Sentenza 19 maggio 2016
Massime • 1
In tema di revoca della patente per il reato di guida in stato di ebbrezza, ai fini della realizzazione della condizione di "recidiva nel biennio", rileva la data di passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto-reato precedente a quello per cui si procede, e non la data di commissione dello stesso.
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- 1. Guida in stato di ebbrezza e alcoltest: nessun obbligo di sostituzione del boccaglio dell'etilometroAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 settembre 2023
La massima In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza, non sussiste l'obbligo di sostituzione del boccaglio dell'etilometro tra la prima e la seconda rilevazione, effettuate nei confronti del medesimo soggetto, perché la previsione di tale sostituzione ad opera del punto 3.6.1 dell'allegato unico al d.m. trasporti, 22 maggio 1990, n. 196 , attiene a motivi sanitari ed è volta ad evitare la trasmissione di malattie, sicché non riguarda l'esecuzione del controllo nei confronti della medesima persona (Cassazione penale , sez. IV , 24/06/2021 , n. 34342). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di guida in stato di ebbrezza? …
Leggi di più… - 2. Etilometro: cambio boccaglio ininfluente sul reato (Cass. 41907/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 ottobre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/05/2016, n. 26168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26168 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2016 |
Testo completo
26 1 6 8 / 1 6 69 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 19/05/2016 Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: SENTENZA D.1186/2016 - Presidente - Dott. PATRIZIA PICCIALLI - Consigliere - Dott. GIUSEPPE GRASSO REGISTRO GENERALE - Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI n.44986/2015 - Consigliere rel.- Dott. GABRIELLA CAPPELLO Dott. ANTONIO LEONARDO TANGA -Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso promosso da: DA IN SP AT n. 25/11/1984 avverso la sentenza n. 838/2015 DELLA CORTE D'APPELLO di TRIE- STE in data 03 giugno 2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
fatta la relazione dal Cons. dott. Gabriella CAPPELLO;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Massi- mo GALLI, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
se 1 Ritenuto in fatto 1. La Corte d'Appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Pordenone, appellata dall'imputato DA IN SP AT, con la quale questi era stato condannato per il reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. c) e comma 2 sexies C.d.S., per avere guidato in orario notturno, in stato di ebbrezza (con un tasso alcolemico accertato mediante etilometro pari a 1,84 g/l alle ore 04:23 e a 1,79 g/l alle ore 04:30).
2. Questa, in sintesi, la vicenda. Il DA IN procedeva a bordo della propria vettura e non si fermava all'alt intimatogli da agenti della Polstrada che si mettevano al suo inseguimento, rilevando numerose violazioni del C.d.S. (violazione del limite di velocità, omesso uso di proiettori anabbaglianti, soprasso di altro veicolo nonostante la linea continua). Una volta fermato, gli agenti rilevavano altresì l'alito alcolico del DA IN SP e lo sottoponevano all'alcoltest che dava i risultati di cui all'imputazione.
2. L'imputato ha proposto ricorso a mezzo di difensore, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale, in relazione alla attendibilità delle misurazioni effettuate per mezzo dell'apparecchio etilometro, alla luce delle risultanze dell'accertamento redatto da proprio consulente e del Regolamento per le procedure di accertamento dello stato di ebbrezza. In particolare, la parte ha rilevato che il primo scontrino rilasciato dall'apparecchio di misurazione riportava diciture indicative di un suo malfunzionamento ("test non permesso" e "volume insufficiente") e che non era stato cambiato il boccaglio tra la prima e la seconda misurazione, in violazione dell'art. 10 del Regolamento di cui al d.m. 196 del 1990. Sotto altro profilo, la parte denuncia la violazione di legge in cui sarebbero incorsi i giudici del merito nel negare rilievo alla mancata formale contestazione, a carico dell'imputato, della recidiva nel biennio (riconosciuta in primo grado e confermata in sede di appello), in violazione dei principi del contraddittorio e di correlazione tra accusa e sentenza. Da ultimo, con lo stesso motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, per avere la Corte territoriale confermato l'irrogazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, pur riguardando il precedente ascritto al DA IN SP (quale riferimento della cosiddetta recidiva nel biennio di cui all'art. 186 C.d.S.) il diverso reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b) C.d.S. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato.
