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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/12/2025, n. 4126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4126 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Maria Caroppoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 901791/2012 R.G.A.C. ed avente ad oggetto “Altri Istituti e Leggi
Speciali”
TRA
( e ), il Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
secondo anche quale procuratore di sé stesso (PEC: , entrambi rappresentati e Email_1
difesi dall'avv. Ermanno Martusciello (C.F. ) ed elettivamente domiciliati C.F._3
in Aversa (CE) alla via Roma n. 149 Email_2
OPPONENTI - ATTORI
E
“ (p.i. ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli CP_1 P.IVA_1
avv.ti Stefano Di Foggia (c.f. ) e DA Madonna (c.f. C.F._4
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori sito in Caserta C.F._5
alla via Giotto n. 13 (pec: - . Email_3 Email_4
OPPOSTA – CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa ai sensi del dettato di cui all'art. 132, comma 2, c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
17, della Legge n. 69 del 18 giugno 2009. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti. Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal
Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Per quanto utile alla decisione, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo regolarmente notificato, gli attori proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 363 del
24/05/2012 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Sezione Distaccata di Aversa, con il quale veniva ingiunto ai germani e il pagamento in favore della Parte_1 Pt_1 Parte_2 della somma di € 212.792,86, oltre interessi dalla scadenza al soddisfo, per l'esecuzione CP_1
di lavori edili aggiuntivi rispetto a quelli concordati in virtù di contratto di appalto sottoscritto fra le parti.
Adducevano gli attori che, con contratto stipulato in data 08.06.2009, avevano appaltato alla CP_1
i lavori di completamento di una struttura turistica ricettiva con sede in Sperlonga, località Santilli, composta da 12 residences e struttura di servizio, nonché di realizzazione dell'area esterna circostante. Asserivano, infatti, di essere titolari di un lotto edificabile sito in Sperlonga (LT) su cui, in virtù di una concessione edilizia rilasciata nell'anno 2003, era stata avviata la costruzione di una struttura alberghiera articolata in tre distinti corpi di fabbrica, denominati convenzionalmente A, B e
C; di aver sottoscritto, in data 08.06.2009, con un contratto di appalto, per un corrispettivo CP_1
economico a corpo di complessivi € 400.000,00 per l'esecuzione dei lavori sia di ripristino delle opere abusive – riscontrate dalle competenti autorità che ne disponevano il sequestro - sia di completamento dei corpi A e C della struttura.
A sostegno delle domande svolte, i germani asserivano la tardività nella consegna dei lavori, Pt_1
per la quale richiedevano in via riconvenzionale un risarcimento di € 70.000,00; la mancata realizzazione di opere concordate, per la quale avanzavano una richiesta di restituzione di €
40.000,00; infine, lamentavano il versamento della somma di € 79.600,00 ritenuta ulteriore rispetto al corrispettivo contrattuale e ne chiedevano la restituzione.
Si costituiva la contestando in toto le pretese di parte opponente, domandando il rigetto CP_1 dell'opposizione proposta, la conferma del decreto ingiuntivo emesso dall'allora Tribunale e il rigetto di qualsivoglia pretesa avanzata in via riconvenzionale dai germani Pt_1
Il giudizio veniva istruito a mezzo allegazioni documentali, interrogatori formali delle parti, prove testimoniali nonché due successive consulenze tecniche d'ufficio e, infine, rinviato per la precisazione delle conclusioni. Dopo diversi rinvii per carico di ruolo e sostituzione del giudice assegnatario, il fascicolo veniva assegnato a questo magistrato in data 04.03.2025. All'udienza del 20.05.2025 si procedeva alla discussione orale della causa e la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza cartolare del
23.09.2025. In tale sede, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, il giudicante riteneva necessario convocare il CTU, dott. , per gli opportuni chiarimenti in ordine Per_1 all'elaborato peritale depositato e rinviava per le dette incombenze al 30.09.2025. In tale udienza, sulla base dei chiarimenti resi all'Ausiliare, il giudizio veniva rinviato per la decisione all'udienza cartolare del 02.12.2025, all'esito della quale lo stesso veniva rimesso in decisione.
Preliminarmente, deve dirsi che la vicenda sottoposta all'attenzione del Tribunale vada ricondotta nell'ambito categoriale del contratto di appalto avente ad oggetto lavori edili e, più precipuamente, nel pagamento di attività ulteriori rispetto a quelle oggetto del contratto domandato dall'appaltatore, in veste di ricorrente, ingiunto mediante il decreto ingiuntivo n. 363/2012 e in questa sede contestato dal committente, in veste di opponente.
A tale proposito, va innanzitutto sottolineato come, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non operi alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti del giudizio. Difatti, il creditore conserva la veste di attore sostanziale e, di conseguenza, l'opponente, pur promotore del giudizio, quella di convenuto: tanto si riverbera in particolar modo sul meccanismo dell'onere probatorio nel senso che, prescindendo dalla formale posizione processuale delle parti, il creditore (opposto) rimane tenuto ad allegare e provare i fatti posti a fondamento della pretesa vantata e il debitore
(opponente) ad eccepire gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi dell'obbligazione.
Da tanto discende che, investendo la cognizione del giudice dell'opposizione l'accertamento del diritto vantato dal creditore, ricorrente prima e opposto poi, la dimostrazione della sussistenza del credito dovrà essere data mediante gli ordinari mezzi di prova (ex multis, Cass. Civ. nn. 5071/2009
e 17371/2003).
Passando alla qualificazione del contratto stipulato tra le odierne parti, deve immediatamente osservarsi che, in applicazione dei criteri di interpretazione fissati dal legislatore, quello stipulato in data 08.06.2009 tra gli opponenti-committenti e l'opposta-appaltatrice deve essere qualificato in termini di contratto di appalto cd. a corpo o a forfait (cfr. art. 8 del contratto versato in atti).
