Sentenza 11 dicembre 2000
Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato, è abnorme, per la singolarità ed atipicità del suo contenuto, il provvedimento con il quale il giudice dell'udienza preliminare respinga la richiesta incondizionata di accesso al rito speciale, applicando a quest'ultima la disciplina prevista per la diversa ipotesi della richiesta subordinata a una integrazione probatoria.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/12/2000, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI TORQUATO Presidente del 11/12/2000
1. Dott. SANTACROCE GIORGIO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MARCHESE ANTONIO " N. 7167
3. Dott. CANZIO AN " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO PIETRO " N. 021120/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) IC NO N. IL 15/12/1954
2) AN AN N. IL 09/12/1961
3) TT ES N. IL 27/01/1964
4) RI PE N. IL 06/10/1966
avverso SENTENZA del 18/03/2000
GIP TRIBUNALE di CATANIA
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CANZIO AN lette le conclusioni del P.G. Dr. A. M. De Sandro, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;
Osserva in fatto e in diritto.
1. - Nel corso dell'udienza preliminare del 18.3.2000 nel procedimento a carico di CO NO ed altri per delitti omicidiari, il g.i.p. del tribunale di Catania rigettava le richieste "incondizionate" di rito abbreviato avanzate dagli imputati, sull'assunto che l'integrazione probatoria officiosa (necessaria per verificare l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie di numerosi collaboratori di giustizia) risultava incompatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento speciale. Avverso detta ordinanza hanno proposto ricorso immediato per cassazione i difensori degli imputati denunziandone l'abnormità, perché non era consentito al giudice dell'udienza preliminare di sindacare la richiesta di giudizio abbreviato non subordinata dagli istanti ad alcuna integrazione probatoria.
2. - Il ricorso, come ha esattamente rilevato il P.G. nella requisitoria scritta, è fondato su serie ragioni di ordine logico e sistematico.
La recente l. 16 dicembre 1999 n. 479 - cosiddetta legge Carotti - (integrata per taluni profili dal d.l.
7.4.2000 n. 82, conv. in l.
5.6.2000 n. 144), nell'ambito di rilevanti modifiche al codice di procedura penale, ha ridisegnato in maniera significativa, negli art. 27-31, la complessiva sagoma del giudizio abbreviato, qual'era tracciata negli art 438-443 c.p.p., trasformandone radicalmente i presupposti e gli schemi procedurali.
L'ordinamento processuale attribuisce all'imputato la facoltà di chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti (art. 438 comma 1) e il giudice è tenuto in questo caso a disporre con ordinanza il giudizio abbreviato (art. 438 comma 4), essendo a lui riservato esclusivamente il potere d'integrazione probatoria ex officio "quando ritiene di non poter decidere allo stato degli atti" (art. 441 comma 5 c.p.p.), ma non anche quello di disattendere la richiesta sulla base di un apprezzamento discrezionale in punto di complessità delle acquisizioni probatorie necessarie ai fini della decisione, e quindi di compatibilità dell'integrazione probatoria officiosa con le esigenze di deflazione processuale tipiche del rito speciale.
L'imputato è così diventato arbitro esclusivo dell'instaurazione del giudizio semplificato perché ne' il pubblico ministero può opporsi, ne' il giudice può valutare se il processo sia effettivamente definibile all'udienza preliminare allo stato degli atti e, in caso negativo, rigettare la richiesta, la completezza e la sufficienza delle prove essendo comunque assicurata dal potere integrativo, anche officioso, del giudice. È invece consentito al giudice di rigettare la richiesta dell'imputato di giudizio abbreviato soltanto quando essa risulti condizionata ad un'integrazione probatoria, che in realtà non sia necessaria ai fini della decisione ne' "compatibile con le finalità di economia processuale" proprie del rito alternativo (art. 438 comma 5).
3. - Nella specie il giudice, censurando la scelta di giudizio abbreviato degli imputati, ha ritenuto erroneamente di applicare allo schema procedurale della richiesta incondizionata la peculiare disciplina stabilita per la diversa ipotesi della richiesta risolutivamente subordinata ad una integrazione probatoria. Fuoriuscendo dal descritto modello procedimentale, l'ordinanza reiettiva in esame è immediatamente impugnabile mediante il ricorso per cassazione in quanto essa presenta, per la singolarità e l'atipicità del suo contenuto, le caratteristiche dell'atto "abnorme", non previsto ne' prevedibile dall'ordinamento: con la conseguenza che essa va annullata senza rinvio ai sensi dell'art. 620 lett. d) c.p.p. disponendosi la trasmissione degli atti al giudice dell'udienza preliminare per l'ulteriore corso (conf. Cass., Sez. I, 17.11.2000, Italiano).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al g.i.p. del tribunale di Catania per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 11 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2001