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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 662/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GA NI, Giudice monocratico in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4955/2024 depositato il 01/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Citta' Metropolitana Di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO DIFFIDA n. N.616 DEL 19.06.2024 TOSAP (COMUNALE-PROVINCIALE) 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2764/2025 depositato il
13/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato al Comune di Palermo ed alla Città Metropolitana di Palermo,
Ric._1 ha impugnato l'avviso di accertamento e diffida ad adempiere n. 616 del 19 Giugno 2024, notificato il 5 Settembre 2024, con il quale, richiamati i DD.LLggss. 446/97 e 507/1993 e l'articolo 44 del vigente
Regolamento (T.O.S.A.P.), è stato emesso l'atto di diffida ad adempiere, per il pagamento del tributo con la seguente motivazione: “Occupazione abusiva permanente –Bompietro,
Indirizzo_1 – ACCESSO CARRABILE dal 01.01.2019 al 31.12.2019”, per l'importo di
€ 105,00 oltre sanzioni, interessi e spese di notifica per complessivi € 227,00.
Il ricorrente ha contestato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del tributo.
Nessuno si è costituito per i resistenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
E', invero, fondato il motivo con il quale viene dedotta l'insussistenza del presupposto impositivo.
Al riguardo, si osserva che la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP) - oggi sostituita dal c.d. canone unico introdotto dall' art. 1, commi da 816 a 847, della legge di Bilancio 2020 (legge n.
160/2019) - è disciplinata dagli artt. 38 ss. del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
Ai sensi dell'art. 38 i presupposti oggettivi per l'applicazione della TOSAP sono l'occupazione di qualsiasi natura effettuata nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province (art. 38, comma 1, D.Lgs. n. 507/1993).
Inoltre, sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico nonchéǵ le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa (art. 38, comma 2).
Il successivo art. 44, comma 4, del D.Lgs. n. 507/1993 introduce un criterio speciale per i passi carrabili, definendoli “quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.”
In definitiva, l'accesso carrabile è soggetto al pagamento della tassa Tosap, ove si verifichi una effettiva sottrazione della superficie alla collettività, tramite un manufatto e/o una modifica del piano stradale finalizzata ad un uso privato.
Nel caso specifico parte ricorrente ha allegato e dedotto che nessuna modifica finalizzata all'accesso alla proprietà del ricorrente risulta realizzata sul piano stradale e tanto in effetti emerge pure dal fascicolo fotografico depositato, dal quale si evince pure, al confine tra la strada privata e quella provinciale non sono presenti né marciapiedi né banchine né opere infrastrutturali, la cui eventuale modifica potrebbe costituire sottrazione o occupazione di suolo pubblico.
Considerato che le resistenti non si sono costituite e la modestissima entità del tributo, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato;
spese compensate.
Palermo, 7.11.2025
La Giudice
EL AL
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GA NI, Giudice monocratico in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4955/2024 depositato il 01/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Citta' Metropolitana Di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO DIFFIDA n. N.616 DEL 19.06.2024 TOSAP (COMUNALE-PROVINCIALE) 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2764/2025 depositato il
13/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato al Comune di Palermo ed alla Città Metropolitana di Palermo,
Ric._1 ha impugnato l'avviso di accertamento e diffida ad adempiere n. 616 del 19 Giugno 2024, notificato il 5 Settembre 2024, con il quale, richiamati i DD.LLggss. 446/97 e 507/1993 e l'articolo 44 del vigente
Regolamento (T.O.S.A.P.), è stato emesso l'atto di diffida ad adempiere, per il pagamento del tributo con la seguente motivazione: “Occupazione abusiva permanente –Bompietro,
Indirizzo_1 – ACCESSO CARRABILE dal 01.01.2019 al 31.12.2019”, per l'importo di
€ 105,00 oltre sanzioni, interessi e spese di notifica per complessivi € 227,00.
Il ricorrente ha contestato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del tributo.
Nessuno si è costituito per i resistenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
E', invero, fondato il motivo con il quale viene dedotta l'insussistenza del presupposto impositivo.
Al riguardo, si osserva che la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP) - oggi sostituita dal c.d. canone unico introdotto dall' art. 1, commi da 816 a 847, della legge di Bilancio 2020 (legge n.
160/2019) - è disciplinata dagli artt. 38 ss. del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
Ai sensi dell'art. 38 i presupposti oggettivi per l'applicazione della TOSAP sono l'occupazione di qualsiasi natura effettuata nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province (art. 38, comma 1, D.Lgs. n. 507/1993).
Inoltre, sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico nonchéǵ le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa (art. 38, comma 2).
Il successivo art. 44, comma 4, del D.Lgs. n. 507/1993 introduce un criterio speciale per i passi carrabili, definendoli “quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.”
In definitiva, l'accesso carrabile è soggetto al pagamento della tassa Tosap, ove si verifichi una effettiva sottrazione della superficie alla collettività, tramite un manufatto e/o una modifica del piano stradale finalizzata ad un uso privato.
Nel caso specifico parte ricorrente ha allegato e dedotto che nessuna modifica finalizzata all'accesso alla proprietà del ricorrente risulta realizzata sul piano stradale e tanto in effetti emerge pure dal fascicolo fotografico depositato, dal quale si evince pure, al confine tra la strada privata e quella provinciale non sono presenti né marciapiedi né banchine né opere infrastrutturali, la cui eventuale modifica potrebbe costituire sottrazione o occupazione di suolo pubblico.
Considerato che le resistenti non si sono costituite e la modestissima entità del tributo, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato;
spese compensate.
Palermo, 7.11.2025
La Giudice
EL AL