Come è noto, il contrato di appalto a corpo è una tipologia contrattuale nella quale il costo dell'opera è fisso, determinato globalmente, indipendente da fattori quali i materiali utilizzati o le ore di lavoro impiegate: il costo pattuito rimane quindi invariabile, a meno che non si verifichino circostanze eccezionali o modifiche al progetto concordato, anch'esse necessitanti di apposita convenzione pattizia. In tale fattispecie, è evidente come il rischio economico sia a carico dell'appaltatore, dovendosi ritenere le prestazioni straordinarie ammissibili ma non modificative della natura del contratto e, comunque, da regolare separatamente e pattiziamente fra le parti.
Dirimente ai fini della presente decisione appare un recente arresto giurisprudenziale di legittimità in ordine ad una fattispecie vicina a quella oggetto dell'odierno giudizio. Difatti, con sentenza n.
19805/2025 del 17.07.2025, la Suprema Corte di Cassazione ha fatto precipua e rigorosa applicazione del principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. nell'ambito del contratto di appalto, imputando all'appaltatore l'onere di dimostrare non solo di aver eseguito eventuali lavori extra contratto, ma anche che questi siano stati richiesti e specificamente autorizzati dal committente, non potendosi richiedere al committente la prova negativa della mancata autorizzazione.
Pertanto, è in capo all'appaltatore che richieda un compenso per varianti o lavori aggiuntivi che sussiste l'onere della prova positiva dell'autorizzazione del committente, precisando altresì la
Suprema Corte che, in assenza di una prova concreta, circostanziata ed univoca di tale autorizzazione, il consenso della stazione appaltante non può desumersi dai comportamenti, pena l'alterazione dei meccanismi processuali di bilanciamento fra le parti.
In particolare, la Cassazione, nel ricordato arresto, fa anche riferimento alla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio di merito secondo cui “in mancanza di un capitolato
d'appalto e di un computo metrico, non era stato possibile stabilire che cosa rientrasse o meno negli accordi contrattuali raggiunti ab origine, sicché l'ausiliario del giudice aveva potuto accertare solo l'esistenza in loco delle opere oggetto del contendere, mentre non avrebbe mai potuto stabilire cosa effettivamente rientrasse negli accordi originariamente conclusi”.
Tale riferimento consente di ribadire che, al contrario, nella fattispecie che ci occupa il contratto stipulato tra le parti risulta ab origine corredato da allegati e documenti, dal contenuto fortemente integrativo e circostanziato, volti alla esatta individuazione dei lavori a farsi e delle opere complessivamente commissionate alla società oggi opposta. In particolare, si legge all'art. 2 del contratto di appalto che “l'appaltatore si obbliga ad eseguire a regola d'arte (…) le opere descritte negli allegati indicati sotto la lettera A) del computo metrico del geometra , e Controparte_2 come da progetto approvato dal Comune di Sperlonga a firma dell'architetto (…) Per_2 comprensivo di impianto antincendio (…); i lavori devono comprendere l'allaccio a tutte le utenze
(acqua, gas, energia elettrica, telefono e fogne) dei fabbricati ed eventuali modifiche necessarie e richieste dalle autorità competenti (…), tutti i suddetti lavori comprensivi dei materiali sono inclusi nel prezzo che di seguito verrà specificato e pertanto a carico dell'appaltatore”.
Ancora, nella premessa, che unitamente agli allegati, come specificato all'art. 1, costituisce parte integrante del contratto stesso, è fornito un elenco alquanto dettagliato delle attività edili commissionate alla società appaltatrice riguardanti, ad esempio, l'ultimazione degli impianti,
l'intera pavimentazione, la posa degli infissi, la realizzazione di parte del tetto e del garage etc. nonché l'intera area esterna circostante.
Orbene, deve infine rammentarsi il valore vincolante del testo contrattuale nella identificazione degli obblighi che le parti di un rapporto contrattuale assumono reciprocamente, nonché il conseguente limite che incontra la possibilità di rinegoziare i termini in base a circostanze sopravvenute.
Orbene, in applicazione dei principi normativi e giurisprudenziali appena richiamati, deve dirsi che il corredo probatorio fornito dall'interessata non consente di superare “la mancanza di prova non già della realizzazione dei lavori indicati nelle fatture richiamate nel ricorso monitorio, quanto circa la loro stessa ascrizione ad opere extra-capitolato, rispetto alle quali sarebbe spettato un compenso integrativo”: ciò, atteso che il relativo onere “di provare l'entità e il costo sia delle opere eseguite a seguito delle variazioni che delle opere progettate incombeva sull'appaltatore” (così
Cass. n. 19805/2025 cit.).
Sarebbe stato, dunque, preciso onere dell'assuntore dimostrare che le varianti, una volta accertatane l'esistenza (accertamento, nella fattispecie, a monte, carente), fossero state non solo ordinate dagli appaltanti ma che le stesse fossero state pattuite nella forma scritta concordata nello stesso contratto di appalto.
Deve, a questo punto, farsi menzione del contenuto dell'art. 3 del contratto sottoscritto dalle parti in data 08.06.2009, a tenore del quale “L'appaltatore non può apportare variazioni a quanto previsto nell'allegato A né alle modalità di esecuzione dell'opera, salvo preventiva autorizzazione scritta dei committenti.
Il prezzo dell'intera opera viene determinato globalmente, pertanto l'appaltatore non ha diritto a compenso per i maggiori lavori eseguiti, salvo diverso accordo sottoscritto tra le parti.”
Stante il contenuto della suddetta convenzione pattizia, nonché il necessario rigore formale che deve accompagnare i contratti di appalto, specie se a corpo, in ordine ai quali l'autorizzazione ai lavori extra deve essere inequivoca e, ove previsto – come nel caso di specie – scritta, restando altrimenti il rischio di varianti non preventivamente e rigorosamente approvate a carico dell'appaltatore.
Nella fattispecie concreta, alcuna pattuizione scritta risulta intervenuta né provata in ordine a lavori aggiuntivi commissionati all'opposta e giustificativi delle somme domandate mediante il decreto ingiuntivo oggetto dell'odierna opposizione.
