Ordinanza collegiale 27 novembre 2025
Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 21/04/2026, n. 7157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7157 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07157/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08649/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8649 del 2025, proposto da
Nicola NE, IA ST NE, rappresentati e difesi dall'avvocato Nicola NE, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del diniego di accesso agli atti formatosi mediante PEC comunicata il 27/06/2025 Prot. Uscita N. 0291181 del 27/06/2025, nonché per la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e/o rifiuto ai fini della ricerca ed ostensione dei documenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 il dott. VA GA NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e DI
Nell’odierno giudizio, i ricorrenti (in qualità di eredi di NE FF, già titolare della ditta individuale RA), chiedono di annullare il diniego del 27 giugno 2025 all’accesso che avevano richiesto con l’istanza del 5 maggio 2025 relativa alla acquisizione di “ tutta la documentazione che ha concorso alla formazione del Provvedimento (prot. in uscita del 06.04.2018 n. 002099) a firma del Dott. .. n.q. di Commissario ad acta per l’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 700/96 nominato con Sentenza del Consiglio di Stato n. 4006/2017 del 14.07.2017 nei sensi e nei termini della Legge n. 241/90 ”.
A tal fine deducono quanto segue.
Premettono che il provvedimento prot. n. 2099 del 6 aprile 2018 era stato emanato dal Commissario ad acta nominato per l’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 700 del 1996, al fine di dare esecuzione all’ottemperanza relativa alla controversia concernente l’esclusione della ditta RA dalla procedura di gara per la fornitura di olio di oliva alla Romania, disposta all’epoca dall’AIMA ora EA.
Nel ricorso viene narrata la relativa vicenda contenziosa, iniziata con l’annullamento parziale della procedura di gara da parte di questo TAR (sentenza 1692/1993) e con la successiva conferma di tale decisione da parte del Consiglio di Stato (sentenza nr. 700/1996), proseguita poi con un contenzioso dinanzi al giudice ordinario per il risarcimento del danno e quindi con un giudizio di ottemperanza conclusosi con l’accoglimento del gravame ai fini di dare piena esecuzione al giudicato e con la nomina, in caso di persistente inerzia dell’amministrazione, di un Commissario ad acta individuato nel Direttore del Dipartimento competente del Ministero (sentenza del Consiglio di Stato n. 2701/2015).
Secondo i ricorrenti, l’attività del Commissario ad acta si sarebbe svolta in modo ritenuto elusivo del giudicato, posto che il provvedimento finale adottato nell’aprile del 2018 (provvedimento depositato l’11 aprile 2018 e reso visibile il 18.04.2018), pur riconoscendo la fondatezza di parte delle giustificazioni fornite dalla RA, rinnovava l’esclusione della ditta dalla gara sulla base di elementi che si afferma non fossero nè richiesti né ritenuti valutabili dal giudice dell’ottemperanza.
Il provvedimento veniva impugnato e ne derivava un ulteriore contenzioso, conclusosi con sentenza sfavorevole alla parte ricorrente (sentenza 4461/2018 del 21 luglio 2018), non ulteriormente impugnabile.
Secondo i ricorrenti, pur essendosi definita la fattispecie contenziosa, residuerebbe un interesse concreto e attuale alla conoscenza integrale di tutti gli atti, anche endoprocedimentali, che hanno concorso alla formazione del provvedimento del Commissario ad acta, interesse fondato non solo sulla loro qualità di successori del soggetto direttamente inciso dalla vicenda amministrativa ma anche su personale esigenza di verificare la correttezza dell’operato amministrativo e di valutare eventuali ulteriori iniziative a tutela delle proprie posizioni giuridiche.
Il Ministero resistente ha opposto il diniego all’istanza di accesso con comunicazione del 27 giugno 2025, ritenendo l’istanza pretestuosa ed infondata, avendo già l’interessato conosciuto la documentazione nell’ambito dei precedenti giudizi.
