Accoglimento
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00810/2026REG.PROV.COLL.
N. 03308/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3308 del 2023, proposto dal
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
AL LS, AR LI, AN EN, rappresentati e difesi dall'avvocato Laura Lieggi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 8065/2022, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio con appello incidentale dei signori AL LS, AR LI, AN EN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026 il cons. Cecilia TA e udito per la parte appellante l’avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il 31 gennaio 2014 i marescialli dell’Aeronautica militare AL LS e AR LI, in servizio rispettivamente presso l’accademia di Pozzuoli e l’aeroporto di Capodichino, presentavano la propria candidatura per l’assegnazione ad una sede NATO in Italia, rispondendo alla pubblicazione del 19 dicembre 2013 della Direzione per l’impiego del personale militare dell’Aeronautica, relativa alla “Programmazione impiego presso Enti Internazionali/NATO in Italia” per il biennio 2014/2015. Il maresciallo LS chiedeva l’assegnazione presso “Enti internazionali in Italia- Area Lago Patria”; il maresciallo LI indicava il Comune di Giugliano (in cui si trova la sede di Lago Patria).
Le indicazioni di disponibilità sono state utilizzate dall’Amministrazione per ripianare le posizioni vacanti presso i Nuclei tecnici del Quartier generale italiano di Lago Patria, in particolare il Nucleo elettromeccanico e idrotermico, dandone preventiva comunicazione agli interessati (cfr. appunto per il Capo di Stato maggiore dell’Aeronautica del 23 giugno 2014).
Con provvedimento del 30 giugno 2014 la direzione per l’impiego disponeva i trasferimenti presso il Quartier generale italiano del Joint Force Command - Naples con decorrenza 1° luglio 2014 come addetti al Nucleo elettromeccanico e idrotermico a ripianamento delle posizioni vacanti UT 017 UT 018. Con successivo provvedimento del 1° luglio 2014 la destinazione è stata rettificata nel Quartier generale italiano presso il Joint Force Command di Lago Patria.
Il luogotenente AN EN presentava la propria candidatura, a seguito di analoga pubblicazione del 26 marzo 2018, per l’assegnazione “presso Enti Internazionali/ NATO in Italia e relativi Enti di supporto (QGI/ NSE) per l’anno 2018”, indicando la sede di Lago Patria. Con provvedimento del 26 agosto 2018 è stato trasferito da Roma al Comando NATO di Lago Patria, quale Addetto Nucleo Impianti elettrici e speciali presso il Quartier generale italiano -QGI del Joint Force Command, con decorrenza 13 settembre 2018.
Con istanza del 19 marzo 2019 i tre militari hanno chiesto allo Stato maggiore dell’Aeronautica l’attribuzione dei benefici per l’assegnazione ai Comandi NATO o in subordine l’indennità di trasferimento, deducendo di avere presentato la domanda per l’incarico di Capo nucleo meccanico e idrotermico, mentre sarebbero stato assegnati all’Ufficio tecnico del QGI, quindi in funzione delle esigenze dell’Amministrazione di ripianamento delle vacanze organiche di tale Ufficio.
Con nota del 1° aprile 2019 il Quartier generale italiano presso il Comando NATO comunicava che “ i privilegi NATO in favore del personale in servizio presso il QGI sono stati revocati con specifica disposizione del Joint Force Command ” dell’8 febbraio 2016, per cui il Quartier generale italiano era carente “ di legittimazione ”.
