Sentenza 12 marzo 2008
Massime • 1
In caso di assenza in dibattimento sia dell'imputato che del difensore, la dichiarazione di contumacia del primo - e dunque la valutazione circa l'impedimento eventualmente addotto e la conseguente decisione, sentiti il P.M. e il sostituto designato dal difensore assente - è preliminare rispetto alla valutazione dell'impedimento a comparire prospettato dal difensore di fiducia non comparso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/03/2008, n. 21719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21719 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 12/03/2008
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - N. 298
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MELIADÒ Giuseppe - Consigliere - N. 015480/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EN AN (n. l'11/02/1962);
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, Sezione Seconda Penale, in data 06/02/2004;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dr. Adriano Iasillo;
Udita la requisitoria del Sostituto procuratore Generale Dr. Carmine Stabile, il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. OSSERVA
Con sentenza del 14/10/1996, il Tribunale di Forlì dichiarò EN AN responsabile dei reati di cui: all'articolo 648 c.p. (capo A: ricettazione di una carta di circolazione in bianco di provenienza furtiva), all'art. 81 cpv. c.p., art. 482 c.p., art. 476 c.p., comma 2, (capo B: formava un falso documento riportandovi i dati del suo trattore e apponendo un falso timbro di revisione), agli artt. 482 e 476 c.p. (capo C: formava un falso documento di autorizzazione al trasporto merci per conto terzi), unificati sotto il vincolo della continuazione e lo condannò alla pena di anni due e mesi tre di reclusione e L.
1.000.000 di multa.
Avverso tale pronunzia l'imputato propose gravame. La Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 06/02/2004, in parziale riforma della sentenza di primo grado dichiarò non doversi procedere per i reati sub B e C della rubrica per essere gli stessi estinti per prescrizione. Determinò la pena per il delitto di cui al capo A in anni due di reclusione ed Euro 516,00 di multa.
Confermò nel resto la decisione di primo grado.
Ricorre per Cassazione l'imputato deducendo:
1^ Motivo. Violazione di legge (art. 606 c.p.p., comma 1, lettera C) per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli artt. 178, 179, 486, 487, 420 ter e 420 quater c.p.p.. Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 420 ter c.p.p., lamentando che il giudice di primo grado ne abbia dichiarato la contumacia prima di decidere sulla richiesta di rinvio del dibattimento per impedimento professionale del difensore di fiducia avv. Falci e comunque in assenza del predetto difensore. Sostiene che la dichiarazione di contumacia è perciò assolutamente nulla (ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lettera C), con effetto invalidante su tutti i successivi atti del processo.
2^ Motivo. Violazione di legge (art. 606 c.p.p., comma 1, lettera C), per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli artt. 178, 179, 486 e 420 ter c.p.p.. Il ricorrente deduce che all'udienza del 14/10/1996, alla quale il dibattimento fu rinviato per il riconosciuto impedimento del difensore, il giudice di primo grado omise di rilevare che non era stata effettuata al difensore di fiducia Avvocato Falci, la notifica del verbale di udienza del 24/06/1996.
Infatti in tale udienza era stato disposto il rinvio ad udienza fissa (del 14/10/1996) per legittimo impedimento del difensore (per ragioni professionali). Sicché il dibattimento di primo grado fu invalidamente celebrato senza avviso al difensore. 3^ Motivo. Violazione di legge (art. 606 c.p.p., comma 1, lettera E) per essere carente di motivazione, come risulta dal testo del provvedimento, sotto i distinti e concorrenti profili:
a) dell'indebita selezione della prova, comportante la mancata valutazione unitaria della prova stessa;
b) della manifesta illogicità per contraddittorietà di argomentazioni;
c) della manifesta illogicità per inadeguatezza dei passaggi argomentativi;
d) della manifesta illogicità per evidente contrasto con il buon senso comune delle massime di esperienza applicate;
e) della manifesta illogicità per travisamento del fatto, risultando dal testo del provvedimento che il ricorrente aveva prospettato al giudice della precedente fase dell'impugnazione gli elementi da cui quest'ultimo avrebbe dovuto rilevarlo.
