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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 25/06/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1047/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Asti
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
- Parte_1 C.F._1
Difeso dagli Avv.ti Pier Giuseppe FISSORE e Nicola FAVA
PARTE ATTRICE contro
– Controparte_1 C.F._2 Difesa dall'Avv. Paola FEDERICI PARTE CONVENUTA
Ogg.: art. 2052 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.1.25.
In particolare, risultano rassegnate le seguenti conclusioni:
PER PARTE ATTRICE (Avv.ti Pier Giuseppe Fissore e Nicola Fava) Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione, riservati ogni ulteriore ragione, diritto, azione ed eccezione;
riservato il diritto di ulteriormente dedurre e produrre previa ammissione delle prove per interrogatorio e testi formulati sub nn.
1-25 dell'atto di citazione
(con riserva di integrazione), con i testi indicati (con riserva di integrare la lista); previe le più opportune declaratorie del caso;
previa eventuale CTU medica per verificare l'entità dei danni patiti e patiendi dalla odierna esponente;
- IN VIA PRINCIPALE Accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in atti, l'esclusiva responsabilità, in capo alla SI.ra
, ai sensi dell'art. 2052 c.c. e/o 2043 c.c. per il sinistro occorso in data 28 giugno Controparte_1
pagina 1 di 8 2020 alla SI.ra e per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la SI.ra Parte_1 CP_1
a corrispondere alla SI.ra la somma di € 9.029,50 a titolo
[...] Parte_1 di risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro de quo ovvero la veriore somma risultante in esito all'esperenda istruttoria, anche in via di equità, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
In ogni caso, con il favore delle spese di lite ed onorari tutti di giudizio e patrocinio, oltre Iva e Cpa, nonché rimborso forfettario ex lege in base all'art. 15 Tariffa Professionale Forense da distrarsi in favore dei legali antistatari.
PER PARTE CONVENUTA (Avv. Paola Federici)
Voglia il Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
1. respingere le domande attoree in quanto indimostrate e, comunque, manifestamente infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, condannare parte attrice ex art. 96 c.p.c.;
2. nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, accertare e dichiarare la sussistenza, nel caso di specie, del concorso di colpa ex art 1227 c.c. dell'attrice nella causazione dei danni accertarti (per i motivi esposti in atti), con conseguente riduzione della somma eventualmente riconosciuta in favore della danneggiata, nella misura corrispondente all'apporto causale di controparte pari all'80% o, in subordine, pari alla diversa entità che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria;
3. condannare la al pagamento di tutte le spese maturate ed a quelle sostenute Parte_1 dall'eventuale soccombente relative al giudizio de quo (comprese le spese di CTU peraltro invocato dall'attrice medesima), oltre ad ulteriore somma a titolo di contributo unificato. I presupposti della condanna di cui all'art. 91 T.U. in materia di spese di giustizia sono l'eventuale accoglimento della domanda in misura non superiore alla proposta conciliativa e l'assenza di giustificati motivi di non accettazione della proposta. Si sottolinea, ancora una volta, il comportamento processuale censurabile, nell'arco del quale parte attorea ha sempre rifiutato la proposta conciliativa offerta a stralcio dalla convenuta, di importo superiore a quella proposta dal CTU e contestata dal CTP Dott. Persona_1
Orbene il Giudicante deve considerare il rifiuto, ancora una volta, ingiustificato da parte della
. Parte_1
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre a spese generali, C.P.A. come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella fattispecie, parte attrice ha convenuto in giudizio la convenuta, invocandone la responsabilità ex artt. 2052-2043 c.c., in quanto proprietaria del cane che l'aveva morsicata (l'attrice) ad un braccio, con conseguente richiesta di risarcimento dei danni subiti;
oltre spese.
Si è ritualmente costituita la convenuta che ha argomentato per il rigetto di ogni pretesa, in subordine, chiedendo accertarsi concorso di colpa, con riduzione della liquidazione in misura corrispondente ad un importo causale (in capo alla stessa attrice) dell'80%, ovvero in misura ritenuta di giustizia;
con il favore delle spese e condanna ex art. 96 c.p.c.
Verificato il contraddittorio, fallite le trattative, ammessa ed esperita la prova orale, indi disposta e discussa CTU, all'esito, la causa passava direttamente in decisione – previa concessione termini per memorie conclusive -.
La domanda è fondata;
nei limiti ed alla luce delle considerazioni che seguono e che si procede ad illustrare.
pagina 2 di 8 SULLA RESPONSABILITA' Nella fattispecie, si tratta di stabilire, se ed in che termini il comportamento del cane della convenuta e le conseguenze lesive lamentate dall'attrice siano da imputare (ed in che termini) in capo al proprietario dell'animale (parte convenuta).
Complessivamente alla luce degli atti, dei documenti e delle allegazioni acquisite in corso di causa, si riscontra che:
- in data 28.6.20, l'attrice saliva (per passaggio) sull'auto guidata dalla convenuta, sicchè, complessivamente, venivano trasportate e si trovavano contemporaneamente nell'abitacolo del veicolo (Ford Fiesta), oltre alle parti in causa, la figlia della convenuta e il loro cane levriero
CK (razza irlandese, Irish di grossa taglia); Per_2
- in particolare, viene in rilievo la deposizione della stessa figlia della convenuta, Testimone_1 che, sentita come testimone, ha ricordato l'accaduto in maniera chiara, con affermazioni coerenti quanto trasparenti, senza particolari esitazioni, agevolando la ricostruzione oggettiva dell'evento – si richiama anche schema grafico acquisito in atti -. Ha dichiarato la teste: “(…) ricordo la data del 28.6.2020; lo ricordo perché era finita la scuola e il giorno prima avevamo festeggiato il compleanno di mia mamma. Era mattina tipo le 10 (…) ero scesa per andare con mia madre a fare la spesa (…) c'era il nostro cane, (…) è un Per_3 levriero irlandese è un cane grande, è oltre un metro (…) Con noi in macchina è salita Pt_1 (…) Quindi in macchina eravamo in tre oltre il cane. Mia madre guidava e accanto c'era questa signora e io dietro col cane. Preciso che stavo al cellulare molto a quell'epoca perché Pt_1 stavo per partire all'estero, anche in quell'occasione ero al cellulare (…) preciso che il cane era a metà nella zona del cambio perché è un cane lungo e sennò sulla Fiesta non ci stava (…)
Arrivate a destinazione nel borgo di Monticello, mia madre stava salutando io non mi Pt_1 ricordo se ero al telefono, ho sentito il cane ringhiare ma prima ho visto la mano di che si Pt_1
è sporta sembrava volesse salutare anche il cane non so perché lo ha fatto allora il cane per questo ha ringhiato e poi il cane le ha pinzato il braccio sinistro mi pare l'avambraccio ma è stato questione di un secondo io non sono riuscita a fare niente. Allora io e mamma abbiamo tenuto il cane e ci siamo scusate, è uscita (…) tenevamo il cane che era nervoso. Non ho Pt_1 più visto si è allontanata” (verbale ud. 21.7.22). Pt_1
Trattasi di dichiarazioni dettagliate e circoscritte, congruenti con le risultanze in atti, oltrechè provenienti da persona presente al momento del fatto, sicchè devono considerarsi oggettivamente attendibili.
