Sentenza 19 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/05/2026, n. 17974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17974 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 17974/2026 Roma, li, 19/06/2026
Composta da
ZI RO NN CC
- Presidente -
Sent. n. sez. 865/2026
EGLE PILLA
AR EL LE IC CI
RORIA OR
ha pronunciato la seguente
- Relatore -
SENTENZA
sul ricorso proposto da PR TI nata in [...] il [...]
CC 22/04/2026 R.G.N. 5331/2026
avverso il decreto del 08/01/2026 della Corte di appello di L'Aquila
udita la relazione svolta dal Consigliere SAria Giordano;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Marco Patarnello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con il decreto in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila ha rigettato la richiesta di revocazione della ricorrente della confisca disposta, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sul compendio immobiliare ubicato in Loreto, Villa Costantina n. 42, intestato alla stessa e ritenuto, tuttavia, appartenente al coniuge IM PR.
2. Avverso il richiamato decreto TI PR ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, affidandosi ad un unico articolato motivo, con il quale denuncia violazione dell'art. 24, comma 2, del
Firmato Da: ZI RO NN CC Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 22cd0533c5d5fc63- Firmato Da: RORIA OR Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2ccc93684303989d Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 24cb4a81d812880d
d.lgs. n. 159 del 2011, poiché non ha potuto fornire la prova contraria per dimostrare la legittima provenienza delle risorse da ella utilizzate per l'acquisto dell'immobile confiscato tramite trasferimenti di denaro a mezzo bonifico da parte di propri parenti e correlata motivazione apparente. Sotto il primo aspetto, lamenta che la Corte territoriale, nell'affermare che mancherebbe la dimostrazione che le predette risorse deriverebbero da attività lavorativa o comunque fossero state acquisite lecitamente dai soggetti che avevano effettuato il bonifico è incorsa in un triplice errore poiché: a) ha attribuito valenza di presunzione assoluta alla rilevata sproporzione;
b) i suoi parenti sono stati illegittimamente equiparati a quelli dei soggetti pericolosi qualificati, mentre il proprio coniuge è stato ritenuto solo genericamente pericoloso per attività di spaccio di sostanze stupefacenti;
c) si pone in contraddizione con la ragionevole giustificazione fornita, ossia l'esigenza, avvertita quale dovere "morale" dai parenti, di fare una colletta per l'acquisito di un'abitazione stabile per la figlia di essa ricorrente, affetta da una malattia oncologica. Quanto al vizio di motivazione, evidenzia l'apoditticità dell'assunto per il quale i suoi parenti sono stati ritenuti privi di adeguate risorse economiche in base a un'indigenza solo asserita fondata sul rilievo per il quale i guadagni e il PIL pro-capite dei cittadini di nazionalità albanese sono sette volte inferiori a quelli italiani.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è inammissibile.
2. Su un piano generale, le Sezioni Unite hanno chiarito che la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura di prevenzione ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del relativo procedimento, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore (Sez. U, n. 43668 del 26/05/2022, [...], Rv. 283707). Nel solco di tale assunto si è inoltre evidenziato che la revocazione di cui al comma 2 dell'art. 28 del d.lgs. n. 159 del 2011, non può essere invocata per sollecitare un nuovo giudizio di merito o di legittimità su elementi di fatto
2
Firmato Da: ZI RO NN CC Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 22cd0533c5d5fc63- Firmato Da: RORIA OR Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2ccc93684303989d Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d
oggetto di esame nei giudizi di impugnazione ordinaria al di fuori delle ipotesi tipizzate dal comma 1 del predetto art. 28, ovvero in assenza di elementi sopravvenuti idonei ad escludere l'originaria sussistenza dei presupposti applicativi della confisca (ex aliis, Sez. 5 n. 18000 del 14/02/2024, [...], Rv. 286450).
3. Nella fattispecie in esame la ricorrente non si confronta con la circostanza, di carattere decisivo, rimarcata peraltro dal provvedimento impugnato, per la quale le prove nuove dedotte, ossia le ricevute dei bonifici da parte di alcuni parenti, non sono state ritenute idonee a superare il giudicato di prevenzione, poiché nel relativo procedimento non erano state negate tali "donazioni", ma era stato ritenuto che le relative risorse provenissero da parte del coniuge della PR, che, proprio in quel periodo, aveva commesso diversi reati di spaccio di sostanze stupefacenti. Inoltre, già nel provvedimento del quale la ricorrente pretende la revocazione erano stati considerati i redditi e le attività lavorative dei parenti, ritenendo che non potessero giustificare gli importi donati alla stessa. In sostanza, la valutazione, nel giudizio di prevenzione, si era fondata su una serie di congrue argomentazioni che non avevano posto in dubbio che i bonifici fossero stati effettuati, bensì che ciò fosse avvenuto con risorse economiche riconducibili ai parenti e non al coniuge interposto della stessa. E, peraltro, la circostanza che siano stati eseguiti tali bonifici direttamente dai parenti, il più delle volte attraverso conti correnti costituiti poco prima, non significa che il denaro ivi confluito appartenesse ai medesimi, come evidenziato dalla stessa decisione censurata.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere la ricorrente medesima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
3
Firmato Da: ZI RO NN CC Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED
CA 1 Serial: 22cd0533c5d5fc63 - Firmato Da: RORIA OR Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2ccc93684303989d
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 22/04/2026
Il Consigliere estensore SAria Giordano
Il Presidente
IA SA NN MI
Firmato Da: ZI RO NN CC Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 22cd0533c5d5fc63 - Firmato Da: RORIA OR Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2ccc93684303989d Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d