Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 28/02/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00708/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01828/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1828 del 2023, proposto da
Casa di Cura Privata Le Terrazze S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Bellocchio, Maria Silvia Ciampoli e Alberto Cappellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.T.S. BR, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marianna Fraulini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- degli atti e provvedimenti (di estremi e contenuto ignoti alla ricorrente) con i quali l’ATS BR e la Regione Lombardia hanno stabilito che l'erogazione di un volume di prestazioni ambulatoriali in misura pari o superiore ai volumi erogati nel 2019 e nel 2022 costituisca condizione non solo per l'assegnazione delle risorse aggiuntive previste dalla DGR n. XII/88/2023, ma anche per il riconoscimento delle quote “ obiettivo ” di budget contrattuale (10% ambulatoriale);
- di tutti gli atti consequenziali, connessi e applicativi, fra cui, specificamente, l'atto (i cui estremi non sono noti) dell’ATS BR di approvazione dello “ schema di contratto ” 2023 trasmesso alla ricorrente il 29 giugno 2023 per la sottoscrizione, nonché la delibera dell’ATS BR (di contenuto ignoto) n. 402 del 28.6.2023, nonché, il relativo “ schema di contratto ”, nella parte in cui l'erogazione di un volume di prestazioni ambulatoriali in misura pari o superiore al maggior volume erogato nel 2019 e nel 2022 costituisce condizione per il riconoscimento delle quote “obiettivo” di budget contrattuale (10% ambulatoriale);
- in via incidentale, per quant'occorrer possa: delle DD.G.R. Lombardia n. XI/7758 in data 28.12.2022 (pubblicata sul B.U.R.L. S.O. n. 1 in data 5.1.2023); n. XI/7819 in data 23.1.2023 (pubblicata sul B.U.R.L. n. 5 del 30.1.2023); n. XII/61 in data 27 marzo 2023 (non pubblicata); della D.G.R. Lombardia n. XII/88 in data 3 aprile 2023 (pubblicata sul B.U.R.L. S.O. n. 14 in data 6.4.2023) e D.G.R. n. XII/511 del 2023 (pubblicata sul B.U.R.L. S.O. n. 26 del 30.6.2023), nelle parti in cui intese nel senso di legittimare l'assegnazione degli obiettivi contrattualmente assegnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2025 la dott.ssa Concetta Plantamura e udito per la parte ricorrente il difensore, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato l’8 settembre 2023 e depositato il successivo 25 settembre 2023 l’esponente ha chiesto l’annullamento degli atti, in epigrafe specificati, deducendone l’illegittimità sotto plurimi profili.
Si è costituita l’intimata amministrazione regionale.
Il 17 ottobre 2023 parte ricorrente ha depositato in giudizio una nota di chiarimenti della D.G. Welfare di Regione Lombardia.
Alla camera di consiglio del 16 novembre 2023, presenti gli avvocati Francesco Bellocchio e Maria Silvia Ciampoli, per la parte ricorrente, Marianna Fraulini, per la Regione Lombardia, il Collegio ha preso atto della rinuncia alla domanda cautelare formulata da parte ricorrente.
In vista dell’udienza di merito il patrocinio della ricorrente, dopo avere premesso che, all’esito di alcune interlocuzioni intervenute fra le parti, sono stati adottati dei correttivi « suscettibili da un lato di agevolare il raggiungimento degli obiettivi e, d’altro lato, di attenuare gli effetti pregiudizievoli per l’eventuale mancato loro conseguimento », sicché , «[i] n tale situazione, a seguito della liquidazione del saldo definitivo delle prestazioni ambulatoriali per l’esercizio 2023, la ricorrente non ha subito apprezzabili pregiudizi dalle previsioni contestate con il ricorso », ha istato per la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con la compensazione delle spese di giudizio.
La difesa regionale ne ha preso atto, chiedendo il passaggio in decisione della causa senza discussione.
All’udienza pubblica del 18 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.
In virtù della dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, depositata in atti da parte ricorrente, il Collegio non può che dichiarare il ricorso improcedibile, ex art. 35, comma 1, lett. c) del c.p.a. (cfr., Cons. Stato, III, 21 maggio 2021, n. 3981; id., V, 21 settembre 2020, n. 5486; id., 2 gennaio 2020, n. 38; id., VI, 25 febbraio 2019, n. 1278; id., IV, 12 settembre 2016, n. 3848).
Le spese di lite possono essere compensate, in considerazione sia dell’andamento complessivo della causa sia della natura in rito della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
Concetta Plantamura, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Concetta Plantamura | Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO