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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 30/09/2025, n. 1298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1298 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
nella persona del
Giudice Monocratico
Dott. Antonio Sardiello
ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa iscritta nel registro generale sotto il
numero d'ordine
R.G. 2884/2020
Tra
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Rita Labbro Francia
opponente
Contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Roma, Viale Regina
Margherita n. 125,
rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Polverino e Luigi Coluccino opposta
Ricostruzione del Fatto
(secondo l'atto introduttivo del giudizio)
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 530/2020 (NRG
1295/2020) (doc. n. 2), il conveniva il Pt_1 Controparte_1 innanzi a questo Tribunale, premettendo che in data 17.5.2020 gli era stato ingiunto di pagare alla suddetta società, la somma di € 79.689,51 per alcune fatture non riportate nel decreto ingiuntivo ed asseritamente pretesa per fornitura di energia elettrica, oltre agli interessi legali maturati e rifusione delle spese processuali liquidate in complessivi €
685,50 oltre accessori.
Risultava, nell'opposto decreto ingiuntivo, che detta debitoria sarebbe risultante dalle “fatture dettagliate nell'estratto autentico notarile del “Giornale dei crediti in contenzioso” debitamente tenuto dalla Società Servizio Elettrico Nazionale S.pA.” documentazione che, a detta dell'opposta, costituirebbe prova del credito e senza alcuna traccia degli asseriti numerosi solleciti.
Solo a seguito di accesso al fascicolo telematico del decreto ingiuntivo l'odierno opponente constatava che la debitoria - probabilmente - era riferibile ad una fattura, la
074081041021602A, relativa ad un fornitura oggetto di precedenti contestazioni e relativa ad un immobile sito in Oria (BR) alla C.da AN.
Nello specifico, la fattura in oggetto, o meglio una prima fattura, la
074081041021602A del 20.2.2018 dell'importo di € 67.072,59 ed un'altra con medesima numerazione), la 074081041021602A del 14.3.2018 dell'importo di € 12.616,92.
Sulla base di queste informazioni ottenute mediante accesso al fascicolo telematico ed esaminando la documentazione in suo possesso il aveva modo di Pt_1 comprendere che - probabilmente - quanto ingiunto era relativo ad una vicenda risalente al 28.3.2014 quando personale ENEL constatava una presunta situazione di irregolarità relativa al punto di prelievo POD IT001E74921571 a servizio di alcuni immobili - inagibili
- di proprietà del OR in Oria (BR), alla C.da AN. Pt_1
Difatti, ricercando nella propria documentazione, l'opponente ha effettivamente rinvenuto la fattura n. 074081041021602A del 25.1.2017, ma dell'importo di €
32.728,31 e relativa alla ricostruzione dei consumi presunti a seguito di accertamento del 28.3.2014.
In quella circostanza, i verificatori rinvenivano all'interno di un fatiscente camino sito in uno degli immobili del un vecchio cavo “volante” allacciato alla rete esterna Pt_1
e non collegato ad alcunché, ritenendo tuttavia l'esistenza di prelievo irregolare che sarebbe avvenuto dal 2 aprile 2009, sino alla data della verifica (marzo 2014).
Invero, alcun prelievo di energia elettrica è stato mai posto in essere dall'odierno attore ( sempre secondo il contenuto dell'atto di citazione) in quanto tutti i consumi relativi all'utenza in parola sono stati sempre regolarmente pagati ed essi, nel corso degli anni, sono sempre risultati regolari e congrui all'uso degli immobili, non presentando mai alcun tipo di anomalia.
Il ( sempre secondo la tesi della sua difesa) non ha mai posto in essere Pt_1
e/o avuto contezza di cavi e/o eventuali allacci abusivi alla rete in considerazione della circostanza che gli immobili di c.da AN, a partire dal 2004 e sino al settembre 2010 sono stati condotti in locazione ed in via esclusiva da parte di terzi, i quali hanno utilizzato gli immobili per attività di ristorazione e ricreative, intervenendo più volte nel corso degli anni sugli impianti per adeguarli alle loro esigenze di volta in volta necessarie.
