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Sentenza 19 marzo 2024
Sentenza 19 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/03/2024, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
in persona del dottor Dionigio VERASANI ed in funzione di Giudice del Lavoro, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al giorno 15.03.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.5333 R.G. dell'anno 2023 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, promossa DA
, nata il giorno 12.03.1960 in PIANO di SORRENTO e residente Parte_1 in SORRENTO, C.F.: , elettivamente domiciliata in PIANO di CodiceFiscale_1
SORRENTO al Corso ITALIA n.198, presso lo studio dell'avv. Lidia IACCARINO che la rappresenta e difende come da mandato telematicamente trasmesso con l'atto introduttivo di lite
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55, rappresentato e difeso, come da procura generale alle liti per atto notarile, dall'avv. Mauro ELBERTI RESISTENTE
OGGETTO: prestazioni da invalidità civile.
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi atti costitutivi, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente richiamati.
MOTIVI della DECISIONE
Con istanza di accertamento tecnico preventivo iscritta al R. G. in data 2.9.2022 la sig.ra sulla scorta dell'esito negativo della visita di Parte_1 revisione, si rivolgeva al Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA chiedendo la verifica, appunto preventiva, dei requisiti sanitari funzionali all'indennità di accompagnamento.
1 Ritualmente costituitosi il contraddittorio con la formale presa di posizione negativa dell' il Giudice dava ingresso a consulenza tecnica il cui responso veniva CP_1 comunicato alle parti nei modi e termini di Legge.
In esito alla notifica del decreto all'uopo predisposto l'istante contestava le conclusioni peritali veicolando formale atto di dissenso.
Con ricorso iscritto al R.G. il giorno 6 settembre 2023 la sig.ra Pt_1 introduceva la domanda per il riconoscimento dei propri diritti connessi ai requisiti sanitari oggetto della preventiva verifica.
Si costituiva anche nel Giudizio di merito l che resisteva alla avversa CP_1 iniziativa giudiziale chiedendone il rigetto per asserita infondatezza.
La causa, stante la natura delle obiezioni veicolate con l'atto introduttivo, veniva mandata prontamente in decisione, previa formalizzazione del provvedimento di “non omologa” delle risultanze peritali “preventive” per mancato accordo sulle stesse e riunione del fascicolo dell'ATP alla controversia incardinata ex art. 445, 6° comma, C.P.C.
Sicchè, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al giorno 15.03.2024, il Giudice assegnava la causa a sentenza.
= = = (1)
La pretesa azionata è infondata e, pertanto, non può essere accolta.
Va preliminarmente osservato che risultano rispettati termini e modalità stabiliti dalla Legge per la valida veicolazione della domanda avente ad oggetto prestazioni da invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, pensione di inabilità e assegno di invalidità ex Legge n.222/984, nel caso di specie inerenti il riconoscimento di uno status invalidante legittimante l'indennità di accompagnamento. Si evince, infatti, dalla documentata progressione degli accadimenti procedimentali e processuali che:
il c.d. “dissenso” dalle conclusioni peritali preventive è stato veicolato il giorno 06.09.2023 a fronte della comunicazione del decreto di “avviso” in data 28.08.2023;
il ricorso giudiziale è stato iscritto al R.G. lo stesso 6.9.2023;
l'iniziativa attorea contiene, almeno formalmente, la specificazione dei motivi della contestazione.
Il ricorso, pertanto, risulta introdotto in -almeno apparente- ossequio alle disposizioni di cui ai commi 6° e 1° dell'art. 445 bis C.P.C.
Ciò precisato, mette conto di rimarcare che nessuna norma di Legge, o principio generale di diritto, impongono la automatica rivisitazione delle conclusioni peritali e meno che mai la subitanea sostituzione del C.T.U. officiato nella fase
“preventiva” sulla base dell'acritico recepimento dei rilievi attorei.
2 Costituisce, anzi, regola decisionale ineludibile la sottoposizione a vaglio critico delle doglianze di parte ad opera del Giudice, tenuto a scrutinare l'iniziativa del ricorrente non solo sotto il profilo della “specificità” dei motivi di “dissenso”, ma anche nell'ottica della loro rilevanza sostanziale. La regola resta desumibile anche dall'impianto normativo di settore. Recita, infatti, il 5° comma dell'art. 445 bis C.P.C. che il Giudice, già durante la fase
“preventiva”, a fronte della mancata contestazione delle conclusioni peritali può in ogni caso non ratificare l'accordo in fieri ed azionare il meccanismo di cui all'art. 196 Codice di rito che, notoriamente, consente “sempre” all'istruttore di rinnovare le indagini consulenziali e, per gravi motivi, disporre la sostituzione del perito.
