Sentenza 13 dicembre 2006
Massime • 1
In materia di misure di prevenzione, a seguito della modifica di cui al D.L. n. 144 del 2005, l'art. 9, comma secondo L. n. 1423 del 1956 punisce come delitto qualunque tipo di inosservanza sia degli obblighi che delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, distinguendo tale ipotesi da quella, meno grave, di cui al primo comma, relativa alla violazione degli obblighi inerenti alla sola sorveglianza speciale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/12/2006, n. 2217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2217 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 13/12/2006
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 3759
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 020962/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO GIP TRIBUNALE di MILANO;
nei confronti di:
1) ND OV, N. IL 28/05/1975;
avverso ORDINANZA del 03/05/2006 GIP TRIBUNALE di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SIOTTO MARIA CRISTINA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. MURA Antonio, che ha chiesto l'annullamento c.r. dell'ordinanza impugnata.
OSSERVA
Con ordinanza del 3/5/2006 il GIP del Tribunale di Milano ha negato la convalida dell'arresto operato nei confronti di EN VA, indagato per il reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art.9, comma 2, ritenendo che il fatto fosse riconducibile all'ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo sopra indicato e quindi a reato contravvenzionale per il quale non è consentito l'arresto ne' l'applicazione di misure coercitive.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il P.M. presso il Tribunale di Milano deducendo inosservanza e/o erronea applicazione di legge, non avendo il GIP tenuto conto dell'intervenuta modifica legislativa che aveva riguardato la materia e di cui alla L. 31 luglio 2005, n. 155. Il ricorso merita accoglimento.
La L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9, comma 2, così come modificato dalla L. 31 luglio 2005, n. 155 di conversione del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, punisce come delitto l'inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale applicata con obbligo o divieto di soggiorno, distinguendo tale ipotesi dalla meno grave fattispecie prevista dal comma 1 del medesimo articolo che punisce con l'arresto "il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale".
Ebbene, premesso che al EN, sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, risulta essere stata contestata la violazione della prescrizione relativa all'orario di rientro in casa, rileva il Collegio come la intervenuta modifica legislativa non consenta l'interpretazione che della norma ha nella specie dato il Giudice di Milano, che ha valorizzato - ai fini della qualificazione giuridica del fatto - non già il tipo di misura applicata ma il tipo di violazione commessa. Ed infatti, seppure a sostegno di tale interpretazione siano state invocate precedenti pronunzie di questa Corte (ma precedenti alla intervenuta modifica legislativa), non si è tenuto conto nel provvedimento impugnato del diverso tenore dell'articolo, così come oggi modificato, che - come si è sopra sottolineato - qualifica come delitto qualsiasi inosservanza che riguardi "gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno" (mentre in precedenza si prevedeva la sanzione della reclusione "se l'inosservanza riguarda la sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno"). L'attuale riferimento tanto agli "obblighi" quanto alle "prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno" rende manifesta la volontà del legislatore di sottoporre ad un trattamento sanzionatorio più rigoroso tutte le infrazioni commesse da colui al quale sia stata imposta la misura di prevenzione più grave e che, quindi, è stato ritenuto portatore di una maggiore pericolosità rispetto a chi venga sottoposto alla mera sorveglianza speciale e le cui violazioni (esse sole, ai sensi della normativa come oggi modificata) sono, di contro, sanzionate con l'arresto. Alla stregua di quanto sopra si impone dunque l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Il Giudice del rinvio dovrà procedere a nuovo esame tenendo conto del principio di diritto sopra enuniciato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al GIP del Tribunale di Milano.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2007