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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 1335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1335 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
9 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Rosa Romano Cesareo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10292/2021 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 13.11.2024 con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il
03.02.2025
TRA
(C.F. ) elett.te Parte_1 C.F._1 dom.to in Napoli alla Via Francesco Arnaldi n. 45, presso lo studio dell'Avv. Amedeo Santacroce che lo rapp.ta e difende giusta procura agli atti;
- ATTORE
E
P. IVA ) con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, al Viale Cesare Pavese n. 385, in persona del suo procuratore dott. elettivamente domicilia in Controparte_2
Napoli, alla Via Michelangelo Schipa n. 115, presso lo studio dell'avv. Giovanni Siciliano che la rappresenta e difende giusta procura agli atti;
- CONVENUTO
E
(C.F. ) residente in CP_3 C.F._2
Mugnano del Cardinale (AV) alla Via Montevergine n. 35;
-CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: lesione personale.
Conclusioni: all'udienza del 13.11.2024, come in atti riportate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 20.04.2021, il Sig. Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, il Sig.
nella qualità di proprietario della vettura Fiat Idea tg. CP_3
CY631BC e responsabile civile, nonché la
[...] nella qualità di ente garante la RCA del Controparte_4 veicolo medesimo, per sentirli condannare al risarcimento del danno subito a seguito del sinistro occorso in data 29.03.2019 in
Napoli alla Via Volpicella. In particolare, deduceva che il conducente del veicolo Fiat Idea tg. CY631BC “nell'effettuare un'incauta ed improvvisa manovra, non avvedendosi della presenza del Sig. , che attraversava regolarmente la Pt_1 strada sulle strisce pedonali, andava ad investirlo facendolo rovinare al suolo”. Precisava di aver avanzato richiesta di risarcimento dei danni subiti nei confronti di che, Controparte_1 tuttavia, restava vana e, pertanto, formulava le seguenti conclusioni: “1) esperire preliminarmente il tentativo di conciliazione;
2) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del primo convenuto nella produzione del sinistro per cui è causa;
3) condannare la in persona del l. r. p. t., ovvero Controparte_1 chi tenuto per legge, al pagamento in favore dell'istante di quella
- 2 - somma complessiva dovutagli a titolo di risarcimento dei danni tutti, diretti ed indiretti, patiti e patiendi, nulla escluso o residuati alla propria persona che saranno provati, precisati e meglio quantificati in corso di giudizio e che l'On.le Giudicante riterrà giusta o in subordine equa, oltre interessi da valutarsi secondo equità, interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo;
il tutto compreso nei limiti della competenza per valore del Giudice adito e comunque come sopra quantificati in €
70.092,84. Vinte le spese, i diritti e gli onorari di procedura con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, oltre i.v.a. e
c.p.a.”. Si costituiva la opponendosi alla CP_1 domanda attorea eccependone la improponibilità, la carenza di prova della legittimazione delle parti, la nullità della stessa in considerazione della genericità della editio actionis. Eccepiva, altresì, la infondatezza della domanda proposta anche in ragione delle significative anomalie che sarebbero emerse in merito all'evento sinistroso in questione, in virtù delle quali la CP_1 aveva appositamente presentato una denuncia-querela alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. In ogni caso, si opponeva alla quantificazione del danno come formulata da parte attrice. All'udienza del 13.09.2021, il Giudice rinviava per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 16.5.2022, concedendo alle parti i termini ex art. 183 VI comma c.p.c.
Depositate le rispettive memorie, alla successiva udienza del
16.5.2022, il Giudice ammetteva parte attrice alla prova per testi come richiesta ed articolata, ammettendo, altresì, la compagnia assicurativa alla prova contraria e rinviava all'udienza del
14.11.2022 per l'escussione del teste. A quell'udienza preso atto dell'assenza del teste ritualmente citato, il Giudice rinviava in prosieguo prova all'udienza del 6.2.2023. Soltanto all'udienza del 10.07.2023, si procedeva all'escussione del teste e veniva nominato quale CTU il Dott. All'udienza del Persona_1
- 3 - 13.11.2024 il giudizio era riservato in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia del convenuto Sig.
il quale, benché ritualmente citato in giudizio, non si CP_3
è costituito.
Passando alla valutazione critica del materiale probatorio raccolto nel corso dell'istruttoria, va rilevato che l'evento e le modalità del suo verificarsi, come prospettati in citazione, hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni del teste Testimone_1 indifferente e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare. Il predetto teste ha infatti dichiarato: “Non conoscevo il signor
prima dell'incidente. Io mi trovavo vicino alla Clinica Pt_1
Vesuvio era il 29 marzo 2019, lo ricordo bene perché il giorno dopo si è sposata mia figlia. Io avevo un appuntamento.
