Decreto presidenziale 19 luglio 2022
Decreto cautelare 6 agosto 2022
Sentenza breve 21 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 21/09/2022, n. 1431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1431 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/09/2022
N. 01431/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00822/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a;
sul ricorso numero di registro generale 822 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Vernola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Uff Scolastico Reg Puglia - Uff VII, Ambito Terr. per la Provincia di Taranto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ope legis ;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del Decreto Prot. nr. -OMISSIS- del 01.07.2022 dell'Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Puglia Ufficio VII, Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto, di esclusione per “dichiarazioni mendaci della ricorrente Prof.ssa -OMISSIS- dalla fascia II della GPS della Provincia di Taranto per la classe di concorso A046 – Scienze Giuridico Economiche e dalle corrispondenti graduatorie di istituto valevoli per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/23 e 2023/24”, nell'ambito delle procedure di aggiornamento disciplinate dall'O.M. nr.112/2022 e nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ancorché non conosciuto e degli eventuali atti successivi della procedura concorsuale di approvazione e pubblicazione di dette graduatorie ed anche eventuali provvedimenti di conferimento delle relative supplenze ad altri candidati e sottoscrizione dei contratti ove lesivi della posizione della ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 4/8/2022:
- del Decreto Prot.nr.-OMISSIS- del 01.08.2022 dell'Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Puglia - Ufficio VII, Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto, nonché del successivo decreto di ripubblicazione delle graduatorie e degli atti ulteriori e conseguenziali;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Uff. Scolastico Reg Puglia - Uff VII Ambito Terr. per la Provincia di Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e udito per la parte ricorrente il difensore avv. M. Vernola;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha impugnato con ricorso e successivi motivi aggiunti depositati in data 4.8.2022 gli atti in epigrafe, tra cui la nota prot. n. -OMISSIS- del 01.07.2022 dell'Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Puglia Ufficio VII, Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto, di esclusione per “ dichiarazioni mendaci della ricorrente Prof.ssa -OMISSIS- dalla fascia II della GPS della Provincia di Taranto per la classe di concorso A046 – Scienze Giuridico Economiche e dalle corrispondenti graduatorie di istituto valevoli per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/23 e 2023/24 ”.
A sostegno del ricorso, ella ha dedotto la mancata attivazione degli istituti di partecipazione procedimentale, nonché l’eccesso di potere dell’Amministrazione, sotto vari profili.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Il Ministero dell’Istruzione si è costituito in giudizio con atto depositato in data 19.7.2022.
Con memoria depositata in data 7.9.2022 il ricorrente ha replicato all’eccezione preliminare di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sollevata dall’Amministrazione resistente, ritenendo la giurisdizione del giudice adito.
Nella camera di consiglio del 13.9.2022, fissata per la discussione della domanda cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, ha definito il giudizio in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
2. Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito, per essere la questione devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
2.1. Nel disciplinare le regole di riparto della giurisdizione, l'art. 63, commi 1 e 4, del D. Lgs. 165/2001, ha stabilito che sono devolute all'A.G.O., “ in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni […] incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro […], ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti ”, mentre sono assegnate alla giurisdizione del giudice amministrativo “ le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ”.
2.2. La Corte di Cassazione ha individuato una netta linea di demarcazione, dovendosi distinguere a seconda che la questione involga un atto di gestione delle graduatorie, nelle quali viene in rilievo in via diretta la posizione soggettiva dell'interessato e il suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell'ambito della graduatoria, ovvero la validità dell'atto amministrativo di carattere generale, se non regolamentare, che disciplina l'accesso alle graduatorie e, quale conseguenza dell'annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell'aspirante all'inserimento in una determinata graduatoria.
2.3. In particolare, con sentenza SS.UU. 26 giugno 2019, n. 17123, la Suprema Corte ha avuto modo di ribadire che: “ ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto dei docenti della scuola pubblica all’inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all’inserimento in una determinata graduatoria – l’accertamento del diritto del ricorrente all’inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda giudiziale è specificamente volta all’accertamento del diritto del singolo docente all’inserimento nella graduatoria, sull’assunto secondo cui tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell’atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario ” (nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del G.O. in relazione ad una domanda con la quale il docente chiedeva l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto, per gli anni 2017-2020, sulla base dell'equipollenza del titolo in suo possesso ai titoli utili alla collocazione in tale fascia ai sensi del d.m. n. 374 del 2017, di cui era invocata la disapplicazione).
2.4. Ancor più di recente, è stato affermato che, allorquando “ la domanda giudiziale è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria [...], la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario ” (Cass. civ. Sez. Unite Ord, 23 aprile 2020, n. 8098), che conosce di ogni questione inerente alla giusta collocazione in graduatoria (così Consiglio di Stato, 5 marzo 2020, n. 1625).
3. Trasponendo le predette considerazioni alla controversia all'esame del Collegio, deve rilevarsi che l'inserimento e la graduazione nelle graduatorie provinciali per le supplenze (c.d. GPS) degli aspiranti avviene sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A dell'ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020.
Detta ordinanza precisa all’art. 3, comma 2, che le istituite “ GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 5, 6, 7 e 8, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale”.
Pertanto, il punteggio conseguito dal docente è rigidamente computato secondo i criteri fissati dalle Tabelle A/4 e A/6, di talché la posizione soggettiva legittimante postulata dai ricorrenti non può essere inquadrata nella categoria dell'interesse legittimo, trattandosi, invece, di diritto soggettivo.
Tale principio è stato di recente ribadito dal Consiglio di Stato, il quale – in un caso riguardante proprio l’inserimento del docente nelle graduatorie GPS – ha ribadito la giurisdizione del giudice ordinario, chiarendo che: “ per l’inserimento in dette graduatorie non è previsto alcun bando di concorso, né procedura selettiva, né valutazione degli aspiranti, discendendo l’inserimento dal possesso dei titoli e dal rispetto delle modalità e termini di presentazione stabiliti dalla medesima O.M. n. 60 del 2020 e dagli atti alla stessa collegati, con la conseguenza che la posizione soggettiva dell’aspirante non è qualificabile in termini di interesse legittimo ma di diritto soggettivo all’inserimento nella graduatoria, all’esito di una operazione di mera rilevazione avuto riguardo ai titoli posseduti e dichiarati dal candidato medesimo ” (C.d.S, sent. n. 2048/22, punto n. 8.5 della parte motivazionale).
4. Pertanto, la disposta esclusione rientra tra le determinazioni assunte dalla Pubblica Amministrazione con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, a fronte dei quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione.
5. Dalle considerazioni che precedono discende la declaratoria del difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, con indicazione, ai sensi dell'art. 11 c.p.a, del giudice ordinario quale plesso munito di giurisdizione.
6. L'esito in rito del giudizio giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, nonché sui motivi aggiunti, dichiara il proprio difetto di giurisdizione, per essere quest’ultima devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale l’odierno giudizio dovrà essere riassunto entro tre mesi dal passaggio in giudicato dell’odierna sentenza.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO