Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/10/2008, n. 40628
CASS
Sentenza 16 ottobre 2008

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In tema di ricorso straordinario, è deducibile quale errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis, cod. proc. pen., la svista in cui sia incorsa la Corte di Cassazione nell'omettere gli adempimenti relativi alla nomina di un difensore di ufficio e alla notificazione dell'avviso di udienza a tale difensore, oltre che all'imputato personalmente, in conseguenza della revoca della nomina del proprio difensore di fiducia, intervenuta nel corso del giudizio di appello. (Nella specie, la S.C. ha revocato l'ordinanza impugnata, che aveva dichiarato la inammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale, disponendo la trattazione del procedimento in pubblica udienza).

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  • 1Le impugnazioni straordinarie e la revisione nel processo
    Martina Liaci · https://www.diritto.it/ · 9 luglio 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/10/2008, n. 40628
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40628
Data del deposito : 16 ottobre 2008

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