Attraversavo la strada e davanti a me c'era il signor , Pt_1 eravamo a circa un metro di distanza. Una macchina proseguendo, non lo ha visto e lo ha colpito sul lato destro facendolo cadere sul lato sinistro. Il signor lamentava Pt_1 dolori. Io mi sono avvicinato ma lui non riusciva ad alzarsi, lamentava dolori al ginocchio sinistro ed alla spalla sinistra. Il conducente è sceso dalla macchina per soccorrerlo e lo ha caricato in macchina per accompagnarlo in ospedale.
Attraversavamo sulle strisce pedonali che sono all'esterno della clinica. Non c'era traffico quel giorno, si è formato dopo l'incidente. L'auto proveniva da Napoli ed era diretta verso Ponticelli, ha provato a fermare di botto ma l'ha preso comunque di striscio e l'ha buttato per terra. Il signor si trovava al Pt_1 momento dell'impatto al centro della carreggiata. Lui si trovava a terra, io avevo con me un biglietto da visita perché organizzo spettacoli e gli ho detto che per qualunque cosa sarei stato a disposizione. La strada è a doppio senso di marcia.
Attraversavamo andando dal marciapiede della clinica verso quello di fronte”. Da tali dichiarazioni, può ritenersi provata la
- 4 - dinamica del sinistro come narrata in citazione e acquisita la prova della piena responsabilità dell'evento a carico del conducente del veicolo investitore. Sul punto, con riferimento alla individuazione della responsabilità, occorre ricordare che, trattandosi di investimento di pedone, trova applicazione la presunzione di integrale responsabilità del veicolo investitore, posta dall' art. 2054 comma 1 c.c. Infatti, la norma delinea una fattispecie di responsabilità presunta, da cui il conducente può liberarsi fornendo la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Tale prova liberatoria non va intesa nel senso di dover dimostrare l'impossibilità o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi con riferimento alle circostanze del caso concreto (Cass 10031/2006).
Inoltre, l'art. 141 del codice della strada prevede che il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando ogni pericolo per la sicurezza dei pedoni e, conseguentemente, egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del veicolo e le conseguenti lesioni sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili. Si consideri, altresì, che il caso fortuito indica l'evento non prevedibile né evitabile con la diligenza dovuta, vale a dire con l'impiego della perizia e della prudenza normalmente necessarie nella guida del veicolo, nel rispetto delle norme che regolano la circolazione. Posto che "non si può rispondere per colpa extracontrattuale di un fatto non preveduto che, secondo la comune esperienza e il normale svolgersi degli eventi, non sia neppure prevedibile" (così Cass. 13268/2006), la prova liberatoria dall'obbligo di risarcimento può essere raggiunta solo dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Ancora, secondo il preferibile insegnamento della Corte di Cassazione, la condotta del danneggiato può connotarsi per l'esclusiva efficienza causale
- 5 - nella produzione del sinistro e integrare quindi gli estremi del caso fortuito soltanto "quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale" (così
Cass. 9315/2019. Non è invero "predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima, richiedendosi, invece, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno" (Cass. 11932/2022, Cass. 3041/2002, Cass.
4035/2021, Cass. 26524/2020). Tanto precisato, ad avviso del
Tribunale, non è ravvisabile nel caso di specie un'ipotesi di caso fortuito. Infatti, essendo emerso che il pedone attraversava la strada sulle strisce pedonali, ciò avrebbe dovuto imporre al conducente della automobile maggiore prudenza e di fermarsi per consentire al pedone di ultimare l'attraversamento. In merito poi alla sussistenza del nesso di causalità tra l'evento traumatico e le lesioni/menomazioni certificate e obiettivate, il CTU Dott.
, ha dichiarato che “Dalla documentazione presente, Persona_1 dall'analisi della anamnesi traumatologica e patologica remota e prossima e dall'esame obiettivo, risulta che le lesioni patite ebbero natura traumatica per caduta e i cui postumi da danno biologico e l'inabilità sono compatibili al sinistro avvenuto il giorno 29 marzo 2019 ore 17:15 circa, così come dal convergere di tutti i criteri necessari per l'esistenza del nesso causale”. Alla luce di tutto quanto esposto, reputa il Tribunale che la responsabilità della verificazione del sinistro vada attribuita esclusivamente alla condotta colposa del conducente dell'auto che, nelle circostanze di tempo e luogo descritte in citazione investiva il
Sig. . Pt_1
Passando alla valutazione del quantum debeatur, con riguardo al danno alla persona riportato in conseguenza dell'evento, va premesso che, secondo il condivisibile insegnamento della Corte di
- 6 - Cassazione, in tema di liquidazione del danno alla persona da lesione della salute, "non diversamente da quanto avviene in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore o interesse costituzionalmente protetto, il giudice dovrà necessariamente valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale (che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso), quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce "altro da sé")" (così Cass. 2788/2019, in motivazione;
negli stessi termini
Cass. 901/2018 la cui massima recita: "In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno - danno morale - quanto il suo impatto modificativo in pejus con la vita di relazione - il danno
c.d. esistenziale o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale...."). Tale valutazione dovrà in ogni caso condurre a una "liquidazione unitaria del danno non patrimoniale", "intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito" all'esito dell'attività istruttoria svolta, "in assenza di qualsiasi automatismo" (cfr. ancora Cass. 901/2018) e
"con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici" (cfr. ancora la motivazione di Cass.
