Sentenza 21 dicembre 2005
Massime • 1
Il reato di violazione agli obblighi imposti al sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno è stato diversamente qualificato dal D.L. 25 luglio 2005, n. 144, convertito in L. 31 luglio 2005, n. 155, nel senso che la violazione di un qualunque obbligo, anche diverso dal divieto di recarsi fuori del comune del soggiorno, integra l'ipotesi delittuosa e non già, come previsto in precedenza, quella contravvenzionale.
Commentario • 1
- 1. Le Sezioni Unite sulla violazione dell'obbligo, per il sorvegliatoMaria Chiara Ubiali · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con la sentenza che può leggersi in allegato le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno preso posizione sulla seguente questione di diritto: "se il sorvegliato speciale, con obbligo o divieto di soggiorno, che non porti con sé e non esibisca a richiesta di ufficiali e di agenti di pubblica sicurezza la carta precettiva (rectius: "carta di permanenza"), risponda del reato di cui al comma primo dell'art. 9 della legge n. 1423 del 1956 (attualmente comma 1 dell'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011) o di quello previsto dal comma secondo del medesimo articolo (attualmente comma 2 dell'art. 75 d.lgs. cit.) o infine, della contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen.". 2. L'imputato era …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/12/2005, n. 1485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1485 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 21/12/2005
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria C. - Consigliere - N. 4455
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 037521/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NN EF, N. IL 21/08/1976;
avverso ORDINANZA del 23/08/2005 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. URBAN GIANCARLO;
sentite le conclusioni conformi del P.G. Dott. ESPOSITO Vitaliano. OSSERVA
Con ordinanza del 23 agosto 2005 il Tribunale del Riesame di Catanzaro rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di NN FA avverso l'ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Rossano che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere in quanto indagato per violazione agli obblighi della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9, comma 2). Il Tribunale del Riesame rilevava i gravi indizi di colpevolezza sulla base delle informative di P.G. dalle quali si rilevava la abituale frequentazione del NO con soggetti pregiudicati, in violazione degli obblighi a lui imposti;
il NO risultava inoltre privo della carta precettiva ad un controllo. Rilevava quindi la sussistenza di esigenze cautelari nel pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, tenuto conto delle precedenti numerose violazioni degli stessi obblighi.
Avverso tale ordinanza propone ricorso per Cassazione il difensore del NO i rilevando, con il primo motivo, la violazione di legge, posto che la contestazione riguarda una ipotesi di cui L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 1, mentre il capo di imputazione riguarda altra figura di reato e cioè la violazione delle prescrizioni relative all'obbligo di soggiorno.
Con il secondo motivo rileva che la violazione contestata si realizzerebbe soltanto in presenza di una abituale frequentazione di soggetti pregiudicati e non già, come nel caso di specie, in occasione di sporadici e non programmati incontri, posto che si tratterebbe soltanto di tre incontri, avvenuti in luogo pubblico, in presenza di terzi soggetti, per periodi di tempo assai limitati;
ne' sono state fornite notizie sufficienti a comprovare l'asserita sussistenza di precedenti penali a carico dei soggetti che si assume siano stati frequentati.
Osserva poi che la mancata esibizione della carta precettiva non integrerebbe, di per sè, la violazione contestata.
Con il terzo motivo, si rileva la scusabilità dell'errore sulla legge penale in relazione alla modifica legislativa introdotta con D.L. 27 luglio 2005, n. 144 convertito in L. 31 luglio 2005, n. 155. Con il quarto motivo si rileva l'eccessiva gravità della misura cautelare imposta, in relazione alla modestia delle trasgressioni contestate.
Insiste quindi per l'annullamento dell'ordinanza. Il ricorso è infondato e merita il rigetto.
Il reato contestato è stato diversamente qualificato dal D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito in L. 31 luglio 2005, n. 155, nel senso che qualsiasi violazione agli obblighi imposti al sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno, anche se diversi dal divieto di recarsi fuori del comune del soggiorno, integra l'ipotesi del delitto e non già, come era previsto in precedenza, l'ipotesi contravvenzionale.
Poiché la violazione risulta commessa dopo l'entrata in vigore della modifica legislativa, non sussiste alcun dubbio sulla applicabilità della nuova normativa.
Quanto alla contestazione di aver frequentato soggetti pregiudicati, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto di valutare il comportamento con riguardo alla nozione di pericolosità sociale, nel senso che non sarebbe richiesta, ai fini della configurabilità della violazione, la costante ed assidua relazione interpersonale, "ben potendo la reiterata frequentazione essere assunta a sintomo univoco dell'abitualità di tale comportamento" (Cass. Sez. 1^, 13 marzo 2000 ric. Sgobba, RV 216015).
Il ricorso deve essere quindi dichiarato rigettato;
segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al Direttore della Casa Circondariale ove il NO risulta ristretto per quanto di competenza ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2006