Con ricorso notificato il 20 giugno 2019 hanno chiesto al Tribunale amministrativo regionale della Campania l’accertamento del diritto a percepire i benefici connessi all’impiego presso un ente a status internazionale o, in subordine, l’accertamento alla percezione dell’indennità di trasferimento prevista dall'art.1 della legge n. 86/2001 per i trasferimenti di autorità, con conseguente condanna al pagamento delle relative somme. A sostegno della domanda hanno esposto di avere presentato la propria candidatura ai Comandi di appartenenza per l’impiego in posizioni presso enti internazionali NATO in Italia, in relazione ai benefici previsti per tali assegnazioni. Facevano riferimento ai benefici costituiti dalle agevolazioni per l’acquisto di tabacchi e benzina, a quelle connesse all’utilizzo di strutture sportive e scolastiche, al pagamento del lavoro straordinario conseguente al superamento delle trentasei ore di servizio, previste per gli enti nazionali, al fine del raggiungimento delle quaranta ore richieste nei Comandi NATO. Hanno altresì dedotto che ai marescialli LI e LS tali benefici sono stati riconosciuti fino all’8 febbraio 2016, mentre il luogotenente EN non ne ha mai goduto; che comunque sarebbe spettata l’indennità di trasferimento, trattandosi di trasferimenti disposti per esigenze organizzative dell’Amministrazione, che aveva utilizzato le loro dichiarazioni di disponibilità, ma per assegnazioni ad altro incarico al Quartier generale italiano di Lago Patria.
Nel giudizio di primo grado si è costituita l’Amministrazione militare, sostenendo l’infondatezza del ricorso, avendo i ricorrenti partecipato a procedure di segnalazione del personale con la presentazione della loro candidatura e avendo comunque espressamente accettato il trasferimento “senza oneri” per l’Amministrazione, rinunciando quindi alla indennità di trasferimento; in ogni caso erano stati preventivamente informati della nuova assegnazione, a cui avrebbero potuto rinunciare. Con riguardo ai benefici economici derivanti dal servizio presso enti internazionali l’Amministrazione ha rappresentato l’avvenuta revoca di tali benefici da parte del Comando NATO a partire dall’8 febbraio 2016, depositando, altresì, una nota dell’Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari del Ministero della Difesa dell’8 aprile 2016 relativa alla revoca dei “benefici fiscali” al personale italiano in servizio presso il Quartier generale italiano di Lago Patria, a seguito di una ricognizione complessiva effettuata, anche su impulso dall’Agenzia delle dogane e dei Monopoli. Ha poi eccepito la prescrizione quinquennale per le somme antecedenti al 20 giugno 2014.
Con la sentenza n. 2578 del 22 dicembre 2019, il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha accolto il ricorso, limitatamente all’indennità di trasferimento. Ha, infatti, respinto la domanda relativa ai benefici derivanti dal servizio presso i Comandi NATO, richiamando la nota del Quartier generale italiano del 1° aprile 2019, anche con riguardo al difetto di legittimazione di tale Ente. Con riferimento all’indennità di trasferimento ha invece ritenuto la spettanza sulla base della giurisprudenza, che qualifica il trasferimento di autorità in relazione alla funzionalità alle esigenze dell’Amministrazione, anche in quanto i militari sarebbero stati destinatari di un trasferimento per un incarico diverso da quello richiesto. Con riguardo all’eccezione di prescrizione ha evidenziato che era stata proposta per le somme maturate anteriormente al 20 giugno 2014, ma i trasferimenti erano avvenuti tutti successivamente.
Avverso tale sentenza ha proposto appello principale il Ministero della Difesa, che ha contestato la spettanza della indennità di trasferimento, deducendo che i militari si erano candidati, tramite i rispettivi Comandi di appartenenza, proprio per un impiego in posizioni del Quartier Generale Italiano presso il Joint Force Command – Lago Patria, dove sono successivamente stati assegnati; che tale ente costituisce “un Ente italiano di supporto all’Ente internazionale NATO denominato Joint Force Command HQ Naples ed insiste sul medesimo sedime del detto Ente internazionale” ; che gli stessi avevano accettato il trasferimento senza oneri per l’Amministrazione e che comunque avrebbero potuto rinunciare al trasferimento, a loro preventivamente comunicato. Ha altresì sostenuto la rinunciabilità all’indennità di trasferimento. Con riguardo ai benefici correlati all’impiego presso enti internazionali ha ribadito l’avvenuta revoca di tali benefici a favore del personale in servizio al Quartier Generale Italiano presso il Joint Force Command, con una specifica disposizione del Joint Force Command HQ Naples in data 8 febbraio 2016.