Al contrario, le deduzioni processuali della sono consistite nella errata non indispensabilità CP_1
di un'autorizzazione scritta e formale da parte della stazione appaltante prima dell'esecuzione dei lavori aggiuntivi, nell'assenza di una preventiva pattuizione (anch'essa scritta) dei costi ulteriori per le asserite attività extracontrattuali, nella prova testimoniale volta a superare la chiara volontà contrattuale risultante dagli articoli 2 e 3 del contratto sopra richiamati.
Nel premettere che la richiesta di prova orale, in fase di ammissione, non è stata sottoposta ad alcun vaglio critico da parte del tribunale ex art. 2723 c.c. e che, in ogni caso, è stata articolata e, conseguentemente ammessa, in modo generico, deve ribadirsi l'assoluta inconferenza ed inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai testi escussi in corso di causa.
In particolare, con riferimento al teste che ha dichiarato di aver avuto essere Testimone_1
destinatario dell'incarico di capo cantiere all'epoca dei fatti, va osservato che lo stesso ha riferito di aver ricevuto volta per volta le direttive sulle opere a farsi direttamente dal legale rapp.te della CP_1
[... e di non essere stato personalmente presente ad eventuali ai colloqui tra quest'ultimo e i committenti.
Il teste invece, è risultato titolare di interesse proprio rispetto alla definizione Testimone_2
del presente giudizio, sia per essere titolare a sua volta di contenzioso giudiziario pendente con i germani sia perché lo stesso nell'ambito del rapporto contrattuale di appalto per cui è causa Pt_1
ha rivestito la qualità di fideiussore e garante: la sua deposizione, in ogni caso carente e non probante in alcun modo l'esistenza di una autorizzazione da parte dei all'esecuzione dei Pt_1
maggiori lavori né la effettiva realizzazione degli stessi, si è rilevata, pertanto, come assolutamente irricevibile. Anche il teste ha dichiarato, nelle circostanze indicate, di non essere Testimone_3
stato presente e quindi di non sapere se siano stati i germani a dare le indicazioni per Pt_1
l'esecuzione dei presunti maggiori lavori. Il teste , pur direttore dei lavori, ha dichiarato Tes_4
di non sapere se tra le parti sia intervenuto un contratto o un accordo verbale per l'esecuzione di lavori ulteriori e diversi rispetto all'originario contratto. Lo stesso , inoltre – e così Tes_4
contraddicendo quanto riferito dal teste dichiaratosi capo cantiere -, ha dichiarato Testimone_1 testualmente “i parlavano con il capo cantiere dei lavori che bisognava fare”. Pt_1
Le dichiarazioni di tale ultimo testimone, proprio in ragione della particolare qualità rivestita, assumono rilevante valenza probatoria negativa, ai fini del rigetto della domanda, atteso che finanche il direttore dei lavori non ha saputo riferire se effettivamente i committenti abbiano o meno ordinato maggiori lavori. Il , infatti, in sede di escussione, ha di fatto dismesso le proprie Tes_4
responsabilità quale direttore dei lavori obliterando che aveva l'obbligo contrattuale nei confronti di parte committente di supervisionare l'esecuzione dell'opera per garantirne la conformità, al progetto, al contratto e più in generale alla normativa, con obbligo di procedere ai controlli tecnici, amministrativi e contabili, ed in particolate alla redazione dei documenti di stato avanzamento lavori. A tale proposito, va ricordato che “in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste, che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso, forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e la completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc) e di carattere soggettivo (di credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare la valutazione di inattendibilità”. (cfr. Cass. Civ., II sez., 02.08. 2019,
n. 20865)
Alla luce delle considerazioni svolte, il Tribunale ritiene che deposizioni testimoniali così raccolte devono considerarsi lacunose, contraddittorie, poco circostanziate e per nulla utili a provare la fondatezza della pretesa avanzata dall' in sede monitoria. CP_1
Vi è inoltre da osservare che vi sarebbe altresì il dettato di cui all'art. 1352 c.c., a tenore del quale
“Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validità di questo”.
La norma citata consente alle parti di elevare una forma convenzionale a requisito di validità, limitando l'autonomia contrattuale in un'ottica di maggiore certezza giuridica, non potendosi ammettere la prova per testi per la dimostrazione aliunde dell'esistenza del contratto, se non nei casi previsti dalla legge e in assenza di relativa eccezione sollevata dalla parte interessata prima del raccoglimento del mezzo istruttorio (eccezione che, nella fattispecie de qua, è stata invece sollevata dagli opponenti fin dalle note autorizzate all'udienza del 23.01.2013 e depositate il 06.02.2013).
Nel caso concreto, in effetti, la richiesta prova testimoniale, pur ammessa dal precedente giudicante, non avrebbe potuto trovare accoglimento poiché in violazione della disposizione codicistica richiamata.
Alla luce delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, al netto di ogni altra valutazione sopra svolta, la società opposta non ha fornito la prova testimoniale nelle forme, nei modi e nei termini dovuti, non dimostrando, di conseguenza, l'esistenza della autorizzazione né di un valido titolo contrattuale per il pagamento degli asseriti lavori aggiuntivi.
La carenza probatoria appena riscontrata travolge, altresì, gli esiti dell'intera attività peritale d'ufficio espletata nel corso del giudizio. Le pur disposte cc.tt.uu., infatti, si sono dimostrate, per come richieste dalla società opposta, in ogni caso del tutto esplorative e, pertanto, non utilizzabili, poiché volte a supplire ad una carenza probatoria ab origine e non a valutare fatti da acquisire a cura della parte che ne ha il relativo onere. Come è noto, “La CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti”
(così Cass. 06/12/2019, n. 31886).
Va osservato sul punto che la prima CTU deve considerarsi del tutto inutilizzabile in quanto evidentemente esplorativa ed interamente contraddetta dalla seconda consulenza tencica, ammessa in rinnovazione, che, in ogni caso, in sede di conclusioni finali, ha verificato un presunto credito, sia pure non provato per le ragioni innanzi indicate da questo giudicante, di gran lunga inferiore (circa
€.13.000,00) rispetto a quanto richiesto dalla società esecutrice ed oggetto di decreto ingiuntivo opposto(€.212792,86).
