Sentenza 1 luglio 2014
Massime • 1
La Corte di Cassazione, qualora accolga un ricorso straordinario per errore di fatto, ai sensi dell'art. 625-bis, comma quarto, cod. proc. pen., adottati i provvedimenti necessari per correggere l'errore, può immediatamente pronunciarsi sul merito del ricorso originario. (Nella specie, la Corte, dopo aver rilevato che nel precedente giudizio di legittimità era stato negato l'intervento al difensore dell'imputato nell'erroneo presupposto della mancanza in atti della relativa nomina, ha revocato la propria precedente sentenza e, scrutinando i motivi di ricorso, li ha dichiarati inammissibili).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/07/2014, n. 36192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36192 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 01/07/2014
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - N. 1142
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 22545/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto ex art. 625 bis c.p.p. da:
ZZ NZ, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 21/11/2012 della Corte di Cassazione;
esaminati gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto P.G. Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso straordinario e l'inammissibilità del ricorso originario;
uditi i difensori del ricorrente, avv. Camillo Irace e Antonio Morra, che hanno insistito per l'annullamento della sentenza di appello. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con tempestivo atto d'impugnazione personale AZ NZ ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto avverso la sentenza del 21.11.2012, depositata il 20.2.2013, di questa S.C. (Sez. 2, n. 8078/13). Sentenza che - dichiarandone inammissibile il ricorso contro la decisione della Corte di Appello di Napoli, resa il 7.6.2012 a seguito di giudizio di rinvio, quoad poenam (art. 624 c.p.p.), di questa stessa Corte (Sez. 6, 5.12.2011 n. 6214/12:
tentato omicidio della vittima, scaturito dalla "gambizzazione" ordinata dal AZ, qualificato ex art. 110 c.p., art. 116 c.p., comma 2) - ha reso definitiva la condanna alla minore pena, con l'attenuante di cui all'art. 116 c.p., comma 2, stimata equivalente alle aggravanti ad eccezione di quella di cui alla L. n. 2013 del 1991, art. 7, di sedici anni e dieci mesi di reclusione per il delitto di concorso in tentato omicidio volontario di tale SA AN. Inammissibilità scaturita dalla ritenuta manifesta infondatezza della censura concernente l'asserita erroneità del calcolo della nuova minore pena determinata in sede di rinvio dalla Corte territoriale.
2. Delibata in via preliminare de plano (udienza camerale 20.3.2014) l'ammissibilità dell'impugnazione straordinaria (rectius la sua non manifesta infondatezza) ai sensi dell'art. 625 bis c.p.p., comma 3, prima parte, è stata disposta rituale trattazione nell'odierna udienza pubblica del ricorso nella sua duplice potenziale valenza rescindente, quanto al giudizio sull'errore di fatto in cui sarebbe incorsa l'impugnata decisione di questa Corte, e rescissoria, quanto all'eventuale giudizio sul merito del ricorso originario contro la sentenza della Corte distrettuale partenopea del 7.6.2012. Specifica congiunta modalità di trattazione imposta (oltre che dalla simmetria con il tipo di giudizio definito dalla sentenza di questa S.C. oggetto di ricorso straordinario e dall'adozione della forma di più ampio contraddittorio processuale consentita nel giudizio di legittimità ex art. 610 c.p.p., comma 3, e art. 611 c.p.p.) dall'esigenza -impregiudicata l'autonomia normativa e concettuale delle due distinte fasi rescindente e rescissoria - di evitare distonie processuali e inaccettabili cesure di continuità decisoria di giudicati penali di condanna già in corso di esecuzione, perché resi definitivi dalle decisioni di legittimità emesse in via ordinaria (arg. ex art. 625 bis c.p.p., comma 2, ultima parte - e art. 665 c.p.p., comma 3). Impostazione in linea, d'altro canto, con il dictum delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui "pur restando il momento rescindente e quello rescissorio sempre distinguibili concettualmente, la definizione della procedura non deve necessariamente articolarsi nelle due distinte fasi della immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza, pubblica o in camera di consiglio, per la celebrazione del rinnovato giudizio sul precedente ricorso per cassazione e può ben avvenire con l'immediata pronuncia della decisione che, se è di accoglimento del ricorso, non rappresenta una semplice "correzione" di quella precedente, ma la sostituisce in toto". (Sez. U., 27.3.2002 n. 16103, Basile, rv. 221282; in termini: Sez. 6, 12.1.2012 n. 9926, Rizzato, rv. 252257).