Ciò implica, necessariamente, che una prima verifica giudiziale circa la pregnanza dell'iter tecnico seguito nella relazione consulenziale è insita nel procedimento preventivo. L'esplicitazione del passaggio normativo intervenuta a proposito dell'accordo in fieri attesta che la mancata contestazione ad opera delle parti non paralizza i poteri officiosi del Giudice. Poteri, pertanto, che rimangono integri anche laddove una delle parti abbia
“censurato” le conclusioni del C.T.U. E ciò, evidentemente, sia in riferimento allo scrutinio “autonomo” del Giudice, sia, a maggior ragione, in riferimento alle doglianze di parte che -è appena il caso di rimarcare- sottintendono l'analisi preventiva dell'operato del consulente.
Il combinato disposto delle norme appena richiamate rende, inoltre, ineludibile l'assunto della necessità che ricorrano “gravi motivi” per la sostituzione del C.T.U. La mera contestazione delle sue conclusioni, per quanto analitica e prima facie meritevole di approfondimenti, non implica automaticamente una situazione
“necessitante” la nomina di un nuovo consulente. Solo a fronte di rilievi obiettivamente interferenti in maniera dirimente con l'operato tecnico del perito il Giudice resta abilitato alla sua sostituzione. Come avviene durante un normale Giudizio di cognizione piena. Come -ancora- sta a significare il rinvio alla procedura di cui all'art. 696 bis C.P.C. contenuto nel 1° comma dell'art. 445 bis Codice di rito, procedura che “consente” a ciascuna delle parti di richiedere al Giudice l'acquisizione agli atti del processo instaurato in esito alla “non conciliazione” preventiva della relazione consulenziale. Acquisizione evidentemente che implica una sua valutazione da parte del Giudice.
Del resto, la ratio dell'intervento legislativo del 2011 verrebbe alquanto svilita laddove si dovesse interpretare il relativo impianto normativo nel senso della necessità codificata di procedere sempre ed in ogni caso a nuovo accertamento peritale nel Giudizio incardinato in esito al “dissenso” di una delle parti. Spetta, in definitiva, al Giudice vagliare la pregnanza dell'elaborato consulenziale e scrutinare, all'esito, la fondatezza dei rilievi di parte onde verificare se gli stessi siano
3 meritevoli di approfondimenti e, nell'affermativa, decidere attraverso quali meccanismi processuali. Oppure, in una alternativa di pari dignità ermeneutica, verificare se le obiezioni della parte ricorrente “post dissenso” risultino, alla luce delle indagini medico legali già espletate, di per sé concludenti.
(2)
Nella fattispecie de qua la dr.ssa ha accertato, a carico Persona_1 della sig.ra una condizione clinica così sintetizzata:recidiva di tumore fibroso Pt_1 solitario maligno, trattato chirurgicamente e con terapia, associata a Org_1 lombosciatalgia.
Il perito annette a detto quadro patologico una percentuale invalidante pari al 100% ma inidonea a portare in emersione il requisito sanitario evocato dalla interessata.
I rilievi attorei, in disparte il singolare riferimento alla mancata quantificazione delle percentuali invalidanti, sembrano dirigersi verso l'asserito mancato corretto apprezzamento delle menomazioni osteoarticolari, a denunciata maggiore pregnanza invalidante. Nella buona sostanza, la ricorrente evoca un quadro clinico più grave rispetto a quello prospettato dal perito sulla sola base di una diversa lettura del corredo cartolare, ritenuto di evidenza tale da risolvere di per sé l'indagine peritale. <Come nel caso della patologia artrosica allo stato, notevole sono le restrizione anche nella deambulazione che se unite, creano problematiche alla anche nella Pt_1 deambulazione, anche nei brevi tratti. Il C.T.U. non evidenzia che tale patologia rappresenta quindi una compromissione nei movimenti degli atti quotidiani della vita. La compromissione di tali movimenti, accompagnata dalla ridotta articolazione delle mani e delle ginocchia depongono le basi per evidenti problematiche afferenti la deambulazione della ricorrente.> Così l'atto introduttivo della fase “post dissenso”.
Se non che, una tale critica non coglie nel segno. E per plurimi, concorrenti motivi.
In primo luogo essa privilegia un approccio medico legale alla vicenda chiaramente insoddisfacente, compito del perito essendo quello di una analisi comparata delle risultanze obiettive e del compendio documentale a derivazione sanitaria, analisi peraltro da condurre alla luce del dato anamnestico. Nel caso di specie la ricorrente da un lato non censura i risultati dell'esame clinico eseguito dal C.T.U. e dall'altro ripone tutte le sue istanze critiche sulle sole evenienze cartolari, senza peraltro considerare che la relativa sponda documentale è stata puntualmente analizzata dalla dr.ssa . Per_1
Tutto ciò è facilmente desumibile da una semplice lettura della relazione scritta depositata nella fase preventiva.