Ne discende l'accoglimento della proposta opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 363/2012 emesso dal Tribunale di S.M.C.V., sez. dist. di Aversa.
Passando all'esame della domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti, e con riguardo alla domanda di risarcimento del danno, quantificata dagli istanti in € 70.000,00, conseguente al ritardo nella consegna dei lavori appaltati e al mancato utilizzo e godimento dei beni da parte degli opponenti, con particolare riferimento alla stagione turistica 2010, la stessa si è dimostrata infondata. Risulta accertato in atti (come da documentazione prodotta dall'opposta e allegata alla produzione di parte): che i beni di proprietà siano stati oggetto di sequestro da parte Pt_1 dell'Autorità Giudiziaria competente, a margine del procedimento penale relativo alla realizzazione di opere edilizie difformi rispetto alla concessione edilizia rilasciata;
che gli interessati siano stati destinatari di un ordine di ripristino dello stato dei luoghi e di eliminazione delle difformità; che il dissequestro degli immobili, a seguito dell'ordinato rispristino e della pedissequa istanza depositata dagli opponenti, sia stato disposto dalla competente Autorità in data 22.09.2010; che la consegna delle chiavi dei 12 residences di cui al complesso turistico realizzato sia avvenuta, da parte dell'opposta e in favore degli opponenti, in data 25.01.2011, come da verbale sottoscritto anche dagli stessi germani e allegato in atti. Pt_1
Ancora, va precisato che all'art. 7 del contratto di appalto sottoscritto dalle odierne parti si legge:
“Le parti convengono che i lavori sopra descritti saranno eseguiti in due fasi, una con il ripristino come da ordinanza n. 11 del 2007 del comune di Sperlonga sopra citata per le difformità specificate nella stessa. La seconda fase sarà costituita nel completamento della struttura con le opere che dovranno essere ultimate entro e non oltre 12 mesi dall'inizio dei lavori che dovranno iniziare entro 7 giorni dalla data del dissequestro e conseguente rilascio delle autorizzazioni amministrative – urbanistiche”.
Le allegazioni appena richiamate dimostrano l'infondatezza della contestazione di parte opponente che va, di conseguenza, rigettata poiché non provata.
Con riguardo alla domanda riconvenzionale di restituzione delle somme ulteriori rispetto al corrispettivo contrattuale pattuito (quest'ultimo pari a € 400.000,00), asserite dagli opponenti come pagate per errore e in buona fede dagli istanti in favore dell'appaltatrice, l'avanzata pretesa non può trovare accoglimento, atteso che il solvens, ossia chi agisce in giudizio in restituzione, ha l'onere di dimostrare non solo l'avvenuto trasferimento, ma anche il titolo giuridico su cui si fonda la sua pretesa e, quindi, la mancanza di una causa debendi (cfr. Cass. n. 24948/2017).
La pretesa avanzata va rigettata, non avendo gli opponenti in riconvenzionale assolto in maniera rigorosa e puntuale al relativo onere normativo e non apparendo plausibile la tesi secondo cui i committenti abbiano richiesto la restituzione solo in sede di opposizione.
Anche la domanda riconvenzionale di restituzione della somma di € 40.000,00 per mancata esecuzione di opere risulta alquanto generica nonché affetta da carenza allegatoria e probatoria, per cui, a norma del dettato di cui all'art. 2697 c.c., va rigettata con ogni conseguenza.
Infine, con riguardo alla liquidazione delle spese e competenze di lite, alla luce di tutte le considerazioni esposte e del numero e del tenore delle questioni affrontate, deve darsi conto dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui “in tema di liquidazione del compenso per la determinazione del valore della controversia, la domanda riconvenzionale non si cumula con la domanda principale dell'attore, ma se di valore eccedente a quest'ultima può comportare
l'applicazione dello scaglione superiore poiché la proposizione di una riconvenzionale amplia il thema decidendum ed impone all'avvocato una maggiore attività difensiva, sì da giustificare
l'utilizzazione del parametro correttivo del valore effettivo della controversia sulla base dei diversi interessi perseguiti dalle parti, ovvero del criterio suppletivo previsto per le cause di valore indeterminabile” (Cass. n. 23406/2023, richiamata pure in Cass. ord. 25641/2025).
Pertanto, in ragione dell'accoglimento della proposta opposizione e del rigetto delle ulteriori domande riconvenzionali, le competenze, liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii. e applicando i valori medi dello scaglione di riferimento in base all'ammontare complessivo di tutte le domande proposte nel presente giudizio, tenuto conto delle fasi espletate e dell'attività svolta, andranno compensate per un terzo fra le parti mentre i restanti due terzi saranno posti a carico della parte opposta. Le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, per le ragioni sopra esposte, devono porsi a definitivo carico di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria C.V., in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Maria Caroppoli, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, così provvede:
- per le ragioni esposte, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 363/2012, emesso dal Tribunale di Santa Maria C.V. –
Sezione distaccata di Aversa;
- rigetta le domande riconvenzionali proposte dagli opponenti;
- compensa per 1/3 le spese di lite e condanna l'opposta in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., alla refusione delle spese e competenze di lite che si liquidano in complessivi €
22.457,00 per onorari ed € 668,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e contributo unificato nella misura del 15%,, con attribuzione ai procuratori ove anticipatari, per totale complessivo di € 29.194,10, precisando che un terzo di tale ammontare è da intendersi compensato tra le parti mentre i restanti due terzi dovranno essere corrisposti dalla in favore dei beneficiari per le ragioni di cui in CP_1
parte motiva;
- pone definitivamente a carico della parte opposta, per le ragioni di cui in parte motiva, le spese delle espletate consulenze tecniche come liquidate dal Tribunale con separati decreti.