2788/2019) come, ad esempio, nel caso di congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico-relazionale", "atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale)
- 7 - ..."(così la massima di Cass. 7513/2018 in cui si legge altresì che non costituisce duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi rappresentati dalla sofferenza interiore, quali il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione;
sul fatto che il danno biologico sia rappresentato
"dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato" e costituisca
"pregiudizio ontologicamente diverso dal danno morale soggettivo inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute"; si vedano anche la massima di Cass. 27482/2018 e Cass. 7126/2021). Ne consegue che, se il danno c.d. morale è ontologicamente distinto dal danno biologico (o dinamico-relazionale), non ne è comunque consentita una separata liquidazione, dovendo sempre pervenirsi, pur nella considerazione (e valorizzazione) della componente di sofferenza interiore del pregiudizio alla persona, ad una liquidazione unitaria di tale danno.
Tanto premesso, nel caso di specie, il Consulente tecnico nominato ha accertato che: “Allo stato non vi sono esiti permanenti che possono influenzare la salute, le capacità psicofisiche, la capacità lavorativa, la vita di relazione, le abitudini di vita rispetto alle attività svolte prima dell'infortunio per cui vi è causa. Non vi è il risarcimento per il danno estetico e non vi è ulteriore risarcimento se non vengono fornite prove concrete di uno specifico danno alla attività lavorativa attuale o futura e se non viene provata la perdita economica. [..] L'attore non ha diritto ad accedere a nessuna personalizzazione del danno in quanto il pregiudizio di tipo estetico è risarcito all'interno del danno biologico, inclusivo di ogni pregiudizio diverso da quello consistente nella diminuzione
o nella perdita della capacità di produrre reddito, ivi compresi il danno estetico che pregiudica la vita di relazione. [..]
- 8 - Dunque sulla base delle tabelle di Milano secondo i parametri vigenti e considerata l'età dell'attore al momento del fatto (39 anni), si può stabilire che in accordo con le Tabelle di valutazione del danno biologico comunemente utilizzate nella prassi giuridica
e medico-legale (cfr., tra l'altro R. et AL, M. CP_5 et AL, Giuffrè Editori, Milano;
DM del 03/07/2003) CP_6 quanto riscontrato ,in conseguenza di tale sinistro ,in Parte_1
per le lesioni subite nel sinistro del 29/03/2019 può
[...] essere così quantificato : Sotto il profilo del quantum si osserva quanto segue, determinando la seguente stima: • Inabilità
Temporanea Totale 6 (sei) giorni;
• Inabilità Temporanea Parziale al 75% 20 (VENTI ) giorni;
• Inabilità Temporanea Parziale al
50% 10 (DIECI) giorni;
• Inabilità Temporanea Parziale al 25%
10 (DIECI) giorni;
• Invalidità Permanente da Danno Biologico
3% (TRE PER CENTO).La valutazione del danno permanente è da escludersi sulla ripercussione negativa e sulla capacità lavorativa del periziato. SPESE DOCUMENTATE € 294,34 (duecentonovantaquattro/34)
Il criterio del danno subito dal sig. è Parte_1 rispondente al sinistro del giorno 29/03/2019 tenendo conto dell'eventuale affittività dei postumi e alla effettiva entità della valutazione clinico funzionale attuale”.
Tale valutazione, approfondita e correttamente motivata dall'ausiliare tecnico, va condivisa e posta a base della liquidazione.
Ne consegue che, tenuto conto dell'età dell'attore all'epoca dei fatti
(39 anni), il danno non patrimoniale va quantificato tenuto conto degli importi di cui al DM 16/7/2024 in euro 2915,79 per danno biologico permanente 3%; euro 331,44 per ITT;
euro 828,60 per
ITP al 75%; euro 276,20 per ITP al 50%; euro 138,10 per ITP al
25%; il tutto per complessivi euro 4490,13 all'attualità oltre €
345,26 per spese mediche documentate. ( così rivalutato ad oggi l'importo di euro 294,34.