La ricostruzione della dinamica del sinistro, tenuto conto degli atti di causa, appare pertanto riconducibile al disposto di cui all'art. 2052 c.c.; il punto merita approfondimento.
Come noto, la fattispecie disciplinata dall'art. 2052 c.c., delinea un'ipotesi di responsabilità oggettiva, per cui il proprietario di un animale (o chi ne abbia anche soltanto la custodia temporanea) risponde dei danni che conseguono - non già da un proprio comportamento – bensì a fronte della mera relazione
(proprietà / uso /custodia) intercorrente fra l'animale e il suo referente (in applicazione del noto principio, ubi commoda eius et incommoda); ove sia accertato il nesso di causalità fra la condotta dell'animale e l'evento. In altri termini, rispetto alla clausola generale dell'illecito aquiliano il responsabile del danno viene individuato ex art. 2052 c.c. sulla base di parametri oggettivi che prescindono dalla verifica di un coefficiente di imputazione soggettiva, di tipo doloso o colposo: sicchè, l'elemento specializzante si rinviene nel legame di tipo oggettivo che si instaura tra responsabile (della gestione dell'animale) ed evento lesivo conseguente.
pagina 3 di 8 Secondo l'insegnamento costante in sede di legittimità, infatti, la responsabilità in questione “(…) non si istaura tra una azione umana ed un evento dannoso, ma tra l'azione dell'animale e l'evento del quale è chiamato a rispondere il proprietario e l'utilizzatore, sulla base della mera relazione di proprietà o di uso intercorrente tra lui e l'animale, indipendentemente da ulteriori indagini che possano essere fatte sulla diligenza, prudenza o perizia dì questi soggetti"; con la conseguenza che, indipendentemente dal comportamento del responsabile:"(…) i soggetti contemplati dalla norma rispondono per il solo nesso di causalità fra l'azione dell'animale e l'evento del quale è chiamato a rispondere il proprietario dell'animale, oppure il soggetto che l'abbia utilizzato" (Cass., n. 1210/2006; id., III, 30/11/2017, n.
28652; id., 20/5/2016, n.10402; App. Campobasso, 25/7/2017, n. 285).
Sotto il profilo probatorio, l'attore è tenuto a provare unicamente la sussistenza del nesso di causalità tra il danno subito e il fatto dell'animale; incombe sul convenuto, al contrario, una presunzione iuris tantum di responsabilità - che prescinde dalla sussistenza della colpa – per superare la quale (responsabilità):
- il convenuto è tenuto a fornire, ove sussistente, la prova del cd. caso fortuito, costituito da un fattore esterno, che può consistere anche nel fatto del terzo ovvero nella colpa oggettiva del danneggiato, ma che deve comunque presentare i caratteri della imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità; semprechè si tratti di fattore avente efficacia causale esclusiva nella produzione del danno (ex multis, Cass. n. 10402/2016; id., III, 15.12.15, n. 25223; id.,
4742/2001; id., 6454/2007; id., 4742/2001; App.Venezia, 7.6.24, n. 1174; App.Milano, II,
6/4/2022, n.1161; T. Crotone, 22/09/2020, n.793; T. Novara, I, 13/07/2021, n.504);
- sicchè, di regola, non può essere attribuita alcuna efficacia liberatoria alla semplice deduzione dell'uso della normale diligenza nella custodia dell'animale che ha posto in essere una condotta improvvisa: in quanto l'imprevedibilità dei relativi comportamenti non può qualificarsi, di per sé, in via automatica, caso fortuito, trattandosi comunque di animali (Cass. n. 75/1983; Cass. n.
778/1979); quindi, di regola, l'accertamento della sussistenza del potere di controllo sull'animale
è sufficiente a giustificare la responsabilità (presunta) del suo proprietario o utilizzatore a prescindere dall'indagine sulla diligenza (Cass, III, 7/7/2010 n. 16023; App. Genova, II, 30/7/2020, n.753);
- senza contare che, come noto, l'evento lesivo (trauma alla salute) si ritiene causalmente riconducibile in termini di responsabilità ex art. 2052 c.c. anche in ipotesi di animale normalmente non aggressivo;
e persino ove riscontrato comportamento limitato a difendere, ad esempio tramite condotta di avvertimento (come pare nel caso di specie), laddove l'animale considera superata l'area di confine per la tutela dei propri padroni (nella specie, la vicinanza dell'ospite alla figlia della convenuta e la contiguità nell'abitacolo del veicolo); persino la fuga improvvisa di un cane (smarrito o sfuggito) in uno spazio libero può essere ritenuta causalmente connessa ai danni da caduta anche accidentale della vittima, cioè senza contatto diretto con l'animale (T.Terni, 22.3.2022, n. 262; T. Napoli 7.3.2023, n. 2415): e, ancora, non scrimina automaticamente il proprietario, né qualsivoglia avvertenza di pericolo e neppure la circostanza della pregressa familiarità della vittima con l'animale (Cass., III, 20/5/2016, n.10402).
