Sentenza 21 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/02/2001, n. 2567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2567 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOM0 2567 10 1 LA CORTE SU Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Rosario DE MUSIS - R.G.N. 10035/97 Dott. Guglielmo SCIARELLI Consigliere- Cron. 5238 Dott. Vincenzo MILEO Consigliere- Rep. Dott. Pietro CUOCO Consigliere Ud. 21/12/00 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta co IL SENTENZA dal Sig. per diritti L.3000 sul ricorso proposto da: 11 21 FEB 2001 IL CANCELLIERE EO IG, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA DEL FANTE 10, presso lo studio dell'avvocato CANCELLERIA MINNICELLI MAURIZIO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, presso rappresentato e difeso dagli avvocati 2000 GIGANTE GIUSEPPE, CERIONI VINCENZO, giusta delega in calce 5642 -1- alla copia notificata del ricorso. resistente con mandato avverso la sentenza n. 812/96 del Tribunale di ROSSANO, depositata il 01/08/96 R.G.N. 375/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/12/00 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato CERIONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. $ -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La sign.IN AD ha,con ricorso del 29.1.93, adito il RE poiché l'INPS aveva rifiutato di corrisponderle l'indennità di maternità per insussitenza di un valido rapporto di lavoro subordinato di bracciantato agricolo. Il RE ha accolto la domanda e la sua decisione, su appello dell'INPS, è stata riformata dal Tribunale di Rossano, con sentenza del 1.8.96. Il Tribunale, premesso che l'iscrizione negli elenchi nominativi tenuti dal SCAU e le certificazioni dell'UPLMO, relative al numero di giornate effettuate, in quanto atti amministrativi, sono dotate di seria valenza probatoria in relazione alla sussistenza delle condizioni necessarie per la iscrizione ed in ordine ai contributi versati, ha, tuttavia, ritenuto che tali certificati consentono solo una presunzione iuris tantum in ordine alla sussistenza di un effettivo rapporto di lavoro: che è quindi fatto suscettibile di prova contraria. Tale prova, secondo il Tribunale, emergeva non tanto dalle valutazioni effettuate dagli ispettori dell'INPS quanto soprattutto dai verbali delle dichiarazioni rese ai predetti e sottoscritte dall'assicurata e dall'asserito datore di lavoro. Secondo il Tribunale tali dichiarazione assumono valore probatorio di ben altro rilievo rispetto alle deposizioni dei testi citati dalla AD in primo grado. Ed infatti, nelle stesse esistevano contraddizioni fra le parti dell'asserito rapporto di lavoro, in ordine ai luoghi in cui sarebbe stata espletata la prestazione, al contenuto della stessa,al tipo di retribuzione percepita,al numero delle giornate di lavoro effettuate. 1 In particolare, il datore di lavoro aveva riferito che la stessa avrebbe lavorato da luglio a settembre per un numero di giornate inferiori a quelle necessarie per fruire delle prestazioni previdenziali. La sign. AD chiede la cassazione della sentenza con ricorso fondato su un unico motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente denuncia, sotto vari profili, vizi di motivazione. A - Il Tribunale ha disatteso i motivi addotti dall'appellante basandosi, invece, su un ragionamento deduttivo tratto da elementi non raccolti nelle sedi giudiziarie quale è la dichiarazione resa dal datore di lavoro agli ispettori del lavoro. B - Il Tribunale estrapola ed interpreta solo alcune frasi di tali dichiarazioni attribuendo ad esse un significato che forse solo un'interpretazione letterale potrebbe avvicinare. Ed infatti il datore di lavoro ha dichiarato che la AD oltre da attendere alla sua mansione di raccoglitrice di patate veniva anche impegnata in lavori di pulizia del fondo e dei locali insistenti sulla sua proprietà estesa per 77 ettari. Le dichiarazioni della AD, del tutto coerenti con quelle del suo datore di lavoro, sono state poi provate in sede testimoniale. Il Tribunale ha dato rilievo alle predette dichiarazioni e non a quanto emerso in sede istruttoria, nonostante il contrasto delle stesse con gli esiti della prova testimoniale. C-I verbali su cui il Tribunale fonda il suo convincimento in ordine alla insussistenza di un rapporto di lavoro furono redatti dagli ispettori i quali, dopo una rapida e superficiale lettura, li fecero sottoscrivere alle parti, alle quali, evidentemente sfuggì il senso delle dichiarazioni da loro rese. Rileva la Corte che i distinti profili censori sopra richiamati trovano il loro punto di unificazione nel contestare al Tribunale l'opzione probatoria effettuata, che secondo la ricorrente non doveva esser le dichiarazioni delle parti. Come è noto non è soggetto a sindacato in sede di legittimità la individuazione, da parte del giudice di merito, nell'ambito degli elementi probatori di cui dispone, di quegli che egli meglio ritiene adatti a suffragare il suo convincimento (fra le molte,da ultimo:9716/2000, 4916/2000, 456/2000). Ed il Tribunale, nella fattispecie, ha giustificato la sua opzione,per le predette dichiarazioni, rispetto ad altri elementi probatori esistenti nel giudizio, per le contraddittorietà esistenti nelle stesse in ordine ai luoghi in cui sarebbe avvenuta la prestazione,al suo contenuto, al tipo di retribuzione percepita ed al numero di I D , A O S L S 0 L 1 A O T . 3 , B T giornate lavorate. 3 I A R 5 ES D 'A . P A L S N T L I S E 3 N O D G -7 P I Il ricorso va quindi rigettato. O S IM -8 N A 1 E A D 1 S D E I , E E A O T
P.Q.M.
G R O N T G T E IS E S IT L E G IR E R A D L La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. L O E D Roma 21 dicembre 2000 Shill e He Presidente Il Consigliere es. Popurio be punis IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA UE SU Depositata in Cancelleria 21 FEB. 2001 oggi, PLEASIL ABORATORE A M E NCELLERIA R P U S LE R O C