- 9 - Quanto al danno morale va precisato che la definizione che del danno biologico fanno gli artt. 138 e 139 C.d.A. ("lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico legale ...") è evidentemente più ristretta rispetto al danno non patrimoniale. Infatti, nell'ambito di quest'ultima nozione di danno rientra la sofferenza fisica e morale;
mentre è innegabile che l'accertamento medico legale dell'entità della lesione psico-fisica (cioè, del danno biologico tradizionalmente inteso) viene effettuato con considerazione solo marginale della sofferenza fisica e del tutto prescindendo dalla sofferenza psichica. La Suprema Corte (Cass. n.17209/2015) ha stabilito che “il danno morale per le micropermanenti non può escludersi dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria
e per poterlo valutare e personalizzare si deve tener conto delle lesioni subite in concreto, in conformità all'orientamento che afferma l'autonomia ontologica del danno morale e la necessità di un suo separato e ulteriore accertamento”. Infatti, diversamente opinando, si arriverebbe a una illegittima discriminazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa estranea al sinistro stradale liquidati con il sistema tabellare equitativo e i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore tutela del danneggiato.
Ne consegue che “in caso di micropermanenti deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale quale voce del danno non patrimoniale, in aggiunta al danno biologico soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni”. Infatti, alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali sul punto il danno da sofferenza deve essere allegato e consiste “nella compiuta descrizione delle sofferenze di cui si pretende la riparazione”. Quale fatto costitutivo della domanda di risarcimento del danno (non diversamente dalle circostanze di fatto che possano dar luogo alla
- 10 - personalizzazione del danno dinamico-relazionale) le allegazioni sulla sofferenza devono essere introdotte nel processo con gli atti introduttivi o, al più tardi, con la memoria ex art.183 I comma c.p.c. perché integrano una emendatio del petitum richiesto oltre i valori monetari riferiti solo al danno biologico nella componente dinamico-relazionale. L'onere della relativa prova della componente della sofferenza interiore deve essere assolto anche in difetto di specifica contestazione. La Cassazione (Cass. civ., ord.
n. 87/2019), quanto all'onere di contestazione, “ha sottolineato come tale onere, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti (Cass. civ., n. 14652/2016, Cass. civ., n. 3576/2013)”. Nella fattispecie in esame essendosi il danneggiato limitato a domandare il ristoro del danno morale/ esistenziale in aggiunta al pregiudizio biologico, senza allegare e argomentare l'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza, tale voce di danno non può essergli riconosciuta.
Quanto alla dicitura “oltre interessi da valutarsi secondo equità, interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo” si osserva che – espunta la richiesta di interessi legali che si ritiene vadano riconosciuti sulla somma di cui sopra dalla presente sentenza al saldo- essa può essere qualificata come domanda di risarcimento del danno da ritardato adempimento. Reputa, infatti, il Tribunale che il riferimento agli interessi, trattandosi di un credito risarcitorio e dunque di un'obbligazione di valore, debba intendersi rivolto ai cosiddetti interessi compensativi, che non sono frutti civili di un capitale e, dunque, al danno da lucro cessante derivante dalla perduta possibilità di disporre tempestivamente di una somma di denaro per investirla e ricavarne un profitto;
si tratta, quindi, di una componente dell'unico credito risarcitorio.
Orbene si ritiene che la non rilevante entità degli importi, liquidati in valori monetari attuali, autorizzi la presunzione di una integrale destinazione al consumo e pertanto nulla è dovuto a tale titolo.
- 11 - Alla luce delle suesposte considerazioni i convenuti vanno condannati in solido al pagamento a titolo risarcitorio della somma complessiva di euro 4835,39 oltre interessi legali dalla presente decisione al soddisfo;
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM 147/2022 tenuto conto del decisum e delle fasi svolte.
Le spese della CTU, in coerenza con quanto stabilito per le spese processuali, sono poste in via definitiva (provvedendo ovviamente nei soli rapporti tra le parti) a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 9 SEZIONE civile, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1. dichiara il conducente dell'autovettura Fiat Idea tg. CY631BC unico responsabile del sinistro de quo;
2. condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 4835,39 oltre interessi legali dalla presente decisione al soddisfo;
3. condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 759,00 per spese ed euro 2552,00 per compenso oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge, il tutto con attribuzione all'Avv. Amedeo Santacroce dichiaratosi anticipatario;
