Cass. pen., sez. I, sentenza 21/12/2005, n. 1485
CASS
Sentenza 21 dicembre 2005

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Il reato di violazione agli obblighi imposti al sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno è stato diversamente qualificato dal D.L. 25 luglio 2005, n. 144, convertito in L. 31 luglio 2005, n. 155, nel senso che la violazione di un qualunque obbligo, anche diverso dal divieto di recarsi fuori del comune del soggiorno, integra l'ipotesi delittuosa e non già, come previsto in precedenza, quella contravvenzionale.

Commentario1

  • 1Le Sezioni Unite sulla violazione dell'obbligo, per il sorvegliato
    Maria Chiara Ubiali · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Con la sentenza che può leggersi in allegato le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno preso posizione sulla seguente questione di diritto: "se il sorvegliato speciale, con obbligo o divieto di soggiorno, che non porti con sé e non esibisca a richiesta di ufficiali e di agenti di pubblica sicurezza la carta precettiva (rectius: "carta di permanenza"), risponda del reato di cui al comma primo dell'art. 9 della legge n. 1423 del 1956 (attualmente comma 1 dell'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011) o di quello previsto dal comma secondo del medesimo articolo (attualmente comma 2 dell'art. 75 d.lgs. cit.) o infine, della contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen.". 2. L'imputato era …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 21/12/2005, n. 1485
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1485
Data del deposito : 21 dicembre 2005

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