Sentenza 12 gennaio 2012
Massime • 1
La Corte di Cassazione, qualora accolga un ricorso straordinario per errore di fatto, ai sensi dell'art. 625-bis, comma quarto, cod. proc. pen., adottati i provvedimenti necessari per correggere l'errore, può immediatamente pronunciarsi sul merito del ricorso originario. (Nella specie, la Corte, dopo aver rilevato che nel precedente giudizio di legittimità era stato omesso l'avviso al difensore dell'imputato, revocava la propria precedente sentenza e, scrutinando i motivi di ricorso, li dichiarava inammissibili).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/01/2012, n. 9926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9926 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 12/01/2012
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 47
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - rel. Consigliere - N. 8054/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO CI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 19/11/2010 della Corte di cassazione;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. RIELLO Luigi che ha concluso chiedendo il rinvio per acquisizione degli atti.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione dichiarava inammissibile il ricorso per cassazione presentato da TO CI avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 5 febbraio 2010. Con tale ultima sentenza, la Corte di appello aveva confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ravenna con la quale il TO, all'esito di giudizio abbreviato, era stato dichiarato responsabile del reato di concorso in rapina aggravata e condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed Euro 1.000 di multa.
Nella specie al TO era stato addebitato di aver rapinano, in concorso con RA IL e PA RL, la titolare di una gioielleria, questi ultimi minacciandola con una pistola e immobilizzandola e sottraendole oggetti del valore di centomila Euro, il TO fornendo loro lo scooter utilizzato per raggiungere la gioielleria e ricevendo la loro autovettura e poi nuovamente scambiandosi i mezzi all'esito del delitto.
Il TO aveva ammesso di aver dato ospitalità al IL e ad un suo amico RL e di averli accompagnati la mattina della rapina a Lugo con lo scooter mentre gli altri viaggiavano in auto e di averli attesi e di averli visti arrivare con le borse. Aveva dichiarato di aver capito che si trattava di qualcosa di illecito e di essere il proprietario della pistola giocattolo utilizzata per la rapina, ma negava di aver partecipato al progetto.
Secondo i Giudici di merito era provata la responsabilità del TO, almeno sotto il profilo del dolo eventuale. In sede di appello, l'imputato aveva invocato l'esimente dello stato di necessità, sostenendo di aver agito perché minacciato. La Corte di appello escludeva la ricorrenza di tale esimente, posto che l'imputato aveva riferito solo di velate minacce e non poteva ritenersi la sua condotta "necessitata". Quanto al contributo dell'imputato, la Corte riteneva di non concedere l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., non potendosi lo stesso qualificare come marginale, e comunque di confermare il trattamento sanzionatorio. In sede di ricorso per cassazione, il TO aveva dedotto la violazione di legge e vizi di motivazione in riferimento all'elemento soggettivo del reato, sostenendone il totale difetto, essendo stato all'oscuro delle reali intenzioni dei coimputati LO e RL. Si era poi lamentato della erroneità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui aveva disatteso la sollecitata applicazione della attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.. Aveva contestato, infine, la correttezza del giudizio di valenza fra circostanze e l'eccessività della pena.
2. Avverso la sentenza della Corte di cassazione, il TO ricorre per cassazione, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., deducendo:
- la omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza del 19 novembre 2010 davanti alla Corte Suprema, non potendosi considerare valido il tentativo di notifica a mezzo fax del giorno 31 luglio 2010, visto che dal rapporto risultava il numero dell'utente occupato. Ne consegue, secondo il ricorrente, l'annullamento della sentenza impugnata e dell'ordine di esecuzione emesso dalla Procura di Ravenna.
Alla udienza del 27 ottobre 2011, questa Corte disponeva il rinvio del processo per la trattazione in pubblica udienza del ricorso straordinario e, in caso di accoglimento, del precedente ricorso ordinario avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso straordinario è fondato. Effettivamente dall'esame degli atti risulta che la notificazione al difensore dell'avviso per l'udienza pubblica del 19 novembre 2010 non era andata a buon fine. La sentenza impugnata deve essere pertanto revocata.
2. Poiché l'art. 625-bis c.p.p., comma 4, dispone che la Corte di cassazione, se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l'errore, l'esito del procedimento conseguente alla proposizione di tale mezzo straordinario di impugnazione va individuato di volta in volta in relazione alle peculiari connotazioni delle singole situazioni processuali. Ne consegue che, pur restando il momento rescindente e quello rescissorio sempre distinguibili concettualmente, la definizione della procedura non deve necessariamente articolarsi nelle due distinte fasi della immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza, pubblica o in camera di consiglio, per la celebrazione del rinnovato giudizio sul precedente ricorso per cassazione e può ben avvenire con l'immediata pronuncia da parte della Corte di cassazione (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221282).
Passando quindi ad esaminare nel giudizio rescissorio il precedente ricorso per cassazione presentato dal TO avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile.
Le censure versate nei motivi di ricorso sono invero meramente ripetitive di analoghe doglianze già dedotte nei motivi di appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, con motivazione adeguata e priva di illogicità manifeste. La mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione determina la aspecificità del motivi e quindi l'inammissibilità della impugnazione.
I vizi dedotti dal ricorrente sono in ogni caso inammissibili anche perché si risolvono in mere censure in fatto in ordine alla ricostruzione della vicenda e alla valutazione operata dai giudici di merito. Ma, come è noto, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali e del tutto logica.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000.
P.Q.M.
Revoca la sentenza del 19 novembre 2010 della Corte di cassazione - Seconda sezione - nei confronti di TO CI. Dichiara inammissibile il ricorso del TO contro la sentenza del 5 febbraio 2010 della Corte di appello di Bologna e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2012