Sentenza 26 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/02/2004, n. 3924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3924 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere -
Dott. MINICHIELLO Florindo - Consigliere -
Dott. COLETTI Gabriella - Consigliere -
Dott. MORCAVALLO Ulpiano - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EG AL RI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VALADIER 53/5, presso lo studio dell'avvocato CATALDO M. DE BENEDICTIS, che la difende unitamente all'avvocato ROBERTO ALLEGRA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'istituto, difeso dagli avvocati ALESSANDRO RICCIO, MICHELE di LULLO, NICOLA VALENTE, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 26054/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 04/08/00 - R.G.N. 39707/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/03 dal Consigliere Dott. Ulpiano MORCAVALLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso ed assorbito il secondo motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato:
che, con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma - in accoglimento dell'appello dell'INPS avverso la decisione del Pretore della stessa città - ha ritenuto che, in ipotesi di tardiva corresponsione di trattamento pensionistico spettante a cittadino dell'ex Iugoslavia, interessi e rivalutazione monetaria debbano decorrere non dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda all'ente assicuratore estero (ai sensi dell'art. 35, primo comma, della Convenzione italo-jugoslava del 14 novembre 1957) ma dal centoventunesimo giorno successivo alla data in cui tale domanda, trasmessa dall'ente previdenziale straniero, sia pervenuta allo stesso INPS;
che la parte privata, in epigrafe specificata, ha proposto ricorso per Cassazione articolato in due motivi, mentre l'INPS ha depositato procura;
che col primo motivo di ricorso - denunciamo, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., "violazione e falsa applicazione dell'art. 442 c.p.c. come integrato dalla sentenza della Corte Costituzionale n
156/1991, nonché 47 - 4^ comma - del D.P.R. 30/04/1970 n 639 e dell'art. 7 della legge 11/08/1973 n 533, dell'art. 1219 c.c., e dell'art. 16 - 6 comma - della legge 30/12/1991 n 412, in relazione alla Convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali del 14/11/1957, ratificata con legge 11/06/1960 n 885, e, segnatamente, agli artt.
2 - paragrafi 1 e 2 -, 31 -
paragrafo 1 -, 34, 35, 36 e 39 nonché all'Accordo Amministrativo del 10/10/1958 (artt. 19 paragrafi 1, 3, 4 e 5 -, 20 e 30)" - si deduce, in particolare, che da tutta la normativa della Convenzione italo- jugoslava del 1957 e dell'Accordo amministrativo dell'anno successivo si ricava il principio dell'equivalenza, quanto ad effetti, della presentazione della domanda amministrativa di pensione all'ente assicuratore estero o italiano, aggiungendosi che solo l'art. 17 (recte, art. 3, c. 17^) della legge n. 335 del 1995 ha innovato nella materia, disponendo la regola della decorrenza degli accessori dalla data del ricevimento in Italia della domanda e così confermando che in precedenza vigeva la norma contraria;
che con il secondo motivo - denunciarne, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e carenza di motivazione - si lamenta che il Tribunale
abbia considerato come data di ricezione della domanda da parte dell'INPS quella indicata da tale Istituto, in quanto non contestata dal pensionato;
considerato che, con numerose sentenze su controversie involgenti la stessa problematica (v. Cass. 7 aprile 2000 n. 13386, 14 dicembre 2000 n. 15776, 11 aprile 2001 n. 5439, 26 aprile 2002 n. 6114, 9 gennaio 2003 n. 131 ed altre), alla cui motivazione si rinvia, questa Corte, con riguardo a periodo anteriore all'art. 3, c. 17^, della legge n. 335 del 1995, ha ritenuto sufficiente, ai fini della determinazione della decorrenza degli accessori, la presentazione della domanda all'ente assicurativo estero;
che tale indirizzo giurisprudenziale va confermato, in mancanza di argomenti che non siano stati già esaminati nei precedenti citati, e che, pertanto, essendo fondato il primo motivo di ricorso ed evidentemente assorbito il secondo, il Collegio, esclusa la possibilità di adottare una decisione nel merito ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ., deve cassare la sentenza impugnata e rinviare la causa ad altro giudice, affinché proceda a nuovo esame alla stregua del principio che, anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 3, comma 17^, della legge n. 335 del 1995, rivalutazione monetaria ed interessi, in ipotesi di tardiva corresponsione di ratei di pensione liquidata in regime internazionale mediante cumulo di contributi versati nell'ex Repubblica Iugoslava, decorrono dal compimento di centoventi giorni dalla presentazione della domanda all'ente previdenziale straniero (salva, ovviamente, la necessità del riferimento alla data di maturazione di ciascuno di essi per i ratei maturati posteriormente al compimento dello spatium deliberandi anzidetto);
che allo stesso giudice, designato nella Corte d'appello di Roma (Sezione lavoro), va altresì rimessa, ai sensi dell'art. 385, ultimo comma, cod. proc. civ., la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità;
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2004.