Sentenza 12 giugno 2001
Massime • 1
La fideiussione prestata per il pagamento degli oneri di urbanizzazione conseguenti al rilascio della concessione edilizia non si estende, ai sensi dell'art. 1942 cod. civ., al pagamento della sanzione amministrativa posta dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, direttamente a carico del concessionario in caso di ritardato od omesso versamento del contributo afferente alla concessione, stante il difetto di accessorietà della seconda rispetto ai primi. Nè la tardività del pagamento effettuato dal fideiussore, oltre il termine indicato nelle condizioni di polizza, vale ad attrarre la predetta sanzione nell'oggetto della fideiussione, giacché la mora personale del fideiussore produce gli effetti previsti dall'art. 1224 cod. civ., esaurendosi nell'obbligo di corresponsione degli interessi sulla somma tardivamente versata, ma non consente di riversare, all'interno della garanzia, posizioni debitorie ulteriori aventi titolo o comunque collegate al rapporto principale e non coperte dalla garanzia medesima.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/06/2001, n. 7885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7885 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORRADO CARNEVALE - Presidente -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SABOTINO 46, presso l'avvocato PROPERZI P., rappresentato e difeso dall'avvocato VECCHIOTTI ALDO, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
ZURICH INTERNATIONAL ITALIA SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL CORSO 525, presso l'avvocato CASCINO GIOVANNI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SCOFONE GIANAARIA, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorso -
avverso la sentenza n. 41/98 della Corte d'Appello di ANCONA, depositata il 31/01/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/03/2001 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Properzi, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Cascino, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 19 dicembre 1996 il Tribunale di Fermo, ritenuta la propria giurisdizione. respingeva. nel merito, la domanda della Minerva Assicurazioni s.p.a. [poi incorporata dalla Zurich International Italia s.p.a.] volta ad ottenere dal Comune di Porto San Giorgio la restituzione della soma di L. 77.859.099 a quegli versata a titolo di sanzioni amministrative per il ritardato pagamento dell'importo de gli oneri di urbanizzazione relativi ad una licenza edilizia rilasciata alla Società Santini r.l., cui l'attrice aveva prestato garanzia fideiussoria per l'ammontare dei predetti oneri.
Su gravame principale della Minerva Assicurazioni ed incidentale del Comune la Corte di Ancona - ribadita, a sua volta, l'inerenza della controversia alla giurisdizione del G.O. - accoglieva però la domanda della società attrice, ritenendo - diversamente dal primo giudice - che la sanzione pecuniaria avesse natura autonoma, e non accessoria, rispetto al debito principale garantito dal fideiussore e che, si fosse, nella specie in presenza di una fideiussione limitata ex art. 1941 c.c., stante l'espressa individuazione del correlativo massimale in corrispondenza all'esatta sommatoria degli importi dovuti dal concessionario per oneri di urbanizzazione e costi di costruzione.
- Contro questa sentenza, depositata il 31 gennaio 1998, il Comune ha proposto ricorso affidato a tre motivi di cassazione, con i quali ha, rispettivamente, riproposto l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. e denunciato, in subordine, violazione dell'art. 1942 c.c. e degli artt. 1362 ss. cc..
