Sentenza 20 dicembre 1999
Massime • 1
Qualora la custodia cautelare in carcere sia applicata da giudice incompetente, ex art. 291, secondo comma, cod. proc. pen., legittimamente il tribunale del riesame, che ha gli stessi poteri del giudice che emette l'ordinanza custodiale, pronuncia la revoca della misura cautelare, con conseguente liberazione del soggetto ad essa sottoposto, ove ritenga insussistenti le esigenze cautelari.
Commentario • 1
- 1. Un particolare caso in cui sussiste l'interesse del pubblico ministero ad impugnare il provvedimento emesso dal tribunale del riesame: vediamo qualeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 luglio 2020
(Ricorso dichiarato inammissibile) Il fatto Con ordinanza il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani applicava a carico di un indagato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistenti a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di corruzione propria nonchè le esigenze cautelari di cui alle lett. a) e c) dell'art. 274 cod. proc. pen.. Sebbene il provvedimento genetico avesse in realtà contenuto assai più articolato, riguardando la posizione anche di altri soggetti in riferimento ad ulteriori reati, avendo constatato l'eterogeneità del luogo di consumazione dei diversi illeciti oggetto della richiesta cautelare, il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/12/1999, n. 4370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4370 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Pasquale TROJANO Presidente del 20/12/1999
1. Dott. Luigi SANSONE Consigliere SENTENZA
2. " Giovanni CASO " N. 4370
3. " Adolfo DI VIRGINIO " REGISTRO GENERALE
4. " Arturo OR " N. 18893/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sull'impugnazione proposta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento nei confronti di HE CI, detto "Giacinto", nato a [...] il [...]
avverso l'ordinanza del Tribunale di Trento in data 8.4.99 che in sede di riesame dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 23.2.99 dal GIP del citato Tribunale nei confronti del suindicato HE, dichiarava, ai sensi dell'art. 22 cpp, l'incompetenza per territorio del detto GIP, ordinava la trasmissione degli atti al PM e disponeva la liberazione dell'indagato. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Sansone udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Vito Monetti che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, Fatto e diritto
Con i motivi addotti a sostegno del ricorso il ricorrente P.M. deduce una erronea applicazione della legge penale da parte del Tribunale il quale, nel caso di specie, aveva erroneamente applicato la disciplina di cui all'art. 22 cpp, in luogo di quella ex art. 27 stesso codice, che fa salvo l'effetto della misura per i successivi venti giorni, il che, a suo avviso, aveva avuto, come conseguenza gravissima, la scarcerazione di numerosi indagati e la confisca del potere del giudice riconosciuto territorialmente competente ad effettuare le proprie valutazioni sulla situazione cautelare.
I motivi di ricorso, come sopra riassunti, non hanno però alcun fondamento.
In proposito, infatti, va rilevato che è giurisprudenza costante di questa Corte (v. per tutte, SS.UU. 12.12.94, n. 19 - De Lorenzo) "che il potere di disporre una misura cautelare da parte del giudice incompetente, per qualsiasi causa, è del tutto eccezionale, in quanto legittimo solo se sussiste l'improrogabile necessità di salvaguardare le esigenze cautelari e che il sindacato sul corretto esercizio di tale eccezionale potere non può che essere comprensivo della valutazione dei presupposti che lo hanno attivato, e cioè sia dell'incompetenza del giudice, sia dell'urgenza del provvedimento assunto". Ora, nella specie, il Tribunale - che in sede di riesame ha i medesimi poteri riconosciuti dall'ordinamento al giudice che emette la misura - ha nel modo più assoluto escluso, con apprezzamento di fatto congruamente motivato non formante oggetto di contestazioni di sorta, che sussistessero le esigenze cautelari inizialmente ravvisate dal GIP, avendo in proposito rilevato che neanche il P.M. aveva esposto pericoli di fuga dello indagato, per cui, ricorrendo nel caso l'incompetenza del giudice e l'insussistenza di impellenti esigenze cautelari, ha correttamente ritenuto che la misura in questione andasse revocata, in quanto disposta in palese violazione della disciplina dettata al riguardo dalla legge, in particolare dall'art. 291/2^ comma cpp, disciplina per nulla superata dalla giurisprudenza richiamata dal ricorrente, che si riferisce all'ipotesi di sola incompetenza, ma non di mancanza dei presupposti della misura. Sul punto, inoltre, per pura completezza, il citato Tribunale ha anche logicamente argomentato, sostenendo che quando una misura cautelare sia stata disposta pur in assenza dei presupposti previsti dall'art.291/2^ comma c.p.p., sarebbe comunque non proponibile l'applicazione dello art. 27 cpp, essendo evidente che l'assimilazione di questo caso a quello in cui il giudice incompetente abbia emesso una misura sussistendo i relativi presupposti, accomunerebbe illogicamente sotto il medesimo trattamento normativo ipotesi in cui vi sia stata l'osservanza delle disposizioni di legge ad ipotesi in cui sia intervenuta, invece, inosservanza di tali disposizioni, e perciò meritevoli di sanzioni processuali.
La valutazione, come si vede logica e corretta, non si presta quindi a censure, per cui il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606 e segg cpp, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2000