Nel caso di specie, il cane levriero irlandese, tipicamente da caccia, giovane, di grossa taglia, avrebbe dovuto essere controllato, in particolare, all'interno dell'abitacolo di un'utilitaria; non è contestato che l'attrice usufruisse di passaggio verosimilmente estemporaneo, che certamente aveva visto;
è Per_3 altrettanto vero che il cane si trovava sul retro, libero da museruola o guinzaglio;
vieppiù si considerino le dimensioni relativamente anguste dell'auto della convenuta (Ford Fiesta) rispetto alle dimensioni del cane e la circostanza che la teste seduta dietro si è detta prevalentemente impegnata al cellulare;
, verosimilmente sacrificato nella parte posteriore, si trovava a sporgere con il muso proprio in Per_3
pagina 4 di 8 corrispondenza della zona del cambio /poggiabraccio anteriore;
trasparentemente, la teste ha ricordato:
“(…) mia madre stava salutando io non mi ricordo se ero al telefono, ho sentito il cane ringhiare Pt_1 ma prima ho visto la mano di che si è sporta sembrava volesse salutare anche il cane non so Pt_1 perché lo ha fatto allora il cane per questo ha ringhiato e poi il cane le ha pinzato il braccio sinistro mi pare l'avambraccio ma è stato questione di un secondo io non sono riuscita a fare niente. Allora io e mamma abbiamo tenuto il cane (…) tenevamo il cane che era nervoso”; anche a prescindere dall'indole dell'animale (che è comunque onere del proprietario conoscere e saper fronteggiare), si è detto delle caratteristiche fisiche, di taglia, di razza di;
a maggior ragione, in occasione del trasporto di Per_3 terzi, la convenuta avrebbe dovuto adottare ogni cautela per scongiurare i verosimili rischi di aggressione nei confronti dei trasportati;
né si ritiene sussistente alcuna condotta dell'attrice idonea a recidere / alterare il nesso di causalità (tra morso e lesioni): in tal senso non potendosi richiamare la circostanza che l'attrice si sia girata in segno di saluto o abbia più o meno direttamente cercato con la mano l'animale; il passeggero che, infatti, appoggia/allunga il braccio/mano nelle vicinanze dell'apposito supporto o che tenti di carezzare un cane che gli sta quasi a contatto, non svolge un gesto anomalo, trattandosi di condotte del tutto consone nell'ambito di un passaggio/rapporto di cortesia;
è verosimile che l'istinto del cane abbia scambiato il tentativo di accarezzarlo per una minaccia ma era il proprietario che, appunto, avrebbe dovuto prevenire la reazione del cane, tenendo a debita distanza il cane dall'ospite - ovvero munendo il cane degli appositi presidi o, quantomeno, avvertendo specificamente l'ospite di non avvicinarsi -; cosicchè, la contiguità dell'attrice con un animale del tutto libero, in uno spazio pure di pertinenza della convenuta, in assenza di altri riscontri, costituisce proprio l'inveramento del rischio che la norma (e la relativa imputazione di responsabilità in capo al proprietario) mira ad evitare;
con la conseguenza che l'attacco (verosimilmente intimidatorio) di
, non può che imputarsi alla mancata predisposizione di presidi idonei a prevenire/limitare le Per_3 conseguenze lesive di comportamenti – a maggior ragione se, come nella specie, repentini quindi di non agevole gestione – che possono essere nella natura dell'animale.
Pertanto, in assenza di altri elementi idonei ad incidere sulle circostanze di verificazione oggettiva dell'evento, la sussistenza del potere di controllo sull'animale, per come verificatosi il sinistro de quo, fonda la responsabilità del proprietario.
SULLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO Dall'espletata relazione di CTU – alla quale ci si riporta, inclusi i chiarimenti, per essere l'elaborato congruamente motivato ed immune da vizi logici – si riscontra che:
- in esito all'occorso, la convenuta (a quanto consta, da sola) si recava presso la medicina di continuità assistenziale di Alba per la vaccinazione antitetanica;
- successivamente, in data 2.7.20, l'attrice accedeva al DEA di Verduno dove si sottoponeva a visita ortopedica che diagnosticava “deficit di flessione dita mano sinistra in recente morso di cane (…) funzionante tutto l'apparato flessore della mano e del polso, con limitazione antalgica (…) si confeziona palmare gessato a scopo antalgico”; ferma terapia antibiotica;
- il dott. analizzati i referti in atti, rileva come “(…) si sia determinata alla superficie Per_4 cutanea volare del III medio di avambraccio sinistro una ferita cutanea puntiforme, accompagnata da un'area ecchimotica sottocutanea del medesimo distretto corporeo (…) lesione cutanea all'avambraccio sinistro, così come descritta nel referto di visita ortopedica del 02.07.2020, che corrisponde, secondo criteriologia causale medico legale di natura probabilistica, con il morso di cane oggetto di valutazione”;
pagina 5 di 8 - il dott. argomenta sulla “(…) compatibilità tra la piccola ferita all'avambraccio sinistro, Per_4 con la contestuale ecchimosi, e l'evento descritto in atti”; in particolare, illustra che “(…) la tipologia di cane coinvolto di grande taglia e aspetto imponente molto muscoloso è sicuramente in grado di determinare anche lesioni di gravità ben superiore a quella descritta (…) anche il dato cronologico che emerge dell'obiettività rilevata il 2.7.20 in sede di pronto soccorso costituisce un valido elemento a supporto del nesso causale tra evento e lesione (predetta consulenza ortopedica effettuata presso il DEA ASL CN2 di Verduno, eseguita a distanza di quattro giorni dal fatto, è infatti citata la presenza di un livido sottocutaneo già in riassorbimento)”;
- fermo che “(…) il suddetto complesso lesivo non è stato interessato da concause/cause pregresse ed è andato incontro ad una evoluzione verosimilmente favorevole”;
- sicchè “(…) si ritiene, quindi, che si possa procedere alla definizione del periodo oggetto di ristoro come danno biologico temporaneo (…)”; al contrario “(…) non si identificano elementi validi per riconoscimento di alcuna menomazione meritevole di definizione come danno biologico permanente”;
- conclude quindi il dott. : “(…) alla luce dei sei giorni previsti per il mantenimento del Per_4 suddetto dispositivo terapeutico (i.e., posizionamento di palmare gessato all'avambraccio sinistro, N.d.R.), tenuto conto dell'ipotetico lasso temporale necessario al ripristino della mobilizzazione di polso e mano sinistra dopo l'immobilizzazione e del periodo che immediatamente tali lesioni cutanee richiedono per il raggiungimento completo della guarigione, si considera adeguata la definizione di un danno biologico temporaneo a parziale al
50% per giorni 10 e a parziale al 25% per giorni 15” (relazione CTU, dott. , dep. 9.4.24). Per_4
Schematicamente, nella fattispecie, il prospetto della liquidazione danno biologico temporaneo risulta come segue:
- ITP, rispettivamente:
• inabilità temporanea parziale di 10 gg. al 50%;
• inabilità temporanea parziale, ulteriori 15 gg. al 25%.