Parte ricorrente contesta tale presupposto, evidenziando la differenza tra la documentazione prodotta in giudizio e l’intero fascicolo amministrativo e richiamando il carattere autonomo del diritto di accesso rispetto alla pendenza o alla definizione di un contenzioso.
Sulla base di tali premesse i ricorrenti deducono l’illegittimità del diniego per violazione della disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi e dei principi di trasparenza e buon andamento, chiedendo l’annullamento dell’atto impugnato e l’ordine di esibizione della documentazione richiesta, con previsione, in caso di mancata ottemperanza, della nomina di un commissario ad acta esterno all’amministrazione
Si è costituita l’Amministrazione con atto di forma.
Con ordinanza nr. 21336 del 27 novembre 2025 è stata disposta a carico del Ministero istruttoria.
In ottemperanza a tale istruttoria, con relazione della Direzione generale competente del Ministero, l’Amministrazione deduce quanto segue.
L’Amministrazione premette che il contenzioso origina dall’annullamento parziale, dapprima disposto dal TAR Lazio e poi confermato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 700 del 1996, della procedura di gara per la fornitura di olio di oliva alla Romania, dalla quale la ditta RA di NE FF era stata esclusa per incongruità del prezzo; a seguito della mancata ottemperanza di EA al giudicato, il Consiglio di Stato accoglieva il ricorso per ottemperanza con sentenza n. 2701 del 2015, stabilendo le modalità di rinnovazione “ora per allora” della valutazione delle offerte e prevedendo, in caso di persistente inerzia, la nomina di un Commissario ad acta individuato nel Direttore del Dipartimento Politiche Europee del Ministero.
Successivamente, con la determinazione n. 45 del 2015 di EA veniva nuovamente confermata l’esclusione della RA; tale atto veniva dichiarato nullo da parte del Consiglio di Stato per elusione del giudicato che disponeva procedersi con l’insediamento del Commissario ad acta al quale veniva affidato il compito di valutare la congruità delle offerte della RA sulla base della situazione dell’epoca di gara e delle giustificazioni rese dagli eredi del titolare.
Secondo quanto riferito, il Commissario ad acta delegato, all’esito di una complessa istruttoria, avrebbe adottato il provvedimento del 6 aprile 2018 ritenendo non congrua l’offerta della RA per carenze nelle giustificazioni, in particolare con riguardo agli aspetti relativi alle aliquote e ai contributi connessi agli aiuti all’esportazione e al consumo, con conseguenti valutazioni negative sull’affidabilità dell’offerente, atto che sarebbe stato successivamente fatto oggetto di reclamo e di giudizi di revocazione, tutti definiti in senso sfavorevole agli istanti.
Con riferimento specifico all’istanza di accesso presentata nel maggio 2025, l’Amministrazione evidenzia che essa è intervenuta a distanza di diversi anni dalla definizione definitiva del contenzioso e dopo il decesso del Commissario ad acta; si precisa che l’accesso è stato negato in quanto l’istanza sarebbe da ritenersi pretestuosa e priva dei requisiti di concretezza e attualità, poichè il provvedimento del 2018 era stato corredato da tutta la documentazione presupposta e fondante, costituita da ventidue allegati per complessive centoventinove pagine, già trasmessi al Consiglio di Stato e conosciuti dai ricorrenti in quanto parti dei relativi giudizi.
In adempimento puntuale all’ordine istruttorio del Tribunale, l’Amministrazione attesta espressamente che non sussistono ulteriori atti o documenti, a qualsiasi titolo formati, che abbiano concorso alla formazione del provvedimento del Commissario ad acta oltre a quelli già allegati allo stesso, precisando che il fascicolo è composto essenzialmente dai provvedimenti giurisdizionali intervenuti, dalla normativa di riferimento risalente agli anni Ottanta e Novanta e dalla documentazione afferente alla procedura di gara originaria, individuata e reperita attraverso i riferimenti contenuti negli atti dei contenziosi.
