Sentenza 20 gennaio 2010
Massime • 1
È deducibile attraverso il ricorso straordinario per cassazione l'errore di fatto consistito nella mancata rilevazione dell'omessa notificazione al difensore dell'imputato dell'avviso per l'udienza camerale. (Nella fattispecie la Corte ha annullato la sentenza di legittimità ed ha disposto la fissazione di nuova udienza).
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L'omesso avviso dell'udienza ad uno dei due difensori di fiducia configura una nullità di ordine generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen. e non già assoluta ex art. 179 cod. proc. pen. Sul difensore regolarmente avvisato dell'udienza in appello incombe l'onere di accertare l'eventuale sussistenza di nullità a regime intermedio e che tale onere non muta a seconda che il difensore a conoscenza della data di udienza scelga di comparire oppure di non comparire alla stessa, esclusa in ogni caso l'interpretazione che consenta alla difesa di riservare l'eccezione di nullità al grado successivo. Quanto al mancato avviso della data di udienza pubblica in cassazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/01/2010, n. 5039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5039 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 20/01/2010
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - N. 84
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 17259/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso straordinario per errore di fatto proposto da:
BE TO, nato in [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata dalla Sezione 7^ nella Camera di consiglio del 20.03.2009;
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita nella Camera di Consiglio la relazione del Consigliere Dott. TERESI Alfredo;
Sentito il PM nella persona del PG, Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Sentito il difensore del ricorrente, avv. Viglione Stefano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza 20.03.2009, depositata in data 9.05.2009, la Settima Sezione di questa Corte dichiarava inammissibili i ricorsi proposti dai difensori di BE TO avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva confermato la condanna alla pena della reclusione e della multa inflittagli nel giudizio di primo grado per il reato di detenzione a fini di spaccio di grammi 91,56 di eroina. Con ricorso depositato in data 5 maggio 2009 il condannato deduceva che non gli era stato mai notificato l'avviso d'udienza del giorno 20.03.2009 per la trattazione del ricorso per cassazione e che solo dalla lettura dell'ordine di carcerazione aveva appreso di essere stato assistito da un difensore di fiducia diverso dall'avv. Viglione "che non aveva mai preso parte allo svolgimento del processo", sicché la sentenza impugnata doveva essere annullata con la fissazione di una nuova udienza per la trattazione del ricorso. Chiedeva l'annullamento e la sospensione degli effetti della sentenza 20.03.2009. Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Risulta dalla lettura degli atti, consentita alla Corte per essere stata denunciata una violazione di carattere procedurale, che i difensori nominati nel giudizio d'appello, avv. Viglione e Dell'Orfano, hanno depositato distinti ricorsi per cassazione, sicché entrambi avevano diritto all'avviso della data dell'udienza camerale Cassazione Sezione 6^ n. 18726/2008 RV. 239722. L'avviso è stato notificato all'avv. Dell'Orfano, ma non all'avv. Viglione.
Si è, quindi, verificata una nullità relativa a regime intermedio, che, quando "neppure un difensore avvisato prenda parte all'adempimento (che altrimenti, per l'art. 182 c.p.p., comma 2, sussisterebbe l'onere di eccepire il vizio prima o immediatamente dopo il compimento dell'atto nullo), può essere dedotta anche in sede di impugnazione del provvedimento conclusivo del procedimento" Cassazione Sezione 2^ n. 47155/2004, RV. 230616. Pertanto quando nel procedimento camerale manca una fase assimilabile alle formalità di apertura del dibattimento non può dunque valere la soglia preclusiva di cui all'art. 181 c.p.p., comma 3, dovendosi di conseguenza applicare la disposizione della cit. norma, comma 4. Quindi, nel caso in esame, l'eccezione è proponibile col rimedio attivato dal condannato essendo deducibile in tema di ricorso straordinario, quale errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625 bis c.p.p., la svista in cui sia incorsa la Corte di Cassazione nel non rilevare l'omessa notificazione dell'avviso di udienza al difensore che ne aveva diritto.
Va, pertanto, annullata senza rinvio la sentenza impugnata, che aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte Territoriale, disponendo la trattazione del procedimento.
Non può essere accolta la domanda di sospensione dell'esecuzione della pena perché la revoca è conseguita dalla rilevata nullità di carattere formale.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e manda alla cancelleria per la fissazione del processo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 gennaio 2010. Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2010