Il ricorrente ritiene che non sia provata la sua responsabilità per il delitto di ricettazione e che la motivazione sia carente e contraddittoria. Chiede che in subordine sia riconosciuta al sua responsabilità per il reato di cui all'art. 712 c.p. o in ulteriore subordine per il reato di cui all'art. 648 cpv. c.p.. Il ricorrente conclude chiedendo:
1) l'annullamento, con rinvio al giudice di primo grado, dell'impugnata sentenza, per nullità dell'ordinanza dichiarativa di contumacia e conseguente nullità di tutti gli atti successivi del primo e del secondo grado di giudizio;
2) l'annullamento, con rinvio al giudice di primo grado, dell'impugnata sentenza, per omessa notifica della data di rinvio al difensore di fiducia legittimamente impedito a comparire e conseguente nullità di tutti gli atti successivi del primo e del secondo grado di giudizio;
3) l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza per assenza di dolo;
4) l'annullamento, con rinvio per la riqualificazione del fatto ex art. 712 c.p.;
5) rideterminazione della pena ai sensi dell'art. 648 c.p., comma 2. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Per quanto riguarda i primi due motivi, la loro infondatezza emerge da una corretta interpretazione dell'art. 484 c.p.p., che, nella stessa successione dei suoi tre commi, scandisce l'ordine degli atti da compiere prima della dichiarazione di apertura del dibattimento a norma dell'art. 492 c.p.p.. Stabilisce dunque l'art. 484 c.p.p., comma 1 che, prima di dare inizio al dibattimento, il presidente del collegio giudicante, o quando sia il caso il giudice monocratico, controlla innanzitutto la regolare costituzione delle parti. E poiché la partecipazione del difensore al dibattimento di merito è necessaria, l'art. 484 c.p.p., comma 2, aggiunge che in caso di sua assenza deve essere subito designato un sostituto a norma dell'art. 97 c.p.p., comma 4. In mancanza di un difensore, infatti, l'imputato, pur presente, non è regolarmente costituito.
Solo dopo la designazione del sostituto del difensore assente può pertanto aprirsi il procedimento incidentale previsto dall'art. 420 bis c.p.p. e segg., cui rinvia solo l'art. 484 c.p.p., comma 3, per la verifica delle ragioni dell'assenza del difensore ed eventualmente dello stesso imputato, ai fini dell'accertamento dei presupposti di una dichiarazione di contumacia.
Nè la decisione sull'eventuale richiesta di rinvio per l'impedimento rappresentato dal difensore assente ne' la dichiarazione di contumacia, dunque, sono possibili senza la previa designazione del sostituto del difensore. Sulla richiesta di rinvio per impedimento del difensore, infatti, deve essere sentito, oltre al pubblico ministero, anche l'imputato eventualmente presente, perché, secondo quanto prevede l'art. 420 ter c.p.p., comma 5, l'imputato può chiedere che si proceda in assenza del difensore pur legittimamente impedito. E comunque la rappresentazione di un impedimento da parte del difensore non comporta un rinvio automatico del dibattimento, perché occorre preliminarmente accertare almeno che l'imputato non sia assistito anche da altro difensore e soprattutto che l'impedimento sia stato tempestivamente comunicato. Sicché sui presupposti della decisione deve aprirsi il contraddittorio tra le parti, vale a dire tra il Pubblico Ministero e il sostituto designato per il difensore assente.
