Sentenza 9 settembre 2015
Massime • 2
L'istanza delle parti volta ad acquisire atti e documenti, ai sensi dell'art. 421, comma terzo, cod. proc. pen., formulata contestualmente alla richiesta di rito abbreviato cd. "secco", non determina la trasformazione della predetta richiesta da incondizionata a condizionata. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto abnorme il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che aveva rigettato la richiesta di rito abbreviato incondizionato, ritenendo l'istanza di acquisizione documentale surrettiziamente finalizzata a trasformare la predetta richiesta).
È abnorme l'ordinanza con cui il giudice per l'udienza preliminare respinge la richiesta incondizionata di rito abbreviato. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto abnorme la decisione di rigetto basata su esigenze organizzative di miglior gestione complessiva di un processo a carico di più imputati, alcuni solo dei quali avevano formulato richiesta di rito speciale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/09/2015, n. 41174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41174 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2015 |
Testo completo
41 1 7 4/ 15 Яс REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 09/09/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. STEFANO PALLA N. 1197/2015 - Consigliere - Dott. GRAZIA MICCOLI N. 35157/2014- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ALFREDO GUARDIANO - Consigliere - Dott. OL MICHELI - Consigliere - Dott. ANGELO CAPUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LI OL N. IL 04/07/1952 PR RG N. IL 11/05/1954 GR NZ N. IL 26/04/1954 parte offesa nel procedimento c/ avverso l'ordinanza n. 2433/2011 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MILANO, del 20/05/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALFREDO GUARDIANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. di cuiейдево Udit i difensor Avv.; FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza adottata il 20 maggio 2014 in sede di udienza preliminare il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Milano rigettava la richiesta di definizione con il rito alternativo del giudizio abbreviato del procedimento penale sorto a carico, tra gli altri, di BE OL e di TI GI, imputati di una serie di reati fallimentari commessi, secondo l'impostazione accusatoria, nell'ambito del fallimento della società "Marvecspharma Service S.r.l."; con ordinanza resa il 9.4.2014, inoltre, lo stesso giudice escludeva la costituzione di parte civile nell'ambito del medesimo procedimento di LL RE, un lavoratore dipendente della suddetta società.
2. Avverso entrambe le menzionate ordinanze, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione, con distinti atti di impugnazione, da un lato gli imputati, per mezzo dei rispettivi difensori, avv. Angelo Giarda ed avv. Francesco Arata, entrambi del Foro di Milano, dall'altro il LL, attraverso il proprio difensore di fiducia, avv. Marco Costantini, del Foro di Roma, denunciando, sotto diversi profili, l'abnormità di entrambi i provvedimenti.
3. I ricorsi presentati nell'interesse dello BE e del TI meritano accoglimento.
4. Ed invero il giudice di merito ha fondato il rigetto della richiesta di rito alternativo presentata nell'interesse del TI e dello BE all'udienza preliminare del 9.5.2014, qualificata formalmente dallo stesso giudice come richiesta di "rito abbreviato secco o incondizionato, ai sensi dell'art. 438, I e IV comma c.p.p.", sulla base di due presupposti, che si possono sintetizzare nei seguenti termini. Da un lato, partendo dal presupposto che, alla luce della novella normativa del 1999, della sentenza della Corte Costituzionale n. 115 del 2001 e della giurisprudenza di questa Suprema Corte, la finalità perseguita dall'ordinamento processuale nel prevedere il giudizio abbreviato deve individuarsi esclusivamente in quella di "assicurare la deflazione del dibattimento e una migliore efficienza del sistema processuale" (cfr. Cass., sez. U., 27.10.2004, n. 44711, rv. 229176), rilevava il giudice che "nel caso di specie, anche qualora venissero ammessi al rito alternativo richiesto gli imputati che lo hanno richiesto, non si eviterebbe comunque il dibattimento, che (esclusi i tre imputati che hanno chiesto l'applicazione pena ex art. 444 c.p.p.) avrebbe il suo corso per gli altri imputati, amministratori della società fallita (NZ NI 6): dibattimento che avrebbe ad oggetto, tra l'altro, proprio la fattispecie centrale dell'odierno procedimento, vale a dire le imputazioni di bancarotta per distrazione e per dissipazione, di cui agli artt. 216 e 223 legge fallimentare, relative alla "Marvecspharma Service S.r.l.", con riferimento alle quali tutti gli imputati che oggi chiedono il rito abbreviato rivestono invero la qualifica di concorrenti estranei, ex art. 117, c.p., nel reato proprio di bancarotta posto in essere dagli amministratori della società fallita suindicata", sicché, concludeva il g.i.p. "qualora venisse ammesso il rito abbreviato oggi richiesto da alcuni degli imputati, e qualora nei confronti degli altri all'esito della discussione del Pubblico Ministero non venisse pronunciata sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p., in buona 2 sostanza si instaurerebbero due procedimenti, aventi thema decidendum per buona parte assolutamente sovrapponibile" (cfr. pp.
3-4 dell'impugnata ordinanza). Dall'altro il giudice procedente, in ordine alla produzione documentale di cui le parti chiedevano l'acquisizione ai fini della decisione, contestualmente alla trasformazione del rito ordinario in abbreviato, osservava che tale richiesta costituiva una vera e propria "elusione del sistema, ed in particolare del disposto di cui all'art. 438, V co. c.p.p.", in quanto "le parti private, avvalendosi del potere loro attribuito di produrre documenti di cui all'art. 421 III CO. c.p.p., hanno moltiplicato il contenuto del thema decidendum contenuto nel fascicolo del Pubblico Ministero al momento della richiesta di rinvio a giudizio, acquisito ex art. 419 c.p.p, ed hanno formulato una richiesta formale di giudizio abbreviato secco che, invero, nella sostanza, risulta essere in realtà una richiesta di giudizio abbreviato subordinato alla produzione documentale ed alla imprescindibile integrazione istruttoria che inevitabilmente ne seguirà" (cfr. p. 5 dell'ordinanza impugnata).
4.1. Orbene entrambi gli argomenti del giudice di merito non appaiono condivisibili.
4.2. Nel primo si annida un'evidente contraddizione interna: se, infatti, come riconosciuto dallo stesso giudice procedente, chiedere il giudizio abbreviato incondizionato costituisce un vero e proprio diritto potestativo (di natura processuale) dell'imputato, ad esso, una volta attivato, non può che corrispondere (secondo lo schema tipico della dicotomia diritto/dovere) l'obbligo, per il giudice, di procedere alla trasformazione del rito, che non può essere eluso, con conseguente lesione del diritto di difesa, 3 costituzionalmente garantito, per soddisfare esigenze (come quelle tipo rappresentate dal giudice di merito) di prevalentemente organizzativo, relative alla gestione complessiva di un processo a carico di più imputati. Come chiarito del resto dalla giurisprudenza di legittimità secondo l'orientamento ormai prevalente, condiviso dal Collegio, il rigetto da parte del giudice per le indagini preliminari della richiesta non condizionata di giudizio abbreviato, formulata dall'imputato, costituisce provvedimento abnorme sia per il suo contenuto atipico, che lo fa divergere radicalmente dallo schema legale, inderogabilmente tipizzato dall'ordinamento processuale, determinando il distorto sviluppo del rapporto processuale in dipendenza del non previsto passaggio del processo alla fase del giudizio ordinario, sia perché la nuova disciplina del giudizio abbreviato, contenente una norma attributiva di competenza funzionale ed esclusiva, ha inderogabilmente investito il giudice dell'udienza preliminare della potestà giurisdizionale in ordine alla cognizione della regiudicanda sulla base di elementi obiettivi predeterminati, che elevano lo stesso giudice dell'udienza preliminare al rango di giudice naturale precostituito per legge ex art. 25 Cost. (cfr., ex plurimis, Cass., sez. I, 7.10.2004, n. 43451, rv. 230057; Cass., sez. I, 18.11.2008, n. 399, rv. 242871; Cass., sez. I, 2.4.2004, n. 22287, rv. 228198; Cass., sez. I, 2.7.2001, n. 30276, rv. 219633; Cass., sez. I, 11.12.2000, n. 958, rv. 218114) Come è stato opportunamente rilevato, infatti, la disciplina delle forme introduttive del giudizio abbreviato che si è venuta delineando a seguito degli interventi della giurisprudenza costituzionale e delle successive scelte legislative configura come 4 un vero e proprio diritto dell'imputato l'accesso al rito ed esclude qualsiasi discrezionalità del giudice che è tenuto ad ammetterlo e celebrarlo, con la possibilità, ove ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, di assumere anche d'ufficio, ex art. 441, co. 5, c.p.p., gli ulteriori elementi necessari ai fini della decisione. A questo principio generale si può derogare - in virtù dell'art. 438, CO. 5, c.p.p., unicamente nell'ipotesi che la richiesta dell'imputato sia condizionata ad una integrazione probatoria che risulti necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità del rito alternativo. Tale ipotesi rappresenta, tuttavia, un'eccezione rispetto alla disciplina generale prevista dall'art. 438, co. 1 e 4, c.p.p., dettata per la richiesta incondizionata di rito abbreviato. Va, dunque, anche nel caso in esame, ribadito il principio di diritto secondo cui integra gli estremi del provvedimento abnorme l'ordinanza con cui il giudice respinga la richiesta incondizionata di rito abbreviato che, a seguito delle profonde innovazioni introdotte dalla I. n. 479 del 1999, si configura come un vero e proprio diritto dell'imputato con la conseguenza che, una volta formulata la relativa richiesta, il giudice deve senz'altro disporlo (cfr. Cass., sez. I, 7.10.2004, n. 43451, rv. 230057; Cass., sez. I, 18.11.2008, n. 399, rv. 242871; Cass., sez. I, 20.12.2000, n. 11272, rv. 218577).