<APPARATO OSTEOARTICOLARE: Indossa busto rigido in regione lombare.
4 Cicatrice chirurgica in regione sacrale. La deambulazione è armonica, ma incerta, per riferita paura di cedimento della gamba destra. I movimenti del rachide cervicale di flesso-estensione, inclinazione laterale destra e sinistra, rotazione del capo, sono definiti dolenti, ma possibili. I movimenti del rachide lombo-sacrale sono limitati e definiti dolenti. I movimenti di flesso-estensione del tronco sul bacino sono limitati e definiti dolenti.
… SISTEMA NERVOSO: Statica ed andatura conservate. I riflessi osteotendinei sono tutti presenti, normoreattivi, senza asimmetria di lato. La sensibilità tattile superficiale e profonda è nei limiti fisiologici. La p. accede al colloquio senza mostrare disturbi comportamentali, con atteggiamento collaborante. Curata nella persona e nell'abbigliamento, è vigile, cosciente, orientata nel tempo, nello spazio e riguardo alle persone. L'ideazione è nella norma. Non si evidenziano fenomeni dispercettivi. Il corso ed il contenuto del pensiero sono corretti sotto l'aspetto formale. Le funzioni intellettive appaiono nei limiti della norma per l'età ed il livello di istruzione. L'attenzione sia conativa che spontanea è nella norma. La memoria sia di fissazione che di rievocazione è indenne. Aumentate l'emotività e la suggestionabilità.
… Per ciò che concerne il tumore fibroso solitario maligno, si considera per analogia il riferimento tabellare il DM 5/2/92 che prevede al codice 9323 la voce “Neoplasie a prognosi infausta o probabilmente sfavorevole nonostante asportazione chirurgica” per la quale viene indicata una percentuale di invalidità del 100%, che può ritenersi equo ed adeguato alle condizioni anatomo-funzionali oggi accertate nell'istante, che compromettono la validità del soggetto.
… Pertanto, il giudizio circa l'indennità di accompagnamento tiene conto esclusivamente (pur dopo l'avvenuto riconoscimento dell'invalidità) dell'autonomia nello svolgimento degli atti quotidiani della vita e della capacità di deambulare. A tal fine, la patologia accertata, per quanto rilevante, non incide, in maniera rilevante, sulla autonomia del soggetto e sulla deambulazione. Difatti, il mantenimento della stazione eretta ed i cambi posturali risultano possibili in autonomia.
La deambulazione è altresì possibile, eventualmente, con l'aiuto di un bastone, nonostante il riferito dolore all'arto inferiore destro. Allo stato non sono, inoltre, presenti segni di deterioramento cognitivo tali da pregiudicare l'autonomia nello svolgimento delle azioni elementari della vita.>
In secondo luogo, devesi segnalare che gli stessi rilievi erano stati indirizzati alla dr.ssa già nella precedente fase “intraconsulenziale”. A tali obiezioni Per_1 il perito aveva puntualmente e doverosamente risposto con le seguenti testuali argomentazioni.
5 Differentemente da quanto sostenuto dall'Avvocato, circa la lamentata omissione di patologie, non risultano depositati in atti certificati o esami strumentali che evidenzino un quadro artrosico ed una compromissione delle articolazioni della mano e del ginocchio. Tuttavia, pur volendo ammettere in via ipotetica la loro esistenza, la p. durante la visita non ha presentato una compromissione funzionale tale da impedire i movimenti articolari e/o la deambulazione. Inoltre, all'esame obiettivo eseguito dalla sottoscritta e più volte criticato nelle osservazioni dell'Avvocato (peraltro assente durante le operazioni peritali), la deambulazione senza appoggio e senza ausilio risultava possibile, armonica, ma incerta, per riferita paura di cedimento della gamba destra. Tanto basterebbe ad escludere l'impossibilità alla deambulazione. A ciò si associa statica conservata, tonotrofismo muscolare e riflessi osteotendinei nella norma. Inoltre, qualora l'esame obiettivo eseguito dalla scrivente non fosse ritenuto congruo dall'Avv.to, vengono di seguito riportate le visite ortopediche depositate in atti:
- il 21/6/2022 lo specialista della Emilia-Romagna certifica: “… Normale deambulazione punta e talloni…”;
- il 7/4/2023 lo specialista del rileva: “… riferisce lombalgia Organizzazione_3 con sciatalgia sinistra… No deficit stenici…”. Pertanto, anche i sanitari che hanno in cura la p. non hanno evidenziato una compromissione della deambulazione.