Viene infine evidenziato che una parte rilevante della documentazione utilizzata dal Commissario ad acta era stata messa a disposizione dallo stesso Avvocato NE nel corso dell’audizione richiesta nel 2017, mediante deposito del fascicolo di parte relativo al giudizio di ottemperanza, e che, su istanza dell’interessato, tali atti erano stati successivamente restituiti dall’Amministrazione con apposita nota del maggio 2018, depositata unitamente alla relazione istruttoria.
Con propria memoria, parte ricorrente replica alla relazione dell’Amministrazione, sostenendo che essa solo in apparenza avrebbe ottemperato all’ordine istruttorio.
Più precisamente, laddove l'Amministrazione, infatti, dichiara: "si attesta che tutti i documenti che hanno formato oggetto d'istanza di accesso agli atti che “hanno concorso alla formazione del provvedimento”, sono stati allegati al provvedimento medesimo", si sarebbe omesso di considerare che il T.A.R. non chiedeva se gli allegati al provvedimento commissariale del 2018 fossero completi, ma se l'intero fascicolo relativo all'esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, detenuto dall'Amministrazione, fosse stato integralmente depositato e se esistessero altri atti a qualsiasi titolo formati; la dichiarazione ministeriale si limiterebbe a certificare una circostanza tautologica (i documenti allegati a un atto ne fanno parte), ma soprattutto ometterebbe completamente di formulare quella attestazione "in negativo" che costituiva il cuore dell'ordine del Giudice, ovvero l'asseverazione che "non sussistano altri atti o documenti, a qualsiasi titolo formati". Inoltre, secondo parte ricorrente, l’Amministrazione avrebbe dovuto fornire almeno un elenco in copia conforme dei protocolli di entrata e di uscita di ogni comunicazione intercorsa tra le parti in ordine al fascicolo amministrativo di esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, così da rendere possibile un controllo, almeno formale se non anche sostanziale, della relazione depositata in ottemperanza dell’ordinanza.
In estrema sintesi, l'adempimento si qualificherebbe, secondo parte ricorrente, come meramente formale e sostanzialmente elusivo in quanto la relazione ministeriale: 1. Omette di fornire l'attestazione espressa, richiesta dal Giudice, circa l'inesistenza di ulteriori atti e documenti rispetto a quelli già noti. 2. Formula una dichiarazione parziale e ambigua, che non assume la "valenza certificativa" e l'assunzione di responsabilità pretese dall'ordinanza, configurandosi piuttosto come quella "mera argomentazione epistolare" che il Tribunale intendeva scongiurare. 3. Contiene ammissioni che suggeriscono l'assenza di un fascicolo amministrativo originario completo, essendo stato necessario ricostruire la vicenda sulla base dei documenti forniti dalla stessa parte ricorrente.
Chiede conclusivamente che il TAR assuma le necessarie decisioni per la prosecuzione del giudizio.
Nella camera di consiglio del 18 marzo 2026, parte ricorrente ha insistito nell’accoglimento della domanda.
Rileva il Collegio che, come già succintamente ritenuto nell’ordinanza nr. 21336/2025, nella odierna fattispecie l’interesse ostensivo della parte ricorrente è inteso ad acquisire documenti inerenti al procedimento di riferimento che essa ritiene sussistano, oltre quelli già conosciuti.
Tale interesse, meritevole di tutela nei limiti ed ai fini che si indicano a seguire, deve ritenersi soddisfatto da quanto comunicato ed attestato dall’Amministrazione sulla base dell’istruttoria disposta dal Collegio.
A tal fine si precisa quanto segue.
Il diniego dell’Amministrazione è scaturito dall’aver ritenuto l’istanza di parte ricorrente pretestuosa e priva “dei requisiti della concretezza ed attualità”, avendo già conosciuto le parti i documenti di causa ed avendo esperito, senza successo, ogni mezzo di tutela giudiziale.
Oppone parte ricorrente che il proprio interesse non è limitato ai documenti prodotti in giudizio ma a conoscere tutti quelli comunque esistenti nel fascicolo amministrativo, prospettando così una possibile sussistenza di documenti o atti non prodotti e l’esigenza di chiarire i rapporti interni tra il Commissario ad acta e l’EA che ritiene possano aver influito sulla determinazione finale sfavorevole già impugnata senza successo di fronte al giudice amministrativo.