4.3. Il secondo argomento risulta del pari fallace, consistendo, in buona sostanza, in un escamotage interpretativo attraverso il quale il giudice per le indagini preliminari ha, di fatto, trasformato una richiesta di giudizio abbreviato incondizionato in una richiesta condizionata, laddove, invece, le parti private si sono avvalse della facoltà di produzione documentale loro riconosciuta dall'art. 421, co. 3, c.p.p., senza che da ciò possa derivarsi la trasformazione della richiesta di giudizio abbreviato da incondizionata a condizionata. Ed invero, una volta disposto il giudizio abbreviato, giusta la previsione dell'art. 441, c.p.p., si osservano le disposizioni previste per l'udienza preliminare, ivi compresa, dunque, la norma contenuta nell'art. 421, co 3, c.p.p., secondo cui i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni utilizzando anche gli atti e i documenti ammessi dal giudice prima dell'inizio della discussione, diversi da quelli contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, di cui all'art. 416 co. 2, c.p.p. Da tale previsione normativa discendono due conseguenze sul piano interpretativo non adeguatamente considerate dal giudice procedente siccome : da un lato che l'ammissione di atti e documenti utilizzabili ai fini della discussione segue l'ammissione del giudizio abbreviato incondizionato, risultando la relativa acquisizione strutturalmente estranea alla richiesta di giudizio abbreviato;
dall'altro che spetta pur sempre al giudice il potere discrezionale di ammetterli o meno. Va, dunque, affermato il principio di diritto secondo cui, poiché una volta disposta la trasformazione del giudizio ordinario in giudizio abbreviato incondizionato, ai fini della decisione possono essere utilizzati anche gli atti ed i documenti, diversi da quelli contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, di cui all'art. 416, co. 2, c.p.p., ammessi dal giudice prima dell'inizio della discussione, l'istanza delle parti volta ad ottenere l'ammissione di tali atti e documenti non trasforma la richiesta di giudizio abbreviato da incondizionata a condizionata. 6 5. Inammissibile, invece, deve ritenersi il ricorso presentato nell'interesse della parte civile avverso l'ordinanza con cui, attraverso un'articolata motivazione, il giudice per le indagini preliminari ha escluso la costituzione di parte civile del LL, ritenendo che quest'ultimo, al pari di tutti gli altri lavoratori dipendenti della società fallita, in relazione ai reati fallimentari oggetto dei vari capi di imputazione, sia sfornito di un autonomo diritto al risarcimento di danni patrimoniali e morali. Al riguardo appare sufficiente sottolineare che, come affermato da un condivisibile orientamento del Supremo Collegio, l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (cfr. Cass., sez. II, 10.12.2013, n. 7320, rv. 259158). Ciò posto, come chiarito dal Supremo Collegio nella sua espressione più autorevole, non è abnorme il provvedimento del giudice emesso nell'esercizio del potere di adottarlo, se ad esso non consegua la stasi del procedimento per l'impossibilità di proseguirlo senza concretizzare un atto nullo rilevabile nel corso del procedimento e non si tratti di provvedimento avulso dal sistema processuale. Non può, infatti, considerarsi abnorme il provvedimento che, pur essendo illegittimo, perché espressione di un potere male esercitato, non è avulso dal sistema processuale, in quanto espressione di un potere comunque riconosciuto al giudice dall'ordinamento, dovendosi parlare, in questo caso, di un regresso "consentito" (cfr. Cass., sez. un., 26/03/2009, n. 25957, rv. 243590). Orbene, alla luce di tali principi il provvedimento oggetto di ricorso non può considerarsi abnorme. Esso, infatti, non si colloca al di fuori del sistema normativo, in quanto espressione di un potere che l'ordinamento processuale riconosce al giudice (quello di escludere la parte civile dal processo, come previsto dall'art. 80, c.p.p.); né il provvedimento in questione ha determinato una stasi indebita del procedimento, ben potendo la parte civile esclusa in sede di udienza preliminare, procedere, senza incorrere in alcuna nullità processuale, ad una nuova costituzione fino a quando non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'art. 484, c.p.p., giusto il disposto dell'art. 80, co. 5, c.p.p. Proprio in applicazione di tali principi si è affermato in un condivisibile arresto che l'ordinanza di esclusione della parte civile dal processo non è impugnabile mediante ricorso per cassazione, salva l'ipotesi in cui la stessa sia affetta da abnormità, presentando un contenuto talmente incongruo e singolare da risultare avulsa dall'intero ordinamento processuale (cfr., ex plurimis, Cass., sez. VI, 17.1.2011, n. 8942, rv. 249727). Non potendo, dunque, considerarsi abnorme per le ragioni esposte la citata ordinanza, essa non poteva formare oggetto di ricorso per cassazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione proposta dal LL in questa sede di legittimità.
6. Sulla base delle svolte considerazioni l'ordinanza del 20.5.2014 indicata in premessa va, dunque, annullata senza rinvio, perché abnorme, disponendosi la restituzione degli atti al tribunale diS 8 Milano per quanto di competenza, mentre il ricorso presentato nell'interesse di LL RE va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. ཡ ཝ Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza 20.5.2014 del GUP di Milano nei confronti di BE OL e TI GI di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato e dispone la restituzione degli atti al tribunale di Milano per quanto di competenza. Dichiara inammissibile il ricorso di LL RE, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 9.9.2015. Il Consigliere Estensoreторта Il Presidente Jame "S am" DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 13 OTT 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise 9