Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/07/2008, n. 20321
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Sentenza 23 luglio 2008

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L'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 503 del 1992, che conserva i più favorevoli limiti di età per il pensionamento di vecchiaia previsti dalla legislazione previgente a favore del "personale viaggiante addetto ai servizi pubblici di trasporto" attesa la natura di lavoro usurante, si applica ove detta mansione, avuto riguardo all'intero corso del rapporto lavorativo, sia stata svolta con assoluta prevalenza, dovendosi intendere la locuzione "personale viaggiante" nel senso di "personale che viaggi normalmente" (nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto corretta la sentenza di merito che aveva valutato la sussistenza del requisito rispetto allo svolgimento delle funzioni di bigliettaio o verificatore di titoli di viaggio per oltre 26 anni su 32 di attività lavorativa, compiti che il lavoratore aveva ricoperto anche nell'ultimo periodo di servizio).

In tema di rapporto di lavoro del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, il provvedimento di esonero definitivo del lavoratore dal servizio per il raggiungimento del limite di età acquista efficacia dalla mera maturazione del requisito, dovendosi conseguentemente ritenere che l'invio della comunicazione di recesso in epoca anteriore, non arrecando alcun pregiudizio al dipendente, risponda a criteri di logica e buona organizzazione aziendale, in ciò differenziandosi dall'ipotesi di licenziamento per superamento del periodo di comporto, il cui compiuto verificarsi deve necessariamente esistere anteriormente al recesso stesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/07/2008, n. 20321
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20321
    Data del deposito : 23 luglio 2008

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