In linea di principio, l’istanza di accesso ex art. 22 della l. n. 241/90 non può avere natura esplorativa o ispettiva e deve essere giustificata da un interesse meritevole di tutela.
Ciò conduce, di norma, a non poter accogliere domande ostensive rivolte a conoscere se determinati documenti – non meglio specificati – esistano o meno, specie laddove sia già avvenuta un’attività procedimentale e provvedimentale e si siano definitivamente consolidati i relativi effetti.
Tuttavia, a tali principi di ordine generale deve darsi attuazione secondo ragionevolezza e buona fede, non potendosi escludere che determinate e speciali circostanze possano giustificare l’attualità e la sussistenza di un interesse ostensivo conoscitivo, anche in presenza di fattispecie ormai consolidate per l’avvenuta consumazione dei mezzi di tutela prospettabili secondo la natura dell’affare di competenza della P.A. o per il decorso del tempo.
Quanto al primo aspetto, in giurisprudenza un orientamento più risalente, ma ancora rilevante per i fini del presente giudizio, riconosceva che “ il diritto alla trasparenza dell'azione amministrativa costituisce situazione attiva meritevole di autonoma protezione indipendentemente dalla pendenza e dall'oggetto di una controversia giurisdizionale o di una potenziale controversia tra i privati ….e non è condizionata al necessario giudizio di ammissibilità e rilevanza cui è subordinata la positiva delibazione di istanze a finalità probatorie, tanto che è rimesso al libero apprezzamento dell'interessato di avvalersi della tutela giurisdizionale prevista dall'art. 25 della legge n. 241 del 1990 ovvero di conseguire la conoscenza dell'atto nel diverso giudizio pendente tra le parti mediante la richiesta di esibizione istruttoria (ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, 12 aprile 2000 n. 2190). In tale ottica è stato altresì rilevato che il diritto di accesso non costituisce una pretesa meramente strumentale alla difesa in giudizio della situazione sottostante, essendo in realtà diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita così che la domanda giudiziale tesa ad ottenere l'accesso ai documenti è indipendente non solo dalla sorte del processo principale nel quale venga fatta valere l'anzidetta situazione (Cons. Stato, sez. VI del 12 aprile 2005 n. 1680) ma anche dall'eventuale infondatezza od inammissibilità della domanda giudiziale che il richiedente, una volta conosciuti gli atti, potrebbe proporre (Cons. Stato, Sez. VI, 21 settembre 2006 n. 5569) ” (Consiglio di Stato, 7183/2010; si vedano anche le pronunce del TAR Lazio, II ter, nr. 9034/2015 del 7 luglio 2015 e 1958/2015 del 3 febbraio 2015).
Su tali basi è dunque necessario, ai fini del diritto di accesso, che la richiesta ostensiva sia collegata alla tutela di un interesse giuridicamente rilevante, restando ascritta alle parti interessate ogni valutazione circa le modalità o i presupposti del tipo di tutela da richiedere (scelta che evidentemente dipende anche dalla conoscenza dei contenuti dei documenti da ottenere).
Quanto al decorso di tempo dalla formazione degli atti di cui si chiede la conoscenza mediante l’accesso, questa circostanza non è di per sé ostativa. Infatti, il decorso del tempo può rilevare astrattamente sia nel senso di escludere l’attualità dell’interesse, sia, al contrario nel senso di attenuare quelle ragioni oppositive (posizioni di terzi controinteressati, esigenze di procedimento in atto, tutela della riservatezza e così via) che astrattamente avrebbero potuto essere opposte ai richiedenti e valorizzare la prevalenza dell’interesse a conoscere.
In altri termini, il decorso di un lungo lasso di tempo tra la formazione degli atti oggetto dell’istanza di accesso e la presentazione di quest’ultima non è necessariamente indice di una inattualità del relativo interesse, ma dev’essere ponderato, insieme agli altri elementi della fattispecie, nel bilanciamento degli interessi.
