Sentenza breve 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 04/08/2025, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00919/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00903/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia AG
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex articolo 60 Cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 903 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Sonia Giulianelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Questura di Rimini, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso la sede della medesima, in Bologna, via A. Testoni n. 6;
per l’annullamento, previa sospensione,
del decreto emesso dal Questore della Provincia di Rimini in data 20/02/2025, notificato al ricorrente in data 16.05.2025, con il quale veniva rifiutata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, e di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Questura di Rimini;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2025 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e udito per l’Amministrazione resistente l’Avvocato dello Stato come specificato nel verbale;
Sentita la stessa parte ai sensi dell’articolo 60 Cod. proc. amm.;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il signor -OMISSIS- cittadino marocchino, impugna il decreto in epigrafe indicato, con il quale la Questura di Rimini gli ha denegato, per ragioni di pericolosità sociale, il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Il ricorrente chiede l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, del provvedimento gravato per “ Difetto di motivazione; Violazione e/o erronea applicazione della legge con riferimento agli artt. 4 comma 3, 5 comma 5 e 29 del D.Lgs. 286/98 del D.Lgs. 286/98; Difetto dei presupposti di fatto e di diritto; Difetto di istruttoria; Omessa ponderazione degli interessi incisi; Violazione del principio di proporzionalità ”.
Oppone il deducente che il giudizio di pericolosità sociale nel caso di specie si basa unicamente su deferimenti all’Autorità giudiziaria, che male avrebbe perciò fatto la Questura a ritenere provati i fatti a lui ascritti in assenza di una condanna e comunque a non avere operato un bilanciamento con altri elementi rilevanti, quali la durata (9 anni) della sua presenza in Italia, l’esistenza di significativi legami affettivi e familiari (in Italia vivono il padre, la madre e il fratello), il suo percorso scolastico (ha conseguito un diploma professionale) e la sussistenza di una attività lavorativa.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, per resistere al ricorso avversario e chiederne la reiezione.
All’udienza camerale del 30 luglio 2025, fissata per la trattazione della domanda cautelare, il Collegio, ritenuti sussistenti i presupposti di cui al combinato disposto degli articoli 60 e 74 Codice di rito, ha introitato la causa per la decisione in forma semplificata, come da avviso orale dato alle parti presenti.
Il ricorso è manifestamente fondato.
Come rilevato in ricorso, il provvedimento di rigetto si fonda su due violazioni amministrative e su una serie di deferimenti all’Autorità giudiziaria: nel decreto non è menzionata alcuna condanna del ricorrente a sanzioni penali, tanto meno definitiva. In assenza di condanne penali, il giudizio di pericolosità sociale richiede una motivazione più articolata e una esposizione più puntuale e approfondita degli elementi fattuali sui quali basare il diniego di permanenza dello straniero nel territorio nazionale. Tale valutazione, come opposto dal ricorrente, deve poi rifuggire da qualsivoglia automatismo, dovendosi tenere conto anche della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato (cfr., ex multis, T.A.R. Toscana, Sez. II, sentenza n. 286/2024).
Tutto ciò manca nel decreto qui impugnato, il quale, pertanto, in accoglimento del ricorso viene annullato.
Spetta alla Questura riavviare il procedimento e concluderlo conformandosi ai principi richiamati nella presente pronuncia.
Le peculiarità della vicenda giustificano l’integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia AG (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
Alessandra Tagliasacchi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandra Tagliasacchi | Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.