2. Il primo motivo è infondato. La Corte d'appello ha ampiamente motivato in ordine alle censure, del tutto identiche a quelle riversate in ricorso (eccezion fatta per la lamentata vicinanza delle due misurazioni e per le interferenze riconducibili alla presenza di un elettrodotto e alle condizioni climatiche, richiamate dal giudice d'appello, ma non riproposte dalla parte in ricorso), concernenti un presunto malfunzionamento dell'etilometro, che la parte ha ricondotto alle anomale diciture riportate dal primo scontrino, e l'utilizzo del medesimo boccaglio per le due misurazioni, in violazione delle norme regolamentari concernenti l'utilizzo dell'apparecchio di misurazione. 2 Entrambi i punti, tuttavia, sono stati affrontati dalla Corte territoriale con una motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria, oltre che coerente con gli elementi fattuali disponibili, neppure contestati nella loro storicità. Da un lato, infatti, la Corte di merito ha rilevato che la dicitura "test non permesso" era separata da una linea di asterischi dai dati riferibili alla misurazione d'interesse, riguardando pertanto un precedente scontrino;
dall'altro, ha ritenuto che, nonostante la dicitura "volume insufficiente", la misurazione era stata correttamente eseguita, avendo l'apparecchio registrato un preciso dato numerico espressivo del rapporto g/l, dimostrando che lo spirometro aveva rilevato il tasso alcolico, nonostante l'insufflazione di un insufficiente volume d'aria. Tale evenienza non è estranea alla casistica giudiziaria ed infatti questa stessa sezione ha ritenuto configurabile il reato di guida in stato di ebbrezza anche quando lo scontrino dell'alcoltest, oltre a riportare l'indicazione del tasso alcolemico in misura superiore alle previste soglie di punibilità, contenga la dicitura "volume insufficiente", la quale, in assenza di patologie respiratorie, attesta soltanto la mancata adeguata espirazione da parte dell'imputato [cfr. Sez. 4 n. 1878 del 24/10/2013 Ud. (dep. 17/01/2014), Rv. 258179; Sez. 4 n. 22239 del 29/01/2014, Rv. 259214 (quest'ultima in un caso in cui sullo scontrino era rimasta stampigliata la scritta "zero test corretto", ma lo spirometro aveva proceduto ugualmente all'analisi nonostante l'insufflazione di un volume d'aria insufficiente)]. Infine, la Corte ha risposto alla censura inerente l'utilizzo del medesimo boccaglio per le due misurazioni, adducendo la finalità della disposizione che si assume violata (di garanzia dell'igiene), tale da rendere necessario il cambio del presidio solo tra diversi individui, essendo stato altresì garantito un intervallo di tempo le due misurazioni rispettoso dei minimi regolamentari. Tale motivazione non presenta alcun connotato di contraddittorietà ed essendo coerente con i dati probatori, oltre che logica, si sottrae al sindacato di legittimità.
3. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato, sotto entrambi i profili dedotti (mancata contestazione della recidiva e insussistenza dei relativi presupposti fattuali). Sul punto, va innanzitutto precisato che l'art. 186 comma lett. c) C.d.S., dopo la modifica introdotta con decreto-legge 3 agosto 2007 n.117, convertito con modificazioni dalla legge 2 ottobre 2007, n.160, per l'ipotesi prevista dall'art.186, comma 2 lett. c), prevede che All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni..... La patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio>>). Pertanto, in caso di recidiva nel biennio, il contravventore subirà la revoca della patente ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, (intitolato Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni penali>>). La disciplina è rimasta inalterata, a seguito dell'entrata in vigore delle successive novelle di cui alle leggi 125/2008 e 94/2009 e della modifica da ultimo apportata alla disposizione con la legge 29 luglio 2010, n.120. Quanto alla natura della recidiva in esame, presupposto per la operatività della specifica sanzione amministrativa accessoria, secondo l'orientamento costante di questa sezione, cui questa Corte intende uniformarsi, essa non coincide con l'istituto espressamente regolato 3 se dall'art. 99 cod. pen. (che riguarda, infatti, i reati non colposi ed è suscettibile di incidere negativamente sul trattamento sanzionatorio penale dell'imputato) e non incide sul trattamento sanzionatorio. Essa costituisce un mero effetto legale della sentenza-rilevante solo sul piano amministrativo - connesso al rilievo storico della ripetizione di una condotta illecita (vedi in motivazione, Sez. 4, n. 3467 del 19/12/2014 Ud. (dep. 26/01/2015), Rv. 262248; Sez.4, n. 22686 del 9/05/2014). A conferma di tale assunto soccorre il testo dell'art. 224, comma 3, cod. strada [applicabile in virtù del richiamo operato nello stesso art. 186, comma 2, lett.c) cod. strada alle norme dettate nel Titolo VI, Capo II, Sez. II del codice], che esclude l'incidenza dell'estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell'imputato sul procedimento di applicazione della sanzione amministrativa accessoria di revoca della patente, in combinato disposto con l'art. 186, comma 2, lett.c), cod. strada, che individua quale presupposto dell'applicazione della sanzione amministrativa accessoria l'accertamento del reato (si veda, sul tema, la recente pronuncia Sez. 4, n. 44132 del 09/09/2015, Longoni, in motivazione). Si aggiunga che, anche con riferimento ad altre ipotesi, si è esclusa la natura di effetto penale della sentenza, come per esempio nel caso della perdurante ostatività di un reato estinto (già oggetto di sentenza irrevocabile di patteggiamento ai sensi dell'art. 445 comma 2 codice di rito), alla declaratoria di estinzione, per il medesimo motivo, di altro reato, anche se precedentemente commesso nei termini di cui al comma 2 della norma richiamata, laddove si è affermato che "...la ostatività trova il suo fondamento nel fatto storico accertato con sentenza passata in giudicato, che resta tale indipendentemente dalla intervenuta estinzione degli effetti penali dei quali la norma prevede la cessazione, effetti tra i quali non può ricomprendersi la predetta ostatività” (in motivazione sez. 1 n. 2148 del 09/07/2008, Revenant). Il principio è stato anche successivamente ribadito. In un più recente arresto, infatti, operato un richiamo all'autorevole definizione di "effetto penale della condanna" data dalle Sezioni Unite di questa Corte [secondo cui essi si caratterizzano per essere conseguenza soltanto di una sentenza irrevocabile di condanna e non pure di altri provvedimenti che possono determinare analogo effetto;
per essere conseguenza che deriva ope legis, dalla sentenza di condanna e non da provvedimenti discrezionali della pubblica amministrazione, ancorché aventi la condanna come necessario presupposto;
per la natura sanzionatoria dell'effetto, ancorché incidente in ambito diverso da quello del diritto penale sostanziale o processuale [Sez. U, n. 7 del 20/04/1994 (dep. 08/06/1994) Volpe, Rv. 197537], si è osservato che il fatto reato commesso successivamente ad altro fatto reato, in un ambito temporale ritenuto dal legislatore significativo di perdurante pericolosità sociale dell'agente, al punto di escludere o revocare disposizioni favorevoli applicabili o già applicate, secondo le previsioni di cui all'art. 445 c.p.p., comma 2, art. 460 c.p.p., comma 5, e art. 168 c.p., non costituisce un effetto penale della condanna, ma un'autonoma realtà storico-materiale, giudizialmente accertata. Tanto precisato in ordine alla natura della recidiva biennale di cui all'art. 186 comma 2 lett. c) C.d.S., questa Corte ritiene che il giudice di merito abbia anche correttamente individuato nel passaggio in giudicato della prima sentenza il dies a quo ai fini dell'integrazione 4 se del presupposto per l'applicabilità della sanzione accessoria di che trattasi e che la motivazione, anche sotto tale profilo, si sottrae alle dedotte censure di legittimità, poiché, r sempre secondo il consolidato orientamento di questa sezione, "In tema di revoca della patente per il reato di guida in stato di ebbrezza, ai fini della realizzazione della condizione di "recidiva nel biennio", rileva la data di passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto- reato precedente a quello per cui si procede e non la data di commissione dello stesso" (da ultimo, sez. 4 n. 2386 del 06/12/2013 Cc. (dep. 20/01/2014), Rv. 258181; conformi: sez. 4 n. 2598 del 05/03/2013 Cc. (dep. 13/0672013), Rv. 257186; n. 18184 del 15/02/2013 cc. (dep. 19/04/2013), Rv. 255821; n. 15913 del 07/02/2013 Cc. (dep. 05/04/2013), Rv. 255020; n. 48276 del 17/10/2012 Cc. (dep.13/12/2013), Rv. 253923; n. 15657 del 24/03/2010 Cc. (dep. 23/04/2010), Rv. 247029). Peraltro, si è pure specificamente affermato - a sostegno di tale indirizzo e dandosi atto dell'esistenza di un minoritario orientamento difforme (sez. 6 n. 27985 dell'11/06/2009; sez. 4 n. 23943 del 20/05/2010) - che detta soluzione è la più rispondente a regola di certezza del diritto e garanzia per l'imputato, poiché solo dalla data del passaggio in giudicato della sentenza può aversi per conclamata l'affermazione di penale responsabilità del soggetto, che prima può solo, più o meno fondatamente, presumersi, col rischio di dar luogo a decisioni che ex post potrebbero rivelarsi ingiuste (in motivazione sez. 4 citata n. 48276 del 2012). In altri termini, tale conclusione è più coerente con la natura del presupposto da cui discende l'applicazione della sanzione accessoria: esso consegue all'accertamento di un fatto (condotta di guida in stato di ebbrezza) che ha dato origine ad un procedimento (definito con sentenza di condanna o applicazione pena e successiva