Nel caso di specie, la istanza di accesso di parte ricorrente era chiaramente intesa ad acquisire conoscenza dello stato del fascicolo amministrativo inerente all’esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze di cui in motivazione e l’avvenuta ostensione dei relativi atti in sede processuale non osta a che residui interesse a conoscere l’eventuale sussistenza di ulteriori atti non prodotti, che l’Amministrazione avrebbe quindi dovuto soddisfare.
A tal proposito, si osserva che sebbene sia doveroso per l’Amministrazione versare nel giudizio amministrativo l’intera documentazione inerente ai fatti dedotti a fondamento del gravame, può ben ipotizzarsi che, in via di fatto, tale obbligo non venga assolto e che la parte pubblica ometta di depositare e così di non rendere note documentazioni esistenti, ma ritenute non rilevanti dall’Ufficio ai fini della lite.
Invero, l’art. 46 comma 2 del c.p.a., come oggi in vigore, sancisce l’obbligo per l’Amministrazione resistente di depositare gli atti in base ai quali è stato emanato l’atto impugnato, quelli in esso citati e “ quelli che l'amministrazione ritiene utili al giudizio ”. Evidente il senso, ed al contempo, il limite della norma: non va prodotto in giudizio “ogni documento esistente” che sia relativo all’affare in trattazione, ma solo quelli che stanno con il provvedimento in un rapporto, rispettivamente, di causa effetto sostanziale e di collegamento formale; oltre a quelli ritenuti “utili” al giudizio.
Ne deriva che, laddove l’Amministrazione (sempre in tesi) abbia avuto a disposizione più documenti (anche solo potenzialmente) afferenti al procedimento e ne abbia “utilizzati” solo alcuni, quelli che essa abbia valutato come non rilevanti rimarranno esclusi dalla produzione in giudizio (in quanto “non utilizzati”) e dalla cognizione sia delle parti private del processo, sia dello stesso giudice.
Ma se la produzione “selettiva” di atti e documenti in giudizio da parte della P.A. è ammissibile, allora non potrà negarsi tutela a quell’interesse ostensivo della parte privata che abbia ad oggetto quegli atti non prodotti, posto che questi ultimi potrebbero contenere dati di fatto o elementi di giudizio favorevoli al privato o comunque suscettibili di incidere nella determinazione finale: negare protezione a tale interesse sarebbe invero confliggente con le esigenze non solo di trasparenza del procedimento, ma anche di neutralità della P.A., principio quest’ultimo che impegna l’Ufficio procedente a valutare e ponderare ogni elemento di fatto o di giudizio emerso nel corso del procedimento o comunque disponibile agli atti, in modo da determinarsi esclusivamente nell’interesse generale e non secondo logiche o preferenze di parte.
Naturalmente dovrà ponderarsi accuratamente secondo le circostanze del caso concreto la ragionevolezza e la plausibilità di tale esigenza, da un lato ostando la disciplina sul diritto di accesso ad istanze meramente ispettive o di controllo generalizzato o comunque “al buio” e, dall’altro, non potendosi negare che un tal genere di istanza non può che essere proposta in relazione all’”an” dell’esistenza di documenti non ostesi nel giudizio.
Dovrà quindi accordarsi l’accesso agli atti in simili fattispecie quando il richiedente alleghi circostanze oggettive o comunque non meramente ipotetiche che rendano ragionevole la richiesta e, nel bilanciamento degli interessi, non siano ravvisabili motivi ostativi riconducibili, oltre che alle limitazioni di cui al diritto di accesso già note, anche all’esercizio del diritto di difesa in giudizio della P.A.
Nel caso di specie, la parte ricorrente ha allegato articolate ragioni che, atteso il lungo lasso di tempo trascorso nell’adempimento dell’ottemperanza, rendevano non irragionevole l’esigenza di conoscere l’esistenza o meno di corrispondenza non versata in giudizio tra il Commissario e l’EA (con particolare riferimento alla tempistica dell’adempimento all’ottemperanza).
