Sentenza 16 ottobre 2008
Massime • 1
In tema di ricorso straordinario, è deducibile quale errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis, cod. proc. pen., la svista in cui sia incorsa la Corte di Cassazione nell'omettere gli adempimenti relativi alla nomina di un difensore di ufficio e alla notificazione dell'avviso di udienza a tale difensore, oltre che all'imputato personalmente, in conseguenza della revoca della nomina del proprio difensore di fiducia, intervenuta nel corso del giudizio di appello. (Nella specie, la S.C. ha revocato l'ordinanza impugnata, che aveva dichiarato la inammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale, disponendo la trattazione del procedimento in pubblica udienza).
Commentario • 1
- 1. Le impugnazioni straordinarie e la revisione nel processoMartina Liaci · https://www.diritto.it/ · 9 luglio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/10/2008, n. 40628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40628 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2008 |
Testo completo
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40 6 28 /0 8
N. di ruolo d'udienza: 8
2274 Sent. Udienza in camera di consiglio del R.G. n.
14496/08 16 ottobre 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
composta dai signori magistrati: dott. Giovanni de Roberto Presidente
dott. Saverio F. Mannino Consigliere
dott. Nicola Milo Consigliere dott. Giorgio Colla Consigliere
dott. Giorgio Fidelbo Consigliere riuniti in camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente riuniti in camera di consiglio, ik ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da ES NÒ, n. a Reggio Calabria il 16 settembre 1947, avverso l'ordinanza della II sezione di questa Corte di cassazione in data 8 aprile 2008,
n. 20901;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avvocato Rosanna Fratarcangeli.
FATTO E DIRITTO
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2008, con la quale è stato dichiarato inammissibile il suo ricorso per cassazione avverso la sentenza del 25 settembre 2007 della Corte d'appello di Reggio Calabria che aveva confermato quella del Tribunale della città il quale lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 337 c.p.
Deduce che con il ricorso allora proposto aveva chiesto la nomina di un difensore di ufficio e la notificazione personale dell'avviso di udienza davanti a questa Corte ex art. 613, comma 4, c.p.p., avendo revocato la nomina del suo difensore di fiducia avv. Vittorio Di
Pietro. Questa Corte aveva omesso ogni adempimento in proposito, con la conseguenza che non aveva potuto esercitare il diritto di difesa né presentare memorie. Conclude per la correzione dell'errore materiale e per l'annullamento dell'ordinanza di inammissibilità sopra indicata.
Deposita memoria pervenuta a questa Corte il 16 settembre 2008 con la quale sostanzialmente chiede procedersi al giudizio per il contestato reato di resistenza a pubblico ufficiale rilevando che non sussisterebbe l'elemento oggettivo del reato in assenza di una grave minaccia.
Il ricorso è ammissibile. Questa Corte ha verificato l'esistenza dell'errore di fatto consistente nella svista della VII sezione procedente che non ha rilevato come risultasse dal verbale d'udienza davanti alla Corte d'appello di Reggio Calabria la revoca del difensore di fiducia avv. Antonio Di Pietro. Per l'udienza in cui è stata pronunciata l'ordinanza impugnata, si sarebbe dovuto procedere alla nomina di un difensore d'ufficio e alla notificazione a tale difensore dell'avviso della udienza stessa, oltre che all'imputato personalmente, così ponendolo in condizione di poter esercitare il diritto di difesa depositando memorie. In difetto, l'ordinanza impugnata deve essere revocata e deve essere fissata udienza per la trattazione del procedimento avverso la sentenza della
Corte d'appello di Reggio Calabria sopra indicata [sulla possibilità dell'esperimento del rimedio di cui all'art. 625 bis anche per l'accertamento di fatti processuali v. Sez.U,
Sentenza n. 16103 del 27/03/2002 Cc. (dep. 30/04/2002), Rv. 221280].
P.Q.M.
2 Revoca l'ordinanza 8 trattazione del procedim
Roma 16 ottobre 2008
Il Consigliere estensore aprile 2008 n. 20901 della VII sezione penale e dispone la ento in pubblica udienza.
Presidente
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 30 OTT 2008
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
معدود ی
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