Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/03/2025, n. 1436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1436 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12935/2023 R.G.
tra nata il [...] in [...] C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Riccardo Aspreno Galante;
ricorrente
E nata l'[...] residente in [...], Pomigliano D'Arco; CP_1
resistente
Conclusioni: come in atti
Ragioni di fatto e diritto
La ricorrente agiva in giudizio per l'accertamento di un rapporto di lavoro domestico alle dipendenze della sig.ra e la condanna di quest'ultima al pagamento delle Controparte_2 differenze retributive (cfr. doc. in atti).
Il procuratore della ricorrente nelle note di trattazione depositate in data 13.6.2024 rappresentava il decesso della resistente in data 11.11.2023 e pertanto il giudizio veniva interrotto con ordinanza depositata il 1.7.2024.
Parte ricorrente ha depositato il ricorso in riassunzione in data 18.10.2024.
Nel caso che ci occupa parte ricorrente ha depositato il ricorso in prosecuzione solo in data
18.10.2024 e pertanto deve dichiararsi l'estinzione del processo ai sensi degli articoli 305 e 307
c.p.c..
L'art. 305 rubricato “Mancata prosecuzione o riassunzione” prevede che: “Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue”. L'art. 307 c.p.c. prevede poi: “….[III]. Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre.
[IV]. L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio.”
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69 (legge di riforma 2009), con effetto a decorrere dal 4 luglio 2009, per i giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. Il testo precedente recitava: «L'estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa. Essa è dichiarata con ordinanza del giudice istruttore, ovvero con sentenza del collegio, se dinanzi a questo venga eccepita».
Pertanto la l. n. 69/2009 ha modificato il comma 4 dell'art. 307 c.p.c. prevedendo nella formulazione applicabile al caso che ci occupa la rilevabilità d'ufficio dell'avvenuta estinzione, eliminando il pregresso riferimento alla necessità di un'eccezione di parte.
Nella fattispecie in esame a fronte del tardivo deposito del ricorso in riassunzione deve pertanto dichiararsi l'estinzione del processo.
Deve specificarsi che non è fondata la deduzione di parte ricorrente in merito alla sospensione dei termini processuali, dovendosi seguire l'orientamento interpretativo consolidato della Corte di legittimità (cfr. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 19079 del 18/07/2018), che afferma che “Va premesso che, ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 3 e del R.D. 30 gennaio 1941, n.
12, art. 92 la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie.”
Nulla per le spese di lite stante la mancata costituzione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-dichiara l'estinzione del processo;
-nulla per le spese di lite.
Così deciso il 28.03.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
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