Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/07/2014, n. 36192
CASS
Sentenza 1 luglio 2014

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La Corte di Cassazione, qualora accolga un ricorso straordinario per errore di fatto, ai sensi dell'art. 625-bis, comma quarto, cod. proc. pen., adottati i provvedimenti necessari per correggere l'errore, può immediatamente pronunciarsi sul merito del ricorso originario. (Nella specie, la Corte, dopo aver rilevato che nel precedente giudizio di legittimità era stato negato l'intervento al difensore dell'imputato nell'erroneo presupposto della mancanza in atti della relativa nomina, ha revocato la propria precedente sentenza e, scrutinando i motivi di ricorso, li ha dichiarati inammissibili).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/07/2014, n. 36192
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36192
    Data del deposito : 1 luglio 2014

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