3. Con il ricorso straordinario si adduce che erroneamente la Cassazione ha definito il giudizio senza consentire l'intervento del difensore di fiducia dell'imputato avv. Camillo Irace, presente in fase di verifica della regolare costituzione delle parti (art. 614 c.p.p., comma 3) e rivendicante la propria posizione di codifensore di fiducia del AZ, in quanto da questi nominato in carcere (tanto che lo stesso avv. Irace aveva depositato una memoria difensiva nell'interesse dell'imputato). Intervento dell'avv. Irace negato sull'erroneo presupposto fattuale della mancanza in atti della nomina di tale difensore. Di conseguenza la Corte ha ammesso alla discussione orale, dopo la requisitoria del pubblico ministero, il solo precedente difensore dell'imputato avv. Antonio Morra, presente. A tale errore di fatto si cumula, sul piano formale, quello ravvisabile nell'epigrafe della sentenza, in cui - in aperta contraddizione con l'anteriore descritta decisione procedurale della Corte - si attesta l'intervento in favore dell'imputato dell'avv. Irace (che non ha discusso, rimanendo silente) e non invece dell'avv. Morra.
4. Il ricorso straordinario è fondato, poiché effettivamente - come si evince dagli atti allegati al ricorso e da quelli relativi al giudizio di legittimità già svoltosi - questa Corte è incorsa in erronea percezione degli atti relativi alla assistenza difensiva del ricorrente AZ. Svista indotta dalla formale assenza in atti della nomina quale difensore di fiducia dell'avv. Irace e che, per altro e come si fa rilevare nel ricorso ex art. 625 bis c.p.p., avrebbe potuto essere evitata o sanata con una semplice e immediata verifica telefonica presso la direzione della casa circondariale di Milano Opera, dove era detenuto il ricorrente AZ e dove costui - come affermato dall'avv. Irace - aveva perfezionato la nomina del nuovo difensore (cfr.: Sez. 6, 16.10.2008 n. 40628, Iannò, rv. 241526; Sez. 3,20.1.2010 n. 5039, Sidibe, rv. 245916). In vero emerge per tabulas che il 15.11.2012 l'imputato detenuto AZ NZ ha formalizzato, con pedissequa annotazione nel registro mod. IP1 del carcere, presso l'ufficio matricola della casa di reclusione di Milano Opera, la nomina come difensore di fiducia dell'avv. Camillo Irace unitamente al già nominato avv. Antonio Morra ("nomino mio difensore di fiducia l'avv. Irace Camillo del Foro di Santa Maria C.V. con l'avv. Morra Antonio del Foro di Napoli e revoco l'avv. Sergio Morra del Foro di Napoli"). L'avv. Camillo Irace aveva pieno titolo, quindi, a intervenire e a prendere la parola in difesa del AZ, unitamente al collega avv. Antonio Morra, nella discussione del giudizio di legittimità definito con sentenza di questa Corte del 21.11.2012. Costituisce ius receptum che l'eventuale errore della direzione del carcere nel trasmettere la nomina di un difensore di un indagato o imputato detenuto non possa tradursi in un pregiudizio per il detenuto, all'uopo prevedendo l'art. 123 c.p.p., comma 2, che le dichiarazioni del soggetto detenuto, ivi comprese le nomine di eventuali difensori, "hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria" competente. Non a caso l'art. 44 disp. att. c.p.p., impone alla direzione dell'istituto penitenziario l'immediata comunicazione ("nel giorno stesso o al più tardi nel giorno successivo") delle dichiarazioni del detenuto all'autorità giudiziaria (ex plurimis: Sez. 6,18.4.2003 n. 26707, Taffarello, rv. 225714; Sez. 1, 4.10.2007 n. 40495, Silvestre rv. 237864; Sez. 3, 9.2.2011 n. 8789, Randazzo, rv. 249786). Nel caso del AZ la direzione del carcere di Opera non ha comunicato alla Cassazione l'intervenuta nomina dell'avv. Irace perfezionata dall'imputato, che ha invece (come si desume dalla copia del documento allegata al ricorso straordinario) erroneamente trasmesso alla Corte di Appello di Napoli.