Per tutto quanto sopra, resta indiscussa la sofferenza patita dalla Sig.ra e la Pt_1 compromissione della validità del soggetto per la patologia diagnosticata che la rende invalida nella percentuale del 100%.>
Tutto ciò comporta due concorrenti conclusioni, unidirezionalmente orientate.
In ottica sostanziale, i rilievi su cui si fonda il ricorso “post dissenso” hanno già trovato una risposta medico legale, in questa sede da ritenersi del tutto appagante per l'esaustività dell'iter argomentativo e per la correttezza dell'approccio tecnico.
In ottica processuale, a ben vedere, le risultanze della fase preventiva non sono state contestate, atteso che il responso finale licenziato dalla dr.ssa Per_1
è quello inclusivo delle risposte alle obiezioni veicolate sulle “bozze”. A tale responso la ricorrente nulla ha opposto in quanto i rilievi planano senza eccezione alcuna su quelli “intraconsulenziali”. Non vi sono, cioè, contestazioni alla versione definitiva della relazione peritale. Il che, a stretto rigore, rende il ricorso “post dissenso” inammissibile. (3)
Da una prospettiva più squisitamente giuridico-ermeneutica deve poi rammentarsi che, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, il positivo apprezzamento dell'indennità di accompagnamento richiede, oltre al requisito della invalidità totale, anche quello, su base alternativa, della impossibilità
6 di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e della incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita sub specie della impossibilità. Requisito a più riprese rimarcato dai Giudici di legittimità. (Cfr., ex multis: Cass. sez. lav. 20 maggio-28 luglio 2015, n.15882; Cass. sez. lav. 29 gennaio-19 marzo 2015, n.5555.) La Corte Regolatrice ha, infatti, tratteggiato i seguenti principi di diritto.
<<Si è così escluso che la semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà possano integrare gli estremi per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (Cass. sez.
6 - Lav., ord. N.26092/10), ovvero che tale prestazione possa essere concessa nei casi in cui la necessità di assistenza sia determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni specifici atti della vita quotidiana …, o che la possibilità di svolgere una vita di relazione e sociale possa entrare a far parte della valutazione giudiziale in ordine alla verifica dei presupposti per l'affermazione dei diritti alla prestazione di cui trattasi … . Da ultimo questa Corte ha avuto modo di precisare … che “le condizioni previste dalla l. n.18 del 1980 … consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della valutazione di dette situazioni non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quale per esempio il portarsi fuori della propria abitazione), ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici atti della vita quotidiana (fattispecie relativa a pazienti affetti da malattie oncologiche richiedenti l'indennità per i soli periodi dei cicli di chemioterapia.>> Così parte motiva di Cass. sez. Lav. 16 febbraio-8 maggio 2012, n.6936.
Trattasi di concetti ripresi anche più recentemente. Secondo Cass. ordinanza n.8557/2018, che a sua volta richiama Cass. n.6091/2014 e Cass. n.26092/2010, l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita e la conseguente necessità di assistenza continua sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o del difficoltoso compimento di atti della vita quotidiana. Detta impossibilità, avuto anche riguardo alla peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di evitare fin dove possibile i ricoveri in istituti di assistenza attraverso il sostegno alla famiglia di riferimento e l'agevolazione alla permanenza in essa del soggetto bisognevole di continui controlli, deve essere attuale e non meramente ipotetica. Ragione per la quale ai fini della valutazione dei requisiti di cui all'art 1 Lex n. 18/1990, non rilevano episodici contesti, dovendo al contrario essere verificata la loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili
7 esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana. Nel medesimo solco, si cfr. altresì, ancora più recentemente, Cass. ordinanza n.4994/2021.
Nel caso di specie -devesi ribadire- difettano in radice entrambi i presupposti qualitativi per l'indennità di accompagnamento.
In definitiva, non residuano margini ulteriori per dubitare processualmente del fatto che il complesso invalidante di cui è portatrice la sig.ra Parte_2
non è tale da integrare gli estremi per il riconoscimento dell'indennità di
[...] accompagnamento.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili a norma di Legge, avuto riguardo alle allegazioni attoree.
Le spese di consulenza tecnica, liquidate come da separato provvedimento, restano a carico del resistente . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del dottor Dionigio VERASANI e in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea funzionale al riconoscimento delle prestazioni inerenti l'indennità di accompagnamento, siccome veicolata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 442 e 445 bis, commi 6° e 1°, C.P.C.;
2. dichiara irripetibili a norma di Legge le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico del resistente le spese consulenziali CP_1 liquidate come da pregresso provvedimento.
TORRE ANNUNZIATA, 19/03/2024.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
in persona del dottor Dionigio VERASANI ed in funzione di Giudice del Lavoro, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al giorno 15.03.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.5333 R.G. dell'anno 2023 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, promossa DA
, nata il giorno 12.03.1960 in PIANO di SORRENTO e residente Parte_1 in SORRENTO, C.F.: , elettivamente domiciliata in PIANO di CodiceFiscale_1
SORRENTO al Corso ITALIA n.198, presso lo studio dell'avv. Lidia IACCARINO che la rappresenta e difende come da mandato telematicamente trasmesso con l'atto introduttivo di lite
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55, rappresentato e difeso, come da procura generale alle liti per atto notarile, dall'avv. Mauro ELBERTI RESISTENTE
OGGETTO: prestazioni da invalidità civile.
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi atti costitutivi, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente richiamati.
MOTIVI della DECISIONE
Con istanza di accertamento tecnico preventivo iscritta al R. G. in data 2.9.2022 la sig.ra sulla scorta dell'esito negativo della visita di Parte_1 revisione, si rivolgeva al Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA chiedendo la verifica, appunto preventiva, dei requisiti sanitari funzionali all'indennità di accompagnamento.
1 Ritualmente costituitosi il contraddittorio con la formale presa di posizione negativa dell' il Giudice dava ingresso a consulenza tecnica il cui responso veniva CP_1 comunicato alle parti nei modi e termini di Legge.
In esito alla notifica del decreto all'uopo predisposto l'istante contestava le conclusioni peritali veicolando formale atto di dissenso.
Con ricorso iscritto al R.G. il giorno 6 settembre 2023 la sig.ra Pt_1 introduceva la domanda per il riconoscimento dei propri diritti connessi ai requisiti sanitari oggetto della preventiva verifica.
Si costituiva anche nel Giudizio di merito l che resisteva alla avversa CP_1 iniziativa giudiziale chiedendone il rigetto per asserita infondatezza.
La causa, stante la natura delle obiezioni veicolate con l'atto introduttivo, veniva mandata prontamente in decisione, previa formalizzazione del provvedimento di “non omologa” delle risultanze peritali “preventive” per mancato accordo sulle stesse e riunione del fascicolo dell'ATP alla controversia incardinata ex art. 445, 6° comma, C.P.C.
Sicchè, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al giorno 15.03.2024, il Giudice assegnava la causa a sentenza.
= = = (1)
La pretesa azionata è infondata e, pertanto, non può essere accolta.
Va preliminarmente osservato che risultano rispettati termini e modalità stabiliti dalla Legge per la valida veicolazione della domanda avente ad oggetto prestazioni da invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, pensione di inabilità e assegno di invalidità ex Legge n.222/984, nel caso di specie inerenti il riconoscimento di uno status invalidante legittimante l'indennità di accompagnamento. Si evince, infatti, dalla documentata progressione degli accadimenti procedimentali e processuali che:
il c.d. “dissenso” dalle conclusioni peritali preventive è stato veicolato il giorno 06.09.2023 a fronte della comunicazione del decreto di “avviso” in data 28.08.2023;
il ricorso giudiziale è stato iscritto al R.G. lo stesso 6.9.2023;
l'iniziativa attorea contiene, almeno formalmente, la specificazione dei motivi della contestazione.
Il ricorso, pertanto, risulta introdotto in -almeno apparente- ossequio alle disposizioni di cui ai commi 6° e 1° dell'art. 445 bis C.P.C.
Ciò precisato, mette conto di rimarcare che nessuna norma di Legge, o principio generale di diritto, impongono la automatica rivisitazione delle conclusioni peritali e meno che mai la subitanea sostituzione del C.T.U. officiato nella fase
“preventiva” sulla base dell'acritico recepimento dei rilievi attorei.
2 Costituisce, anzi, regola decisionale ineludibile la sottoposizione a vaglio critico delle doglianze di parte ad opera del Giudice, tenuto a scrutinare l'iniziativa del ricorrente non solo sotto il profilo della “specificità” dei motivi di “dissenso”, ma anche nell'ottica della loro rilevanza sostanziale. La regola resta desumibile anche dall'impianto normativo di settore. Recita, infatti, il 5° comma dell'art. 445 bis C.P.C. che il Giudice, già durante la fase
“preventiva”, a fronte della mancata contestazione delle conclusioni peritali può in ogni caso non ratificare l'accordo in fieri ed azionare il meccanismo di cui all'art. 196 Codice di rito che, notoriamente, consente “sempre” all'istruttore di rinnovare le indagini consulenziali e, per gravi motivi, disporre la sostituzione del perito.