Un analogo contraddittorio è del resto necessario che si apra anche prima della decisione sull'effettiva rilevanza dell'impedimento a comparire eventualmente prospettato dall'imputato; e comunque prima dell'eventuale dichiarazione della sua contumacia. Nella giurisprudenza di questa Corte è sostanzialmente indiscusso infatti che "la dichiarazione di contumacia non può essere validamente pronunciata se il giudice non provvede preliminarmente a sentire le parti" (Cass., sez. 5^, 27 gennaio 2005, Grazia, m. 231489, Cass., sez. 3^, 7 maggio 1998, Di Leo, m. 211530). Sicché, ai fini della dichiarazione di contumacia, va preliminarmente sentito anche il sostituto designato per il difensore eventualmente assente. Rimane certo da stabilire quale delle due decisioni debba avere la precedenza: se la decisione sull'impedimento addotto dal difensore assente ovvero l'eventuale dichiarazione di contumacia dell'imputato. Ma, come s'è già anticipato, è l'art. 420 ter c.p.p., comma 5, a fornire una risposta inequivocabile a questo interrogativo, laddove stabilisce che l'imputato può chiedere che si proceda in assenza del difensore impedito.
Sicché, come risulta anche dalla successione delle disposizioni dell'art. 420 ter c.p.p., ove impedimenti a comparire fossero addotti sia dall'imputato sia dal suo difensore, risulterebbe preliminare la decisione sulla richiesta dell'imputato, il cui accoglimento renderebbe evidentemente irrilevante la richiesta del difensore. Si deve allora concludere che nel caso di assenza in dibattimento sia dell'imputato sia del difensore risulta preliminare la decisione sull'effettiva rilevanza dell'impedimento a comparire eventualmente prospettato dall'imputato e comunque l'eventuale dichiarazione della sua contumacia, cui il giudice deve provvedere sentito il pubblico ministero e il sostituto designato per il difensore assente. Solo dopo avere deciso con riferimento alla posizione dell'imputato, il giudice può prendere in esame la richiesta di rinvio per impedimento del difensore, che assumerà dunque rilevanza esclusivamente nel caso in cui l'imputato sia stato dichiarato contumace. Ciò posto, occorre stabilire quali siano gli effetti delle decisioni relative alle posizioni e dell'imputato contumace e del difensore assente, ai fini della comunicazione dell'eventuale rinvio dell'udienza. Secondo quanto prevede l'art. 484 c.p.p., comma 3, in ragione del rinvio all'art. 420 ter c.p.p., comma 1, l'imputato ha diritto a una nuova citazione a giudizio solo quando venga accertata la legittimità del suo impedimento a comparire. Se l'imputato viene dichiarato contumace, non ha diritto a ulteriori avvisi, perché, essendo rappresentato dal difensore (art. 420 quater c.p.p., comma 2), deve considerarsi presente (art. 420 ter c.p.p., comma 4 e art.477 c.p.p., comma 3).
E non può esservi dubbio che anche il sostituto designato per il difensore assente rappresenti l'imputato contumace, tale essendo appunto la funzione di garanzia per la quale viene designato. Ma questa regola vale ovviamente solo nei casi (come quello di cui ci si occupa) in cui la data della nuova udienza sia fissata già nell'ordinanza che dispone il rinvio a udienza fissa. Quanto al difensore, l'art. 420 ter c.p.p., comma 5 stabilisce che si debba provvedere a norma del comma 1 quando risulti che la sua assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento prontamente comunicato.
Ne consegue che il difensore assente per legittimo impedimento ha diritto all'avviso della nuova udienza (Cass., sez. 6, 1 ottobre 2003, Sadu, m. 227722). Occorre tuttavia stabilire se la notifica dell'avviso competa al difensore legittimamente assente anche quando la nuova udienza risulti fissata già nell'ordinanza che dispone il rinvio. Infatti, mentre l'imputato assente è rappresentato dal difensore solo quando sia stato dichiarato contumace, un sostituto del difensore assente è comunque presente alla lettura dell'ordinanza di rinvio;
e, secondo quanto prevede l'art. 102 c.p.p., comma 2, "il sostituto esercita i diritti e assume i doveri del difensore".