Hanno proposto appello incidentale i ricorrenti in primo grado, che hanno chiesto l’accertamento della spettanza dei benefici derivanti dal servizio presso enti internazionali, contestando il riferimento al difetto di legittimazione contenuto nella sentenza, in quanto l’unico soggetto legittimato alla revoca dei benefici sarebbe proprio il Quartier generale italiano presso il Comando NATO, che invece aveva proceduto ai pagamenti fino al 2016, con ciò dimostrando la spettanza dei benefici. Inoltre, a sostegno di tale spettanza, hanno dedotto che il 23 dicembre 2021 il Maresciallo LI è stato trasferito con “ reimpiego in campo nazionale ”, con la indicazione espressa: “ personale sottoufficiale in servizio presso Enti Nato Italia e quelli di relativo supporto ”. In ogni caso, la nota depositata dall’Amministrazione relativa alla revoca dei benefici faceva riferimento a verifiche sui benefici fiscali effettuate nel 2015, mentre comunque il datore di lavoro non avrebbe potuto revocare gli ulteriori benefici senza motivazione o accordo con il lavoratore. Gli appellati hanno poi eccepito l’inammissibilità dell’appello principale per la genericità dei motivi e la mera riproposizione dei motivi di primo grado; nonché l’acquiescenza al capo di sentenza relativo alla prescrizione, non impugnato; hanno sostenuto l’infondatezza dell’appello principale per la spettanza dell’indennità di trasferimento, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado sul punto.
Per l’udienza pubblica hanno presentato memoria ribadendo le loro conclusioni; hanno poi presentato istanza di passaggio in decisione senza discussione orale.
All’udienza pubblica del 20 gennaio 2026 il giudizio è stato trattenuto in decisione.
In via preliminare deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità dell’appello principale proposta dagli appellati.
L’eccezione è infondata.
In primo luogo, trattandosi di appello proposto dalla parte resistente in primo grado è del tutto irrilevante il profilo inerente alla mera riproposizione dei motivi di primo grado, che riguarda evidentemente solo la parte appellante che sia stata ricorrente in primo grado. Ciò non toglie che anche la parte resistente soccombente debba articolare specifiche critiche alla sentenza appellata.
Ritiene il Collegio sul punto di richiamare la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio per cui, pur se il principio di specificità dei motivi di impugnazione, posto dall’ art. 101, comma 1, c.p.a., impone che sia rivolta una critica puntuale alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, l’appello è, comunque, da ritenersi ammissibile anche quando i vizi non risultano scanditi in specifici ordini di censure, se dal corpo dell’atto sia possibile desumere quali siano le argomentazioni critiche fatte valere da chi ha proposto l’impugnazione in contrapposizione a quelle evincibili dalla sentenza impugnata ovvero quando sia rivolta una diretta critica alle argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata, che consenta al giudice di appello di comprendere con chiarezza i principi, le norme e le ragioni per cui il primo giudice avrebbe dovuto decidere diversamente (cfr. Consiglio di Stato Sez. II, 29 aprile 2025, n. 3623; 23 marzo 2022, n. 2349; Sez. VI, 3 febbraio 2020, n. 857; Sez. VI, 20 agosto 2019, n. 5761; Sez. IV, 28 giugno 2018, n. 3980). Infatti, gli oneri di specificità e chiarezza, esplicitati nelle previsioni di cui agli art. 40 comma 1 lettera d) e 101 del codice del processo amministrativo per il giudizio di appello, trovano il loro fondamento nell'art. 24 Cost. -posto che solo una esposizione chiara dei motivi di ricorso o, comunque, delle ragioni che sorreggono la domanda consente l'esplicazione del diritto di difesa delle altre parti evocate in giudizio - nonché nell’art. 111 comma secondo, Cost. e nel principio di ragionevole durata del processo, dal momento che un giudizio impostato in modo chiaro rende più immediata ed agevole la decisione del giudice, evitando argomentazioni ed eccezioni proposte a mero scopo tuzioristico (Consiglio di Stato, Sez. II, 9 dicembre 2025; n. 10273; Sez. IV, 20 aprile 2023, n. 4009; Sez. VI, 13 ottobre 2023, n. 8916), con la conseguenza che anche il principio di specificità dei motivi non può essere considerato in maniera formalistica, ma deve essere applicato in relazione all’effettività della tutela giurisdizionale, conducendo quindi all’inammissibilità del ricorso solo nei casi in cui non siano individuate o comunque individuabili le contestazioni mosse alla sentenza appellata.