Ciò implica, necessariamente, che una prima verifica giudiziale circa la pregnanza dell'iter tecnico seguito nella relazione consulenziale è insita nel procedimento preventivo. L'esplicitazione del passaggio normativo intervenuta a proposito dell'accordo in fieri attesta che la mancata contestazione ad opera delle parti non paralizza i poteri officiosi del Giudice. Poteri, pertanto, che rimangono integri anche laddove una delle parti abbia
“censurato” le conclusioni del C.T.U. E ciò, evidentemente, sia in riferimento allo scrutinio “autonomo” del Giudice, sia, a maggior ragione, in riferimento alle doglianze di parte che -è appena il caso di rimarcare- sottintendono l'analisi preventiva dell'operato del consulente.
Il combinato disposto delle norme appena richiamate rende, inoltre, ineludibile l'assunto della necessità che ricorrano “gravi motivi” per la sostituzione del C.T.U. La mera contestazione delle sue conclusioni, per quanto analitica e prima facie meritevole di approfondimenti, non implica automaticamente una situazione
“necessitante” la nomina di un nuovo consulente. Solo a fronte di rilievi obiettivamente interferenti in maniera dirimente con l'operato tecnico del perito il Giudice resta abilitato alla sua sostituzione. Come avviene durante un normale Giudizio di cognizione piena. Come -ancora- sta a significare il rinvio alla procedura di cui all'art. 696 bis C.P.C. contenuto nel 1° comma dell'art. 445 bis Codice di rito, procedura che “consente” a ciascuna delle parti di richiedere al Giudice l'acquisizione agli atti del processo instaurato in esito alla “non conciliazione” preventiva della relazione consulenziale. Acquisizione evidentemente che implica una sua valutazione da parte del Giudice.
Del resto, la ratio dell'intervento legislativo del 2011 verrebbe alquanto svilita laddove si dovesse interpretare il relativo impianto normativo nel senso della necessità codificata di procedere sempre ed in ogni caso a nuovo accertamento peritale nel Giudizio incardinato in esito al “dissenso” di una delle parti. Spetta, in definitiva, al Giudice vagliare la pregnanza dell'elaborato consulenziale e scrutinare, all'esito, la fondatezza dei rilievi di parte onde verificare se gli stessi siano
3 meritevoli di approfondimenti e, nell'affermativa, decidere attraverso quali meccanismi processuali. Oppure, in una alternativa di pari dignità ermeneutica, verificare se le obiezioni della parte ricorrente “post dissenso” risultino, alla luce delle indagini medico legali già espletate, di per sé concludenti.
(2)
Nella fattispecie de qua la dr.ssa ha accertato, a carico Persona_1 della sig.ra una condizione clinica così sintetizzata:recidiva di tumore fibroso Pt_1 solitario maligno, trattato chirurgicamente e con terapia, associata a Org_1 lombosciatalgia.
Il perito annette a detto quadro patologico una percentuale invalidante pari al 100% ma inidonea a portare in emersione il requisito sanitario evocato dalla interessata.
I rilievi attorei, in disparte il singolare riferimento alla mancata quantificazione delle percentuali invalidanti, sembrano dirigersi verso l'asserito mancato corretto apprezzamento delle menomazioni osteoarticolari, a denunciata maggiore pregnanza invalidante. Nella buona sostanza, la ricorrente evoca un quadro clinico più grave rispetto a quello prospettato dal perito sulla sola base di una diversa lettura del corredo cartolare, ritenuto di evidenza tale da risolvere di per sé l'indagine peritale. <Come nel caso della patologia artrosica allo stato, notevole sono le restrizione anche nella deambulazione che se unite, creano problematiche alla anche nella Pt_1 deambulazione, anche nei brevi tratti. Il C.T.U. non evidenzia che tale patologia rappresenta quindi una compromissione nei movimenti degli atti quotidiani della vita. La compromissione di tali movimenti, accompagnata dalla ridotta articolazione delle mani e delle ginocchia depongono le basi per evidenti problematiche afferenti la deambulazione della ricorrente.> Così l'atto introduttivo della fase “post dissenso”.
Se non che, una tale critica non coglie nel segno. E per plurimi, concorrenti motivi.
In primo luogo essa privilegia un approccio medico legale alla vicenda chiaramente insoddisfacente, compito del perito essendo quello di una analisi comparata delle risultanze obiettive e del compendio documentale a derivazione sanitaria, analisi peraltro da condurre alla luce del dato anamnestico. Nel caso di specie la ricorrente da un lato non censura i risultati dell'esame clinico eseguito dal C.T.U. e dall'altro ripone tutte le sue istanze critiche sulle sole evenienze cartolari, senza peraltro considerare che la relativa sponda documentale è stata puntualmente analizzata dalla dr.ssa . Per_1
Tutto ciò è facilmente desumibile da una semplice lettura della relazione scritta depositata nella fase preventiva.