4. Pone le spese di CTU a carico della parte convenuta.
Così deciso in Napoli, il 10.2.2025
Il Giudice
Rosa Romano Cesareo
- 12 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
9 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Rosa Romano Cesareo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10292/2021 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 13.11.2024 con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il
03.02.2025
TRA
(C.F. ) elett.te Parte_1 C.F._1 dom.to in Napoli alla Via Francesco Arnaldi n. 45, presso lo studio dell'Avv. Amedeo Santacroce che lo rapp.ta e difende giusta procura agli atti;
- ATTORE
E
P. IVA ) con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, al Viale Cesare Pavese n. 385, in persona del suo procuratore dott. elettivamente domicilia in Controparte_2
Napoli, alla Via Michelangelo Schipa n. 115, presso lo studio dell'avv. Giovanni Siciliano che la rappresenta e difende giusta procura agli atti;
- CONVENUTO
E
(C.F. ) residente in CP_3 C.F._2
Mugnano del Cardinale (AV) alla Via Montevergine n. 35;
-CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: lesione personale.
Conclusioni: all'udienza del 13.11.2024, come in atti riportate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 20.04.2021, il Sig. Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, il Sig.
nella qualità di proprietario della vettura Fiat Idea tg. CP_3
CY631BC e responsabile civile, nonché la
[...] nella qualità di ente garante la RCA del Controparte_4 veicolo medesimo, per sentirli condannare al risarcimento del danno subito a seguito del sinistro occorso in data 29.03.2019 in
Napoli alla Via Volpicella. In particolare, deduceva che il conducente del veicolo Fiat Idea tg. CY631BC “nell'effettuare un'incauta ed improvvisa manovra, non avvedendosi della presenza del Sig. , che attraversava regolarmente la Pt_1 strada sulle strisce pedonali, andava ad investirlo facendolo rovinare al suolo”. Precisava di aver avanzato richiesta di risarcimento dei danni subiti nei confronti di che, Controparte_1 tuttavia, restava vana e, pertanto, formulava le seguenti conclusioni: “1) esperire preliminarmente il tentativo di conciliazione;
2) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del primo convenuto nella produzione del sinistro per cui è causa;
3) condannare la in persona del l. r. p. t., ovvero Controparte_1 chi tenuto per legge, al pagamento in favore dell'istante di quella
- 2 - somma complessiva dovutagli a titolo di risarcimento dei danni tutti, diretti ed indiretti, patiti e patiendi, nulla escluso o residuati alla propria persona che saranno provati, precisati e meglio quantificati in corso di giudizio e che l'On.le Giudicante riterrà giusta o in subordine equa, oltre interessi da valutarsi secondo equità, interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo;
il tutto compreso nei limiti della competenza per valore del Giudice adito e comunque come sopra quantificati in €
70.092,84. Vinte le spese, i diritti e gli onorari di procedura con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, oltre i.v.a. e
c.p.a.”. Si costituiva la opponendosi alla CP_1 domanda attorea eccependone la improponibilità, la carenza di prova della legittimazione delle parti, la nullità della stessa in considerazione della genericità della editio actionis. Eccepiva, altresì, la infondatezza della domanda proposta anche in ragione delle significative anomalie che sarebbero emerse in merito all'evento sinistroso in questione, in virtù delle quali la CP_1 aveva appositamente presentato una denuncia-querela alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. In ogni caso, si opponeva alla quantificazione del danno come formulata da parte attrice. All'udienza del 13.09.2021, il Giudice rinviava per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 16.5.2022, concedendo alle parti i termini ex art. 183 VI comma c.p.c.
Depositate le rispettive memorie, alla successiva udienza del
16.5.2022, il Giudice ammetteva parte attrice alla prova per testi come richiesta ed articolata, ammettendo, altresì, la compagnia assicurativa alla prova contraria e rinviava all'udienza del
14.11.2022 per l'escussione del teste. A quell'udienza preso atto dell'assenza del teste ritualmente citato, il Giudice rinviava in prosieguo prova all'udienza del 6.2.2023. Soltanto all'udienza del 10.07.2023, si procedeva all'escussione del teste e veniva nominato quale CTU il Dott. All'udienza del Persona_1
- 3 - 13.11.2024 il giudizio era riservato in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia del convenuto Sig.
il quale, benché ritualmente citato in giudizio, non si CP_3
è costituito.
Passando alla valutazione critica del materiale probatorio raccolto nel corso dell'istruttoria, va rilevato che l'evento e le modalità del suo verificarsi, come prospettati in citazione, hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni del teste Testimone_1 indifferente e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare. Il predetto teste ha infatti dichiarato: “Non conoscevo il signor
prima dell'incidente. Io mi trovavo vicino alla Clinica Pt_1
Vesuvio era il 29 marzo 2019, lo ricordo bene perché il giorno dopo si è sposata mia figlia. Io avevo un appuntamento.