Sulla base di tale orientamento, nel caso di specie, l’appello deve ritenersi ammissibile, in quanto il Ministero, pur in un unico motivo di appello, ha contestato sotto vari profili la sentenza, con particolare riferimento alla mancata corretta applicazione della norma di legge relativa alla indennità di trasferimento, in relazione alle caratteristiche della procedura di trasferimento a cui hanno partecipato i ricorrenti (che hanno presentato apposita domanda, indicando espressamente la sede di Lago Patria, a cui sono stati successivamente assegnati), nonché sostenendo il regime di rinunciabilità della indennità di trasferimento.
L’appello principale è fondato.
Ai sensi dell’art. 1 della legge n. 86 del 2001 “ al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui al Codice dell'ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi.
1-bis. L'indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni”.
La giurisprudenza consolidata, anche della Sezione, ritiene che per trasferimento d'autorità debba intendersi quello disposto per perseguire in via prioritaria l’interesse dell'amministrazione e non per soddisfare le esigenze personali e familiari dell'interessato, con la precisazione che la natura autoritativa del trasferimento e la conseguente spettanza dell’indennità non vengono meno quando l’Amministrazione, ad esempio in ragione di una programmata rimodulazione riduttiva della propria organizzazione territoriale, abbia invitato il militare ad esprimere il proprio gradimento per un'altra sede, giacché anche in questo caso assume valore decisivo la circostanza che il mutamento di sede origini da una scelta esclusiva dell'amministrazione, che per la miglior cura dell'interesse pubblico decida di sopprimere un reparto o una sua articolazione, obbligando inderogabilmente i militare di stanza a trasferirsi nella nuova sede, ubicata in altro luogo, ove prestare servizio (Cons. Stato, sez. II, 2 ottobre 2023, n. 8616; 17 aprile 2023, n. 3830; 22 giugno 2022, n. 5125; 5 maggio 2021, n. 3499; sez. IV, 24 giugno 2020, n. 4029; Adunanza Plenaria, n. 1 del 2016). In tale quadro di obbligatorietà del trasferimento per circostanze dipendenti dall’Amministrazione, la giurisprudenza ritiene irrilevanti, ai fini della spettanza della indennità, le indicazioni di gradimento della sede rese nei moduli precompilati dalla Amministrazione, in quanto tali dichiarazioni comportano acquiescenza rispetto alla sede di destinazione e, più in generale, rispetto agli effetti e all’operatività del trasferimento, ma non rappresentano una rinuncia all’indennità, la quale è oggetto di un diritto di credito, che sorge in presenza dei presupposti di legge, ovverosia il fatto che la mobilità rappresenti una modalità con cui l’amministrazione realizza i propri obiettivi pubblici (cfr. Consiglio di Stato, sezione II, sentenze 24 dicembre 2024, n. 10382; 20 settembre 2023, n. 8435; 22 giugno 2022, n. 5125). In tali ipotesi, infatti, le indicazioni dei militari circa le sedi di gradimento non sono volte a perseguire un miglioramento della condizione lavorativa rispetto allo status quo , ma a limitare gli svantaggi derivanti dalla scelta di macro-organizzazione dell'organizzazione militare, che resta la causa prima ed assorbente del trasferimento (Consiglio di Stato, Sezione II, 1° marzo 2023, n. 2204).
Nella presente controversia il giudice di primo grado non ha applicato correttamente i principi enucleati dalla giurisprudenza rispetto alla spettanza della indennità di trasferimento, in quanto i procedimenti di trasferimento si sono svolti a seguito di una scelta libera e volontaria dei militari, espressa tramite apposita dichiarazione, con cui è stata presentata la candidatura per l’assegnazione ad “Enti internazionali/ NATO”, secondo quanto dichiarato dagli stessi ricorrenti in primo grado, “ attratti da una prospettiva di impiego gratificante dal punto di vista professionale ed economicamente più vantaggiosa rispetto all’impiego presso un Ente/Comando nazionale ”.
Ne deriva che, a prescindere dalla indicazione formale contenuta nei provvedimenti di trasferimento, che fanno riferimento ad un “trasferimento d’autorità senza oneri”, il trasferimento non poteva che configurarsi “a domanda”, essendo stato avviato a seguito di una richiesta dei militari e al fine di soddisfare esigenze professionali e personali degli stessi, per i quali, in mancanza della presentazione della domanda, non sarebbe stato avviato alcun procedimento di trasferimento.
Proprio con riguardo alle procedure utilizzate dall’Aeronautica militare, la giurisprudenza ha espressamente affermato che non sussiste un tertium genus di trasferimento, disposto “ d’autorità senza oneri” ; ovvero il trasferimento è d’autorità e spetta l’indennità o si tratta di un trasferimento a domanda, in quanto avviene in funzione delle esigenze degli interessati (di recente Consiglio di Stato, Sezione II, 9 dicembre 2025, n. 10152).
Rispetto alla configurazione del trasferimento come “a domanda”, trattandosi di procedimento avviato solo su istanza di parte e nell’interesse dei militari, nel caso di specie non rileva il mutamento dell’assegnazione rispetto a quella indicata nella Pubblicazione.
In primo luogo, tale modifica non si è verificata per il luogotenente EN, che è stato esattamente assegnato alla posizione pubblicata nell’interpello del 26 marzo 2018 di “ addetto al nucleo servizi elettrici e speciali ”.
In ogni caso, anche per i marescialli LS e LI, si deve considerare che la domanda era stata presentata con indicazione generica della sede di Lago Patria (“enti internazionali in Italia- Area Lago Patria” per il maresciallo LS; “Giugliano in Campania”, in cui si trova la sede di Lago Patria, per il maresciallo LI). Inoltre, non è contestato che siano stati effettivamente assegnati ad Enti internazionali, come da loro richiesto, secondo quanto risulta confermato dalla circostanza - dedotta dagli stessi appellati - relativa alla avvenuta fruizione dei relativi benefici fino al febbraio 2016, nonché a quanto indicato nel provvedimento di trasferimento del maresciallo LI del 2021, con il quale è stato disposto il “ reimpiego in ambito nazionale ”.
Il trasferimento è stato, dunque, disposto se e in quanto vi è stata una espressa manifestazione di volontà dei militari, non condizionata da alcuna estrinseca circostanza, che rendesse il trasferimento obbligato – come ad esempio in caso di soppressione del reparto di appartenenza – secondo quanto risulta ulteriormente confermato dalle indicazioni della difesa dell’Amministrazione, senza contestazione della controparte sul punto, relativamente alla possibilità di rinunciare al trasferimento, una volta venuti a conoscenza della nuova assegnazione.
Ne deriva che la natura volontaria del disposto trasferimento esclude la spettanza della indennità, ai sensi della legge n. 86 del 2001.
L’appello principale è dunque fondato e deve essere accolto con riforma della sentenza impugnata e reiezione del ricorso di primo grado.
L’appello incidentale, con cui si contesta il richiamo, contenuto nella sentenza impugnata, alla nota dell’Amministrazione del 1° aprile 2019 e al difetto di legittimazione del Quartier generale italiano, è infondato. Non è infatti provato ma neppure allegato che i benefici richiesti dipendessero da autonome decisioni del Quartier generale italiano, il quale evidentemente ha cessato la erogazione del trattamento, essendo mutate le condizioni relative al servizio nella sede di Lago Patria per le decisioni assunte dal Joint Force Command nonché per la revoca dei benefici fiscali da parte dell’Agenzia delle Dogane, secondo quanto risulta dalla nota dell’Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari del Ministero della Difesa dell’8 aprile 2016 .
