Articolo 27 della Legge 19 febbraio 1992, n. 142
Articolo 26Articolo 28
Versione
6 marzo 1992
Art. 27. (Attuazione della direttiva del Consiglio 90/232/CEE in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti Persone trasportate) 1. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"L'assicurazione deve comprendere anche la responsabilita' per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale e' effettuato il trasporto".
Entrata in vigore il 6 marzo 1992
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