Attraversavo la strada e davanti a me c'era il signor , Pt_1 eravamo a circa un metro di distanza. Una macchina proseguendo, non lo ha visto e lo ha colpito sul lato destro facendolo cadere sul lato sinistro. Il signor lamentava Pt_1 dolori. Io mi sono avvicinato ma lui non riusciva ad alzarsi, lamentava dolori al ginocchio sinistro ed alla spalla sinistra. Il conducente è sceso dalla macchina per soccorrerlo e lo ha caricato in macchina per accompagnarlo in ospedale.
Attraversavamo sulle strisce pedonali che sono all'esterno della clinica. Non c'era traffico quel giorno, si è formato dopo l'incidente. L'auto proveniva da Napoli ed era diretta verso Ponticelli, ha provato a fermare di botto ma l'ha preso comunque di striscio e l'ha buttato per terra. Il signor si trovava al Pt_1 momento dell'impatto al centro della carreggiata. Lui si trovava a terra, io avevo con me un biglietto da visita perché organizzo spettacoli e gli ho detto che per qualunque cosa sarei stato a disposizione. La strada è a doppio senso di marcia.
Attraversavamo andando dal marciapiede della clinica verso quello di fronte”. Da tali dichiarazioni, può ritenersi provata la
- 4 - dinamica del sinistro come narrata in citazione e acquisita la prova della piena responsabilità dell'evento a carico del conducente del veicolo investitore. Sul punto, con riferimento alla individuazione della responsabilità, occorre ricordare che, trattandosi di investimento di pedone, trova applicazione la presunzione di integrale responsabilità del veicolo investitore, posta dall' art. 2054 comma 1 c.c. Infatti, la norma delinea una fattispecie di responsabilità presunta, da cui il conducente può liberarsi fornendo la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Tale prova liberatoria non va intesa nel senso di dover dimostrare l'impossibilità o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi con riferimento alle circostanze del caso concreto (Cass 10031/2006).
Inoltre, l'art. 141 del codice della strada prevede che il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando ogni pericolo per la sicurezza dei pedoni e, conseguentemente, egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del veicolo e le conseguenti lesioni sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili. Si consideri, altresì, che il caso fortuito indica l'evento non prevedibile né evitabile con la diligenza dovuta, vale a dire con l'impiego della perizia e della prudenza normalmente necessarie nella guida del veicolo, nel rispetto delle norme che regolano la circolazione. Posto che "non si può rispondere per colpa extracontrattuale di un fatto non preveduto che, secondo la comune esperienza e il normale svolgersi degli eventi, non sia neppure prevedibile" (così Cass. 13268/2006), la prova liberatoria dall'obbligo di risarcimento può essere raggiunta solo dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Ancora, secondo il preferibile insegnamento della Corte di Cassazione, la condotta del danneggiato può connotarsi per l'esclusiva efficienza causale
- 5 - nella produzione del sinistro e integrare quindi gli estremi del caso fortuito soltanto "quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale" (così
Cass. 9315/2019. Non è invero "predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima, richiedendosi, invece, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno" (Cass. 11932/2022, Cass. 3041/2002, Cass.
4035/2021, Cass. 26524/2020). Tanto precisato, ad avviso del
Tribunale, non è ravvisabile nel caso di specie un'ipotesi di caso fortuito. Infatti, essendo emerso che il pedone attraversava la strada sulle strisce pedonali, ciò avrebbe dovuto imporre al conducente della automobile maggiore prudenza e di fermarsi per consentire al pedone di ultimare l'attraversamento. In merito poi alla sussistenza del nesso di causalità tra l'evento traumatico e le lesioni/menomazioni certificate e obiettivate, il CTU Dott.
, ha dichiarato che “Dalla documentazione presente, Persona_1 dall'analisi della anamnesi traumatologica e patologica remota e prossima e dall'esame obiettivo, risulta che le lesioni patite ebbero natura traumatica per caduta e i cui postumi da danno biologico e l'inabilità sono compatibili al sinistro avvenuto il giorno 29 marzo 2019 ore 17:15 circa, così come dal convergere di tutti i criteri necessari per l'esistenza del nesso causale”. Alla luce di tutto quanto esposto, reputa il Tribunale che la responsabilità della verificazione del sinistro vada attribuita esclusivamente alla condotta colposa del conducente dell'auto che, nelle circostanze di tempo e luogo descritte in citazione investiva il
Sig. . Pt_1
Passando alla valutazione del quantum debeatur, con riguardo al danno alla persona riportato in conseguenza dell'evento, va premesso che, secondo il condivisibile insegnamento della Corte di
- 6 - Cassazione, in tema di liquidazione del danno alla persona da lesione della salute, "non diversamente da quanto avviene in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore o interesse costituzionalmente protetto, il giudice dovrà necessariamente valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale (che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso), quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce "altro da sé")" (così Cass. 2788/2019, in motivazione;
negli stessi termini
Cass. 901/2018 la cui massima recita: "In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno - danno morale - quanto il suo impatto modificativo in pejus con la vita di relazione - il danno
c.d. esistenziale o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale...."). Tale valutazione dovrà in ogni caso condurre a una "liquidazione unitaria del danno non patrimoniale", "intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito" all'esito dell'attività istruttoria svolta, "in assenza di qualsiasi automatismo" (cfr. ancora Cass. 901/2018) e
"con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici" (cfr. ancora la motivazione di Cass.