S.M.C.V., 22.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Caroppoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Maria Caroppoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 901791/2012 R.G.A.C. ed avente ad oggetto “Altri Istituti e Leggi
Speciali”
TRA
( e ), il Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
secondo anche quale procuratore di sé stesso (PEC: , entrambi rappresentati e Email_1
difesi dall'avv. Ermanno Martusciello (C.F. ) ed elettivamente domiciliati C.F._3
in Aversa (CE) alla via Roma n. 149 Email_2
OPPONENTI - ATTORI
E
“ (p.i. ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli CP_1 P.IVA_1
avv.ti Stefano Di Foggia (c.f. ) e DA Madonna (c.f. C.F._4
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori sito in Caserta C.F._5
alla via Giotto n. 13 (pec: - . Email_3 Email_4
OPPOSTA – CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa ai sensi del dettato di cui all'art. 132, comma 2, c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
17, della Legge n. 69 del 18 giugno 2009. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti. Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal
Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Per quanto utile alla decisione, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo regolarmente notificato, gli attori proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 363 del
24/05/2012 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Sezione Distaccata di Aversa, con il quale veniva ingiunto ai germani e il pagamento in favore della Parte_1 Pt_1 Parte_2 della somma di € 212.792,86, oltre interessi dalla scadenza al soddisfo, per l'esecuzione CP_1
di lavori edili aggiuntivi rispetto a quelli concordati in virtù di contratto di appalto sottoscritto fra le parti.
Adducevano gli attori che, con contratto stipulato in data 08.06.2009, avevano appaltato alla CP_1
i lavori di completamento di una struttura turistica ricettiva con sede in Sperlonga, località Santilli, composta da 12 residences e struttura di servizio, nonché di realizzazione dell'area esterna circostante. Asserivano, infatti, di essere titolari di un lotto edificabile sito in Sperlonga (LT) su cui, in virtù di una concessione edilizia rilasciata nell'anno 2003, era stata avviata la costruzione di una struttura alberghiera articolata in tre distinti corpi di fabbrica, denominati convenzionalmente A, B e
C; di aver sottoscritto, in data 08.06.2009, con un contratto di appalto, per un corrispettivo CP_1
economico a corpo di complessivi € 400.000,00 per l'esecuzione dei lavori sia di ripristino delle opere abusive – riscontrate dalle competenti autorità che ne disponevano il sequestro - sia di completamento dei corpi A e C della struttura.
A sostegno delle domande svolte, i germani asserivano la tardività nella consegna dei lavori, Pt_1
per la quale richiedevano in via riconvenzionale un risarcimento di € 70.000,00; la mancata realizzazione di opere concordate, per la quale avanzavano una richiesta di restituzione di €
40.000,00; infine, lamentavano il versamento della somma di € 79.600,00 ritenuta ulteriore rispetto al corrispettivo contrattuale e ne chiedevano la restituzione.
Si costituiva la contestando in toto le pretese di parte opponente, domandando il rigetto CP_1 dell'opposizione proposta, la conferma del decreto ingiuntivo emesso dall'allora Tribunale e il rigetto di qualsivoglia pretesa avanzata in via riconvenzionale dai germani Pt_1
Il giudizio veniva istruito a mezzo allegazioni documentali, interrogatori formali delle parti, prove testimoniali nonché due successive consulenze tecniche d'ufficio e, infine, rinviato per la precisazione delle conclusioni. Dopo diversi rinvii per carico di ruolo e sostituzione del giudice assegnatario, il fascicolo veniva assegnato a questo magistrato in data 04.03.2025. All'udienza del 20.05.2025 si procedeva alla discussione orale della causa e la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza cartolare del
23.09.2025. In tale sede, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, il giudicante riteneva necessario convocare il CTU, dott. , per gli opportuni chiarimenti in ordine Per_1 all'elaborato peritale depositato e rinviava per le dette incombenze al 30.09.2025. In tale udienza, sulla base dei chiarimenti resi all'Ausiliare, il giudizio veniva rinviato per la decisione all'udienza cartolare del 02.12.2025, all'esito della quale lo stesso veniva rimesso in decisione.
Preliminarmente, deve dirsi che la vicenda sottoposta all'attenzione del Tribunale vada ricondotta nell'ambito categoriale del contratto di appalto avente ad oggetto lavori edili e, più precipuamente, nel pagamento di attività ulteriori rispetto a quelle oggetto del contratto domandato dall'appaltatore, in veste di ricorrente, ingiunto mediante il decreto ingiuntivo n. 363/2012 e in questa sede contestato dal committente, in veste di opponente.
A tale proposito, va innanzitutto sottolineato come, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non operi alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti del giudizio. Difatti, il creditore conserva la veste di attore sostanziale e, di conseguenza, l'opponente, pur promotore del giudizio, quella di convenuto: tanto si riverbera in particolar modo sul meccanismo dell'onere probatorio nel senso che, prescindendo dalla formale posizione processuale delle parti, il creditore (opposto) rimane tenuto ad allegare e provare i fatti posti a fondamento della pretesa vantata e il debitore
(opponente) ad eccepire gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi dell'obbligazione.
Da tanto discende che, investendo la cognizione del giudice dell'opposizione l'accertamento del diritto vantato dal creditore, ricorrente prima e opposto poi, la dimostrazione della sussistenza del credito dovrà essere data mediante gli ordinari mezzi di prova (ex multis, Cass. Civ. nn. 5071/2009
e 17371/2003).
Passando alla qualificazione del contratto stipulato tra le odierne parti, deve immediatamente osservarsi che, in applicazione dei criteri di interpretazione fissati dal legislatore, quello stipulato in data 08.06.2009 tra gli opponenti-committenti e l'opposta-appaltatrice deve essere qualificato in termini di contratto di appalto cd. a corpo o a forfait (cfr. art. 8 del contratto versato in atti).
Come è noto, il contrato di appalto a corpo è una tipologia contrattuale nella quale il costo dell'opera è fisso, determinato globalmente, indipendente da fattori quali i materiali utilizzati o le ore di lavoro impiegate: il costo pattuito rimane quindi invariabile, a meno che non si verifichino circostanze eccezionali o modifiche al progetto concordato, anch'esse necessitanti di apposita convenzione pattizia. In tale fattispecie, è evidente come il rischio economico sia a carico dell'appaltatore, dovendosi ritenere le prestazioni straordinarie ammissibili ma non modificative della natura del contratto e, comunque, da regolare separatamente e pattiziamente fra le parti.
Dirimente ai fini della presente decisione appare un recente arresto giurisprudenziale di legittimità in ordine ad una fattispecie vicina a quella oggetto dell'odierno giudizio. Difatti, con sentenza n.
19805/2025 del 17.07.2025, la Suprema Corte di Cassazione ha fatto precipua e rigorosa applicazione del principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. nell'ambito del contratto di appalto, imputando all'appaltatore l'onere di dimostrare non solo di aver eseguito eventuali lavori extra contratto, ma anche che questi siano stati richiesti e specificamente autorizzati dal committente, non potendosi richiedere al committente la prova negativa della mancata autorizzazione.
Pertanto, è in capo all'appaltatore che richieda un compenso per varianti o lavori aggiuntivi che sussiste l'onere della prova positiva dell'autorizzazione del committente, precisando altresì la
Suprema Corte che, in assenza di una prova concreta, circostanziata ed univoca di tale autorizzazione, il consenso della stazione appaltante non può desumersi dai comportamenti, pena l'alterazione dei meccanismi processuali di bilanciamento fra le parti.
In particolare, la Cassazione, nel ricordato arresto, fa anche riferimento alla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio di merito secondo cui “in mancanza di un capitolato
d'appalto e di un computo metrico, non era stato possibile stabilire che cosa rientrasse o meno negli accordi contrattuali raggiunti ab origine, sicché l'ausiliario del giudice aveva potuto accertare solo l'esistenza in loco delle opere oggetto del contendere, mentre non avrebbe mai potuto stabilire cosa effettivamente rientrasse negli accordi originariamente conclusi”.
Tale riferimento consente di ribadire che, al contrario, nella fattispecie che ci occupa il contratto stipulato tra le parti risulta ab origine corredato da allegati e documenti, dal contenuto fortemente integrativo e circostanziato, volti alla esatta individuazione dei lavori a farsi e delle opere complessivamente commissionate alla società oggi opposta. In particolare, si legge all'art. 2 del contratto di appalto che “l'appaltatore si obbliga ad eseguire a regola d'arte (…) le opere descritte negli allegati indicati sotto la lettera A) del computo metrico del geometra , e Controparte_2 come da progetto approvato dal Comune di Sperlonga a firma dell'architetto (…) Per_2 comprensivo di impianto antincendio (…); i lavori devono comprendere l'allaccio a tutte le utenze
(acqua, gas, energia elettrica, telefono e fogne) dei fabbricati ed eventuali modifiche necessarie e richieste dalle autorità competenti (…), tutti i suddetti lavori comprensivi dei materiali sono inclusi nel prezzo che di seguito verrà specificato e pertanto a carico dell'appaltatore”.
Ancora, nella premessa, che unitamente agli allegati, come specificato all'art. 1, costituisce parte integrante del contratto stesso, è fornito un elenco alquanto dettagliato delle attività edili commissionate alla società appaltatrice riguardanti, ad esempio, l'ultimazione degli impianti,
l'intera pavimentazione, la posa degli infissi, la realizzazione di parte del tetto e del garage etc. nonché l'intera area esterna circostante.
Orbene, deve infine rammentarsi il valore vincolante del testo contrattuale nella identificazione degli obblighi che le parti di un rapporto contrattuale assumono reciprocamente, nonché il conseguente limite che incontra la possibilità di rinegoziare i termini in base a circostanze sopravvenute.
Orbene, in applicazione dei principi normativi e giurisprudenziali appena richiamati, deve dirsi che il corredo probatorio fornito dall'interessata non consente di superare “la mancanza di prova non già della realizzazione dei lavori indicati nelle fatture richiamate nel ricorso monitorio, quanto circa la loro stessa ascrizione ad opere extra-capitolato, rispetto alle quali sarebbe spettato un compenso integrativo”: ciò, atteso che il relativo onere “di provare l'entità e il costo sia delle opere eseguite a seguito delle variazioni che delle opere progettate incombeva sull'appaltatore” (così
Cass. n. 19805/2025 cit.).
Sarebbe stato, dunque, preciso onere dell'assuntore dimostrare che le varianti, una volta accertatane l'esistenza (accertamento, nella fattispecie, a monte, carente), fossero state non solo ordinate dagli appaltanti ma che le stesse fossero state pattuite nella forma scritta concordata nello stesso contratto di appalto.
Deve, a questo punto, farsi menzione del contenuto dell'art. 3 del contratto sottoscritto dalle parti in data 08.06.2009, a tenore del quale “L'appaltatore non può apportare variazioni a quanto previsto nell'allegato A né alle modalità di esecuzione dell'opera, salvo preventiva autorizzazione scritta dei committenti.
Il prezzo dell'intera opera viene determinato globalmente, pertanto l'appaltatore non ha diritto a compenso per i maggiori lavori eseguiti, salvo diverso accordo sottoscritto tra le parti.”
Stante il contenuto della suddetta convenzione pattizia, nonché il necessario rigore formale che deve accompagnare i contratti di appalto, specie se a corpo, in ordine ai quali l'autorizzazione ai lavori extra deve essere inequivoca e, ove previsto – come nel caso di specie – scritta, restando altrimenti il rischio di varianti non preventivamente e rigorosamente approvate a carico dell'appaltatore.
Nella fattispecie concreta, alcuna pattuizione scritta risulta intervenuta né provata in ordine a lavori aggiuntivi commissionati all'opposta e giustificativi delle somme domandate mediante il decreto ingiuntivo oggetto dell'odierna opposizione.
