Sentenza 4 ottobre 2007
Massime • 1
La dichiarazione di nomina del difensore di fiducia effettuata ai sensi dell'art. 123 cod.proc.pen. dall'imputato o dall'indagato detenuto ha efficacia immediata indipendentemente dall'osservanza dell'obbligo di comunicazione della stessa all'autorità giudiziaria procedente; ne consegue che, in mancanza del previo avviso al difensore di fiducia così nominato, sono affetti da nullità assoluta, ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 cod.proc.pen., la costituzione del rapporto processuale relativo al giudizio di secondo grado e la relativa sentenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/10/2007, n. 40495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40495 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 04/10/2007
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 1171
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 007844/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RO CA, IL 23/03/1946;
2) RENNA GIUSEPPINA, N. IL 21/06/1947;
avverso SENTENZA del 10/01/2006 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASSANO MARGHERITA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. De Nunzio Wladimiro, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di LV e per il rigetto del ricorso della RE;
udito il difensore avv. OLIVIERO per LV che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 28 settembre 2004, dichiarava: - LV RL colpevole dei delitti di associazione per delinquere, violazione di sigilli, sottrazione delle scritture contabili della s.r.l. "Atlante", soppressione del libro giornale e dei registri della predetta s.r.l., contraffazione dell'atto comprovante l'avvenuto deposito presso i competenti uffici, ex art.2493 c.c., dei bilanci della predetta società, contraffazione di sigilli notarili, formazione di falsi certificati apparentemente rilasciati dalla C.C.I.A. di Roma, contraffazione, detenzione e messa in circolazione di marche da bollo contraffatte, contraffazione di impronte della pubblica certificazione dell'amministrazione postale, emissione di fatture false, formazione di tre certificati falsi apparentemente rilasciati dall'ordine dei commercialisti di Roma e di due false attestazioni di deposito presso l'ufficio del registro di due contratti preliminari, utilizzazione di sigilli di Cancelleria contraffati e di contraffazione delle firme di funzionari di cancelleria, contraffazione di ricevute di versamento in conto corrente postale corruzione di un funzionario dell'Ufficio IVA di Roma;
- RE PI colpevole del delitto di associazione per delinquere e, concesse alla sola RE le circostanze attenuanti generiche, ritenuta la continuazione tra i reati ascritti ai due imputati e quelli di cui alla sentenza di condanna emessa il 27 maggio 1999 dal Tribunale di Roma, come parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Roma il 23 marzo 2001, irrevocabile il 21 ottobre 2003, condannava RL LV alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione in aumento per la continuazione con i reati di cui alla condanna inflitta con la sentenza sopra specificata e così, complessivamente, alla pena di anni otto e mesi quattro di reclusione e PI RE alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 103,29 di multa in aumento per la continuazione con i reati di cui alla condanna inflitta con la sentenza sopra specificata e così, complessivamente, alla pena di anni uno, mesi nove di reclusione ed Euro 1.032,92 di multa. Assolveva RE dai reati di cui ai capi 5 e 17.
2. Con sentenza del 10 gennaio 2006 la Corte d'appello di Roma, prima sezione penale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, appellata dagli imputati, dichiarava non doversi a carico di LV in ordine ai reati di cui ai capi 2, 6, 16 e in ordine ai reati di cui agli artt. 477 e 482 c.p., dei capi 12, 13, 14, 15 perché estinti per prescrizione, dichiarava il reato di cui all'art.468 c.p., contestato sub 8), assorbito nel capo sub 7), determinava la pena per i restanti reati in anni tre di reclusione in aumento per la continuazione con i reati di cui alla sentenza del Tribunale di Roma in data 27 maggio 1999 (irrevocabile il 21 ottobre 2003) e, così, nella misura complessiva di anni sette e mesi dieci di reclusione.
Confermava nel resto la sentenza impugnata.
