Art. 1.
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare il nuovo codice di procedura penale , di cui alla legge 3 aprire 1974, n. 108, secondo i principi e criteri direttivi e con le procedure ivi previsti, entro il 31 ottobre 1979.
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare il nuovo codice di procedura penale , di cui alla legge 3 aprire 1974, n. 108, secondo i principi e criteri direttivi e con le procedure ivi previsti, entro il 31 ottobre 1979.