Come noto, le tabelle del Tribunale di Milano, prevalentemente applicate e, da ultimo, aggiornate, hanno fissato in Euro 115,00, complessivamente, l'importo relativo al valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta (comprese le componenti per danno biologico/dinamico relazionale, per danno da sofferenza soggettiva interiore mediamente presumibile); sicché, a titolo di invalidità temporanea spetta all'attrice la somma complessiva di Euro
1.042,85 (cioè, in particolare, ITP per complessivi Euro 1.006,25; oltre ad Euro 36.60 per spese mediche documentate).
La predetta liquidazione (debito di valore), parametrata sulle tabelle T. Milano come da ultimo aggiornate, quindi, deve ritenersi effettuata ai valori attuali;
con successiva devalutazione alla data del sinistro (28.6.20) e, sull'importo così ottenuto, progressivamente da rivalutarsi anno per anno, secondo l'indice ISTAT, fino alla data della sentenza;
con ulteriore decorso degli interessi legali dalla sentenza al saldo, come previsto in dispositivo.
Non risultano riscontri di sorta nel senso del riconoscimento di ulteriori pregiudizi risarcibili;
né compete all'attrice qualsivoglia ristoro di danni alla capacità lavorativa ovvero alla sfera psichica, considerata l'assenza di allegazioni specifiche e tenuto conto delle rilevate lesioni di natura lieve (senza infezioni o conseguenze articolari); si consideri, inoltre, la liquidazione unitaria prescritta da Cass.
pagina 6 di 8 30.3.18, n. 7840 (id., 29.3.19, n. 8755; Cass., sez. lav., 24/6/2022, n. 20384; id., III, 19/9/2022,
n.27380); di regola, infatti, il danno non patrimoniale è soggetto ai medesimi criteri risarcitori: sicchè il Giudice, una volta prese in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito e, quindi, liquidato complessivamente il danno non patrimoniale, deve evitare qualsivoglia duplicazione, ad es. attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici (tra le altre, sottolinea l'eccezionalità della cd. personalizzazione, T.
Torino, IV, 20/1/2023, n.197; normalmente già ricompresi nel danno biologico c.d. dinamico gli aspetti emotivi-esistenziali concernenti la vita di relazione, ex aliis, T. Catanzaro, II, 8/9/2022, n.1278; T. Benevento, 24/5/2022, n.1260).
Le spese di CTU, atteso il ridimensionamento del quantum, l'assenza dei dedotti postumi permanenti, i rinvii reciprocamente occorsi, l'oggettivo chiarimento venuto dalla relazione, a beneficio oggettivo delle risultanze di causa, restano – come già provvisoriamente già liquidate (decr. 15.5.24) – a carico solidale.
Le spese di lite, come di regola, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo;
considerati gli importi (ridimensionati rispetto alla domanda) oggetto di liquidazione (cd. criterio del decisum, ex aliis, Cass., II, 24/7/2023, n. 22160; id., 9/1/2020, n. 197; T.Bari, III, 14/2/2025, n.558); tenuto conto della natura, degli esiti, della relativa non complessità di causa;
ferma l'assenza di effettivi riscontri transattivi (a partire dalla fase stragiudiziale).
Non sussistono, infine, i presupposti per l'invocata (da parte convenuta) applicazione dell'art. 96, III
c.p.c.; istituto che, come noto, presuppone una condotta specificamente dolosa/colposa della difesa della parte rimasta soccombente;
nella fattispecie, ipotesi non ravvisabile, trattandosi di prospettazione difensiva che, per quanto non accolta, non integra i presupposti di una condotta strumentalmente arbitraria/palesemente infondata. Va considerato infatti, che la condanna presuppone, oltrechè la soccombenza (anche parziale), soprattutto il riscontro di condotte di abuso dello strumento processuale
(di cui risulti mala fede o colpa grave); al di fuori da ogni preordinato automatismo (ex aliis, Cass., III, 8/7/2024, n.18549; id., I, 25/12/2024; id., I, 27/10/2023, n. 29831; App. Napoli, VII, 22/1/2025; App.
Roma, VII, 29/12/2022, n.8414; id., III, 12/7/2023, n.19987; App. Lecce, II, 4/10/2023, n.792; App.
Roma, VII, 29/12/2022, n.8414; T. Bari, 9/10/2023, n.3951; T. Potenza, I, 31/8/2023, n.1077; T.
Napoli Nord, II, 21/3/2023, n.1172; T. Pisa, I, 9/1/2023, n.31; T. Napoli, XI, 05/12/2024, n.10504).
Ipotesi non integrata nel caso di specie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in via principale, nel merito, accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 1.042,85 oltre interessi, sulla sorte capitale devalutata alla data del sinistro (28.6.20) e, in seguito, di anno in anno rivalutata, fino alla sentenza, oltre interessi legali sino al saldo;
2) spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, restano a carico solidale;
3) condanna parte convenuta a rimborsare all'attrice le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 700,00 (divisione già svolta), oltre i.v.a., c.p.a. e rimb.forf. spese generali;
con distrazione in favore degli avv.ti Pier Giuseppe Fissore e Nicola Fava, dichiaratisi anticipatari;
4) rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
pagina 7 di 8 Asti, 6/6/2025
Il Giudice
dott. Paola Amisano
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Asti
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
- Parte_1 C.F._1
Difeso dagli Avv.ti Pier Giuseppe FISSORE e Nicola FAVA
PARTE ATTRICE contro
– Controparte_1 C.F._2 Difesa dall'Avv. Paola FEDERICI PARTE CONVENUTA
Ogg.: art. 2052 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.1.25.