L'errore materiale sulla costituzione delle parti processuali (recte dell'imputato) ha infirmato il giudizio di legittimità definito con la sentenza di questa S.C. del 21.11.2012 per violazione delle regole sul contraddittorio processuale (art. 178 c.p.p., lett. c, e art. 179 c.p.p.). Con l'effetto che detta sentenza della Sezione 2^
pronunciata nei confronti di AZ NZ e impugnata con il ricorso straordinario deve essere revocata a norma dell'art. 625 bis c.p.p., comma 4, ultima parte.
5. Alla procedura incidentale rescindente introdotta dal ricorso straordinario del AZ, in tal modo esaurita, si giustappone specularmente la necessaria coeva procedura rescissoria avente per oggetto la genetica impugnazione per cassazione della sentenza di merito di secondo grado emessa nei confronti del AZ dalla Corte di Appello di Napoli il 7.6.2012, quale giudice di rinvio ex artt. 624 e 627 c.p.p.. L'originario ricorso dell'imputato avverso la sentenza di appello va dichiarato inammissibile per le stesse ragioni già chiarite dalla decisione di legittimità oggi revocata nei termini e per i motivi appena indicati. Il ricorso lamentava incongruamente la supposta erroneità del calcolo compiuto dalla Corte distrettuale per determinare, nel giudizio di rinvio (art. 624 c.p.p.), la "nuova" pena inflitta al AZ, ritenuto in sede di legittimità responsabile del reato di concorso "anomalo" in tentato omicidio volontario, quale reato diverso e più grave da quello da lui voluto (art. 116 c.p., comma 2). In discussione il difensore avv. Irace ha insistito nel richiamare le ragioni di censura enunciate nella memoria difensiva (a firma sua e del codifensore avv. Morra) depositata nella cancelleria di questa Corte, rivendicandone la tempestività. Al riguardo non può che condividersi il rilievo espresso dalla anteriore revocata decisione di legittimità, che ha constatato la tardi vita di detta memoria. Questa, denominata "motivi aggiunti e memoria ex art. 121 c.p.p.", risulta, infatti, depositata in cancelleria soltanto in data 19.11.2012. Cioè appena due giorni prima della udienza di trattazione del ricorso (21.11.2012) e, dunque, ben dopo la scadenza del termine di quindici giorni fissato per la presentazione di motivi nuovi e memorie nel giudizio ordinario di cassazione dall'art. 611 c.p.p., comma 1, u.p.. In guisa, dunque, da doversi valutare tamquam non esset e insuscettibile di essere presa in considerazione ai fini del giudizio di legittimità (ex plurimis: Sez. 6, 28.2.2012 n. 18453, Cataldo, rv. 252711: "Il termine di quindici giorni per il deposito di memorie difensive, previsto dall'art. 611 c.p.p., è da ritenersi applicabile anche ai procedimenti in udienza pubblica e la sua inosservanza esime la Corte di cassazione dall'obbligo di prenderle in esame"). In ogni caso - può aggiungersi per mera completezza di analisi - la censura attinente alla nuova determinazione della pena, per avere la Corte territoriale individuato una pena base per il delitto di tentato omicidio in misura non prossima al minimo edittale (pena base fissata dalla Corte di Appello in dodici anni di reclusione), senza chiarire le ragioni di un simile discostarsi dal minimo di legge (otto anni di reclusione), è priva di pregio. Al riguardo, in vero, la sentenza di appello in sede di rinvio ha puntualmente rimarcato, nel rispetto dei criteri dettati dall'art. 133 c.p., la "eccezionale capacità a delinquere dell'imputato" AZ, fatta palese dai suoi gravi trascorsi giudiziari.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo stabilire in misura di Euro 1.000,00 (mille).
P.Q.M.
Revoca la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione 2^ Penale, n. 8078/2013 emessa il 21.11.2013 nei confronti di AZ NZ.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto da AZ NZ contro la sentenza n. 1614/2012 emessa in data 7.6.2012 dalla Corte di Appello di Napoli in sede di rinvio ai sensi degli artt. 624 e 627 c.p.p.. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2014