Più precisamente, gli immobili di C.da AN sono stati condotti in locazione dal OR , a partire dal 1.4.2004 e in seguito (relativamente Parte_2 al periodo in cui i prelievi abusivi sarebbero stati effettuati) dalla “OASI di DE
ST MA & C. s.a.s.” dal 7.5.2008 sino al 31.1.2010 e quindi alla subentrante ditta individuale sino al settembre 2010. Controparte_2
Successivamente a tale data il ha riottenuto materialmente l'uso dei Pt_1 locali i quali sono stati definitivamente rilasciati e poi dichiarati inagibili dall'UTC presso il Comune di Oria in quanto in palese “stato di abbandono dal punto di vista igienico sanitario” come si legge da certificato di inagibilità del 29.10.2014 redatto a seguito di sopralluogo dei tecnici comunali del 3.3.2014 (precedente quindi all'accesso dei verificatori ENEL).
A tutto voler concedere si osserva che i locali, pur se formalmente dichiarati inagibili nell'ottobre 2014, versavano in una situazione di fatiscenza ed abbandono già dalla fine del 2010 tant'è che il di Oria non incamerava i relativi tributi per la CP_3
TARSU per gli anni 2011 e 2012.
E proprio in un contesto di inagibilità dei locali che è stata all'epoca riscontrata dai verificatori la presunta violazione posta alla base di consumi già addebitati con diversa fattura, la 0735723720231122, per la quale è stato emesso decreto ingiuntivo opposto innanzi al Tribunale di Brindisi, nel giudizio avente r.g. 176/19
Si precisa che nel maggio 2014 il riceveva da NE Distribuzione nota Pt_1 raccomandata a.r. a mezzo della quale veniva comunicata la “ricostruzione” dei consumi sulla base degli ultimi cinque anni prelevabili (aprile 2009/marzo 2014) e richiesto il pagamento della somma di € 32.651,18.
Avverso tale comunicazione l'attore, tramite il proprio legale di fiducia, inviava
PEC con la quale contestava i consumi stimati, evidenziando quanto poc'anzi illustrato ed invitando ad una corretta ricostruzione e/o rideterminazione comunicazione rimasta priva di riscontro alcuno.
E' evidente quindi, come l'odierno attore sia completamente estraneo a eventuali prelievi abusivi alla luce del possesso degli immobili da parte di diversi operatori commerciali che, negli anni, si sono avvicendati negli immobili loro locati, siti C.da
AN, estraneità vieppiù confermata dalla circostanza che tutti i consumi relativi al punto di prelievo POD IT001E74921571, sia nel quinquennio in considerazione, sia nel corso degli anni precedenti sono stati assolutamente regolari e congrui, così come le ulteriori richieste sono infondate ed illegittime anche alla luce della pendenza di analogo giudizio innanzi a questo Tribunale.
Alla luce delle suddette premesse, l'attore rassegnava le seguenti conclusioni:
“In via principale, Annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo n. 530/2020 del
Tribunale di Brindisi, e ciò per insussistenza, infondatezza ed illegittimità del credito azionato, Con rifusione di spese, diritti ed onorari.” In via subordinata: “Nella denegata ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito della società opposta, ridursi secondo giustizia ed equità il dovuto”.
Nel corso del giudizio, con comparsa depositata telematicamente, in data
2.2.2021. si costituiva la società convenuta che concludeva per il rigetto della proposta opposizione.
All'esito della fase istruttoria, i difensori delle parti, all'udienza del 26.5.2025, precisavano le conclusioni e chiedevano che la causa passasse in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Decorsi detti termini, in data 18 settembre 2025, il fascicolo è stato trasmesso dalla cancelleria a questo giudice per la redazione della sentenza.
Motivi Della Decisione
La proposta opposizione deve essere accolta, con derivante revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Ed invero, nel corso del presente giudizio ed a seguito delle contestazioni mosse dall'opponente, questo giudice, all'udienza del 20.3.2023, disponeva ex art. 210 cpc la produzione da parte della società opposta delle fatture relative all'utenza intestata all'opponente nel periodo in contestazione.
Alla successiva udienza del 20.11.2023 il procuratore della società opposta dichiarava di non essere in possesso della documentazione richiesta, confermando in sostanza quanto dedotto sin dall'inizio del giudizio da parte del signor ossia Pt_1 che la società opposta, sulla base di fatture, di cui non è in possesso ha dichiarato essere creditrice della somma di € 79.689,51.
Alla luce di quanto innanzi la sola citazione di “fatture dettagliate nell'estratto autentico notarile del “Giornale dei crediti in contenzioso” debitamente tenuto dalla
Società Servizio Elettrico Nazionale S.pA.” (e che dettagliate non sono affatto) non solo non dimostra la fondatezza della pretesa economica posta alla base del provvedimento opposto ma non è di per se intellegibile imponendosi, conseguentemente, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna alle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
L'art. 2697 c.c. prevede che chi agisce in giudizio deve provare i fatti che ne sono a fondamento e ciò rappresenta un principio generale del nostro ordinamento.
Su tale tematica sono intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione che, con la storica sentenza 13533/2001, hanno segnato un punto di non ritorno in tema di onere probatorio. Applicando questo principio al procedimento di opposizione all'esecuzione di un decreto ingiuntivo, è il creditore opposto che deve provare l'esistenza del titolo da cui deriva la legittimità del credito preteso con l'ingiunzione di pagamento.
Al riguardo, deve segnalarsi, anche, il precedente di Cass. 12 gennaio 2016, n°299 che confermava l'insegnamento (oramai granitico) secondo cui “ la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituto”, con le conseguenze che, laddove “il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio” (in questo senso vedasi anche Cass. 18/02/1995
n° 1798; Cass. 03/07/1998 n° 6502; Cass. 13/06/2006 n° 13651; Cass. 15/01/2009 n°
806; Cass. 28/06/2010 n° 15383; Cass. 21/07/2003 n° 11343; Cass. 17/12/2004 n°
23499; Cass. 05/08/2011 n° 17050; Cass. 13/01/2014 n° 462; nella giurisprudenza di merito Tribunale di Modena 16/05/2012 n° 816; Tribunale di Milano 02/12/2014 n°
14364; Tribunale di Salerno 02/11/2014 n° 5532; Tribunale di Messina 03/05/2006
n° 189; Tribunale di Padova 25/11/2014 n° 3159).
Nel caso concreto, NE avrebbe dovuto offrire la prova del proprio asserito diritto di credito (dovendo ottemperare all'art. 2696 c.c. e non potendo costituire, per Prassi costante, la fattura stessa valido elemento di prova delle prestazioni eseguite). A seguito dell'ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., disposto all'udienza del
20.03.2023, la difesa della società convenuta spiegava che non era in possesso della richiesta documentazione.
Tanto, induce a non ritenere, esaustivamente, provato il credito posto a base del d.i. opposto, anche perché, sotto l'aspetto istruttorio è stata ostacolata la possibilità del giudicante di espletare una consulenza tecnica ricostruttiva delle somme ingiunte.
Le spese di giudizio.
Tenuto conto della peculiarità delle questioni trattate e degli interessi coinvolti, le spese di giudizio possono essere, interamente, compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico
Dott. Antonio Sardiello
definitivamente decidendo
sull'opposizione a decreto ingiuntivo n. 530/2020 (NRG 1295/2020), emesso dal
Tribunale di Brindisi, introdotto da contro Parte_1 Controparte_1
così provvede:
[...]
1) Accoglie l'opposizione e revoca il d.i. opposto.
2) Compensa, per intero, tra le parti le spese di giudizio.
Brindisi 30 settembre 2025 Il Giudice
Dott. Antonio Sardiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
nella persona del
Giudice Monocratico
Dott. Antonio Sardiello
ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa iscritta nel registro generale sotto il
numero d'ordine
R.G. 2884/2020
Tra
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Rita Labbro Francia
opponente
Contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Roma, Viale Regina
Margherita n. 125,
rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Polverino e Luigi Coluccino opposta
Ricostruzione del Fatto
(secondo l'atto introduttivo del giudizio)
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 530/2020 (NRG
1295/2020) (doc. n. 2), il conveniva il Pt_1 Controparte_1 innanzi a questo Tribunale, premettendo che in data 17.5.2020 gli era stato ingiunto di pagare alla suddetta società, la somma di € 79.689,51 per alcune fatture non riportate nel decreto ingiuntivo ed asseritamente pretesa per fornitura di energia elettrica, oltre agli interessi legali maturati e rifusione delle spese processuali liquidate in complessivi €
685,50 oltre accessori.
Risultava, nell'opposto decreto ingiuntivo, che detta debitoria sarebbe risultante dalle “fatture dettagliate nell'estratto autentico notarile del “Giornale dei crediti in contenzioso” debitamente tenuto dalla Società Servizio Elettrico Nazionale S.pA.” documentazione che, a detta dell'opposta, costituirebbe prova del credito e senza alcuna traccia degli asseriti numerosi solleciti.
Solo a seguito di accesso al fascicolo telematico del decreto ingiuntivo l'odierno opponente constatava che la debitoria - probabilmente - era riferibile ad una fattura, la
074081041021602A, relativa ad un fornitura oggetto di precedenti contestazioni e relativa ad un immobile sito in Oria (BR) alla C.da AN.
Nello specifico, la fattura in oggetto, o meglio una prima fattura, la
074081041021602A del 20.2.2018 dell'importo di € 67.072,59 ed un'altra con medesima numerazione), la 074081041021602A del 14.3.2018 dell'importo di € 12.616,92.
Sulla base di queste informazioni ottenute mediante accesso al fascicolo telematico ed esaminando la documentazione in suo possesso il aveva modo di Pt_1 comprendere che - probabilmente - quanto ingiunto era relativo ad una vicenda risalente al 28.3.2014 quando personale ENEL constatava una presunta situazione di irregolarità relativa al punto di prelievo POD IT001E74921571 a servizio di alcuni immobili - inagibili
- di proprietà del OR in Oria (BR), alla C.da AN. Pt_1
Difatti, ricercando nella propria documentazione, l'opponente ha effettivamente rinvenuto la fattura n. 074081041021602A del 25.1.2017, ma dell'importo di €
32.728,31 e relativa alla ricostruzione dei consumi presunti a seguito di accertamento del 28.3.2014.
In quella circostanza, i verificatori rinvenivano all'interno di un fatiscente camino sito in uno degli immobili del un vecchio cavo “volante” allacciato alla rete esterna Pt_1
e non collegato ad alcunché, ritenendo tuttavia l'esistenza di prelievo irregolare che sarebbe avvenuto dal 2 aprile 2009, sino alla data della verifica (marzo 2014).
Invero, alcun prelievo di energia elettrica è stato mai posto in essere dall'odierno attore ( sempre secondo il contenuto dell'atto di citazione) in quanto tutti i consumi relativi all'utenza in parola sono stati sempre regolarmente pagati ed essi, nel corso degli anni, sono sempre risultati regolari e congrui all'uso degli immobili, non presentando mai alcun tipo di anomalia.
Il ( sempre secondo la tesi della sua difesa) non ha mai posto in essere Pt_1
e/o avuto contezza di cavi e/o eventuali allacci abusivi alla rete in considerazione della circostanza che gli immobili di c.da AN, a partire dal 2004 e sino al settembre 2010 sono stati condotti in locazione ed in via esclusiva da parte di terzi, i quali hanno utilizzato gli immobili per attività di ristorazione e ricreative, intervenendo più volte nel corso degli anni sugli impianti per adeguarli alle loro esigenze di volta in volta necessarie.
Più precisamente, gli immobili di C.da AN sono stati condotti in locazione dal OR , a partire dal 1.4.2004 e in seguito (relativamente Parte_2 al periodo in cui i prelievi abusivi sarebbero stati effettuati) dalla “OASI di DE
ST MA & C. s.a.s.” dal 7.5.2008 sino al 31.1.2010 e quindi alla subentrante ditta individuale sino al settembre 2010. Controparte_2
Successivamente a tale data il ha riottenuto materialmente l'uso dei Pt_1 locali i quali sono stati definitivamente rilasciati e poi dichiarati inagibili dall'UTC presso il Comune di Oria in quanto in palese “stato di abbandono dal punto di vista igienico sanitario” come si legge da certificato di inagibilità del 29.10.2014 redatto a seguito di sopralluogo dei tecnici comunali del 3.3.2014 (precedente quindi all'accesso dei verificatori ENEL).
A tutto voler concedere si osserva che i locali, pur se formalmente dichiarati inagibili nell'ottobre 2014, versavano in una situazione di fatiscenza ed abbandono già dalla fine del 2010 tant'è che il di Oria non incamerava i relativi tributi per la CP_3
TARSU per gli anni 2011 e 2012.
E proprio in un contesto di inagibilità dei locali che è stata all'epoca riscontrata dai verificatori la presunta violazione posta alla base di consumi già addebitati con diversa fattura, la 0735723720231122, per la quale è stato emesso decreto ingiuntivo opposto innanzi al Tribunale di Brindisi, nel giudizio avente r.g. 176/19
Si precisa che nel maggio 2014 il riceveva da NE Distribuzione nota Pt_1 raccomandata a.r. a mezzo della quale veniva comunicata la “ricostruzione” dei consumi sulla base degli ultimi cinque anni prelevabili (aprile 2009/marzo 2014) e richiesto il pagamento della somma di € 32.651,18.
Avverso tale comunicazione l'attore, tramite il proprio legale di fiducia, inviava
PEC con la quale contestava i consumi stimati, evidenziando quanto poc'anzi illustrato ed invitando ad una corretta ricostruzione e/o rideterminazione comunicazione rimasta priva di riscontro alcuno.
E' evidente quindi, come l'odierno attore sia completamente estraneo a eventuali prelievi abusivi alla luce del possesso degli immobili da parte di diversi operatori commerciali che, negli anni, si sono avvicendati negli immobili loro locati, siti C.da
AN, estraneità vieppiù confermata dalla circostanza che tutti i consumi relativi al punto di prelievo POD IT001E74921571, sia nel quinquennio in considerazione, sia nel corso degli anni precedenti sono stati assolutamente regolari e congrui, così come le ulteriori richieste sono infondate ed illegittime anche alla luce della pendenza di analogo giudizio innanzi a questo Tribunale.
Alla luce delle suddette premesse, l'attore rassegnava le seguenti conclusioni:
“In via principale, Annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo n. 530/2020 del
Tribunale di Brindisi, e ciò per insussistenza, infondatezza ed illegittimità del credito azionato, Con rifusione di spese, diritti ed onorari.” In via subordinata: “Nella denegata ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito della società opposta, ridursi secondo giustizia ed equità il dovuto”.
Nel corso del giudizio, con comparsa depositata telematicamente, in data
2.2.2021. si costituiva la società convenuta che concludeva per il rigetto della proposta opposizione.
All'esito della fase istruttoria, i difensori delle parti, all'udienza del 26.5.2025, precisavano le conclusioni e chiedevano che la causa passasse in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Decorsi detti termini, in data 18 settembre 2025, il fascicolo è stato trasmesso dalla cancelleria a questo giudice per la redazione della sentenza.
Motivi Della Decisione
La proposta opposizione deve essere accolta, con derivante revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Ed invero, nel corso del presente giudizio ed a seguito delle contestazioni mosse dall'opponente, questo giudice, all'udienza del 20.3.2023, disponeva ex art. 210 cpc la produzione da parte della società opposta delle fatture relative all'utenza intestata all'opponente nel periodo in contestazione.
Alla successiva udienza del 20.11.2023 il procuratore della società opposta dichiarava di non essere in possesso della documentazione richiesta, confermando in sostanza quanto dedotto sin dall'inizio del giudizio da parte del signor ossia Pt_1 che la società opposta, sulla base di fatture, di cui non è in possesso ha dichiarato essere creditrice della somma di € 79.689,51.
Alla luce di quanto innanzi la sola citazione di “fatture dettagliate nell'estratto autentico notarile del “Giornale dei crediti in contenzioso” debitamente tenuto dalla
Società Servizio Elettrico Nazionale S.pA.” (e che dettagliate non sono affatto) non solo non dimostra la fondatezza della pretesa economica posta alla base del provvedimento opposto ma non è di per se intellegibile imponendosi, conseguentemente, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna alle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
L'art. 2697 c.c. prevede che chi agisce in giudizio deve provare i fatti che ne sono a fondamento e ciò rappresenta un principio generale del nostro ordinamento.
Su tale tematica sono intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione che, con la storica sentenza 13533/2001, hanno segnato un punto di non ritorno in tema di onere probatorio. Applicando questo principio al procedimento di opposizione all'esecuzione di un decreto ingiuntivo, è il creditore opposto che deve provare l'esistenza del titolo da cui deriva la legittimità del credito preteso con l'ingiunzione di pagamento.
Al riguardo, deve segnalarsi, anche, il precedente di Cass. 12 gennaio 2016, n°299 che confermava l'insegnamento (oramai granitico) secondo cui “ la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituto”, con le conseguenze che, laddove “il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio” (in questo senso vedasi anche Cass. 18/02/1995
n° 1798; Cass. 03/07/1998 n° 6502; Cass. 13/06/2006 n° 13651; Cass. 15/01/2009 n°
806; Cass. 28/06/2010 n° 15383; Cass. 21/07/2003 n° 11343; Cass. 17/12/2004 n°
23499; Cass. 05/08/2011 n° 17050; Cass. 13/01/2014 n° 462; nella giurisprudenza di merito Tribunale di Modena 16/05/2012 n° 816; Tribunale di Milano 02/12/2014 n°
14364; Tribunale di Salerno 02/11/2014 n° 5532; Tribunale di Messina 03/05/2006
n° 189; Tribunale di Padova 25/11/2014 n° 3159).
Nel caso concreto, NE avrebbe dovuto offrire la prova del proprio asserito diritto di credito (dovendo ottemperare all'art. 2696 c.c. e non potendo costituire, per Prassi costante, la fattura stessa valido elemento di prova delle prestazioni eseguite). A seguito dell'ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., disposto all'udienza del
20.03.2023, la difesa della società convenuta spiegava che non era in possesso della richiesta documentazione.
Tanto, induce a non ritenere, esaustivamente, provato il credito posto a base del d.i. opposto, anche perché, sotto l'aspetto istruttorio è stata ostacolata la possibilità del giudicante di espletare una consulenza tecnica ricostruttiva delle somme ingiunte.
Le spese di giudizio.
Tenuto conto della peculiarità delle questioni trattate e degli interessi coinvolti, le spese di giudizio possono essere, interamente, compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico
Dott. Antonio Sardiello
definitivamente decidendo
sull'opposizione a decreto ingiuntivo n. 530/2020 (NRG 1295/2020), emesso dal
Tribunale di Brindisi, introdotto da contro Parte_1 Controparte_1
così provvede:
[...]
1) Accoglie l'opposizione e revoca il d.i. opposto.
2) Compensa, per intero, tra le parti le spese di giudizio.
Brindisi 30 settembre 2025 Il Giudice
Dott. Antonio Sardiello