Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/01/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.L. 8502/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 29/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8502/2023 promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Andrea Fucci, elettivamente domiciliato in Pinerolo (TO), Via Des Geneys 10, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
Contro
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Diego CP_1 P.IVA_1
Dirutigliano e dall'avv. Sabrina Volpe, elettivamente domiciliata in Torino, via dei
Mercantini n. 5, presso lo studio dei difensori;
CONVENUTO
Avente ad oggetto: retribuzione – premio di risultato
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“• Accertare e dichiarare
o che il premio di risultato previsto dal contratto di lavoro tra il ricorrente e la così come CP_1 indicato nella pattuizione contrattuale della 01/07/2017 (6 ed individuato ai punti 2) e 4) della medesima,
è da considerarsi, liquidarsi e corrispondersi al lavoratore al netto degli oneri fiscali e contributivi;
o Che la base di calcolo del premio di risultato previsto dal contratto di lavoro tra il ricorrente e la
[...]
così co me indicato nella pattuizione contrattuale della 01/07/2017 ( 6 ed individuato ai punti 2) CP_2
e 4) della medesima da considerarsi come la sommatoria , al netto dell' Iva applicata, degli imponibili
delle fatture attive emesse dalla datrice a fronte di ordini dei clienti procurati e gestiti dal lavoratore, senza applicazione di clausola salvo buon fine ed indipendentemente dall'incasso o meno delle stesse.
1
In ogni caso con vittoria del le spese di lite con rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa come per legge”;
Per parte convenuta:
“in via principale, respingere le domande avanzate dal sig. con il ricorso datato 30.11.2023, Parte_1 ritualmente notificato, in quanto infondate in fatto e in diritto;
IN VIA RICONVENZIONALE
- previa emanazione di nuovo decreto di fissazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 418 c.p.c.
- accertare il diritto della alla restituzione dell'importo di € 36.546,84 lordi CP_1 indebitamente corrisposto al sig. in eccedenza sulle somme erogate a titolo di Parte_1
Premio di Risultato, dall'1.7.2017 sino al 30.4.2020, per le motivazioni meglio esposte in atti e per
l'effetto
- condannare il sig. a corrispondere alla la somma di € 36.546,84 Parte_1 CP_1 lorda come determinata in atti, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo.
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle avversarie pretese:
- disporre CTU contabile al fine di quantificare le somme dovute a titolo di differenze retributive sulla
base di quanto esposto in ricorso e delle modalità di calcolo del premio esposte nella parte narrativa della presente memoria difensiva, al netto di quanto già percepito in costanza di rapporto;
- in ogni caso ridurre l'importo dovuto al sig. alla luce di quanto risulterà provato Parte_1 in giudizio previa compensazione con i premi di risultato non dovuti sui clienti già acquisiti dalla Società il cui importo è stato quantificato in € 10.638,00 oltre oneri di legge.
Con vittoria di spese e onorari di causa, oltre oneri di legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La causa istaurata dal sig. ha ad oggetto l'interpretazione dell'accordo Pt_1
sottoscritto con la datrice di lavoro in data 1.7.2017, con il quale, nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato già in essere tra le parti, datrice di lavoro, ha CP_3
riconosciuto al sig. un premio di risultato pari all'1,5% del fatturato, al netto Pt_1 dell'IVA relativo ai nuovi clienti acquisiti e a quelli acquisiti nell'anno precedente alla sottoscrizione e ancora in essere negli anni a seguire.
Dalla data di sottoscrizione dell'accordo al 31.12.2019 la società convenuta ha erogato il premio corrispondendo al sig. l'importo netto pari alla percentuale Pt_1
2 dell'1,5% del fatturato;
con decorrenza dal primo trimestre 2020, invece, la società ha ritenuto che l'importo ricavato dall'applicazione della percentuale sul fatturato dovesse intendersi l'importo lordo da riconoscere al lavoratore.
In assenza di specificazione all'interno del testo contrattuale dell'1.7.2017, parte ricorrente sostiene l'interpretazione secondo cui:
- l'importo ricavato dall'applicazione della percentuale al fatturato rappresenterebbe il valore netto spettante a titolo di premio, dovendo quindi il datore di lavoro, a tale importo, aggiungere, per la determinazione del valore lordo, gli oneri fiscali e contributivi;
- il premio andrebbe calcolato sulla base delle fatture emesse, indipendente dall'avvenuto pagamento o meno delle stesse da parte dei clienti (con esclusione, dunque, della clausola “salvo buon fine”);
- l'imponibile su cui calcolare la percentuale dell'1,5% per la quantificazione del premio dovrebbe includere l'intero importo delle fatture, senza esclusione dei costi accessori (conteggiando, dunque, non solo gli importi delle scatole vendute, ma anche quelli relativi a pedane, fustelle, impianti stampa, etc., anch'essi inseriti in fattura).
