Cass. pen., sez. I, sentenza 12/12/2014, n. 7654
CASS
Sentenza 12 dicembre 2014

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La sottoposizione al regime carcerario differenziato di un detenuto non esclude, in via di principio, che lo stesso possa essere autorizzato ad avere colloqui visivi con altro detenuto sottoposto al regime dell'art. 41-bis ord. pen. legato a questo da rapporti genitoriali o familiari, mediante forme di comunicazione controllabili a distanza (come la videoconferenza), tali da consentire la coltivazione della relazione parentale e, allo stesso tempo, da impedire il compimento di comportamenti fra presenti, idonei a generare pericolo per la sicurezza interna dell'istituto o per quella pubblica.

Èesperibile il ricorso per cassazione avverso il diniego della richiesta del detenuto di incontro con un prossimo congiunto, se l'ordinanza di rigetto è anteriore all'entrata in vigore del nuovo art. 35-bis ord. pen., secondo cui il provvedimento del magistrato di sorveglianza reso sull'istanza del detenuto è reclamabile al tribunale di sorveglianza e non più mediante ricorso diretto per cassazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in assenza di disposizioni transitorie, la regola "tempus regit actum" va riferita, per le impugnazioni, al momento della pronuncia del provvedimento impugnato e non a quello di proposizione dell'impugnazione, aleatoriamente condizionato dalla tempestività della stessa e dall'influenza di fattori esterni quali il regolare compimento degli adempimenti di cancelleria successivi al deposito del provvedimento).

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  • 1Il regime differenziato dell’art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario, ontologia, problemi, prospettive (seconda parte) di Carlo Renoldi
    Carlo Renoldi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    Sommario (seconda parte): 7. Le modifiche normative più recenti e gli interventi della giurisprudenza, nazionale e sovranazionale. - 8. Alcuni problemi aperti. - 9. Alcune prospettive. - 10. Una breve “non” conclusione. 7. Le modifiche normative più recenti e gli interventi della giurisprudenza, nazionale e sovranazionale. 7.1. Dopo la riforma del 2009, il legislatore è intervenuto in due sole occasioni. 7.1.1. In un primo frangente, sono stati aggiunti 3 commi al comma 2-quater dell'art. 41-bis, allo scopo di dettare una disciplina speciale per i colloqui dei detenuti con il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (che in quanto Meccanismo …

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  • 4bis” e figli minorenni al tempo del Covid – Corte cost., n. 57 del 2021
    Anna Maria Capitta · https://archiviopenale.it/

  • 5Per la Corte costituzionale è illegittimo il divieto di cottura dei
    Giulia Alberti · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo della sentenza, clicca qui. 1. Con la sentenza in commento la Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità dell'art. 41-bis co. 2-quater, lett. f), laddove prevede il divieto, per i detenuti sottoposti al regime differenziato, di cuocere cibi, dichiarando la norma incostituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. Non è la prima volta che vengono sollevati dubbi di legittimità del divieto in parola: in una passata occasione, la Corte ha, però, dichiarato la questione inammissibile per difetto di rilevanza[1]. Il quel caso, il giudice a quo aveva rilevato un potenziale contrasto della disposizione di cui all'art. 41-bis co. 2-quater lett. f) ord. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 12/12/2014, n. 7654
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7654
Data del deposito : 12 dicembre 2014

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