Sentenza 23 luglio 2008
Massime • 2
L'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 503 del 1992, che conserva i più favorevoli limiti di età per il pensionamento di vecchiaia previsti dalla legislazione previgente a favore del "personale viaggiante addetto ai servizi pubblici di trasporto" attesa la natura di lavoro usurante, si applica ove detta mansione, avuto riguardo all'intero corso del rapporto lavorativo, sia stata svolta con assoluta prevalenza, dovendosi intendere la locuzione "personale viaggiante" nel senso di "personale che viaggi normalmente" (nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto corretta la sentenza di merito che aveva valutato la sussistenza del requisito rispetto allo svolgimento delle funzioni di bigliettaio o verificatore di titoli di viaggio per oltre 26 anni su 32 di attività lavorativa, compiti che il lavoratore aveva ricoperto anche nell'ultimo periodo di servizio).
In tema di rapporto di lavoro del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, il provvedimento di esonero definitivo del lavoratore dal servizio per il raggiungimento del limite di età acquista efficacia dalla mera maturazione del requisito, dovendosi conseguentemente ritenere che l'invio della comunicazione di recesso in epoca anteriore, non arrecando alcun pregiudizio al dipendente, risponda a criteri di logica e buona organizzazione aziendale, in ciò differenziandosi dall'ipotesi di licenziamento per superamento del periodo di comporto, il cui compiuto verificarsi deve necessariamente esistere anteriormente al recesso stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/07/2008, n. 20321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20321 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2008 |
Testo completo
I T T I R I D E Aula 'A' T N E S E 20321.08 I L L O B E T REPUBBLICA ITALIANA 2 3 LUG. 2008 N E S E E 23 LUG. 2008 N IN NOME DEL POPOLO ITALIANO O I Z A R T S I LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE G Oggetto E R E T N SEZIONE LAVORO LAVORO E S E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Sergio MATTONE Presidente R.G.N. 3575/05 Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere Cron.20321 Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere Rep. Dott. Antonio IANNIELLO Consigliere Ud. 22/05/08 Dott. Vittorio NOBILE Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IO SC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA MERCEDE 52, presso lo studio dell'avvocato rappresenta e difendeMENGHINI MARIO, che lo unitamente all'avvocato CARAPELLE ROBERTO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
GTT- GRUPPO TRASPORTI TORINESE S.P.A. già ATM S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI RIPETTA 22, 2008 presso lo studio dell'avvocato VESCI GERARDO, che la 2066 rappresenta e difende unitamente all'avvocato -1- PACCHIANA PARRAVICINI AGOSTINO, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 850/04 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 07/07/04 R.G.N. 232/04; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/08 dal Consigliere Dott. Vittorio NOBILE;
udito l'Avvocato MENGHINI;
udito l'Avvocato PELLETTIERI per delega VESCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SC LO VOI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G. 3575/05 нив SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 24-7-2002 SC ZI conveniva in giudizio l'ATM s.p.a. e, esponendo di avere lavorato alle dipendenze della convenuta dal servizio perdal 26-5-1970 al 14-2-20 02, quando era stato esonerato raggiunti limiti di età, chiedeva che fosse dichiarata la illegittimità dell'esonero, con conseguente condanna dell'ATM a reintegrarlo nel posto di lavoro e a risarcirgli il danno subito. Costituendosi in giudizio, l'ATM s.p.a. contestava il fondamento della domanda, chiedendone il rigetto. Istruita la causa, con sentenza del 9-1/27-2-2003 il Giudice del lavoro del Tribunale di Torino respingeva il ricorso e compensava le spese del grado. Avverso la detta sentenza proponeva appello l'ZI, con ricorso del 18-2-2004, chiedendone la integrale riforma. Si costituiva la GTT s.p.a. (già ATM s.p.a.) e resisteva al gravame. La Corte di Appello di Torino, con sentenza depositata il 7-7-2004, respingeva l'appello e compensava le spese. In sintesi la Corte territoriale rilevava che la ratio dell'art. 5 comma 2, d.lgs. 503/1992 (che esclude dalla applicazione dei più elevati limiti di età previsti dalla nuova normativa in materia di pensionamento di vecchiaia, tra gli altri, il "personale viaggiante addetto ai pubblici servizio di trasporto") "è quella -chiaramente di favore per le categorie elencate di mantenere i Q previgenti limiti di età per il pensionamento di vecchiaia per i lavoratori che siano stati effettivamente addetti a lavori c.d. usuranti e, in genere, per coloro 1 IL la cui vita lavorativa è, statisticamente, più breve di quella della generalità dei lavoratori". Considerato, quindi il curriculum lavorativo dell'ZI (che "per un periodo di circa cinque anni e mezzo ...è stato addetto a mansioni di parcheggiatore, mentre per tutto il resto della sua vita lavorativa (oltre 26 anni) - con assoluta prevalenza rispetto alla durata del rapporto di lavoro - ha svolto le sue mansioni a bordo dei mezzi di trasporto, come bigliettaio... conducente di linea o verificatore di titoli di viaggio") riteneva che lo stesso "rientrasse nel "personale viaggiante iscritto al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto” e, come tale, fosse escluso dall'applicazione dei nuovi limiti di età previsti per il pensionamento di vecchiaia", per cui “egli avendo 33 anni di anzianità contributiva, maturava i requisiti previsti dalla normativa previgente, a lui ancora applicabile, al compimento del 60° anno di età". La Corte di merito, inoltre, respingeva anche il secondo motivo di gravame, rilevando che l'esonero era stato disposto con effetto dal 15-2-2002, ossia dal giorno successivo a quello del compimento dei 60 anni di età dell'ZI, essendo peraltro incontestato che fino al 14-2-2002 lo stesso era rimasto in servizio alle dipendenze della GTT. Per la cassazione della detta sentenza ha proposto ricorso l'ZI con due motivi. La GTT ha resistito con controricorso. L'ZI ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE 2 While Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione della normativa di riferimento (art. 27 Reg. all A r.d. 148/1931, art. 5 d.lgs. 503/1992, art. 3 d.lgs. 414/1996, in combinato con l'art. 14 Preleggi), richiamato il contenuto della stessa (nonché della contrattazione collettiva), in sintesi sostiene che egli "né alla data di entrata in vigore del d.lgs. 414/1996 (1-1-1996), né alla data del licenziamento (14-2-2002) svolgeva le mansioni di V.T.V. ex l. 30/78 (peraltro neppure più presenti in azienda) o, comunque, una mansione tale da consentire l'inclusione nel personale viaggiante ossia, ...del personale che normalmente viaggia" e lamenta che, nonostante ciò, la Corte di merito, introducendo un principio “percentualistico", ha effettuato una valutazione con riferimento alle mansioni svolte durante l'intero svolgimento del rapporto. In definitiva rileva il ricorrente che "in buona sostanza la norma impone la risoluzione del rapporto di lavoro con accesso al regime pensionistico di vecchiaia al solo personale viaggiante che al compimento del 60° anno di età ancora svolga tale mansione ritenuta incompatibile con le condizioni psicofisiche di una persona di questa età. Nessuna incompatibilità, invece, per chi al compimento del sessantesimo anno sia assegnato a mansioni diverse da quelle tipiche del personale viaggiante, del tutto compatibili con il proprio stato psicofisico". Il motivo non può essere accolto. La Corte di Appello, con accertamento di fatto congruamente motivato, ha affermato che: "risulta dal curriculum del sig. ZI, prodotto in giudizio dall'azienda e che l'odierno appellante ha dichiarato di non contestare (v. verb. Ud. 18-12-2002), che nell'arco di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze dell'ATM durato quasi 32 anni (dal 26-5-1970 al 15-2-2002) il sig. 3 V While ZI ha svolto mansioni di bigliettaio dall'assunzione al 7-9-1972, di autista di linea dal 7-9-1972 al 29-6-1982, nuovamente di bigliettaio dal 29-6- 1982 al 28-3-1983, di verificatore titoli di viaggio dal 28-3-1983 al 3-10-1994, di parcheggiatore dal 3-10-1994 al 17-4-2000 ed infine, nuovamente, di verificatore titoli di viaggio dal 17-4-2000 al 15-2-2002", così svolgendo per "per oltre 26 anni” “mansioni a bordo dei mezzi di trasporto”. La Corte di merito, quindi, ha chiaramente accertato che l'ZI, aveva svolto tali mansioni, con “assoluta prevalenza", nel corso dell'intero rapporto, ed altresì, in particolare, anche nell'ultimo periodo e fino all'esonero. Orbene, in primo luogo, tale ultimo punto viene soltanto smentito dal ricorrente ma non è oggetto di una sufficiente specifica censura, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (del resto nello stesso ricorso si rileva che tra le attività del nuovo “operatore qualificato della mobilità" rientra anche la "verifica dei titoli di viaggio"). Il criterio di prevalenza, poi, affermato dalla Corte di merito, alla luce della ratio della norma, che per il “solo personale viaggiante” dispone che "restano fermi i limiti di età stabiliti dalle disposizioni vigenti al 31-12-1992" (v. art. 5 comma 2 d.lgs. n. 503/1992 richiamato dall'art. 3 comma 1 lettera b) d.lgs. n. 414/1996), risulta pienamente rispondente alla ratio stessa, garantendo altresì una ragionevole e trasparente applicazione della detta norma. Del resto questa Corte, seppure ad altri fini di carattere retributivo, ha avuto modo di precisare che per "personale viaggiante” deve intendersi "il personale che viaggi normalmente” (v. Cass. 15-12-1999 n. 14127, Cass. 18-1- 2000 n. 511). 