In particolare, risultano rassegnate le seguenti conclusioni:
PER PARTE ATTRICE (Avv.ti Pier Giuseppe Fissore e Nicola Fava) Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione, riservati ogni ulteriore ragione, diritto, azione ed eccezione;
riservato il diritto di ulteriormente dedurre e produrre previa ammissione delle prove per interrogatorio e testi formulati sub nn.
1-25 dell'atto di citazione
(con riserva di integrazione), con i testi indicati (con riserva di integrare la lista); previe le più opportune declaratorie del caso;
previa eventuale CTU medica per verificare l'entità dei danni patiti e patiendi dalla odierna esponente;
- IN VIA PRINCIPALE Accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in atti, l'esclusiva responsabilità, in capo alla SI.ra
, ai sensi dell'art. 2052 c.c. e/o 2043 c.c. per il sinistro occorso in data 28 giugno Controparte_1
pagina 1 di 8 2020 alla SI.ra e per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la SI.ra Parte_1 CP_1
a corrispondere alla SI.ra la somma di € 9.029,50 a titolo
[...] Parte_1 di risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro de quo ovvero la veriore somma risultante in esito all'esperenda istruttoria, anche in via di equità, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
In ogni caso, con il favore delle spese di lite ed onorari tutti di giudizio e patrocinio, oltre Iva e Cpa, nonché rimborso forfettario ex lege in base all'art. 15 Tariffa Professionale Forense da distrarsi in favore dei legali antistatari.
PER PARTE CONVENUTA (Avv. Paola Federici)
Voglia il Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
1. respingere le domande attoree in quanto indimostrate e, comunque, manifestamente infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, condannare parte attrice ex art. 96 c.p.c.;
2. nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, accertare e dichiarare la sussistenza, nel caso di specie, del concorso di colpa ex art 1227 c.c. dell'attrice nella causazione dei danni accertarti (per i motivi esposti in atti), con conseguente riduzione della somma eventualmente riconosciuta in favore della danneggiata, nella misura corrispondente all'apporto causale di controparte pari all'80% o, in subordine, pari alla diversa entità che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria;
3. condannare la al pagamento di tutte le spese maturate ed a quelle sostenute Parte_1 dall'eventuale soccombente relative al giudizio de quo (comprese le spese di CTU peraltro invocato dall'attrice medesima), oltre ad ulteriore somma a titolo di contributo unificato. I presupposti della condanna di cui all'art. 91 T.U. in materia di spese di giustizia sono l'eventuale accoglimento della domanda in misura non superiore alla proposta conciliativa e l'assenza di giustificati motivi di non accettazione della proposta. Si sottolinea, ancora una volta, il comportamento processuale censurabile, nell'arco del quale parte attorea ha sempre rifiutato la proposta conciliativa offerta a stralcio dalla convenuta, di importo superiore a quella proposta dal CTU e contestata dal CTP Dott. Persona_1
Orbene il Giudicante deve considerare il rifiuto, ancora una volta, ingiustificato da parte della
. Parte_1
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre a spese generali, C.P.A. come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella fattispecie, parte attrice ha convenuto in giudizio la convenuta, invocandone la responsabilità ex artt. 2052-2043 c.c., in quanto proprietaria del cane che l'aveva morsicata (l'attrice) ad un braccio, con conseguente richiesta di risarcimento dei danni subiti;
oltre spese.
Si è ritualmente costituita la convenuta che ha argomentato per il rigetto di ogni pretesa, in subordine, chiedendo accertarsi concorso di colpa, con riduzione della liquidazione in misura corrispondente ad un importo causale (in capo alla stessa attrice) dell'80%, ovvero in misura ritenuta di giustizia;
con il favore delle spese e condanna ex art. 96 c.p.c.
Verificato il contraddittorio, fallite le trattative, ammessa ed esperita la prova orale, indi disposta e discussa CTU, all'esito, la causa passava direttamente in decisione – previa concessione termini per memorie conclusive -.
La domanda è fondata;
nei limiti ed alla luce delle considerazioni che seguono e che si procede ad illustrare.
pagina 2 di 8 SULLA RESPONSABILITA' Nella fattispecie, si tratta di stabilire, se ed in che termini il comportamento del cane della convenuta e le conseguenze lesive lamentate dall'attrice siano da imputare (ed in che termini) in capo al proprietario dell'animale (parte convenuta).
Complessivamente alla luce degli atti, dei documenti e delle allegazioni acquisite in corso di causa, si riscontra che:
- in data 28.6.20, l'attrice saliva (per passaggio) sull'auto guidata dalla convenuta, sicchè, complessivamente, venivano trasportate e si trovavano contemporaneamente nell'abitacolo del veicolo (Ford Fiesta), oltre alle parti in causa, la figlia della convenuta e il loro cane levriero
CK (razza irlandese, Irish di grossa taglia); Per_2
- in particolare, viene in rilievo la deposizione della stessa figlia della convenuta, Testimone_1 che, sentita come testimone, ha ricordato l'accaduto in maniera chiara, con affermazioni coerenti quanto trasparenti, senza particolari esitazioni, agevolando la ricostruzione oggettiva dell'evento – si richiama anche schema grafico acquisito in atti -. Ha dichiarato la teste: “(…) ricordo la data del 28.6.2020; lo ricordo perché era finita la scuola e il giorno prima avevamo festeggiato il compleanno di mia mamma. Era mattina tipo le 10 (…) ero scesa per andare con mia madre a fare la spesa (…) c'era il nostro cane, (…) è un Per_3 levriero irlandese è un cane grande, è oltre un metro (…) Con noi in macchina è salita Pt_1 (…) Quindi in macchina eravamo in tre oltre il cane. Mia madre guidava e accanto c'era questa signora e io dietro col cane. Preciso che stavo al cellulare molto a quell'epoca perché Pt_1 stavo per partire all'estero, anche in quell'occasione ero al cellulare (…) preciso che il cane era a metà nella zona del cambio perché è un cane lungo e sennò sulla Fiesta non ci stava (…)
Arrivate a destinazione nel borgo di Monticello, mia madre stava salutando io non mi Pt_1 ricordo se ero al telefono, ho sentito il cane ringhiare ma prima ho visto la mano di che si Pt_1
è sporta sembrava volesse salutare anche il cane non so perché lo ha fatto allora il cane per questo ha ringhiato e poi il cane le ha pinzato il braccio sinistro mi pare l'avambraccio ma è stato questione di un secondo io non sono riuscita a fare niente. Allora io e mamma abbiamo tenuto il cane e ci siamo scusate, è uscita (…) tenevamo il cane che era nervoso. Non ho Pt_1 più visto si è allontanata” (verbale ud. 21.7.22). Pt_1
Trattasi di dichiarazioni dettagliate e circoscritte, congruenti con le risultanze in atti, oltrechè provenienti da persona presente al momento del fatto, sicchè devono considerarsi oggettivamente attendibili.