3. Avverso la citata sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione, tramite il difensore di fiducia, LV e RE i quali denunciano:
il solo LV violazione di legge in relazione all'omesso avviso al difensore di fiducia, avv. Oliviero, della data di fissazione dell'udienza, basato sull'erroneo presupposto che il legale fosse il terzo difensore di fiducia, mentre in realtà, con dichiarazione resa all'ufficio matricola del carcere il 9 novembre 2005, RE, nel conferire incarico fiduciario al predetto legale, aveva proceduto alla contestuale revoca della designazione fiduciaria degli altri legali;
entrambi violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato associativo.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso di RL LV è fondato.
L'art. 123 c.p.p. mira ad impedire che lo stato di detenzione si traduca in una menomazione processuale, accordando al soggetto detenuto o internato la facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste direttamente all'amministrazione penitenziaria o ad un ufficiale di polizia giudiziaria, con efficacia corrispondente alla presentazione diretta all'autorità giudiziaria. Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un. 26 marzo 1997, Procopio), in accordo con la lettera e la ratio della disposizione in esame, hanno affermato l'immediata efficacia della nomina di un difensore di fiducia, evidenziando "l'iniquità di far ricadere sull'imputato (o sull'indagato) le conseguenze dell'inefficienza dell'apparato burocratico...e la negligenza del personale". Ne discende che l'efficacia della dichiarazione è indipendente dall'osservanza dell'obbligo di immediata comunicazione all'autorità procedente che può essere rispettato con qualsiasi mezzo di comunicazione, perfino, nei casi speciali di urgenza ex art. 44 disp. att. e coord., la semplice telefonata (cfr. in tal senso Cass., Sez. Un. cit.)- L'immediata efficacia della nomina effettuata in carcere assicura effettività alle previsioni contenute nell'art. 9, p. 3 del Patto Internazionale per i diritti civili e politici e all'art. 5, p. 3 della C.E.D.U..
Alla luce di questi principi la costituzione del rapporto processuale nell'ambito del giudizio di secondo grado è affetta da nullità assoluta ex art. 178 c.p.p. lett. e) e art. 179 c.p.p., per omessa assistenza dell'imputato, avendo LV, con dichiarazione resa il 9 novembre 2005 all'Ufficio matricola della Casa Circondariale di Roma Rebibbia revocato tutte le precedenti nomine fiduciarie e designato quale legale di fiducia l'avv. Corrado Oliviero, la cui nomina veniva ribadita nell'atto di rinuncia a partecipare al dibattimento di secondo grado.
Ne consegue che la sentenza deve essere, sul punto, annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma.
2. Il ricorso di PI RE è, al contrario, manifestamente infondato.
Alla luce della nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), novellato dalla L. 20 febbraio 2006 n. 46, art. 8, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che la motivazione della pronunzia: a) sia "effettiva" e non meramente apparente, ossia realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente contraddittoria, ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d)non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso per Cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 6, 15 marzo 2006, ric. Casula). Non è, dunque, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità ne' che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante.
Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. È, invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 6, 15 marzo 2006, ric. Casula). Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo". Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi - anche a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi "atti del processo" e di una correlata pluralità di motivi di ricorso - in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale "esistenza" della motivazione e sulla permanenza della "resistenza" logica del ragionamento del giudice. Al giudice di legittimità resta, infatti, preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.
Esaminata in quest'ottica la motivazione della sentenza impugnata si sottrae alle censure che le sono state mosse, perché il provvedimento impugnato, con motivazione esente da evidenti incongruenze o da interne contraddizioni, ha enunciato gli elementi posti a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputata e le argomentazioni in essa contenute non sono state oggetto di specifica censura da parte del ricorrente che ha omesso di individuare i punti della decisione cui si riferiscono le doglianze con l'indicazione precisa delle questioni che, relativamente ad essi, si intendono prospettare, e di esporre in maniera concreta i motivi di diritto che si intendono sottoporre al sindacato di legittimità e con cui si intendono sostenere le censure dedotte.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione (Corte Cost, sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di LV RL e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma.
Dichiara inammissibile il ricorso della RE che condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in pubblica udienza, il 4 ottobre 2007. Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2007