- Con sentenza n. 1181 del 2000, le Sezioni Unite, cui la causa è stata assegnata in relazione alla pro posta questione di giurisdizione, hanno respinto il correlativo motivo di ricorso del Comune (stante l'inerenza della pretesa azionata dalla società al rapporto nascente dalla polizza fideiussoria senza incidenza sul rapporto concedente - concessionario) e rimesso gli atti a questa Sezione I civile, per l'esame dei residui mezzi impugnatori, resistiti dalla Zurich con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Risolta la questione di giurisdizione, resta a questo Collegio di esaminare i residui motivi [2^ e 3] della impugnazione con i quali il Comune - denunciando violazione, rispettivamente, dell'art. 3 l. n. 47/85 in relazione all'art. 1942 c.c. e degli artt. 1363 s.s. c.c. -
in sostanza lamenta che, nel merito, abbia duplicemente errato la Corte di Ancona:
- a) nel non riconoscere che l'importo della sanzione amministrativa - prevista dall'art. 3 l. n. 47/85 cit. in conseguenza del [l'omesso o] tardivo pagamento degli oneri di urbanizzazione cui è subordinato il rilascio di licenza edilizia - costituiva "accessorio" del debito principale, ai fini della estensione dell'oggetto della fideiussione ai sensi dell'art. 1942 c.c.;
- b) nel non avvedersi che quella sanzione, nella specie, facesse comunque carico alla Assicuratrice, che ne aveva con il suo comportamento determinato l'irrogazione,, effettuando il pagamento delle somme garantite oltre il termine [di gg. 30 dalla richiesta del Comune] stabilito nell'art. 5 delle condizioni di polizza. - La prima censura è infondata.
Correttamente, infatti, i giudici dell'appello hanno ritenuto autonoma, e non "accessoria", la "sanzione" pecuniaria irrogata ai sensi dell'art. 3 l. 1985 n. 47 rispetto al "contributo" di concessione di cui all'art. 3 l. 1977 n. 10; formando detto contributo oggetto di una obbligazione di diritto comune connessa (in termini di corrispettività) al rilascio della licenza edilizia e commisurata proporzionalmente alla "incidenza delle spese ed al costo di costruzione", mentre la debenza della pena pecuniaria si riconnette ad una situazione giuridica di soggezione che, se pur trova nell'inadempimento o nel tempestivo adempimento di quella obbligazione il suo presupposto fatturale, non ha però funzione risarcitoria dello stesso (sganciata com'è dai criteri di imputazione e liquidazione di cui agli artt. 1218, 1223, 1224 c.c.), ma una funzione, invece, propriamente sanzionatoria nei confronti del concessionario per il "mancato versamento del contributo nei termini di legge".
La fideiussione prestata per il pagamento degli oneri di urbanizzazione non può pertanto estendersi al pagamento della riferita sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 1942 c.c., per difetto del carattere della accessorietà della seconda rispetto ai primi. E ciò a prescindere dalla considerazione che, a termini della predetta norma, l'estensione dell'oggetto della garanzia agli "accessori del debito principale" non opera in presenza di "fatto contrario" e comunque (ex art. 1941 c.c.) oltre il "limite" fissato dalle parti nella specie ricollegato appunto all'ammontare complessivo del contributo di concessione.
Nè e sostenibile in contrario - come fa il Comune con la terza ed ultima censura, che è quindi pure in fondata - che ad attrarre la sanzione nell'oggetto della fideiussione sia la tardività del pagamento effettuato dal fideiussore, oltre il termine indicato nelle condizioni di polizza.
- Stante l'autonomia (non cancellata dal carattere naturalmente solidale) dell'obbligazione di garanzia (in ragione della "altruità" del debito garantito dal fideiussore, il quale non partecipa al rapporto principale), deve escludersi infatti, che l'eventuale mora personale del fideiussore produca altri effetti che quelli normali previsti dall'art. 1224 c.c. (esaurentisi nell'obbligo di corresponsione degli interessi sulla somma tardivamente versata: cfr. Cass. n. 103/1985) e che possa, quindi, consentire di riversare all'interno della garanzia posizioni debitori ulteriori aventi titolo o comunque collegate al rapporto principale e non coperte dalla garanzia medesima.
Il che, appunto, esclude che, nella specie, il Comune garantito potesse richiedere alla società garante - oltre l'importo dei contributi concessori, costituenti all'un tempo l'oggetto e il "limite" della garanzia - anche il pagamento della sanzione amministrativa posta dalla legge direttamente a carico del concessionario (il quale, a seguito del pagamento della predetta sanzione, avrebbe potuto eventualmente poi agire in via risarcitoria nei confronti del fideiussore che avesse dato causa alla sua irrogazione con il proprio comportamento inadempitorio). Il ricorso va, pertanto, integralmente respinto.
Possono compensarsi tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2001