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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/09/2025, n. 9211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9211 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
I^ SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato, dr. Elisabetta Capaccioli, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza del 23/9/2025 nella causa iscritta nel R.G. al n. 19267 dell 'anno 2024
TRA
( Avv.to F. Lattanzi ) Parte_1 Ricorrente
E
( Funzionario ex art 417 bis c.p.c ) CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 20/5/2024 parte ricorrente quale erede di chiedeva la Persona_1 liquidazione dei ratei di indennità di accompagnamento riconosciuta in data 28.09.2023 con decreto di omologa nel quale si omologava l'accertamento del requisito sanitari di cui all'art. 1, l. n. 18/80 a decorrere dal mese di aprile 2022 sino al decesso avvenuto in data 05.02.2023; in data CP_ 14.10.2023 veniva notificato all' il decreto di omologa del requisito sanitario ed in data CP_ 29.03.2024 veniva altresì inviato all' tramite pec, il modulo Ap70 a nome di . Persona_1 CP_ L' si costituiva tardivamente con memoria depositata il 28/11/2024 evidenziando l'avvenuta liquidazione del 28 novembre 2024 e chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere con CP_ compensazione di spese . All'udienza del 9/12/2024 il funzionario dell' chiedeva rinvio CP_ dichiarando essere in corso il pagamento .All'udienza del 25/2/2025 il funzionario evidenziava che la sede aveva inoltrato sollecito all'erede per l'invio del mod AP23 di quest'ultimo per poter procedere al pagamento . Con atto del 25/3/2025 parte ricorrente depositava telematicamente l'invio del mod AP23 in data 7/3/2025 . All'udienza odierna il procuratore del ricorrente chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria di spese . Deve dichiararsi cessata la materia del contendere;
il ritardato pagamento , in data successiva al deposito e notifica del ricorso è giustificato dall'invio del mod AP 23 da parte degli eredi solo nel marzo 2025 . Pertanto le spese di lite vanno compensate .
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite . Roma,23/9/2025
Il giudice
Dott.Elisabetta Capaccioli
I^ SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato, dr. Elisabetta Capaccioli, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza del 23/9/2025 nella causa iscritta nel R.G. al n. 19267 dell 'anno 2024
TRA
( Avv.to F. Lattanzi ) Parte_1 Ricorrente
E
( Funzionario ex art 417 bis c.p.c ) CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 20/5/2024 parte ricorrente quale erede di chiedeva la Persona_1 liquidazione dei ratei di indennità di accompagnamento riconosciuta in data 28.09.2023 con decreto di omologa nel quale si omologava l'accertamento del requisito sanitari di cui all'art. 1, l. n. 18/80 a decorrere dal mese di aprile 2022 sino al decesso avvenuto in data 05.02.2023; in data CP_ 14.10.2023 veniva notificato all' il decreto di omologa del requisito sanitario ed in data CP_ 29.03.2024 veniva altresì inviato all' tramite pec, il modulo Ap70 a nome di . Persona_1 CP_ L' si costituiva tardivamente con memoria depositata il 28/11/2024 evidenziando l'avvenuta liquidazione del 28 novembre 2024 e chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere con CP_ compensazione di spese . All'udienza del 9/12/2024 il funzionario dell' chiedeva rinvio CP_ dichiarando essere in corso il pagamento .All'udienza del 25/2/2025 il funzionario evidenziava che la sede aveva inoltrato sollecito all'erede per l'invio del mod AP23 di quest'ultimo per poter procedere al pagamento . Con atto del 25/3/2025 parte ricorrente depositava telematicamente l'invio del mod AP23 in data 7/3/2025 . All'udienza odierna il procuratore del ricorrente chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria di spese . Deve dichiararsi cessata la materia del contendere;
il ritardato pagamento , in data successiva al deposito e notifica del ricorso è giustificato dall'invio del mod AP 23 da parte degli eredi solo nel marzo 2025 . Pertanto le spese di lite vanno compensate .
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite . Roma,23/9/2025
Il giudice
Dott.Elisabetta Capaccioli