Sentenza 20 dicembre 2000
Massime • 1
Integra gli estremi del provvedimento abnorme l'ordinanza con cui il Giudice respinga la richiesta incondizionata di rito abbreviato. La legge 16 dicembre 1999 ha radicalmente trasformato l'istituto del giudizio abbreviato configurandolo come un vero e proprio diritto dell'imputato con la conseguenza che, una volta fatta la relativa richiesta, il giudice deve senz'altro disporlo, peraltro, con la possibilità, ove ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, di assumere anche d'ufficio, ex art. 441, comma 5, gli ulteriori elementi necessari ai fini della decisione. A questo principio generale si può derogare - in virtù dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen., - unicamente nell'ipotesi che la richiesta dell'imputato sia condizionata ad una integrazione probatoria che non risulti necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità del rito alternativo,ipotesi che tuttavia rappresenta una eccezione rispetto alla disciplina generale prevista dall'art. 438, commi 1 e 4, dettata per la richiesta incondizionata di rito abbreviato.
Commentario • 1
- 1. Trasferimento d’azienda e licenziamento individuale (Cass. n. 23533/2013)Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 21 ottobre 2013
1. Questione La Corte d'appello ha confermato la decisione con la quale il giudice del lavoro del Tribunale, accogliendo la domanda del lavoratore nei confronti delle due società, in quanto è stato dichiarato illegittimo il licenziamento e ha condannato entrambe le convenute società a corrispondergli in solido l'indennità supplementare. La Corte ha spiegato la sua decisione nei seguenti termini: – Il licenziamento era stato intimato per una redifinizione delle posizioni dirigenziali a causa della soppressione del ruolo di “Responsabile delle attività Supporto …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/12/2000, n. 11272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11272 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITO LA GIOIA - Presidente - del 20/12/2000
1. Dott. GIANVITTORE FABBRI - Consigliere - SENTENZA
2. " IE MO " N. 7481
3. " EF MP " REGISTRO GENERALE
4. " ER AN " 19300/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AR TO, n. 5/12/1954 avverso l'ordinanza emessa il 17/4/2000 dal GIP del Tribunale di Roma Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Giordano Lette le richieste del Pubblico Ministero Dr. Geraci che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata Osserva
Con ordinanza in data 17/4/2000, emessa nel corso dell'udienza preliminare, il GIP del Tribunale di Roma ha respinto la richiesta incondizionata di definizione del processo con il rito abbreviato presentata da TR TO sul rilievo che l'integrazione probatoria a suo giudizio necessaria (trascrizione di intercettazioni telefoniche) non risultava compatibile con le finalità di economia processuale di tale rito proprie.
Il GIP ha così ritenuto applicabile anche alla ipotesi di richieste incondizionata la disciplina stabilita dall'art. 438 comma 3 C.P.P. per la diversa ipotesi di richiesta subordinata a una integrazione probatoria che è appunto accoglibile solo se questa risulti, oltre che necessaria ai fini della decisione, compatibile con le finalità del rito.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dello TR, denunciando di abnormità il provvedimento.
La censura è fondata.
Ed invero la legge 16/12/1999 n. 479, nel trasformare radicalmente l'istituto del giudizio abbreviato, ha configurato un vero e proprio diritto dell'imputato a ottenere l'adozione di questo rito stabilendo nei commi 1 e 4 del sostituto testo dell'art. 438 C.P.P. che, quando ne viene fatta richiesta, il giudice deve senz'altro disporlo con solo la possibilità, ove ritenga di non potere decidere allo stato degli atti, di assumere anche di ufficio ai sensi dell'art. 441 comma 5 gli ulteriori elementi necessari ai fini della decisione. È consentito al giudice di rigettare la richiesta dell'imputato - in forza del comma 5 dell'arte. 438 per il quale è posta nel comma 1 dello stesso articolo, così come per l'arte. 441 comma 5, clausola di salvaguardia - unicamente nell'ipotesi che questa si condizionata a un'integrazione probatoria che non risulti necessaria ai fini della decisione e compatibile con la finalità del rito alternativo. L'errore di diritto dell'ordinanza impugnata, puntualmente rilevato dal Procuratore generale presso questa Corte, sta nell'avere attribuito valenza generale alla disposizione del comma 5 dell'art.438 che invece, con la suddetta clausola, è stata chiaramente configurata come eccezione a quanto stabilito dai commi 1 e 4 e può quindi operare solo nella ipotesi di richiesta condizionata in essa prevista.
Il riconoscere la differenza di disciplina esistente tra quest'ultima ipotesi e quella di richiesta incondizionata non conduce d'altra parte a conseguenze irragionevoli, come vorrebbe il GIP, giustificandosi tale differenza con il fatto che nel caso di richiesta incondizionata l'imputato rinuncia all'esercizio del diritto alla prova e non ha possibilità di interferire sulla valutazione del giudice in ordine alla necessità o meno di acquisire altri elementi ai fini della decisione.
Si deve dunque concludere - come questa Sezione in un caso analogo ha già recentemente avuto occasione di affermare (cfr. la sentenza 11/12/2000, Litrico e altri) - che l'ordinanza impugnata, fuoriuscendo dal descritto modello procedimentale che non riconosce al giudice il potere di respingere la richiesta incondizionata di rito abbreviato, presenta per l'atipicità del suo contenuto e le conseguenze stravolgenti del vigente ordinamento stesso non previsto nè prevedibile e immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione, e deve quindi essere annullato senza rinvio ai sensi dell'art. 620 lett. d) C.P.P. con ogni ulteriore conseguenza di legge e ritorno degli atti al giudice dell'udienza preliminare per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al GIP del Tribunale di Roma per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2001