Sentenza 6 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/10/2003, n. 14871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14871 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLI 48 7 1 / 03 ее 62 690 SUPREMA DI NE ZIO 5 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO RA 26/ LA COF B 1 487 17 03 L. U A R . D IB L .P. A D E R . EL T T B N D A SI E T S SEN 1 E IA 13 I R A . E N T daglf .mi Sigg.ri Magistrati: 46861/9 A M R.G.N. Dott. Francesco Cristarella Orestano Presidente Dott. Enrico Papa Consigliere Cron. 30055 Dott. Antonio Merone Consigliere Cons. Rel. Rep. Dott. Francesco Ruggiero Ud. 5-12-02 Dott. Giuseppe Falcone Consigliere CURTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 62690 sul ricorso proposto da: Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n.12; ricorrente
contro
JAP s.r.1., con sede in Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal Prof.Marco Miccinesi del foro di Firenze e dal Prof.Avv. Giuseppe Tinelli/del foro di Roma, presso il - cui studio in Roma elettivamente domicilia, in via Po n. 8; 4459 I controricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n.196 del 18-2-98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5/12/02 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Ruggiero;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo La JAP s.r.l., con sede in Firenze, con citazione notificata il 14-5-96, conveniva davanti al Tribunale di Firenze il Ministero delle Finanze per ottenere la condanna alla restituzione della somma di £.16.500.000, oltre intressi legali, a titolo di restituzione di quanto pagato dal 1988 al 1992 per tassa annuale di concessione governativa. L'Amministrazione Finanziaria contrastava la domanda, articolando tre motivi : l'incompetenza territoriale, assumendo la competenza del Tribunale di Roma;
l'improponibilità della domanda di rimborso, essendo tardiva ai sensi dell'art.13 co.2° D.P.R. n. 641/72; la funzione remuneratoria almeno parziale della tassa e, quindi, la sua almeno parziale legittimità anche secondo l'ordinamento comunitario. 2 Il Giudice unico presso l'adito Tribunale, con sentenza del 14-11-96/6-2-97, accoglieva la domanda attrice, condannando l'Amministrazione Finanziaria a rimborsare quanto richiesto. L'Amministrazione proponeva gravame, assumendo, tra l'altro, che : relativamente al 1992, per le istanze di rimborso doveva applicarsi la diversa procedura introdotta dalla L.19-10-93, n.427 (di conversione del D.L. 30-3-93, n.331); per l'azione di ripetizione era stabilito un termine triennale di decadenza dall'art.13 D. P.R. n.641/72; non ricorreva un'ipotesi di pagamento indebito;
non vi era contrasto tra legge nazionale e normativa comunitaria. La società appellata non si costituiva. La Corte d'appello di Firenze, con la sentenza in epigrafe, rigettava l'appello dell'Amministrazione Finanziaria, affermando che, stante il contrasto tra normativa interna e regole comunitarie, la prima andava disapplicata e non esisteva potere tributario, e disattendendo la questione della decadenza triennale. Il Ministero delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione, notificato in data 24-2-99, con l'articolazione di due motivi. La società intimata si è costituita con controricorso, notificato in data 8-4-99. 3 Motivi della decisione 1 . Il Ministero ricorrente, denunziando la violazione ed errata applicazione dell'art. 13 D.P.R. n.641/72, in relazione all'art. 360 co.1° n.3 e 5 c.p.c., ha articolato due motivi di censura. Il primo concerne la questione della decadenza ed, in particolare, la relativa deduzione nel termine triennale previsto dall'art. 13 D.P.R. n.641/72. Il secondo motivo attiene allo ius superveniens, rappresentato dall'art.11 L.23-12-88, 448, dal quale discenderebbe il diritto a detrarre dalle somme primacorrisposte l'importo della tassa per la iscrizione e della tassa annuale per l'iscrizione di altri atti sociali e ad applicare sulla somma risultante dovuta in restituzione gli interessi del 2,50% decorrenti dalla domanda. 2 Il primo motivo è fondato alla stregua (adell'indirizzo ormai consolidato di questa Corte partire da Cass. Sez. Un., n.3458/1996), secondo il quale è applicabile all'azione di ripetizione della tassa annuale sulle società la decadenza triennale decorrente dal giorno del pagamento, fissata dall'art.13 co.2° D. P. R. n. 641/72 in materia di tasse sulle concessioni governative. La richiamata disciplina risponde ad esigenze di 4 sollecita definizione dei rapporti tra fisco e contribuente (ex plurimis Cass. n.7176/99). Inoltre, la normativa non contrasta con il diritto comunitario, in quanto si applica allo stesso modo alle azioni di ripetizione di tali tributi, fondate sul diritto comunitario, ed a quelle fondate sul diritto interno (Corte Giust. CE 15-9-98). A questo orientamento, che trova ulteriori ragioni di conferma dalla previsione dell'art.11 co.2° L. n.448/98, non si è attenuta l'impugnata decisione della Corte territoriale, per cui va accolta l'esaminata prima censura. 3 Non può trovare, invece, accoglimento la seconda censura, attinente allo ius superveniens. E' ormai opinione consolidata (ex plurimis Cass. 9-7- 99, n.7176) che la tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese, ai sensi dell'art.3 D.L. 19-12-84, n.853,dovuta convertito nella L. 17-2-85, n.17 e successive modificazioni dalle società per ogni anno solare successivo all'iscrizione, è illegttima per contrasto con gli artt.10 e 12 della Direttiva 17-7-69, n.69, n. 69/335/CEE del Consiglio e l'Amministrazione Finanziaria è, pertanto, tenuta a restituirla senza che a ciò osti lo ius superveniens rappresentato 5 dall'art. 11 L.23-12-98, n.448. 4 La società, in controricorso, ha sollevato eccezione di illegittimità costituzionale del richiamato art.13 per violazione dell'art.3 della Costituzione. I dubbi di legittimità costituzionale dell'art.13 co.2° D. P. R. 26-10-72, n. 641 sono manifestamente infondati (Cass. Sez.I, 9-7-99, n.7176). E' sufficiente, a tal fine, sottolineare che l'interesse ad una più celere definizione dei rapporti tra fisco e contribuente in materia tributaria giustifica sul piano della ragionevolezza delle scelte legislative la previsione di termini per la proposizione delle domande di rimborso più stringenti di quelli previsti in via generale per la ripetizione dell'indebito, richiesta a norma dell'art.2033 c.c.. 5 inIn definitiva, per le svolte argomentazioni, accoglimento del primo motivo di ricorso, l'impugnata essere decisione deve cassata, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Firenze, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase. Il secondo motivo va, invece, disatteso.
P.Q.M.
ricorso;
rigetta La Corte accoglie il primo motivo di 6 il secondo motivo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto;
rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze. Così deciso in Roma, il 5-12-02, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione. Il Relatore Il Presidente Dott. Francesco Ruggiero Dott. Francesco Cristarella раного Mie Orestano сота Охота LU LU UT GI RI OSITATO IN 6 OTT. 2003 CANCELLIERE C1 (voi kuyi RI 7 -