La ricostruzione della dinamica del sinistro, tenuto conto degli atti di causa, appare pertanto riconducibile al disposto di cui all'art. 2052 c.c.; il punto merita approfondimento.
Come noto, la fattispecie disciplinata dall'art. 2052 c.c., delinea un'ipotesi di responsabilità oggettiva, per cui il proprietario di un animale (o chi ne abbia anche soltanto la custodia temporanea) risponde dei danni che conseguono - non già da un proprio comportamento – bensì a fronte della mera relazione
(proprietà / uso /custodia) intercorrente fra l'animale e il suo referente (in applicazione del noto principio, ubi commoda eius et incommoda); ove sia accertato il nesso di causalità fra la condotta dell'animale e l'evento. In altri termini, rispetto alla clausola generale dell'illecito aquiliano il responsabile del danno viene individuato ex art. 2052 c.c. sulla base di parametri oggettivi che prescindono dalla verifica di un coefficiente di imputazione soggettiva, di tipo doloso o colposo: sicchè, l'elemento specializzante si rinviene nel legame di tipo oggettivo che si instaura tra responsabile (della gestione dell'animale) ed evento lesivo conseguente.
pagina 3 di 8 Secondo l'insegnamento costante in sede di legittimità, infatti, la responsabilità in questione “(…) non si istaura tra una azione umana ed un evento dannoso, ma tra l'azione dell'animale e l'evento del quale è chiamato a rispondere il proprietario e l'utilizzatore, sulla base della mera relazione di proprietà o di uso intercorrente tra lui e l'animale, indipendentemente da ulteriori indagini che possano essere fatte sulla diligenza, prudenza o perizia dì questi soggetti"; con la conseguenza che, indipendentemente dal comportamento del responsabile:"(…) i soggetti contemplati dalla norma rispondono per il solo nesso di causalità fra l'azione dell'animale e l'evento del quale è chiamato a rispondere il proprietario dell'animale, oppure il soggetto che l'abbia utilizzato" (Cass., n. 1210/2006; id., III, 30/11/2017, n.
28652; id., 20/5/2016, n.10402; App. Campobasso, 25/7/2017, n. 285).
Sotto il profilo probatorio, l'attore è tenuto a provare unicamente la sussistenza del nesso di causalità tra il danno subito e il fatto dell'animale; incombe sul convenuto, al contrario, una presunzione iuris tantum di responsabilità - che prescinde dalla sussistenza della colpa – per superare la quale (responsabilità):
- il convenuto è tenuto a fornire, ove sussistente, la prova del cd. caso fortuito, costituito da un fattore esterno, che può consistere anche nel fatto del terzo ovvero nella colpa oggettiva del danneggiato, ma che deve comunque presentare i caratteri della imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità; semprechè si tratti di fattore avente efficacia causale esclusiva nella produzione del danno (ex multis, Cass. n. 10402/2016; id., III, 15.12.15, n. 25223; id.,
4742/2001; id., 6454/2007; id., 4742/2001; App.Venezia, 7.6.24, n. 1174; App.Milano, II,
6/4/2022, n.1161; T. Crotone, 22/09/2020, n.793; T. Novara, I, 13/07/2021, n.504);
- sicchè, di regola, non può essere attribuita alcuna efficacia liberatoria alla semplice deduzione dell'uso della normale diligenza nella custodia dell'animale che ha posto in essere una condotta improvvisa: in quanto l'imprevedibilità dei relativi comportamenti non può qualificarsi, di per sé, in via automatica, caso fortuito, trattandosi comunque di animali (Cass. n. 75/1983; Cass. n.
778/1979); quindi, di regola, l'accertamento della sussistenza del potere di controllo sull'animale
è sufficiente a giustificare la responsabilità (presunta) del suo proprietario o utilizzatore a prescindere dall'indagine sulla diligenza (Cass, III, 7/7/2010 n. 16023; App. Genova, II, 30/7/2020, n.753);
- senza contare che, come noto, l'evento lesivo (trauma alla salute) si ritiene causalmente riconducibile in termini di responsabilità ex art. 2052 c.c. anche in ipotesi di animale normalmente non aggressivo;
e persino ove riscontrato comportamento limitato a difendere, ad esempio tramite condotta di avvertimento (come pare nel caso di specie), laddove l'animale considera superata l'area di confine per la tutela dei propri padroni (nella specie, la vicinanza dell'ospite alla figlia della convenuta e la contiguità nell'abitacolo del veicolo); persino la fuga improvvisa di un cane (smarrito o sfuggito) in uno spazio libero può essere ritenuta causalmente connessa ai danni da caduta anche accidentale della vittima, cioè senza contatto diretto con l'animale (T.Terni, 22.3.2022, n. 262; T. Napoli 7.3.2023, n. 2415): e, ancora, non scrimina automaticamente il proprietario, né qualsivoglia avvertenza di pericolo e neppure la circostanza della pregressa familiarità della vittima con l'animale (Cass., III, 20/5/2016, n.10402).
