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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/03/2025, n. 1300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1300 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli
Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n. 12006/24
TRA
nato ad [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Oreste Cardillo e Maria
Riccardi
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio Brancaccio
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.10.2024 il ricorrente indicato in epigrafe ha agito nei confronti dell' quale Fondo di CP_1 garanzia ai sensi dell'art. 2 Legge n. 297/82 per il riconoscimento del diritto al pagamento della somma di €
1.388,28 a titolo di TFR in virtù del rapporto di lavoro svolto alle dipendenze della operante nel settore edile, CP_2 dal 06.10.2020 fino al 27.08.2021.
L' ha rilevato l'avvenuto accoglimento della domanda CP_1 avanzata ed ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Con note depositate il 13.03.2025 parte ricorrente ha aderito alla suddetta richiesta essendo stata la somma liquidata il
13.03.2025.
In proposito va osservato che, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere, devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97,
n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass.,
16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
Considerato quindi, con riferimento al caso in esame, che effettivamente dalla documentazione prodotta risulta che parte convenuta abbia soddisfatto la pretesa oggetto del presente giudizio (si veda provvedimento di liquidazione) per le causali sopra indicate, sebbene in data successiva al deposito del ricorso giudiziario, può essere pronunciata la cessazione della materia del contendere.
Per quanto attiene al regime delle spese processuali, le stesse si liquidano secondo il principio della soccombenza virtuale.
Va, infatti, ricordato che in caso di cessata materia del contendere le spese seguono il principio della soccombenza virtuale, secondo cui il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta cessata materia del contendere.
Con riguardo al caso di specie, considerato che la pretesa è stata riconosciuta solo nel marzo 2025, senza che sia stata acquisita ulteriore documentazione, e che il presente ricorso è stato depositato il 3.10.2024, le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida CP_1 in complessivi € 620,20, oltre 15% per spese forfetarie, oltre
I.V.A. e cpa con distrazione.
Aversa, 21.03.2025
Il Giudice