Cass. pen., sez. V, sentenza 19/05/2026, n. 17974
CASS
Sentenza 19 maggio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione dell'art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011

    Il ricorso è inammissibile perché la ricorrente non si confronta con la circostanza decisiva che le prove nuove dedotte (ricevute dei bonifici) non sono state ritenute idonee a superare il giudicato di prevenzione. Nel procedimento di prevenzione, infatti, non erano state negate le donazioni, ma si era ritenuto che le risorse provenissero dal coniuge della ricorrente, autore di reati di spaccio. Già nel provvedimento di cui si chiede la revocazione erano stati considerati i redditi dei parenti, ritenuti insufficienti a giustificare le somme donate. La valutazione si era basata su argomentazioni che non mettevano in dubbio l'effettuazione dei bonifici, ma la riconducibilità delle risorse ai parenti e non al coniuge interposto. La circostanza che i bonifici siano stati eseguiti direttamente dai parenti, talvolta tramite conti correnti costituiti poco prima, non prova che il denaro ivi confluito appartenesse a loro.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 19/05/2026, n. 17974
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17974
    Data del deposito : 19 maggio 2026

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