<APPARATO OSTEOARTICOLARE: Indossa busto rigido in regione lombare.
4 Cicatrice chirurgica in regione sacrale. La deambulazione è armonica, ma incerta, per riferita paura di cedimento della gamba destra. I movimenti del rachide cervicale di flesso-estensione, inclinazione laterale destra e sinistra, rotazione del capo, sono definiti dolenti, ma possibili. I movimenti del rachide lombo-sacrale sono limitati e definiti dolenti. I movimenti di flesso-estensione del tronco sul bacino sono limitati e definiti dolenti.
… SISTEMA NERVOSO: Statica ed andatura conservate. I riflessi osteotendinei sono tutti presenti, normoreattivi, senza asimmetria di lato. La sensibilità tattile superficiale e profonda è nei limiti fisiologici. La p. accede al colloquio senza mostrare disturbi comportamentali, con atteggiamento collaborante. Curata nella persona e nell'abbigliamento, è vigile, cosciente, orientata nel tempo, nello spazio e riguardo alle persone. L'ideazione è nella norma. Non si evidenziano fenomeni dispercettivi. Il corso ed il contenuto del pensiero sono corretti sotto l'aspetto formale. Le funzioni intellettive appaiono nei limiti della norma per l'età ed il livello di istruzione. L'attenzione sia conativa che spontanea è nella norma. La memoria sia di fissazione che di rievocazione è indenne. Aumentate l'emotività e la suggestionabilità.
… Per ciò che concerne il tumore fibroso solitario maligno, si considera per analogia il riferimento tabellare il DM 5/2/92 che prevede al codice 9323 la voce “Neoplasie a prognosi infausta o probabilmente sfavorevole nonostante asportazione chirurgica” per la quale viene indicata una percentuale di invalidità del 100%, che può ritenersi equo ed adeguato alle condizioni anatomo-funzionali oggi accertate nell'istante, che compromettono la validità del soggetto.
… Pertanto, il giudizio circa l'indennità di accompagnamento tiene conto esclusivamente (pur dopo l'avvenuto riconoscimento dell'invalidità) dell'autonomia nello svolgimento degli atti quotidiani della vita e della capacità di deambulare. A tal fine, la patologia accertata, per quanto rilevante, non incide, in maniera rilevante, sulla autonomia del soggetto e sulla deambulazione. Difatti, il mantenimento della stazione eretta ed i cambi posturali risultano possibili in autonomia.
La deambulazione è altresì possibile, eventualmente, con l'aiuto di un bastone, nonostante il riferito dolore all'arto inferiore destro. Allo stato non sono, inoltre, presenti segni di deterioramento cognitivo tali da pregiudicare l'autonomia nello svolgimento delle azioni elementari della vita.>
In secondo luogo, devesi segnalare che gli stessi rilievi erano stati indirizzati alla dr.ssa già nella precedente fase “intraconsulenziale”. A tali obiezioni Per_1 il perito aveva puntualmente e doverosamente risposto con le seguenti testuali argomentazioni.
5 Differentemente da quanto sostenuto dall'Avvocato, circa la lamentata omissione di patologie, non risultano depositati in atti certificati o esami strumentali che evidenzino un quadro artrosico ed una compromissione delle articolazioni della mano e del ginocchio. Tuttavia, pur volendo ammettere in via ipotetica la loro esistenza, la p. durante la visita non ha presentato una compromissione funzionale tale da impedire i movimenti articolari e/o la deambulazione. Inoltre, all'esame obiettivo eseguito dalla sottoscritta e più volte criticato nelle osservazioni dell'Avvocato (peraltro assente durante le operazioni peritali), la deambulazione senza appoggio e senza ausilio risultava possibile, armonica, ma incerta, per riferita paura di cedimento della gamba destra. Tanto basterebbe ad escludere l'impossibilità alla deambulazione. A ciò si associa statica conservata, tonotrofismo muscolare e riflessi osteotendinei nella norma. Inoltre, qualora l'esame obiettivo eseguito dalla scrivente non fosse ritenuto congruo dall'Avv.to, vengono di seguito riportate le visite ortopediche depositate in atti:
- il 21/6/2022 lo specialista della Emilia-Romagna certifica: “… Normale deambulazione punta e talloni…”;
- il 7/4/2023 lo specialista del rileva: “… riferisce lombalgia Organizzazione_3 con sciatalgia sinistra… No deficit stenici…”. Pertanto, anche i sanitari che hanno in cura la p. non hanno evidenziato una compromissione della deambulazione.
