Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/04/2025, n. 1618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1618 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo in data 12.04.2021 al numero 3002/2021 R.G., avente ad oggetto: risoluzione contratto preliminare;
TRA
(CF: ), rappresenta e difesa dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Della Ventura;
ATTRICE
E
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Lara Guadagno;
CP_1 C.F._2
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter cpc.
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in data 12.04.2021 adiva questo Parte_1
Tribunale rassegnando le seguenti conclusioni: accertata la verosimiglianza dei motivi addotti a sostegno del presente ricorso, di voler, in accoglimento della domanda, dichiarare la risoluzione di diritto del preliminare di permuta del 30.07.2019 a seguito della diffida ad adempiere ex art. 1454 cod. civ. per le causali in premessa e, per tale effetto, condannare il convenuto alla restituzione della somma di euro 35000.00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1458 cod. civ., per le motivazioni di cui in assertiva ad ogni effetto di legge, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Instaurato il contradittorio, con comparsa di costituzione depositata in data 23.09.2021 si costituiva il resistente il quale instava per il rigetto della domanda. CP_1
Mutato il ruolo da sommario ad ordinario, all'udienza telematica del 7.4.2025 il procuratore di parte convenuta dava atto che a seguito di accordi stragiudiziali intercorsi con la controparte, prima verbali poi scritti, era stata definita la vertenza mediante il regolare versamento, da parte del sig. , della CP_1 somma concordata, nei termini di cui alla scrittura privata che si allegava e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Tanto premesso, in punto di diritto, occorre rilevare che la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che 1
“materia” su cui si fonda la controversia.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo Tribunale, la pronuncia di
“cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da dichiarare qualora non si possa dar luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o, per il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile rappresenta un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili.
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda.
Sulla base delle deduzioni della parte convenuta e della documentazione dalla stessa allegata, non contestata da parte attrice, sussistono le condizioni per dichiarare cessata la materia del contendere con spese compensate.
PQM
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Seconda Unità Operativa, in persona del giudice dott.
Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nel giudizio n. 3002/2021 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese di lite. Così deciso in Salerno, in data 10.04.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
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