non sembra estendersi oltre le dichiarazioni principali di accusa;
del resto si tratta di una norma inserita come ostacolo insuperabile ad un ulteriore intervento additivo della Corte costituzionale e quindi va letta anche nel contesto dei problemi affrontati dal giudice delle leggi con la sentenza del 1998 alla quale erano estranei i problemi attinenti alla valutazione dei riscontri.
È vero, come è stato osservato, che la collocazione di questa precisazione ("la colpevolezza dell'imputato non può essere provata") è impropria in quanto, riferendosi alla tutela soggettiva del contraddittorio (che riguarda quindi i diritti di difesa dell'imputato) - e non alla tutela oggettiva del processo (regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova) - avrebbe dovuto trovare una più corretta collocazione nel comma 3^ laddove è previsto che la persona accusata di un reato debba avere "la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico". Ma questa impropria collocazione non fa venir meno, sul versante soggettivo, la descritta attenuazione del principio del contraddittorio nella formazione della prova.
f) Si è in precedenza accennato come il legislatore e la Corte costituzionale si siano astenuti, nella riforma dell'art. 513 e negli interventi additivi su di esso, ad interferire sui criteri di valutazione della prova, salvo quanto riguarda il periodo transitorio. Ma anche dall'esame di queste normative si trae conferma della tesi accolta da questa Corte.
L'art. 6 della citata legge 7 agosto 1997 n. 267, nel disciplinare il periodo transitorio della riforma, prevedeva la possibilità di utilizzare le precedenti dichiarazioni, rese da persona che si era avvalsa della facoltà di non rispondere, purché gli elementi di riscontro fossero costituiti da elementi di prova di diversa natura. Ma non vietava affatto il procedimento inverso. E questo schema logico lo si ritrova nel disegno di legge, predisposto dal Governo a seguito della citata sentenza della Corte costituzionale del 1998, per disciplinare la materia, aderendo all'invito della Corte costituzionale che aveva sottolineato, pur nell'accoglimento dell'eccezione di legittimità costituzionale, come il legislatore potesse e dovesse disciplinare, con diverso rigore, le dichiarazioni raccolte in contraddittorio e quelle che a questo vaglio non erano state sottoposte.
Pertanto, anche nei testi normativi (uno in vigore e uno mai approvato) che hanno disciplinato, o intendevano disciplinare, la materia interferendo sui criteri di valutazione della prova previsti dall'art. 192 commi 3^ e 4^ c.p.p., il divieto di utilizzare a fini probatori di riscontro le dichiarazioni in questione è stato sempre limitato al caso in cui l'autore delle principali dichiarazioni di accusa si fosse avvalso della facoltà di non rispondere e non anche al caso, come quello in esame, nel quale l'autore delle accuse le avesse confermate in dibattimento.
g) Questo orientamento legislativo, anteriore alla modifica dell'art.111 della Costituzione, ha trovato piena conferma nell'approvazione della l. n. 35/2000, che ha convertito il d.l. n. 2/2000; il comma 2^ dell'art. 1 della legge di conversione, innovando al testo del d.l., ha introdotto un meccanismo di valutazione (per le dichiarazioni già acquisite al fascicolo per il dibattimento) analogo a quello in precedenza ricordato e con esclusivo riferimento alle dichiarazioni di accusa e non a quelle di conferma.
Questa previsione assume particolare rilievo perché conferma come il legislatore, anche dopo l'approvazione del nuovo testo dell'art. 111, abbia inteso disciplinare il periodo transitorio di applicazione della nuova norma senza alcun riferimento al. riscontro della prova. h) La conseguenza che si deve trarre dalle argomentazionì che precedono è che il nuovo art. 111 della costituzione non ricomprende le dichiarazioni di riscontro di quelle (per così dire principali) di accusa e che, solo per queste ultime, valgono i meccanismi delineati nella medesima norma e, per il periodo transitorio, dal d.l. n. 2/2000 e dalla legge di conversione n. 35/2000. Ne consegue ancora che, nel presente giudizio, la questione di costituzionalità della disciplina transitoria non è rilevante perché non disciplina la possibilità di utilizzazione a fini probatori delle dichiarazioni di riscontro;
l'analoga questione di costituzionalità dell'art. 513 comma 2^ c.p.p., quale risultante dopo la parziale dichiarazione di incostituzionalità del 1998, non è parimenti rilevante perché il parametro di riferimento costituzionale (il nuovo testo dell'art. 111) non disciplina i riscontri delle di accusa.
Va invece ribadito che la questione in esame continua ad essere disciplinata dall'art. 192 commi 3^ e 4^ del codice di rito che non sono stati interessati dalla riforma dell'art. 111 della Costituzione. Anche questo motivo di ricorso deve pertanto ritenersi infondato. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte suprema di Cassazione, sezione 4^ penale, dichiara irrilevante la proposta questione di costituzionalità; rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 giugno 2000. Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2000