Al contrario, le deduzioni processuali della sono consistite nella errata non indispensabilità CP_1
di un'autorizzazione scritta e formale da parte della stazione appaltante prima dell'esecuzione dei lavori aggiuntivi, nell'assenza di una preventiva pattuizione (anch'essa scritta) dei costi ulteriori per le asserite attività extracontrattuali, nella prova testimoniale volta a superare la chiara volontà contrattuale risultante dagli articoli 2 e 3 del contratto sopra richiamati.
Nel premettere che la richiesta di prova orale, in fase di ammissione, non è stata sottoposta ad alcun vaglio critico da parte del tribunale ex art. 2723 c.c. e che, in ogni caso, è stata articolata e, conseguentemente ammessa, in modo generico, deve ribadirsi l'assoluta inconferenza ed inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai testi escussi in corso di causa.
In particolare, con riferimento al teste che ha dichiarato di aver avuto essere Testimone_1
destinatario dell'incarico di capo cantiere all'epoca dei fatti, va osservato che lo stesso ha riferito di aver ricevuto volta per volta le direttive sulle opere a farsi direttamente dal legale rapp.te della CP_1
[... e di non essere stato personalmente presente ad eventuali ai colloqui tra quest'ultimo e i committenti.
Il teste invece, è risultato titolare di interesse proprio rispetto alla definizione Testimone_2
del presente giudizio, sia per essere titolare a sua volta di contenzioso giudiziario pendente con i germani sia perché lo stesso nell'ambito del rapporto contrattuale di appalto per cui è causa Pt_1
ha rivestito la qualità di fideiussore e garante: la sua deposizione, in ogni caso carente e non probante in alcun modo l'esistenza di una autorizzazione da parte dei all'esecuzione dei Pt_1
maggiori lavori né la effettiva realizzazione degli stessi, si è rilevata, pertanto, come assolutamente irricevibile. Anche il teste ha dichiarato, nelle circostanze indicate, di non essere Testimone_3
stato presente e quindi di non sapere se siano stati i germani a dare le indicazioni per Pt_1
l'esecuzione dei presunti maggiori lavori. Il teste , pur direttore dei lavori, ha dichiarato Tes_4
di non sapere se tra le parti sia intervenuto un contratto o un accordo verbale per l'esecuzione di lavori ulteriori e diversi rispetto all'originario contratto. Lo stesso , inoltre – e così Tes_4
contraddicendo quanto riferito dal teste dichiaratosi capo cantiere -, ha dichiarato Testimone_1 testualmente “i parlavano con il capo cantiere dei lavori che bisognava fare”. Pt_1
Le dichiarazioni di tale ultimo testimone, proprio in ragione della particolare qualità rivestita, assumono rilevante valenza probatoria negativa, ai fini del rigetto della domanda, atteso che finanche il direttore dei lavori non ha saputo riferire se effettivamente i committenti abbiano o meno ordinato maggiori lavori. Il , infatti, in sede di escussione, ha di fatto dismesso le proprie Tes_4
responsabilità quale direttore dei lavori obliterando che aveva l'obbligo contrattuale nei confronti di parte committente di supervisionare l'esecuzione dell'opera per garantirne la conformità, al progetto, al contratto e più in generale alla normativa, con obbligo di procedere ai controlli tecnici, amministrativi e contabili, ed in particolate alla redazione dei documenti di stato avanzamento lavori. A tale proposito, va ricordato che “in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste, che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso, forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e la completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc) e di carattere soggettivo (di credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare la valutazione di inattendibilità”. (cfr. Cass. Civ., II sez., 02.08. 2019,
n. 20865)
Alla luce delle considerazioni svolte, il Tribunale ritiene che deposizioni testimoniali così raccolte devono considerarsi lacunose, contraddittorie, poco circostanziate e per nulla utili a provare la fondatezza della pretesa avanzata dall' in sede monitoria. CP_1
Vi è inoltre da osservare che vi sarebbe altresì il dettato di cui all'art. 1352 c.c., a tenore del quale
“Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validità di questo”.
La norma citata consente alle parti di elevare una forma convenzionale a requisito di validità, limitando l'autonomia contrattuale in un'ottica di maggiore certezza giuridica, non potendosi ammettere la prova per testi per la dimostrazione aliunde dell'esistenza del contratto, se non nei casi previsti dalla legge e in assenza di relativa eccezione sollevata dalla parte interessata prima del raccoglimento del mezzo istruttorio (eccezione che, nella fattispecie de qua, è stata invece sollevata dagli opponenti fin dalle note autorizzate all'udienza del 23.01.2013 e depositate il 06.02.2013).
Nel caso concreto, in effetti, la richiesta prova testimoniale, pur ammessa dal precedente giudicante, non avrebbe potuto trovare accoglimento poiché in violazione della disposizione codicistica richiamata.
Alla luce delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, al netto di ogni altra valutazione sopra svolta, la società opposta non ha fornito la prova testimoniale nelle forme, nei modi e nei termini dovuti, non dimostrando, di conseguenza, l'esistenza della autorizzazione né di un valido titolo contrattuale per il pagamento degli asseriti lavori aggiuntivi.
La carenza probatoria appena riscontrata travolge, altresì, gli esiti dell'intera attività peritale d'ufficio espletata nel corso del giudizio. Le pur disposte cc.tt.uu., infatti, si sono dimostrate, per come richieste dalla società opposta, in ogni caso del tutto esplorative e, pertanto, non utilizzabili, poiché volte a supplire ad una carenza probatoria ab origine e non a valutare fatti da acquisire a cura della parte che ne ha il relativo onere. Come è noto, “La CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti”
(così Cass. 06/12/2019, n. 31886).
Va osservato sul punto che la prima CTU deve considerarsi del tutto inutilizzabile in quanto evidentemente esplorativa ed interamente contraddetta dalla seconda consulenza tencica, ammessa in rinnovazione, che, in ogni caso, in sede di conclusioni finali, ha verificato un presunto credito, sia pure non provato per le ragioni innanzi indicate da questo giudicante, di gran lunga inferiore (circa
€.13.000,00) rispetto a quanto richiesto dalla società esecutrice ed oggetto di decreto ingiuntivo opposto(€.212792,86).