2788/2019) come, ad esempio, nel caso di congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico-relazionale", "atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale)
- 7 - ..."(così la massima di Cass. 7513/2018 in cui si legge altresì che non costituisce duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi rappresentati dalla sofferenza interiore, quali il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione;
sul fatto che il danno biologico sia rappresentato
"dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato" e costituisca
"pregiudizio ontologicamente diverso dal danno morale soggettivo inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute"; si vedano anche la massima di Cass. 27482/2018 e Cass. 7126/2021). Ne consegue che, se il danno c.d. morale è ontologicamente distinto dal danno biologico (o dinamico-relazionale), non ne è comunque consentita una separata liquidazione, dovendo sempre pervenirsi, pur nella considerazione (e valorizzazione) della componente di sofferenza interiore del pregiudizio alla persona, ad una liquidazione unitaria di tale danno.
Tanto premesso, nel caso di specie, il Consulente tecnico nominato ha accertato che: “Allo stato non vi sono esiti permanenti che possono influenzare la salute, le capacità psicofisiche, la capacità lavorativa, la vita di relazione, le abitudini di vita rispetto alle attività svolte prima dell'infortunio per cui vi è causa. Non vi è il risarcimento per il danno estetico e non vi è ulteriore risarcimento se non vengono fornite prove concrete di uno specifico danno alla attività lavorativa attuale o futura e se non viene provata la perdita economica. [..] L'attore non ha diritto ad accedere a nessuna personalizzazione del danno in quanto il pregiudizio di tipo estetico è risarcito all'interno del danno biologico, inclusivo di ogni pregiudizio diverso da quello consistente nella diminuzione
o nella perdita della capacità di produrre reddito, ivi compresi il danno estetico che pregiudica la vita di relazione. [..]
- 8 - Dunque sulla base delle tabelle di Milano secondo i parametri vigenti e considerata l'età dell'attore al momento del fatto (39 anni), si può stabilire che in accordo con le Tabelle di valutazione del danno biologico comunemente utilizzate nella prassi giuridica
e medico-legale (cfr., tra l'altro R. et AL, M. CP_5 et AL, Giuffrè Editori, Milano;
DM del 03/07/2003) CP_6 quanto riscontrato ,in conseguenza di tale sinistro ,in Parte_1
per le lesioni subite nel sinistro del 29/03/2019 può
[...] essere così quantificato : Sotto il profilo del quantum si osserva quanto segue, determinando la seguente stima: • Inabilità
Temporanea Totale 6 (sei) giorni;
• Inabilità Temporanea Parziale al 75% 20 (VENTI ) giorni;
• Inabilità Temporanea Parziale al
50% 10 (DIECI) giorni;
• Inabilità Temporanea Parziale al 25%
10 (DIECI) giorni;
• Invalidità Permanente da Danno Biologico
3% (TRE PER CENTO).La valutazione del danno permanente è da escludersi sulla ripercussione negativa e sulla capacità lavorativa del periziato. SPESE DOCUMENTATE € 294,34 (duecentonovantaquattro/34)
Il criterio del danno subito dal sig. è Parte_1 rispondente al sinistro del giorno 29/03/2019 tenendo conto dell'eventuale affittività dei postumi e alla effettiva entità della valutazione clinico funzionale attuale”.
Tale valutazione, approfondita e correttamente motivata dall'ausiliare tecnico, va condivisa e posta a base della liquidazione.
Ne consegue che, tenuto conto dell'età dell'attore all'epoca dei fatti
(39 anni), il danno non patrimoniale va quantificato tenuto conto degli importi di cui al DM 16/7/2024 in euro 2915,79 per danno biologico permanente 3%; euro 331,44 per ITT;
euro 828,60 per
ITP al 75%; euro 276,20 per ITP al 50%; euro 138,10 per ITP al
25%; il tutto per complessivi euro 4490,13 all'attualità oltre €
345,26 per spese mediche documentate. ( così rivalutato ad oggi l'importo di euro 294,34.
