Sentenza 5 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/06/2002, n. 8118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8118 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2002 |
Testo completo
0 /06 REPUBBLIC ITALIANA A Добить в IN NOME DEL POPOLO TALIAN OGGETTO Imposta di registro;
ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE qualificazione dell'atto soggetto a tassazione SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA dai Magistrati: R.G. N. 2429/2000 SACCUCCI Presidente Dott. Bruno Dott. Enrico PAPA Cons. relatore Dott. Stefano MONACI Consigliere Cron. 22353 Dott. Francesco RUGGIERO Consigliere Rep. Ud.
6.3.2002 Dott. Antonino DI BLASI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2429 R.G. 2000, proposto da CONVAL S.r.l., in persona del legale rappresentante 'pro tempore', elettivamente domiciliata in Roma, alla piazza del Paradiso 55, presso l'avv. Goffredo Maria Barbantini, che la rappresenta e difende, in virtù di procura autenticata dal notaio Schiantarelli di Tirano in data 11 febbraio 2002, depositata in udienza;
- ricorrente -
contro
UFFICIO DEL REGISTRO DI SONDRIO, in persona del Direttore 'pro tempore', domiciliato 'ex lege' presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma;
/
- intimato -
7 1 1 1 per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in data 4 novembre 1998, depositata col n. 155/53/98 il 1° dicembre 1998. Uditi, nella pubblica udienza del 6 marzo 2002: - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- l'avv. Barbantini per la ricorrente;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Umberto Apice, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo L'Ufficio del registro di Sondrio, con avviso di liquidazione del 29 gennaio 1996, recuperò a tassazione l'imposta graduale e la corrispondente soprattassa (in ragione, complessivamente, di lire 19.200.000), per la cessione - intervenuta con atto registrato il 26 gennaio 1994 - di porzioni di fabbricato urbano, in relazione a cui la cedente Società Conval aveva corrisposto la tassa fissa, ritenendo che l'operazione rientrasse in quella, più ampia, di cessione di un ramo d'azienda, intervenuta col medesimo atto. L'impugnativa della Società, fondata sulla debenza della tassa fissa, in applicazione dell'art. 40 o, comunque, dell'art. 4 tur, venne, sotto il secondo profilo, accolta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Sondrio. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, accogliendo il gravame dell'Ufficio, ha ritenuto corretta la liquidazione dell'imposta proporzionale, in mancanza di riscontri circa il carattere strumentale degli immobili coma sopra contestualmente trasferiti. 2 Per la cassazione ricorre la Società, con tre mezzi, mentre l'Amministrazione intimata non svolge attività difensiva. Motivi della decisione La Società ricorrente deduce, in ordine successivo: 1) violazione dell'art. 40, comma 1, t.u.r. (d.P.R. 131/1986) e combinato difetto di motivazione, per non essersi, il giudice 'a quo', pronunziato sull'invocata applicabilità della disposizione indicata;
2) violazione dell'art. 4 t.u.r. e collegato vizio di motivazione, non risultando argomentata l'asserzione d'incombenza sulla contribuente dell'onere di provare il carattere strumentale degli immobili trasferiti;
3) violazione dell'art. 53 del d.lgs. 546/1992 e motivazione omessa, per tale via esponendo come l'atto di appello dell'Ufficio non contenesse, in realtà, alcuna specifica richiesta. Il ricorso è inammissibile. Esso è stato indirizzato nei confronti dell'Ufficio del Registro di Sondrio, in persona del Direttore 'pro tempore', così rivelandosi in contestuale violazione degli artt. 366, comma 1, n. 1, c.p.c., e 11 r.d. 1611/1933, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (v., per tutte, Cass. 2807 e 12315/1999, 657/2000, e, fra le più recenti, Cass. 8714/2001), cui il collegio non può non aderire. L'Ufficio finanziario territoriale, invero, è munito della qualità di parte nei soli giudizi davanti alle commissioni provinciali e regionali (art. 10 d.lgs. 546/1992), restando nel processo di cassazione applicabili, in difetto di deroga (arg. art. 62, comma 2, 3 d.lgs. cit.), le regole generali. Secondo queste ultime, legittimo contraddittore del contribuente è il Ministero delle finanze, in persona del Ministro, da evocarsi in giudizio con atto notificato presso l'Avvocatura generale dello Stato. Né alcuna incidenza può avere, sulla invalidità dell'impugnazione per difetto riguardante l'identificazione della controparte, l'intervenuta notifica - all'Ufficio territoriale suddetto presso l'Avvocatura generale, discendendo dallo stesso consolidato indirizzo che la nullità in questione non è sanabile neppure dalla costituzione della stessa Avvocatura. Alla declaratoria di inammissibilità non conseguono statuizioni sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 6 marzo 2002. Il Presidente II Cons. estensore Enrico Papa - Bruno Saccucci што Гасчис thico CANCELLERIA DEPOSITATO - 5 GIU, 2002 Oggi AN ERECT Inno Baltista 4