Nel caso di specie, il cane levriero irlandese, tipicamente da caccia, giovane, di grossa taglia, avrebbe dovuto essere controllato, in particolare, all'interno dell'abitacolo di un'utilitaria; non è contestato che l'attrice usufruisse di passaggio verosimilmente estemporaneo, che certamente aveva visto;
è Per_3 altrettanto vero che il cane si trovava sul retro, libero da museruola o guinzaglio;
vieppiù si considerino le dimensioni relativamente anguste dell'auto della convenuta (Ford Fiesta) rispetto alle dimensioni del cane e la circostanza che la teste seduta dietro si è detta prevalentemente impegnata al cellulare;
, verosimilmente sacrificato nella parte posteriore, si trovava a sporgere con il muso proprio in Per_3
pagina 4 di 8 corrispondenza della zona del cambio /poggiabraccio anteriore;
trasparentemente, la teste ha ricordato:
“(…) mia madre stava salutando io non mi ricordo se ero al telefono, ho sentito il cane ringhiare Pt_1 ma prima ho visto la mano di che si è sporta sembrava volesse salutare anche il cane non so Pt_1 perché lo ha fatto allora il cane per questo ha ringhiato e poi il cane le ha pinzato il braccio sinistro mi pare l'avambraccio ma è stato questione di un secondo io non sono riuscita a fare niente. Allora io e mamma abbiamo tenuto il cane (…) tenevamo il cane che era nervoso”; anche a prescindere dall'indole dell'animale (che è comunque onere del proprietario conoscere e saper fronteggiare), si è detto delle caratteristiche fisiche, di taglia, di razza di;
a maggior ragione, in occasione del trasporto di Per_3 terzi, la convenuta avrebbe dovuto adottare ogni cautela per scongiurare i verosimili rischi di aggressione nei confronti dei trasportati;
né si ritiene sussistente alcuna condotta dell'attrice idonea a recidere / alterare il nesso di causalità (tra morso e lesioni): in tal senso non potendosi richiamare la circostanza che l'attrice si sia girata in segno di saluto o abbia più o meno direttamente cercato con la mano l'animale; il passeggero che, infatti, appoggia/allunga il braccio/mano nelle vicinanze dell'apposito supporto o che tenti di carezzare un cane che gli sta quasi a contatto, non svolge un gesto anomalo, trattandosi di condotte del tutto consone nell'ambito di un passaggio/rapporto di cortesia;
è verosimile che l'istinto del cane abbia scambiato il tentativo di accarezzarlo per una minaccia ma era il proprietario che, appunto, avrebbe dovuto prevenire la reazione del cane, tenendo a debita distanza il cane dall'ospite - ovvero munendo il cane degli appositi presidi o, quantomeno, avvertendo specificamente l'ospite di non avvicinarsi -; cosicchè, la contiguità dell'attrice con un animale del tutto libero, in uno spazio pure di pertinenza della convenuta, in assenza di altri riscontri, costituisce proprio l'inveramento del rischio che la norma (e la relativa imputazione di responsabilità in capo al proprietario) mira ad evitare;
con la conseguenza che l'attacco (verosimilmente intimidatorio) di
, non può che imputarsi alla mancata predisposizione di presidi idonei a prevenire/limitare le Per_3 conseguenze lesive di comportamenti – a maggior ragione se, come nella specie, repentini quindi di non agevole gestione – che possono essere nella natura dell'animale.
Pertanto, in assenza di altri elementi idonei ad incidere sulle circostanze di verificazione oggettiva dell'evento, la sussistenza del potere di controllo sull'animale, per come verificatosi il sinistro de quo, fonda la responsabilità del proprietario.
SULLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO Dall'espletata relazione di CTU – alla quale ci si riporta, inclusi i chiarimenti, per essere l'elaborato congruamente motivato ed immune da vizi logici – si riscontra che:
- in esito all'occorso, la convenuta (a quanto consta, da sola) si recava presso la medicina di continuità assistenziale di Alba per la vaccinazione antitetanica;
- successivamente, in data 2.7.20, l'attrice accedeva al DEA di Verduno dove si sottoponeva a visita ortopedica che diagnosticava “deficit di flessione dita mano sinistra in recente morso di cane (…) funzionante tutto l'apparato flessore della mano e del polso, con limitazione antalgica (…) si confeziona palmare gessato a scopo antalgico”; ferma terapia antibiotica;
- il dott. analizzati i referti in atti, rileva come “(…) si sia determinata alla superficie Per_4 cutanea volare del III medio di avambraccio sinistro una ferita cutanea puntiforme, accompagnata da un'area ecchimotica sottocutanea del medesimo distretto corporeo (…) lesione cutanea all'avambraccio sinistro, così come descritta nel referto di visita ortopedica del 02.07.2020, che corrisponde, secondo criteriologia causale medico legale di natura probabilistica, con il morso di cane oggetto di valutazione”;
pagina 5 di 8 - il dott. argomenta sulla “(…) compatibilità tra la piccola ferita all'avambraccio sinistro, Per_4 con la contestuale ecchimosi, e l'evento descritto in atti”; in particolare, illustra che “(…) la tipologia di cane coinvolto di grande taglia e aspetto imponente molto muscoloso è sicuramente in grado di determinare anche lesioni di gravità ben superiore a quella descritta (…) anche il dato cronologico che emerge dell'obiettività rilevata il 2.7.20 in sede di pronto soccorso costituisce un valido elemento a supporto del nesso causale tra evento e lesione (predetta consulenza ortopedica effettuata presso il DEA ASL CN2 di Verduno, eseguita a distanza di quattro giorni dal fatto, è infatti citata la presenza di un livido sottocutaneo già in riassorbimento)”;
- fermo che “(…) il suddetto complesso lesivo non è stato interessato da concause/cause pregresse ed è andato incontro ad una evoluzione verosimilmente favorevole”;
- sicchè “(…) si ritiene, quindi, che si possa procedere alla definizione del periodo oggetto di ristoro come danno biologico temporaneo (…)”; al contrario “(…) non si identificano elementi validi per riconoscimento di alcuna menomazione meritevole di definizione come danno biologico permanente”;
- conclude quindi il dott. : “(…) alla luce dei sei giorni previsti per il mantenimento del Per_4 suddetto dispositivo terapeutico (i.e., posizionamento di palmare gessato all'avambraccio sinistro, N.d.R.), tenuto conto dell'ipotetico lasso temporale necessario al ripristino della mobilizzazione di polso e mano sinistra dopo l'immobilizzazione e del periodo che immediatamente tali lesioni cutanee richiedono per il raggiungimento completo della guarigione, si considera adeguata la definizione di un danno biologico temporaneo a parziale al
50% per giorni 10 e a parziale al 25% per giorni 15” (relazione CTU, dott. , dep. 9.4.24). Per_4
Schematicamente, nella fattispecie, il prospetto della liquidazione danno biologico temporaneo risulta come segue:
- ITP, rispettivamente:
• inabilità temporanea parziale di 10 gg. al 50%;
• inabilità temporanea parziale, ulteriori 15 gg. al 25%.