In questo senso, come accennato prima, la risalenza dei fatti d’interesse e l’esaurimento dei mezzi di difesa a favore della parte ricorrente non ostavano all’accoglimento dell’istanza, bensì, al contrario, ne rappresentavano punti di forza poiché non era più prospettabile una potenziale lesione del diritto di difesa in giudizio della parte pubblica.
Non v’è ragione di approfondire tali presupposti ulteriormente perché – differentemente da quanto ritenuto nella memoria di replica – l’Ufficio ha ottemperato all’ordine istruttorio del TAR ed ha escluso la esistenza di atti o provvedimenti diversi ed ulteriori rispetto a quelli già conosciuti che abbiano concorso alla formazione del provvedimento sfavorevole (nella formula che si è riportata in narrativa).
Sul punto deve meglio precisarsi quanto segue.
La relazione dell’Ufficio non può ritenersi elusiva dell’ordine istruttorio in quanto è stato proprio in risposta a quest’ultimo, che il Capo Dipartimento - che ha redatto la relazione - ha chiaramente affermato: “ Al fine quindi di adempiere alle richieste di cui all’ordinanza N. 21336/2025 della Quarta sezione Quater del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, premessa la dettagliata ricostruzione, e tutto quanto sopra rappresentato, si attesta che tutti i documenti che hanno formato oggetto d’istanza di accesso agli atti che “hanno concorso alla formazione del provvedimento”, sono stati allegati al provvedimento medesimo. Per la rimanente parte, il fascicolo è composto dai provvedimenti giudiziari emessi nei giudizi relativi nonché dalla copiosa normativa inerente la questione in oggetto, che è stata oggetto di studio risalendo agli anni ’80/’90 e dalla documentazione relativa alla gara originaria (bando e ratifiche, provvedimenti di aggiudicazione dei lotti etc) ” .
In quanto resa in esito all’istruttoria disposta da questo TAR, la relazione è sul punto vincolante per l’Ufficio con assunzione di responsabilità da parte del dichiarante, alla stregua sostanziale di un’attestazione formale e dunque deve ritenersi che nessun altro documento o atto diverso da quello già versato in giudizio sussista agli atti dell’Amministrazione.
Vero è che la relazione individua, oltre ai “provvedimenti” ed “atti” già prodotti a suo tempo “provvedimenti giudiziari…normativa…”, precisando di averne fatto oggetto di studio (quindi di ricerche d’archivio); ma è evidente che tale locuzione intende compendiare atti non di formazione amministrativa comunque già nella disponibilità e conoscenza della parte.
Pertanto, le ulteriori sollecitazioni che parte ricorrente ha prospettato (come ad esempio la mancanza di un indice completo degli atti contenuti nel fascicolo relativo all’esecuzione del giudicato; una distinta tra atti interni del commissario ad acta, corrispondenza e richieste istruttorie verso EA; memorie, note, pareri e documenti prodotti da EA; eventuali note interne ministeriali o tra AF e EA in fase di esecuzione. elenco nominativo delle richieste e delle risposte interne al procedimento, attestazione che tutta la corrispondenza intercorsa tra il commissario ad acta e l’EA sia stata effettivamente versata nel fascicolo e allegata al provvedimento prot. 2099/2018 e così via) sono ininfluenti perché devono ritenersi escluse dalla chiara ed inequivoca assunzione di responsabilità del Dirigente che ha reso la relazione.
Per tali ragioni, dunque, l’interesse ostensivo della parte ricorrente, stante l’esplicita attestazione della inesistenza di atti o provvedimenti diversi ed ulteriori rispetto a quelli già conosciuti, deve ritenersi soddisfatto, con la conseguenza che va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese sono a carico dell’Amministrazione resistente secondo il criterio della soccombenza sostanziale nella misura che si liquida come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere e condanna l’Amministrazione resistente alle spese di lite che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IAngela IT, Presidente
VA GA NT, Consigliere, Estensore
Emiliano Raganella, Consigliere
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| VA GA NT | IAngela IT |
IL SEGRETARIO