L'interpretazione proposta dell'accordo si fonda sul comportamento tenuto dalla società nel periodo compreso tra l'1.7.2017 e il 31.12.2019, la quale avrebbe corrisposto i premi al netto degli oneri fiscali e contributivi.
Ad ottobre 2020 la società avrebbe chiesto il consenso del dipendente alla modifica dell'accordo dell'1.7.2017, nel senso più favorevole alla stessa, senza ottenerlo.
Rileva, inoltre, il ricorrente che in passato, quando la società ha riconosciuto emolumenti ulteriori rispetto alla retribuzione precedentemente riconosciuta, ha sempre specificato che gli importi indicati dovevano considerarsi al lordo (docc. 4 e 5 di parte ricorrente).
Sulla base di tali allegazioni, il ricorrente ha proposto domanda di condanna della società convenuta al pagamento dell'importo di euro 77.395,09 a titolo di maggior dovuto per premio di risultato con decorrenza dal primo trimestre 2020, oltre interessi e rivalutazione (in tal senso è stata limitata la domanda all'odierna udienza).
Di segno diametralmente opposto è l'interpretazione dell'accordo dell'1.7.2017 offerta dalla società datrice di lavoro convenuta.
3 In particolare, la società valorizza, ai fini dell'interpretazione (o forse, dell'integrazione, ai sensi dell'art. 1374 c.c.) del testo contrattuale, la regola generale (ricavabile dalla legge e dalla contrattazione collettiva) secondo cui qualunque attribuzione di carattere retributivo, ove nulla sia specificato dalle parti, deve intendersi al lordo, mentre alcun valore sarebbe attribuibile al comportamento tenuto dalle parti, essendo questo frutto di un errore contabile imputabile all'ufficio paghe.
La società rileva, inoltre, che sin dalla prima attuazione dell'accordo, la percentuale dell'1,5% è stata applicata sul totale degli importi fatturati e incassati, al netto delle voci riportate in fattura che rappresentano meri costi per la società.
In ragione della tesi prospettata, la società convenuta ha chiesto il rigetto della domanda di parte ricorrente.
All'odierna udienza le parti hanno concordemente dato atto che il rapporto di lavoro è cessato il 31.7.2024.
1. L'interpretazione dell'accordo dell'1.7.2017
Il comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto è un fatto esteriore che consente di individuare, secondo la regola interpretativa segnata dal secondo comma dell'art. 1362 co. 2 c.c., la comune intenzione delle parti.
Per tale motivo, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, per l'identificazione della comune intenzione delle parti ai sensi dell'art. 1362 c.c. non si può tener conto del comportamento dei soggetti che non hanno posto in essere il contratto e che quindi non possono avere alcun rapporto né con l'interno volere dei contraenti né con i precetti e i comandi nei quali si è oggettivizzata la loro volontà (Cass. civ. sez. III, 07/06/2022, n.
18283).
All'esito dell'istruttoria (ritenute irrilevanti le deposizioni dei testi e Tes_1 Tes_2
, limitatisi ad esprimere valutazioni soggettive sul contenuto dell'accordo Tes_3
contrattuale in esame) si può ritenere che il sig. , alla data Controparte_4
dell'1.7.2017 amministratore della società (si v. deposizione della teste , fosse Tes_4
certamente consapevole che la percentuale dell'1,5% del fatturato veniva corrisposta al sig. nel suo importo netto, sul quale venivano poi calcolati gli oneri fiscali e Pt_1
che dunque questa sia stata la comune intenzione delle parti nel redigere l'accordo.
Ciò si desume dalla deposizione della sig.ra impiegata amministrativa Testimone_5
della società convenuta sin dal 2000, addetta alla raccolta dei dati necessari per la
4 predisposizione delle buste paga dei dipendenti e all'invio di tali dati allo studio di consulenza del lavoro che predispone poi materialmente le buste paga.
La sig.ra ha dichiarato di avere calcolato personalmente gli importi da Tes_5
riconoscere al sig. a titolo di premio di risultato, estrapolando dal sistema Pt_1
informatico gestionale il dato del fatturato relativo ai clienti del sig. , Pt_1
calcolando la percentuale dell'1,5% a titolo di premio e comunicando periodicamente il relativo dato allo studio di consulenza del lavoro, che inseriva poi l'importo netto comunicato in busta paga, previa lordizzazione.
La sig.ra ha dichiarato di avere inizialmente ricevuto una richiesta di Tes_5
chiarimento da parte dello studio di consulenza (la sig.ra Angela) in merito alla natura netta o lorda dell'importo comunicato a titolo di premio;
consultatasi con il sig.
all'epoca “consulente dell'azienda sui costi di produzione” e ricevuta Tes_6
rassicurazione da parte di questi del fatto che si trattasse dell'importo netto da erogare al dipendente, ha riferito la circostanza al consulente del lavoro che da tale momento ha riportato nelle successive buste paga gli importi comunicati come importi netti dovuti al lavoratore.