Come le Sezioni unite hanno avuto già modo di chiarire, in realtà, la legittimazione del sostituto è limitata a funzioni defensionali attive, quali la presentazione di un'impugnazione o l'intervento a un atto garantito, ma non può consentire una completa estromissione del sostituito, che conserva la sua qualifica e rimane l'unico legittimo destinatario degli avvisi e delle notificazioni previste a garanzia della difesa (Cass., sez. un., 11 novembre 1994, Nicoletti, m. 199398- 199399, Cass., sez. 2, 9 maggio 2000, Pistoia, m. 217343, Cass., sez. 2, 17 ottobre 2003, Caruso, m. 227688, Cass., sez. 4, 10 febbraio 2005, Ennejmy, m. 231324). Tuttavia il titolare dell'ufficio di difesa rimane destinatario delle sole notificazioni che siano effettivamente necessarie;
mentre qui si discute appunto della necessità di notificare l'avviso della nuova udienza già fissata nell'ordinanza di rinvio del dibattimento letta alla presenza del sostituto. E quindi il problema non attiene alla posizione del difensore sostituito, bensì alla funzione del sostituto, che, assumendo per conto del sostituito i doveri derivanti dalla partecipazione all'udienza (art. 102 c.p.p., comma 2), assume anche il compito di destinatario dell'avviso orale della data della nuova udienza cui il dibattimento sia rinviato. Secondo quanto prevede l'art. 477 c.p.p., comma 3, infatti, gli avvisi orali dati nel caso di rinvio a udienza fissa (o di sospensione) del dibattimento sostituiscono le notificazioni per coloro che debbono considerarsi presenti. Sicché deve ritenersi che, nel caso di rinvio a udienza fissa del dibattimento per legittimo impedimento del difensore, è sufficiente che l'avviso sia recepito in udienza dal sostituto designato dal giudice (Cass., sez. 6, 31 marzo 2004, Foltran, m. 228229, Cass., sez. 3, 13 novembre 2003, Pacca, m. 227491). Si deve pertanto concludere che il difensore che abbia ottenuto il rinvio a udienza fissa del dibattimento per legittimo impedimento a comparire non ha diritto all'avviso della nuova udienza quando, come nel caso di specie, ne sia stabilita la data già nell'ordinanza di rinvio. (Sez. U, Sentenza n. 8285 del 28/02/2006 Ud. - dep. 09/03/2006 - Rv. 232906).
Il terzo motivo di ricorso è inammissibile per violazione dell'art.606 c.p.p., comma 1, perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata. Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "I limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 4A sent. n. 47891 del 28.09.2004 dep. 10.12.2004 rv 230568; Cass. Sez. 5A sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745; Cass., Sez. 2A sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955). Inoltre il motivo è inammissibile anche per violazione dell'art. 591 c.p.p., lettera c) in relazione all'art. 581 c.p.p., lettera c),
perché le doglianze (sono le stesse affrontate dalla Corte di appello) sono prive del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell'atto di impugnazione, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici. Infatti la Corte territoriale ha con esaustiva, logica e non contraddittoria motivazione, evidenziato tutti i motivi dai quali desume la piena responsabilità dell'imputato per il reato di ricettazione. A solo titolo di esempio (si vedano in proposito le pagine 2, 3 e 4 dell'impugnata sentenza), appare opportuno ricordare che il ricorrente non ha mai fornito alcuna indicazione per identificare chi gli avesse dato i documenti ricettati (di sicura provenienza delittuosa come affermato dagli ufficiali di P.G. escussi come testi), ne' ha mai fornito una giustificazione sul perché avesse ricevuto tali documenti. Come correttamente rilevato dal Giudice di merito, questa Suprema Corte ha, in proposito, più volte affermato il principio - condiviso dal Collegio - che ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa - o non attendibile - indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez. 2, Sentenza n. 2436 del 27/02/1997 Ud. - dep. 13/03/1997 - Rv. 207313; Sez. 2, Sentenza n. 16949 del 27/02/2003 Ud. - dep. 10/04/2003 - Rv. 224634). In proposito questa Corte ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che è inammissibile il ricorso per Cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità del ricorso (Si veda fra le tante: Sez. 1, sent. n. 39598 del 30.9.2004 - dep. 11.10.2004 - rv 230634). Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 marzo 2008. Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2008