- 9 - Quanto al danno morale va precisato che la definizione che del danno biologico fanno gli artt. 138 e 139 C.d.A. ("lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico legale ...") è evidentemente più ristretta rispetto al danno non patrimoniale. Infatti, nell'ambito di quest'ultima nozione di danno rientra la sofferenza fisica e morale;
mentre è innegabile che l'accertamento medico legale dell'entità della lesione psico-fisica (cioè, del danno biologico tradizionalmente inteso) viene effettuato con considerazione solo marginale della sofferenza fisica e del tutto prescindendo dalla sofferenza psichica. La Suprema Corte (Cass. n.17209/2015) ha stabilito che “il danno morale per le micropermanenti non può escludersi dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria
e per poterlo valutare e personalizzare si deve tener conto delle lesioni subite in concreto, in conformità all'orientamento che afferma l'autonomia ontologica del danno morale e la necessità di un suo separato e ulteriore accertamento”. Infatti, diversamente opinando, si arriverebbe a una illegittima discriminazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa estranea al sinistro stradale liquidati con il sistema tabellare equitativo e i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore tutela del danneggiato.
Ne consegue che “in caso di micropermanenti deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale quale voce del danno non patrimoniale, in aggiunta al danno biologico soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni”. Infatti, alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali sul punto il danno da sofferenza deve essere allegato e consiste “nella compiuta descrizione delle sofferenze di cui si pretende la riparazione”. Quale fatto costitutivo della domanda di risarcimento del danno (non diversamente dalle circostanze di fatto che possano dar luogo alla
- 10 - personalizzazione del danno dinamico-relazionale) le allegazioni sulla sofferenza devono essere introdotte nel processo con gli atti introduttivi o, al più tardi, con la memoria ex art.183 I comma c.p.c. perché integrano una emendatio del petitum richiesto oltre i valori monetari riferiti solo al danno biologico nella componente dinamico-relazionale. L'onere della relativa prova della componente della sofferenza interiore deve essere assolto anche in difetto di specifica contestazione. La Cassazione (Cass. civ., ord.
n. 87/2019), quanto all'onere di contestazione, “ha sottolineato come tale onere, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti (Cass. civ., n. 14652/2016, Cass. civ., n. 3576/2013)”. Nella fattispecie in esame essendosi il danneggiato limitato a domandare il ristoro del danno morale/ esistenziale in aggiunta al pregiudizio biologico, senza allegare e argomentare l'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza, tale voce di danno non può essergli riconosciuta.
Quanto alla dicitura “oltre interessi da valutarsi secondo equità, interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo” si osserva che – espunta la richiesta di interessi legali che si ritiene vadano riconosciuti sulla somma di cui sopra dalla presente sentenza al saldo- essa può essere qualificata come domanda di risarcimento del danno da ritardato adempimento. Reputa, infatti, il Tribunale che il riferimento agli interessi, trattandosi di un credito risarcitorio e dunque di un'obbligazione di valore, debba intendersi rivolto ai cosiddetti interessi compensativi, che non sono frutti civili di un capitale e, dunque, al danno da lucro cessante derivante dalla perduta possibilità di disporre tempestivamente di una somma di denaro per investirla e ricavarne un profitto;
si tratta, quindi, di una componente dell'unico credito risarcitorio.
Orbene si ritiene che la non rilevante entità degli importi, liquidati in valori monetari attuali, autorizzi la presunzione di una integrale destinazione al consumo e pertanto nulla è dovuto a tale titolo.
- 11 - Alla luce delle suesposte considerazioni i convenuti vanno condannati in solido al pagamento a titolo risarcitorio della somma complessiva di euro 4835,39 oltre interessi legali dalla presente decisione al soddisfo;
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM 147/2022 tenuto conto del decisum e delle fasi svolte.
Le spese della CTU, in coerenza con quanto stabilito per le spese processuali, sono poste in via definitiva (provvedendo ovviamente nei soli rapporti tra le parti) a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 9 SEZIONE civile, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1. dichiara il conducente dell'autovettura Fiat Idea tg. CY631BC unico responsabile del sinistro de quo;
2. condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 4835,39 oltre interessi legali dalla presente decisione al soddisfo;
3. condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 759,00 per spese ed euro 2552,00 per compenso oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge, il tutto con attribuzione all'Avv. Amedeo Santacroce dichiaratosi anticipatario;
4. Pone le spese di CTU a carico della parte convenuta.
Così deciso in Napoli, il 10.2.2025
Il Giudice
Rosa Romano Cesareo
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