Ne discende l'accoglimento della proposta opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 363/2012 emesso dal Tribunale di S.M.C.V., sez. dist. di Aversa.
Passando all'esame della domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti, e con riguardo alla domanda di risarcimento del danno, quantificata dagli istanti in € 70.000,00, conseguente al ritardo nella consegna dei lavori appaltati e al mancato utilizzo e godimento dei beni da parte degli opponenti, con particolare riferimento alla stagione turistica 2010, la stessa si è dimostrata infondata. Risulta accertato in atti (come da documentazione prodotta dall'opposta e allegata alla produzione di parte): che i beni di proprietà siano stati oggetto di sequestro da parte Pt_1 dell'Autorità Giudiziaria competente, a margine del procedimento penale relativo alla realizzazione di opere edilizie difformi rispetto alla concessione edilizia rilasciata;
che gli interessati siano stati destinatari di un ordine di ripristino dello stato dei luoghi e di eliminazione delle difformità; che il dissequestro degli immobili, a seguito dell'ordinato rispristino e della pedissequa istanza depositata dagli opponenti, sia stato disposto dalla competente Autorità in data 22.09.2010; che la consegna delle chiavi dei 12 residences di cui al complesso turistico realizzato sia avvenuta, da parte dell'opposta e in favore degli opponenti, in data 25.01.2011, come da verbale sottoscritto anche dagli stessi germani e allegato in atti. Pt_1
Ancora, va precisato che all'art. 7 del contratto di appalto sottoscritto dalle odierne parti si legge:
“Le parti convengono che i lavori sopra descritti saranno eseguiti in due fasi, una con il ripristino come da ordinanza n. 11 del 2007 del comune di Sperlonga sopra citata per le difformità specificate nella stessa. La seconda fase sarà costituita nel completamento della struttura con le opere che dovranno essere ultimate entro e non oltre 12 mesi dall'inizio dei lavori che dovranno iniziare entro 7 giorni dalla data del dissequestro e conseguente rilascio delle autorizzazioni amministrative – urbanistiche”.
Le allegazioni appena richiamate dimostrano l'infondatezza della contestazione di parte opponente che va, di conseguenza, rigettata poiché non provata.
Con riguardo alla domanda riconvenzionale di restituzione delle somme ulteriori rispetto al corrispettivo contrattuale pattuito (quest'ultimo pari a € 400.000,00), asserite dagli opponenti come pagate per errore e in buona fede dagli istanti in favore dell'appaltatrice, l'avanzata pretesa non può trovare accoglimento, atteso che il solvens, ossia chi agisce in giudizio in restituzione, ha l'onere di dimostrare non solo l'avvenuto trasferimento, ma anche il titolo giuridico su cui si fonda la sua pretesa e, quindi, la mancanza di una causa debendi (cfr. Cass. n. 24948/2017).
La pretesa avanzata va rigettata, non avendo gli opponenti in riconvenzionale assolto in maniera rigorosa e puntuale al relativo onere normativo e non apparendo plausibile la tesi secondo cui i committenti abbiano richiesto la restituzione solo in sede di opposizione.
Anche la domanda riconvenzionale di restituzione della somma di € 40.000,00 per mancata esecuzione di opere risulta alquanto generica nonché affetta da carenza allegatoria e probatoria, per cui, a norma del dettato di cui all'art. 2697 c.c., va rigettata con ogni conseguenza.
Infine, con riguardo alla liquidazione delle spese e competenze di lite, alla luce di tutte le considerazioni esposte e del numero e del tenore delle questioni affrontate, deve darsi conto dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui “in tema di liquidazione del compenso per la determinazione del valore della controversia, la domanda riconvenzionale non si cumula con la domanda principale dell'attore, ma se di valore eccedente a quest'ultima può comportare
l'applicazione dello scaglione superiore poiché la proposizione di una riconvenzionale amplia il thema decidendum ed impone all'avvocato una maggiore attività difensiva, sì da giustificare
l'utilizzazione del parametro correttivo del valore effettivo della controversia sulla base dei diversi interessi perseguiti dalle parti, ovvero del criterio suppletivo previsto per le cause di valore indeterminabile” (Cass. n. 23406/2023, richiamata pure in Cass. ord. 25641/2025).
Pertanto, in ragione dell'accoglimento della proposta opposizione e del rigetto delle ulteriori domande riconvenzionali, le competenze, liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii. e applicando i valori medi dello scaglione di riferimento in base all'ammontare complessivo di tutte le domande proposte nel presente giudizio, tenuto conto delle fasi espletate e dell'attività svolta, andranno compensate per un terzo fra le parti mentre i restanti due terzi saranno posti a carico della parte opposta. Le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, per le ragioni sopra esposte, devono porsi a definitivo carico di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria C.V., in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Maria Caroppoli, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, così provvede:
- per le ragioni esposte, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 363/2012, emesso dal Tribunale di Santa Maria C.V. –
Sezione distaccata di Aversa;
- rigetta le domande riconvenzionali proposte dagli opponenti;
- compensa per 1/3 le spese di lite e condanna l'opposta in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., alla refusione delle spese e competenze di lite che si liquidano in complessivi €
22.457,00 per onorari ed € 668,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e contributo unificato nella misura del 15%,, con attribuzione ai procuratori ove anticipatari, per totale complessivo di € 29.194,10, precisando che un terzo di tale ammontare è da intendersi compensato tra le parti mentre i restanti due terzi dovranno essere corrisposti dalla in favore dei beneficiari per le ragioni di cui in CP_1
parte motiva;
- pone definitivamente a carico della parte opposta, per le ragioni di cui in parte motiva, le spese delle espletate consulenze tecniche come liquidate dal Tribunale con separati decreti.
S.M.C.V., 22.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Caroppoli