Peraltro, la genericità della domanda formulata dai ricorrenti in primo grado non consente neppure di individuare correttamente a quali benefici si faccia riferimento, anche al fine di verificarne la asserita spettanza successivamente al febbraio 2016, richiamandosi del tutti genericamente alcuni benefits, quali acquisiti agevolati di tabacchi e benzina (interessati della revoca da parte dell’Agenzia delle Dogane) e possibilità di frequenza di strutture scolastiche e sportive.
Inoltre, è stato fatto un generico riferimento ai compensi per lavoro straordinario dovuti all’aumento delle ore di servizio.
La Direttiva SMA ORD 011 edizione del 2015, citata dagli appellanti incidentali, disciplina specificamente l’orario di servizio del “ personale impiegato presso gli enti Nato in Italia” rinviando per l'articolazione delle attività giornaliere alle “ relative disposizioni di settore”, prevedendo espressamente che “ lo straordinario per il personale impiegato negli Enti NATO in Italia compete per le maggiori prestazioni comandate e rese in eccedenza all’orario di servizio dell’Ente ”; “ il previsto orario di lavoro settimanale di 36 ore, costituendo base stipendiale, deve essere comunque assicurato anche mediante recupero delle eventuali ore carenti ”; “ le ulteriori ore, per completare l’orario settimanale di 40 ore (previste dallo STANAG 6005), devono essere retribuite con compenso straordinario, quando effettivamente rese e non siano state utilizzate per compensare eventuali carenze per prestazioni settimanali ridotte rispetto all’orario ”; “ le eventuali ulteriori eccedenze rispetto all’orario settimanale di 40 ore, tenuto prioritariamente conto della perequazione di cui sopra, devono essere retribuite con il compenso per lavoro straordinario nei limiti delle disponibilità finanziarie, sempreché non siano state recuperate, a richiesta dell’interessato, nel corso del mese di effettuazione” .
L’avvenuta prestazione di lavoro straordinario avrebbe dovuto essere, pertanto, provata o almeno specificamente allegata dai ricorrenti, mentre nel caso di specie non risulta dedotto alcunché sulle concrete prestazioni di lavoro straordinario effettuate, in relazione alla specifica disciplina dell’orario di lavoro presso gli enti internazionali, né è stato esplicitato se, anche successivamente all’8 febbraio 2016, i militari abbiano effettivamente svolto un maggiore orario di servizio non retribuito, in relazione possibilità di recupero delle ore in eccedenza prevista nella Direttiva citata nonché, più in generale, alle specifiche modalità organizzative dell’Amministrazione militare, in cui le maggiori ore di servizio possono essere recuperate anche tramite riposi compensativi.
Inoltre, rispetto alla domanda - del tutto generica- di pagamento delle ore di straordinario non può che essere fatta applicazione degli orientamenti consolidati della giurisprudenza lavoristica - applicabili anche ai rapporti di pubblico impiego non privatizzato (cfr. Consiglio di Stato, Sezione, II, 3 ottobre 2022, n. 8457) - per cui il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro (Cass. civ., Sez. lavoro, 20 febbraio 2018, n. 4076; Ord. 26 maggio 2020, n. 9791).
In conclusione, l’appello incidentale è infondato e deve essere respinto con conferma sul punto della sentenza di primo grado, con integrazione della motivazione.
In relazione alla particolare natura della controversia le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando accoglie l’appello principale, respinge l’appello incidentale e, in riforma della sentenza appellata, respinge integralmente il ricorso di primo grado.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FA OR, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Francesco Frigida, Consigliere
Cecilia TA, Consigliere, Estensore
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Cecilia TA | FA OR |
IL SEGRETARIO