declaratoria di estinzione del reato stesso), fatto il cui verificarsi, nella effettiva dimensione spazio-temporale, potrà essere definitivamente stabilito dopo un vaglio giudiziale, sia pur sommario, all'esito del quale la sua storicità non sarà più contestabile. Si è anche aggiunto che il minoritario orientamento difforme sopra citato, oltre a non affrontare e superare tale specifico argomento, è in un caso privo di adeguato apparato di approfondimento critico (sent. n. 27985/09, cit.), nell'altro (sent. 23943/10, per un caso di revoca ex art. 186 comma 7 C.d.S.) fonda il proprio convincimento non sull'attuale tenore letterale della disposizione in quel caso esaminata (art. 186 comma 7), bensì sul precedente tenore della norma che faceva riferimento alla presenza di più violazioni nel biennio (espressione successivamente modificata con quella del "soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato"). Tale ultimo precedente difforme offre, in definitiva, un ulteriore argomento a favore della soluzione sostenuta, poiché l'art. 186 comma 7 C.d.S., nel prevedere la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida (nei confronti di colui che rifiuti di sottoporsi all'accertamento di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo), la àncora al presupposto dell'intervenuta condanna nei due anni precedenti per il medesimo reato, così superando ogni incertezza che il silenzio della legge ha invece generato con riferimento alla sanzione prevista dal comma 2 lett. c) dello stesso articolo. Di conseguenza, pur dovendosi prendere atto dell'improprio, quanto fuorviante, riferimento al concetto di recidiva contenuto nella disposizione in parola, e del silenzio del 5 se legislatore in ordine al momento al quale agganciare il decorso del biennio rilevante ai fini della peculiare ipotesi di recidiva all'esame, questa Corte ritiene, per le considerazioni sopra svolte e non, quindi, in virtù di una - non rinvenibile - analogia tra gli istituti di cui all'art. 99 cod. pen. e 186 comma lett. c) C.d.S., di non doversi discostare dall'indirizzo maggioritario sopra richiamato. Dev'essere, inoltre, disattesa la doglianza avanzata dal ricorrente in ordine alla pretesa necessità di una preventiva contestazione della cd. "recidiva nel biennio" di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, (ai fini della revoca della patente di guida), trattandosi, come sopra evidenziato, non già dell'istituto espressamente regolato dall'art. 99 c.p., suscettibile di incidere negativamente sul trattamento sanzionatorio penale dell'imputato (e come tale necessariamente destinato alla preventiva contestazione a carico dell'accusato), bensì della disciplina di un mero effetto legale, rilevante sul piano amministrativo, connesso al rilievo storico della ripetizione, entro un arco di tempo predeterminato, dell'illecito previsto dall'art. 186 C.d.S., ossia del fatto consistito nell'essersi, l'imputato, illecitamente posto alla guida di un autoveicolo in condizioni di ebbrezza alcolica (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 22686 del 9/5/2014, Fenu;
3467 del 19/12/2014 Ud. (dep. 26/01/2015), Borin, Rv. 262248). Ciò posto, osserva il collegio - così pervenendo al rilievo dell'infondatezza del restante motivo di ricorso avanzato dall'imputato come, ai fini dell'operatività del meccanismo - sanzionatorio in esame (e dunque ai fini dell'obbligo di revoca della patente di guida dell'imputato), del tutto irrilevante deve ritenersi l'entità o il grado del tasso alcolemico giuridicamente rilevante, riscontrato sulla persona dell'imputato, assumendo un decisivo rilievo, ai fini della revoca dell'abilitazione alla guida, la sola circostanza costituita dalla commissione, nell'arco di un biennio, di due illeciti di natura penale riconducibili alla fattispecie della guida in stato di ebbrezza, avuto riguardo al richiamo (seppure improprio, come in precedenza rilevato) della nozione di recidiva contenuto nell'art. 186 cit., espressivo dell'esigenza di una reiterata commissione di (almeno) due reati nell'arco di un biennio, come nel caso in esame specificamente accaduto, essendo stato il DA IN SP nel precedente biennio condannato per l'avvenuta commissione del reato di guida in stato di ebbrezza (cfr., in motivazione, Cass., Sez. 4, Sentenza n. 22686 del 9/5/2014, Fenu e n. 3467 del 19/12/2014, Borin, citate).
4. Sulla base di tali premesse, rilevata l'integrale infondatezza dei motivi d'impugnazione, dev'essere conseguentemente pronunciato il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deciso in Roma il 19 maggio 2016. Il Consigliere est. Il Presidente Patrizia Piccia Pehore Perell Gabriella Cappello Gohellacappelle CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE WV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 23 GIU. 2016 IL CANCELLIERE Patrizia Di Laurenzio