4 Vibble In definitiva e nella specie, quindi, la decisione impugnata resiste alla censura di parte ricorrente, mentre l'accertamento di fatto circa la appartenenza viaggiante neppuredell'ZI al personale (normalmente) è sufficientemente censurato. Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione dell'art. 27 Reg. RD 148/1931 in combinato disposto con l'art. 10 legge 830/1961, in sostanza deduce che l'esonero (in data 15-1-2002 con decorrenza dal 15-2- 2002) è stato disposto prima del compimento del 60° anno di età (14-2-2002) e "pertanto, in carenza di potere”. All'uopo richiama la giurisprudenza di questa Corte Suprema in tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, intimato anteriormente alla scadenza dello stesso, nonché, nella materia de qua, Cass. 9-8-1995 n. 8760. Anche tale motivo non può essere accolto. Ai sensi dell'art. 27 del R.D. n. 148 del 1931 "l'azienda può far luogo all'esonero definitivo dal servizio degli agenti stabili" "per raggiungimento del limite di età". Non trattandosi di risoluzione automatica del rapporto è necessaria la manifestazione di volontà di recesso da parte della azienda. In generale, il licenziamento, fatta salva la disciplina del preavviso, ben può essere sottoposto a termine di efficacia (dies certus). Peraltro il licenziamento “come negozio unilaterale ricettizio, si perfeziona nel momento in cui la manifestazione di volontà del datore di lavoro recedente giunge a conoscenza del lavoratore, anche se l'efficacia - vale a dire la produzione dell'effetto tipico, consistente nella risoluzione del rapporto di lavoro viene differita ad un momento successivo" (v. Cass. 26-7-1996 n. 5 Vitale 6751, Cass. 22-3-2007 n. 7049). Di per sé, poi, peraltro, non è illegittimo il licenziamento che, sebbene intimato in regime di recedibilità causale e privo di giustificazione, sia destinato a produrre effetto solo in coincidenza del subentrare del regime di recedibilità ad nutum (v. Cass. 16-5-1995 n. 5356, contra cfr. Cass. 12-3-1994 n. 2409). Orbene con riferimento all'esonero degli autoferrotranvieri, Cass. n. 8760 del 1995, invocata dal ricorrente, ha affermato che il requisito del compimento dell'età minima deve essere anteriore rispetto all'esonero, in quanto, mentre non è il futuro compimento e raggiungimento dell'età a determinare l'automatica estinzione del rapporto, solo se ed in quanto si siano verificate le evenienze enunciate nell'art. 27 citato "l'azienda può far luogo" all'esonero stesso. Tale affermazione, certamente coerente con la palese eventualità delle condizioni e dei presupposti previsti nelle ipotesi di cui alle lettere dalla b) alla e) della citata norma, non si attaglia alla ipotesi di cui alla lettera a) concernente il mero raggiungimento del limite di età, che comunque costituisce un dies certus (quando), e, quindi, ben può costituire valido termine di efficacia del negozio di recesso (anteriore) della azienda, così risolvendosi il rapporto al momento della efficacia del recesso medesimo, pur sempre in virtù della relativa manifestazione di volontà aziendale (e non automaticamente). Tanto, del resto, risponde anche ad un semplice criterio logico e di buona amministrazione aziendale, senza, peraltro, comportare alcun pregiudizio per l'agente (neppure essendovi questione alcuna relativa all'indennità di preavviso). 6 Vibbile Il richiamo, poi, alla giurisprudenza in tema di licenziamento per superamento del comporto (v. Cass. 26-10-1999 n. 12031, Cass. 21-9-1991 n. 9869) risulta inconferente, in quanto trattasi di evento (il superamento del comporto) incertus, che, per legittimare il datore di lavoro all'esercizio del potere di recesso, deve necessariamente esistere già anteriormente al recesso stesso, essendo, peraltro vietato dall'art. 2110 c.c. il licenziamento in costanza della malattia (anteriormente al decorso del periodo di comporto). Pertanto correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto legittimo l'esonero de quo comunicato con lettera 15-1-2002 e “operato a far data dal 15- 2-2002, ossia dal giorno successivo a quello in cui il sig. ZI compì i 60 anni di età", neppure essendo contestato, del resto, che lo stesso "sino al 14-2- 2002 è rimasto regolarmente in servizio alle dipendenze della GTT". Il ricorso va così respinto. Infine, ricorrono giusti motivi, per la parziale novità delle questioni relative al primo motivo e per i contrasti evidenziati in merito al secondo motivo, per compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa spese. Roma 22 maggio 2008 IL CONSIGLIERE ESTENSORE Vittorio Holle IL PRESIDENTE заро метки IL CANCELLIERE ve Depositato in Cancelleria oggi, 23 LUG. 2008 T CANCELLIERE 7 R O C