Come noto, le tabelle del Tribunale di Milano, prevalentemente applicate e, da ultimo, aggiornate, hanno fissato in Euro 115,00, complessivamente, l'importo relativo al valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta (comprese le componenti per danno biologico/dinamico relazionale, per danno da sofferenza soggettiva interiore mediamente presumibile); sicché, a titolo di invalidità temporanea spetta all'attrice la somma complessiva di Euro
1.042,85 (cioè, in particolare, ITP per complessivi Euro 1.006,25; oltre ad Euro 36.60 per spese mediche documentate).
La predetta liquidazione (debito di valore), parametrata sulle tabelle T. Milano come da ultimo aggiornate, quindi, deve ritenersi effettuata ai valori attuali;
con successiva devalutazione alla data del sinistro (28.6.20) e, sull'importo così ottenuto, progressivamente da rivalutarsi anno per anno, secondo l'indice ISTAT, fino alla data della sentenza;
con ulteriore decorso degli interessi legali dalla sentenza al saldo, come previsto in dispositivo.
Non risultano riscontri di sorta nel senso del riconoscimento di ulteriori pregiudizi risarcibili;
né compete all'attrice qualsivoglia ristoro di danni alla capacità lavorativa ovvero alla sfera psichica, considerata l'assenza di allegazioni specifiche e tenuto conto delle rilevate lesioni di natura lieve (senza infezioni o conseguenze articolari); si consideri, inoltre, la liquidazione unitaria prescritta da Cass.
pagina 6 di 8 30.3.18, n. 7840 (id., 29.3.19, n. 8755; Cass., sez. lav., 24/6/2022, n. 20384; id., III, 19/9/2022,
n.27380); di regola, infatti, il danno non patrimoniale è soggetto ai medesimi criteri risarcitori: sicchè il Giudice, una volta prese in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito e, quindi, liquidato complessivamente il danno non patrimoniale, deve evitare qualsivoglia duplicazione, ad es. attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici (tra le altre, sottolinea l'eccezionalità della cd. personalizzazione, T.
Torino, IV, 20/1/2023, n.197; normalmente già ricompresi nel danno biologico c.d. dinamico gli aspetti emotivi-esistenziali concernenti la vita di relazione, ex aliis, T. Catanzaro, II, 8/9/2022, n.1278; T. Benevento, 24/5/2022, n.1260).
Le spese di CTU, atteso il ridimensionamento del quantum, l'assenza dei dedotti postumi permanenti, i rinvii reciprocamente occorsi, l'oggettivo chiarimento venuto dalla relazione, a beneficio oggettivo delle risultanze di causa, restano – come già provvisoriamente già liquidate (decr. 15.5.24) – a carico solidale.
Le spese di lite, come di regola, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo;
considerati gli importi (ridimensionati rispetto alla domanda) oggetto di liquidazione (cd. criterio del decisum, ex aliis, Cass., II, 24/7/2023, n. 22160; id., 9/1/2020, n. 197; T.Bari, III, 14/2/2025, n.558); tenuto conto della natura, degli esiti, della relativa non complessità di causa;
ferma l'assenza di effettivi riscontri transattivi (a partire dalla fase stragiudiziale).
Non sussistono, infine, i presupposti per l'invocata (da parte convenuta) applicazione dell'art. 96, III
c.p.c.; istituto che, come noto, presuppone una condotta specificamente dolosa/colposa della difesa della parte rimasta soccombente;
nella fattispecie, ipotesi non ravvisabile, trattandosi di prospettazione difensiva che, per quanto non accolta, non integra i presupposti di una condotta strumentalmente arbitraria/palesemente infondata. Va considerato infatti, che la condanna presuppone, oltrechè la soccombenza (anche parziale), soprattutto il riscontro di condotte di abuso dello strumento processuale
(di cui risulti mala fede o colpa grave); al di fuori da ogni preordinato automatismo (ex aliis, Cass., III, 8/7/2024, n.18549; id., I, 25/12/2024; id., I, 27/10/2023, n. 29831; App. Napoli, VII, 22/1/2025; App.
Roma, VII, 29/12/2022, n.8414; id., III, 12/7/2023, n.19987; App. Lecce, II, 4/10/2023, n.792; App.
Roma, VII, 29/12/2022, n.8414; T. Bari, 9/10/2023, n.3951; T. Potenza, I, 31/8/2023, n.1077; T.
Napoli Nord, II, 21/3/2023, n.1172; T. Pisa, I, 9/1/2023, n.31; T. Napoli, XI, 05/12/2024, n.10504).
Ipotesi non integrata nel caso di specie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in via principale, nel merito, accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 1.042,85 oltre interessi, sulla sorte capitale devalutata alla data del sinistro (28.6.20) e, in seguito, di anno in anno rivalutata, fino alla sentenza, oltre interessi legali sino al saldo;
2) spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, restano a carico solidale;
3) condanna parte convenuta a rimborsare all'attrice le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 700,00 (divisione già svolta), oltre i.v.a., c.p.a. e rimb.forf. spese generali;
con distrazione in favore degli avv.ti Pier Giuseppe Fissore e Nicola Fava, dichiaratisi anticipatari;
4) rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
pagina 7 di 8 Asti, 6/6/2025
Il Giudice
dott. Paola Amisano
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