Per tutto quanto sopra, resta indiscussa la sofferenza patita dalla Sig.ra e la Pt_1 compromissione della validità del soggetto per la patologia diagnosticata che la rende invalida nella percentuale del 100%.>
Tutto ciò comporta due concorrenti conclusioni, unidirezionalmente orientate.
In ottica sostanziale, i rilievi su cui si fonda il ricorso “post dissenso” hanno già trovato una risposta medico legale, in questa sede da ritenersi del tutto appagante per l'esaustività dell'iter argomentativo e per la correttezza dell'approccio tecnico.
In ottica processuale, a ben vedere, le risultanze della fase preventiva non sono state contestate, atteso che il responso finale licenziato dalla dr.ssa Per_1
è quello inclusivo delle risposte alle obiezioni veicolate sulle “bozze”. A tale responso la ricorrente nulla ha opposto in quanto i rilievi planano senza eccezione alcuna su quelli “intraconsulenziali”. Non vi sono, cioè, contestazioni alla versione definitiva della relazione peritale. Il che, a stretto rigore, rende il ricorso “post dissenso” inammissibile. (3)
Da una prospettiva più squisitamente giuridico-ermeneutica deve poi rammentarsi che, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, il positivo apprezzamento dell'indennità di accompagnamento richiede, oltre al requisito della invalidità totale, anche quello, su base alternativa, della impossibilità
6 di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e della incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita sub specie della impossibilità. Requisito a più riprese rimarcato dai Giudici di legittimità. (Cfr., ex multis: Cass. sez. lav. 20 maggio-28 luglio 2015, n.15882; Cass. sez. lav. 29 gennaio-19 marzo 2015, n.5555.) La Corte Regolatrice ha, infatti, tratteggiato i seguenti principi di diritto.
<<Si è così escluso che la semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà possano integrare gli estremi per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (Cass. sez.
6 - Lav., ord. N.26092/10), ovvero che tale prestazione possa essere concessa nei casi in cui la necessità di assistenza sia determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni specifici atti della vita quotidiana …, o che la possibilità di svolgere una vita di relazione e sociale possa entrare a far parte della valutazione giudiziale in ordine alla verifica dei presupposti per l'affermazione dei diritti alla prestazione di cui trattasi … . Da ultimo questa Corte ha avuto modo di precisare … che “le condizioni previste dalla l. n.18 del 1980 … consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della valutazione di dette situazioni non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quale per esempio il portarsi fuori della propria abitazione), ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici atti della vita quotidiana (fattispecie relativa a pazienti affetti da malattie oncologiche richiedenti l'indennità per i soli periodi dei cicli di chemioterapia.>> Così parte motiva di Cass. sez. Lav. 16 febbraio-8 maggio 2012, n.6936.
Trattasi di concetti ripresi anche più recentemente. Secondo Cass. ordinanza n.8557/2018, che a sua volta richiama Cass. n.6091/2014 e Cass. n.26092/2010, l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita e la conseguente necessità di assistenza continua sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o del difficoltoso compimento di atti della vita quotidiana. Detta impossibilità, avuto anche riguardo alla peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di evitare fin dove possibile i ricoveri in istituti di assistenza attraverso il sostegno alla famiglia di riferimento e l'agevolazione alla permanenza in essa del soggetto bisognevole di continui controlli, deve essere attuale e non meramente ipotetica. Ragione per la quale ai fini della valutazione dei requisiti di cui all'art 1 Lex n. 18/1990, non rilevano episodici contesti, dovendo al contrario essere verificata la loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili
7 esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana. Nel medesimo solco, si cfr. altresì, ancora più recentemente, Cass. ordinanza n.4994/2021.
Nel caso di specie -devesi ribadire- difettano in radice entrambi i presupposti qualitativi per l'indennità di accompagnamento.
In definitiva, non residuano margini ulteriori per dubitare processualmente del fatto che il complesso invalidante di cui è portatrice la sig.ra Parte_2
non è tale da integrare gli estremi per il riconoscimento dell'indennità di
[...] accompagnamento.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili a norma di Legge, avuto riguardo alle allegazioni attoree.
Le spese di consulenza tecnica, liquidate come da separato provvedimento, restano a carico del resistente . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del dottor Dionigio VERASANI e in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea funzionale al riconoscimento delle prestazioni inerenti l'indennità di accompagnamento, siccome veicolata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 442 e 445 bis, commi 6° e 1°, C.P.C.;
2. dichiara irripetibili a norma di Legge le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico del resistente le spese consulenziali CP_1 liquidate come da pregresso provvedimento.
TORRE ANNUNZIATA, 19/03/2024.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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