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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 16/09/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 426/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianluca FALCO Presidente
dott. Marcello COZZOLINO Giudice
dott. Francesco GRASSI Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 426/2025 promossa da:
(CF. ), con il patrocinio dell'avv. MARCO Parte_1 C.F._1
IN (C.F.: ) e dell'Avv. DANILA SOLINAS ( C.F._2 C.F._3
), elettivamente domiciliata presso il difensore;
[...]
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._4
REMIGIO ANTONELLO (c.f.: ), elettivamente domiciliato presso il difensore C.F._5
CONVENUTO
pagina 1 di 5 PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, ha esposto di essere stata unita Parte_1 sentimentalmente con il sig. , e che da detta unione, il giorno 16.8.2021, è Controparte_1 nata la piccola riconosciuta da entrambi i genitori. Persona_1
Successivamente, la relazione si è deteriorata, con conseguente cessazione della convivenza.
La ricorrente ha chiesto a questo tribunale di disciplinare i rapporti tra i genitori e la figlia, con collocamento prevalente presso di lei, disciplina del diritto di visita del padre e previsione, a carico del padre, di un assegno mensile di € 450,00 mensili, oltre al pagamento al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituito il aderendo alla richiesta di affidamento condiviso della minore, con Controparte_1 previsione di un assegno di € 250,00 mensili.
Lo stesso, evidenzia che la madre rende molto difficoltoso l'esercizio del diritto di visita della minore, imponendone tempi e modalità.
Poco prima dell'udienza di comparizione, parte ricorrente ha prodotto una relazione investigativa, da cui emergerebbe (secondo la sua prospettazione) un forte sospetto di uso di stupefacenti da parte del resistente, chiedendo quindi al tribunale di disporre gli opportuni accertamenti.
Preliminarmente, osserva il Collegio che tutte le deduzioni relative a quanto accaduto durante la convivenza, ed alle ragioni della sua cessazione, non hanno alcuna rilevanza in questa sede;
infatti, nella procedura in questione, non si deve affatto provvedere su questioni attinenti allo status personale degli ex – conviventi, né tantomeno pronunciarsi su una sorta di “addebito” della separazione, ma solo assumere le migliori decisioni possibili relative ai minori.
Detto questo, il Collegio rileva che, in base all'art. 337 ter c.c., il regime generale è quello dell'affidamento condiviso;
la sentenza della Cassazione n. 12308/2010 ha chiarito che “la questione dell'affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice del merito e la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 155 c.c., è derogabile pagina 2 di 5 quando la sua applicazione risulti pregiudizievole all'interesse del minore” (cfr. in termini anche Trib.
Monza, sent. n. 91/2020, che afferma: “relativamente all'affidamento, la L. 56 del 2006 stabilisce che il
Giudice deve preferire l'affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all'interesse del minore.
L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore”).
Nel caso di specie, la relazione investigativa prodotta in data 23/06/2025 non è assolutamente idonea a far emergere un sospetto fondato di uso di stupefacenti da parte del resistente.
Infatti, l'investigatore ha semplicemente constatato che quest'ultimo si sarebbe recato in orari notturni, in zone notoriamente dedite allo spaccio, dove avrebbe effettuato delle brevi fermate (peraltro, su tali circostanze, non vi è alcuna documentazione fotografica); tuttavia, non è stato in grado di documentare alcun acquisto di sostanze da parte del . Per il resto, l'investigatore ha semplicemente accertato CP_1 spostamenti presso il luogo di lavoro in San Vito Chietino ed in locali notturni di Pescara e di
Francavilla al Mare.
La relazione investigativa non ha quindi fornito elementi probatori concreti circa l'effettivo uso o detenzione di tali sostanze da parte dello stesso.
Inoltre, non risultano agli atti condanne penali, procedimenti in corso, né relazioni dei servizi sociali che attestino una condotta genitoriale inadeguata o pericolosa per la minore.
A ciò va aggiunto che, in base alla giurisprudenza prima citata, la deroga all'affidamento condiviso è possibile solo in caso di un comportamento del genitore effettivamente pregiudizievole per i minori;
di conseguenza, va ritenuto che anche un'eventuale assunzione occasionale sostanze stupefacenti, non posta in essere in presenza dei figli o comunque con condotte pericolose per gli stessi, non può certamente essere considerata sufficiente per derogare al regime di affidamento condiviso, né per prevedere limitazioni al diritto di visita;
allo stesso modo, alcuna rilevanza possono assumere condotte relative alla vita personale del genitore (come, ad esempio, la frequentazione di locali notturni) che non interferiscono con l'esercizio della responsabilità genitoriale.
Di conseguenza, va confermato il regime già previsto dall'ordinanza provvisoria del 22/7/2025 con le pagina 3 di 5 seguenti condizioni:
1. Affidamento condiviso della minore, con collocamento presso la madre (alla quale viene assegnata la casa familiare).
2. Il padre terrà con sé la minore dalle ore 13.00 del lunedì (o dall'uscita di scuola, durante il periodo scolastico) fino alle ore 20 del martedì, provvedendo a tutte le esigenze della figlia in tale periodo (ivi compreso l'accompagnamento a scuola, nel periodo scolastico), e provvederà a riportarla alla madre dopo averla fatta cenare.
3. Durante il periodo estivo il padre potrà tenere con sé la figlia per 7 giorni, anche consecutivi;
durante le vacanze natalizie il padre la terrà con sé, ad anni alterni, dal 23 al 26 dicembre oppure dal 30 dicembre al 2 gennaio;
nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
per le altre festività e per il giorno del compleanno si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, salvo i diversi accordi che potranno stabilire congiuntamente i genitori.
In merito ai rapporti economici, si rileva che il giudice istruttore, all'udienza del 24/6/2025, ha proposto la fissazione di un assegno di € 300,00 a carico del padre in favore della madre, con percezione integrale, da parte della stessa, dell'assegno unico;
su tale proposta economica, le parti non hanno formulato alcuna osservazione, per cui tale previsione è stata recepita dalla richiamata ordinanza provvisoria del 22/7/2025.
Tale disciplina può essere quindi confermata anche in questa sede, tenuto conto che:
- il padre, attualmente, ha un contratto di lavoro stagionale come cuoco un ristorante in San Vito
Chietino, che potrebbe essere prorogato anche per l'inverno; dall'ultima dichiarazione dei redditi, risultano entrate annue per € 12.636,00;
- la madre ha un reddito di € 13.299,47 (risultante dalla certificazione unica 2025).
L'assegno deve quindi ritenersi adeguato a garantire le esigenze della minore (che, al momento, ha 4 anni).
Vista la natura della decisione, relativa a questioni di interesse comune delle parti e del minore, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il collegio, nella controversia sopra indicata, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra richiesta ed eccezione, così decide:
1. dispone l'affidamento condiviso della minore e Persona_1 stabilisce il collocamento prevalente del minore presso la madre, con diritto di visita del padre, pagina 4 di 5 secondo le modalità riportate nella parte motiva;
2. assegna la casa familiare alla madre;
3. fissa, a carico del resistente, in favore della madre, un assegno di mantenimento dell'importo di
€ 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da delibera del CNF del 29.11.2017, con rivalutazione ISTAT a partire da gennaio 2026;
4. stabilisce che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla madre;
5. compensa le spese;
6. dispone che, in caso di riproduzione del provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi deli soggetti riportati nel decreto.
Chieti, data del deposito
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesco GRASSI dott. Gianluca FALCO
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianluca FALCO Presidente
dott. Marcello COZZOLINO Giudice
dott. Francesco GRASSI Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 426/2025 promossa da:
(CF. ), con il patrocinio dell'avv. MARCO Parte_1 C.F._1
IN (C.F.: ) e dell'Avv. DANILA SOLINAS ( C.F._2 C.F._3
), elettivamente domiciliata presso il difensore;
[...]
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._4
REMIGIO ANTONELLO (c.f.: ), elettivamente domiciliato presso il difensore C.F._5
CONVENUTO
pagina 1 di 5 PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, ha esposto di essere stata unita Parte_1 sentimentalmente con il sig. , e che da detta unione, il giorno 16.8.2021, è Controparte_1 nata la piccola riconosciuta da entrambi i genitori. Persona_1
Successivamente, la relazione si è deteriorata, con conseguente cessazione della convivenza.
La ricorrente ha chiesto a questo tribunale di disciplinare i rapporti tra i genitori e la figlia, con collocamento prevalente presso di lei, disciplina del diritto di visita del padre e previsione, a carico del padre, di un assegno mensile di € 450,00 mensili, oltre al pagamento al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituito il aderendo alla richiesta di affidamento condiviso della minore, con Controparte_1 previsione di un assegno di € 250,00 mensili.
Lo stesso, evidenzia che la madre rende molto difficoltoso l'esercizio del diritto di visita della minore, imponendone tempi e modalità.
Poco prima dell'udienza di comparizione, parte ricorrente ha prodotto una relazione investigativa, da cui emergerebbe (secondo la sua prospettazione) un forte sospetto di uso di stupefacenti da parte del resistente, chiedendo quindi al tribunale di disporre gli opportuni accertamenti.
Preliminarmente, osserva il Collegio che tutte le deduzioni relative a quanto accaduto durante la convivenza, ed alle ragioni della sua cessazione, non hanno alcuna rilevanza in questa sede;
infatti, nella procedura in questione, non si deve affatto provvedere su questioni attinenti allo status personale degli ex – conviventi, né tantomeno pronunciarsi su una sorta di “addebito” della separazione, ma solo assumere le migliori decisioni possibili relative ai minori.
Detto questo, il Collegio rileva che, in base all'art. 337 ter c.c., il regime generale è quello dell'affidamento condiviso;
la sentenza della Cassazione n. 12308/2010 ha chiarito che “la questione dell'affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice del merito e la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 155 c.c., è derogabile pagina 2 di 5 quando la sua applicazione risulti pregiudizievole all'interesse del minore” (cfr. in termini anche Trib.
Monza, sent. n. 91/2020, che afferma: “relativamente all'affidamento, la L. 56 del 2006 stabilisce che il
Giudice deve preferire l'affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all'interesse del minore.
L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore”).
Nel caso di specie, la relazione investigativa prodotta in data 23/06/2025 non è assolutamente idonea a far emergere un sospetto fondato di uso di stupefacenti da parte del resistente.
Infatti, l'investigatore ha semplicemente constatato che quest'ultimo si sarebbe recato in orari notturni, in zone notoriamente dedite allo spaccio, dove avrebbe effettuato delle brevi fermate (peraltro, su tali circostanze, non vi è alcuna documentazione fotografica); tuttavia, non è stato in grado di documentare alcun acquisto di sostanze da parte del . Per il resto, l'investigatore ha semplicemente accertato CP_1 spostamenti presso il luogo di lavoro in San Vito Chietino ed in locali notturni di Pescara e di
Francavilla al Mare.
La relazione investigativa non ha quindi fornito elementi probatori concreti circa l'effettivo uso o detenzione di tali sostanze da parte dello stesso.
Inoltre, non risultano agli atti condanne penali, procedimenti in corso, né relazioni dei servizi sociali che attestino una condotta genitoriale inadeguata o pericolosa per la minore.
A ciò va aggiunto che, in base alla giurisprudenza prima citata, la deroga all'affidamento condiviso è possibile solo in caso di un comportamento del genitore effettivamente pregiudizievole per i minori;
di conseguenza, va ritenuto che anche un'eventuale assunzione occasionale sostanze stupefacenti, non posta in essere in presenza dei figli o comunque con condotte pericolose per gli stessi, non può certamente essere considerata sufficiente per derogare al regime di affidamento condiviso, né per prevedere limitazioni al diritto di visita;
allo stesso modo, alcuna rilevanza possono assumere condotte relative alla vita personale del genitore (come, ad esempio, la frequentazione di locali notturni) che non interferiscono con l'esercizio della responsabilità genitoriale.
Di conseguenza, va confermato il regime già previsto dall'ordinanza provvisoria del 22/7/2025 con le pagina 3 di 5 seguenti condizioni:
1. Affidamento condiviso della minore, con collocamento presso la madre (alla quale viene assegnata la casa familiare).
2. Il padre terrà con sé la minore dalle ore 13.00 del lunedì (o dall'uscita di scuola, durante il periodo scolastico) fino alle ore 20 del martedì, provvedendo a tutte le esigenze della figlia in tale periodo (ivi compreso l'accompagnamento a scuola, nel periodo scolastico), e provvederà a riportarla alla madre dopo averla fatta cenare.
3. Durante il periodo estivo il padre potrà tenere con sé la figlia per 7 giorni, anche consecutivi;
durante le vacanze natalizie il padre la terrà con sé, ad anni alterni, dal 23 al 26 dicembre oppure dal 30 dicembre al 2 gennaio;
nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
per le altre festività e per il giorno del compleanno si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, salvo i diversi accordi che potranno stabilire congiuntamente i genitori.
In merito ai rapporti economici, si rileva che il giudice istruttore, all'udienza del 24/6/2025, ha proposto la fissazione di un assegno di € 300,00 a carico del padre in favore della madre, con percezione integrale, da parte della stessa, dell'assegno unico;
su tale proposta economica, le parti non hanno formulato alcuna osservazione, per cui tale previsione è stata recepita dalla richiamata ordinanza provvisoria del 22/7/2025.
Tale disciplina può essere quindi confermata anche in questa sede, tenuto conto che:
- il padre, attualmente, ha un contratto di lavoro stagionale come cuoco un ristorante in San Vito
Chietino, che potrebbe essere prorogato anche per l'inverno; dall'ultima dichiarazione dei redditi, risultano entrate annue per € 12.636,00;
- la madre ha un reddito di € 13.299,47 (risultante dalla certificazione unica 2025).
L'assegno deve quindi ritenersi adeguato a garantire le esigenze della minore (che, al momento, ha 4 anni).
Vista la natura della decisione, relativa a questioni di interesse comune delle parti e del minore, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il collegio, nella controversia sopra indicata, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra richiesta ed eccezione, così decide:
1. dispone l'affidamento condiviso della minore e Persona_1 stabilisce il collocamento prevalente del minore presso la madre, con diritto di visita del padre, pagina 4 di 5 secondo le modalità riportate nella parte motiva;
2. assegna la casa familiare alla madre;
3. fissa, a carico del resistente, in favore della madre, un assegno di mantenimento dell'importo di
€ 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da delibera del CNF del 29.11.2017, con rivalutazione ISTAT a partire da gennaio 2026;
4. stabilisce che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla madre;
5. compensa le spese;
6. dispone che, in caso di riproduzione del provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi deli soggetti riportati nel decreto.
Chieti, data del deposito
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesco GRASSI dott. Gianluca FALCO
pagina 5 di 5