La teste ha dichiarato di essere a conoscenza del fatto che il sig. aveva Tes_6
partecipato alle trattative che avevano portato il sig. e la società (nella persona Pt_1
del sig. ) alla sottoscrizione dell'accordo dell'1.7.2017 e di avere dato CP_5
quindi per scontato che quanto riferito dal sig. in merito all'interpretazione Tes_6
del contratto, fosse quella pacificamente data al medesimo da tutte le parti.
La dichiarazione, invero, appare frutto di una valutazione soggettiva della teste, perché
è anche possibile che della questione della natura netta o lordo dell'importo ricavato dal calcolo della percentuale sul fatturato in sede di sottoscrizione dell'accordo non si sia discusso affatto.
Tuttavia, sempre da quanto riferito dalla teste è possibile ritenere provato che il Tes_5
sig. , all'epoca amministratore della società, fosse al corrente che, Controparte_4
sin dalla conclusione dell'accordo, il premio veniva erogato al netto degli oneri fiscali, ritenendo questa la corretta interpretazione dell'accordo dell'1.7.2017.
La teste ha infatti dichiarato: “quando io facevo il calcolo della percentuale, il sig.
verificava l'elenco [dei clienti] dove io avevo indicato quelli che Controparte_4
avevano pagato, quelli che non avevano pagato, il conteggio dell'1.5% e poi lo sottoponevo al sig. che controllava tutto, che i clienti fossero quelli Controparte_4
5 giusti, che i pagamenti fossero stati effettati;
poi io mandavo i dati alla sig.ra Angela che preparava le buste paga;
poi io preparavo le distinte dei bonifici e il sig. CP_4 le firmava”. La teste ha ancora precisato che quando il sig. era Controparte_4
amministratore con potere di firma delle distinte di pagamento delle retribuzioni dei dipendenti, era quest'ultimo a ritirare personalmente le buste paga dallo studio di consulenza. Riferendosi alle buste paga dei dipendenti, la teste ha dichiarato: “ne aveva la materiale disponibilità”. Il sig. , pertanto, aveva a disposizione Controparte_4
sia il calcolo preventivo della percentuale dell'1,5% del fatturato, avendo ricevuto il relativo dato dalla sig.ra sia le buste paga che riportavano lo stesso importo Tes_5
come valore netto da erogare al sig. e alla luce di tale documentazione in suo Pt_1
possesso firmava le distinte di pagamento.
Presumendo che il sig. abbia sempre operato secondo la diligenza Controparte_4
richiesta dalla sua posizione (art. 1176 co. 2 c.c.), in assenza di allegazione e prova di fatti che consentano di ritenere il contrario, deve ritenersi che le distinte di pagamento siano state firmate, seppure per importi complessivi, previa verifica della documentazione che ne rappresentava il presupposto (proposta di compenso calcolata dalla sig.ra e buste paga ricevute dallo studio di consulenza del lavoro) e che Tes_5
dunque il sig. fosse consapevole che dell'accordo dell'1.7.2017 era Controparte_4
sempre stata data esecuzione secondo l'interpretazione oggi propugnata dalla difesa attorea.
È per tale ragione che il testo dell'accordo dell'1.7.2017 può (e deve) essere interpretato ai sensi dell'art. 1362 c.c. alla luce del comportamento dalle medesime tenuto in epoca successiva alla conclusione dell'accordo, con la conseguenza che la domanda di parte ricorrente deve ritenersi fondata.
Va respinta la contestazione dei conteggi operata dalla difesa di parte convenuta, nella parte in cui lamenta l'inclusione nella base di calcolo di voci che non andrebbero incluse perché il tenore letterale dell'accordo esclude tale limitazione (si parla unicamente dell'1,5% del fatturato).
Quanto, infine, alla richiesta compensazione delle somme erogate dal datore di lavoro includendo nella base di calcolo del premio di risultato le somme fatturate con clienti
“storici”, si ritiene l'infondatezza della pretesa, poiché ai sensi dell'art. 1334 c.c. gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati e la revoca di tale atto è inidonea ad eliminare l'effetto
6 negoziale già prodotto in assenza del consenso della controparte (da ultimo Cass. civ. sez. lav., 14/10/2024, n. 26666).
Per le ragioni sopra esposte la consulenza tecnica richiesta la difesa di parte convenuta deve ritenersi superflua ai fini della decisione la domanda di parte ricorrente deve trovare accoglimento.
2. La domanda riconvenzionale
La domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta deve essere respinta per le medesime ragioni che hanno condotto all'accoglimento della domanda attorea.
3. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quantificate in dispositivo, applicati i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1
pagare in favore del sig. l'importo di € 88.625,46, di Parte_1 cui € 77.395,09 lordi a titolo di premio di risultato non corrisposto, € 3.677,61 a titolo di interessi maturati al 27/10/2023, € 7.602,43 a titolo di rivalutazione al
27/10/2023, oltre ulteriori interessi e rivalutazione di legge sino al soddisfo;
2. Condanna altresì in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in €
10.000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, oltre euro
379,50 per rimborso del contributo unificato.
Torino, 29/01/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
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