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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 13/03/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO
SEZIONE CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Eugenio Maria Turco Presidente
Dr. Francesco Scavo Lombardo Giudice Rel. D.ssa Francesca Capuzzi Giudice riunito nella camera di consiglio, nell'ambito del procedimento n° R.G. 2878/2023 visto l'art. 473 bis CPC ha emesso la seguente
Sentenza sul ricorso proposto da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARNASSALE Parte_1 C.F._1
ANTONIO MARIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
CARNASSALE ANTONIO MARIA
Ricorrente nei confronti di
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SCHIFITTO Controparte_1 C.F._2
LUCIA, elettivamente domiciliato in via Matteotti 39 01100 VITERBO presso il difensore avv.
SCHIFITTO LUCIA
Resistente in relazione al RICORSO per la modifica della regolamentazione delle condizioni di mantenimento della figlia nata a [...] il [...], cittadinanza italiana, Persona_1 residente in [...], c.f. , maggiorenne C.F._3 non economicamente autosufficiente nonché delle relative determinazioni economiche, stabilite dal Tribunale di Viterbo con Decreto n°1153/15 emesso in data 17.12.2015.
Letti gli atti, le memorie depositate dalle parti, i documenti prodotti e sentite le parti nel corso dell'udienza del 10.03.2025 nel corso della quale, a seguito del tentativo di conciliazione disposto dal Giudice, hanno raggiunto un accordo finalizzato al bonario componimento della controversia, nei termini che seguono:
“a) Collocamento paritario di presso entrambi i genitori;
Per_1
b) Il mantenimento a carico del padre in euro 200,00 mensili e il mantenimento a carico della madre in euro 100,00 mensili da versare direttamente sul c/c di Per_1 entro e non oltre il 10 del mese a decorrere dal 1° aprile 2025;
[...]
pagina1 di 3 c) Spese straordinarie ripartite nella misura del 60 % a carico del padre e del 40 % a carico della madre, secondo il Protocollo del Tribunale di Viterbo a decorrere dal 1° aprile 2025;
d) le spese relative alla manutenzione e al contratto di assicurazione del veicolo in uso a saranno ripartire, con decorrenza immediata, nella misura specificata sub c) Per_1
e segnatamente quanto al 60 % in capo al padre e il 40 % in capo alla madre;
e) L'assegno unico universale sarà percepito nella misura del 50 %;
f) Spese integralmente compensate.”
Tutto ciò premesso, letti gli atti, le memorie depositate dalle parti, i documenti prodotti, visti gli esiti positivi del tentativo di conciliazione disposto dal G.D., osserva il Collegio che è possibile adottare le decisioni con riguardo al collocamento e al contributo di mantenimento della figlia così come concordate in Persona_1 udienza dalle parti medesime, non apparendo necessaria ulteriore attività istruttoria.
Che segnatamente, in merito alle valutazioni da compiere con riguardo in primis alle modalità di collocamento della figlia maggiorenne nonché alle condizioni Per_1 economiche, il Collegio, in considerazione delle condizioni economiche delle parti condivide l'impostazione assunta dalle stesse in udienza e in conseguenza condivide i termini evidenziati nell'accordo.
Le spese di lite debbono ritenersi integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Collegio, in parziale riforma delle condizioni stabilite dal Tribunale di Viterbo con Decreto n°1153/15 emesso in data 17.12.2015 e ferme le ulteriori statuizioni, Visto l'art. 738 CPC così
Dispone
1) sarà collocata presso le rispettive dimore dei genitori in via Persona_1 paritaria;
2) Il padre contribuirà al mantenimento della figlia versando la somma di euro Per_1
200,00 mensili entro e non oltre il 10 del mese a decorrere dal 1° aprile 2025 mediante bonifico diretto sul c/c intestato alla figlia medesima;
3) La madre contribuirà al mantenimento della figlia versando la somma di Per_1 euro 100,00 mensili entro e non oltre il 10 del mese a decorrere dal 1° aprile 2025 mediante bonifico diretto sul c/c intestato alla figlia medesima;
4) Le spese straordinarie saranno ripartite nella misura del 60 % a carico del padre e del 40 % a carico della madre, secondo il Protocollo del Tribunale di Viterbo a decorrere dal 1° aprile 2025;
pagina2 di 3 5) Le spese relative alla manutenzione e al contratto di assicurazione del veicolo in uso a saranno ripartire, con decorrenza immediata, nella misura specificata sub 4) Per_1
e, segnatamente, quanto al 60 % in capo al padre e il 40 % in capo alla madre;
6) L'assegno unico universale sarà percepito dai genitori nella misura del 50 % ciascuno;
Spese di lite integralmente compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Viterbo, così deciso nella Camera di Consiglio del 11 Marzo 2025.
Il Giudice Relatore
IL PRESIDENTE (Francesco Scavo Lombardo)
(Eugenio Maria Turco)
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