CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 431/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente
TACCARDI MARIA EVANGELISTA, Relatore
GIOIA GIOVANNA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1295/2024 depositato il 05/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Crotone - Via Mediterraneo 88900 Crotone KR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Delle Dogane E Dei Monopoli - 97210890584
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320240000958171000 RUOLI DOGANE 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1425/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig. Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento N° 13320240000958171000 notificata in data 26.03.2024, dall'Agenzia Entrate Riscossione sede di Crotone, per il pagamento della somma di € 7.961,75, in nome e per conto dell'agenzia delle dogane, per il mancato pagamento - di U.T.I.F multe ammende e sanzioni pecuniarie - dogane quot.prov.fondo prev.dog.sanz.pec. - dogane quote contravvenzioni, anno
2015. Sostiene che la somma non è dovuta,- poiche' la ricorrente nell'anno 2015 - non era intestataria di alcuna licenza per somministrazione di alimenti e bevande. Chiede l'accoglimento del ricorso, con condanna dei resistenti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, con distrazione delle stesse in favore del procuratore costituito ex art. 93 с.р.с.
Si costituisce l'Agenzia delle Dogane della Calabria, rilevando quanto segue : 1 ) La cartella di pagamento non afferisce ad atti sanzionatori relativi ad illecita somministrazione di alimenti e bevande in assenza di licenza;
2 ) la cartella è stata emessa dall'Agente della Riscossione sulla base di ruoli formati dallo scrivente Ufficio per il mancato pagamento della Sig.ra Ricorrente_1 di due atti sanzionatori per violazione dell'art 59 co. 3 del d.lgs 504/1995 ( c.d. Testo Unico Accise), per avere la parte sottratto energia elettrica al regolare accertamento dell'imposta mediante manomissione del contatore;
3 ) La ricorrente conosce bene il contenuto dei due atti sanzionatori per averli impugnati, con il medesimo difensore, innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro e, ad oggi, non risulta depositata la decisone;
4 ) il primo motivo dell'odierno ricorso non è pertinente con l'oggetto della cartella;
5 )tra la data notifica delle due sanzioni - che nel ricorso r.g. 1370/2022 la stessa parte ricorrente afferma avvenuta il 20 giugno 2022 - e la notifica della cartella di pagamento, avvenuta il 26.3.2024, sono trascorsi meno di due anni;
in ogni caso la pendenza del ricorso afferente l'impugnativa degli atti presupposti sospende i termini prescrizionali;
5 ). , come si evince dagli esiti contabili, il ruolo è stato formato il 20.12.2023 ed è stato consegnato il 25.1.2024 all'Agente della
Riscossione che ha immediatamente emesso e notificato la cartella di pagamento. Chiede il rigetto del ricorso, con condanna alle spese.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate-Riscossione che rileva quanto segue : 1 )si eccepisce la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, atteso, che l'opposizione ha ad oggetto l'illegittimità della pretesa e la prescrizione asseritamente maturata nel periodo antecedente l'iscrizione a ruolo;
2 ) l'agente della riscossione non può e non deve svolgere alcuna indagine in ordine al merito ed ai tempi di formazione dei ruoli, non essendo titolare sostanziale dei crediti vantati dall'Ente Impositore 3) Il termine di prescrizione veniva interrotto con l'atto di contestazione o di irrogazione della sanzione (d.lgs n.472/1997) n. 152/2022 notificato il 20/06/2022 e non impugnato. Ogni termine di decadenza e di prescrizione,, è rimasto sospeso per tutto il periodo di sospensione dell'attività di riscossione dovuta all'emergenza Covid secondo quanto previsto dall'art. 12 del decreto legislativo del 24 settembre 2015 n.
159, tra l'altro, espressamente richiamato dall'art. 67 quarto comma del Decreto Cura Italia. Chiede il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza del 17 .1.2025,la Cote di Giustizia, udito il relatore, trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. La ricorrente impugna la cartella di pagamento, ma non motiva adeguatamente la contestazione che non si riferisce ad illecita somministrazione di alimenti e bevande in assenza di licenza, bensì ad atti sanzionatori emessi dall'agenzia delle dogane, per avere la parte sottratto energia elettrica al regolare accertamento dell'imposta mediante manomissione del contatore .La resistente agenzia delle dogane ha fornito la documentazione in ordine alla causa della emissione della cartella, evidenziando che la ricorrente conosce bene il contenuto dei due atti sanzionatori per averli impugnati presso la Corte di
Giustizia Tributaria I sez. di Catanzaro ,giudizio definito ,in attesa di deposito della sentenza. Il motivo dell'odierno ricorso non è pertinente con l'oggetto della cartella per cui l'impugnativa non merita accoglimento.
Il ricorso va rigettato.
Ogni altra eccezione rimane assorbita.
Le spese di giudizio , sono da liquidarsi come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €. 1.200,00, da corrispondere per ciascuna parte resistente costituita, in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione di
Catanzaro e dell'Agenzia delle Dogane-Monopoli della Calabria, oltre il rimborso forfettario del 15% e gli accessori di legge. Catanzaro, 17 dicembre 2025
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente
TACCARDI MARIA EVANGELISTA, Relatore
GIOIA GIOVANNA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1295/2024 depositato il 05/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Crotone - Via Mediterraneo 88900 Crotone KR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Delle Dogane E Dei Monopoli - 97210890584
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320240000958171000 RUOLI DOGANE 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1425/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig. Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento N° 13320240000958171000 notificata in data 26.03.2024, dall'Agenzia Entrate Riscossione sede di Crotone, per il pagamento della somma di € 7.961,75, in nome e per conto dell'agenzia delle dogane, per il mancato pagamento - di U.T.I.F multe ammende e sanzioni pecuniarie - dogane quot.prov.fondo prev.dog.sanz.pec. - dogane quote contravvenzioni, anno
2015. Sostiene che la somma non è dovuta,- poiche' la ricorrente nell'anno 2015 - non era intestataria di alcuna licenza per somministrazione di alimenti e bevande. Chiede l'accoglimento del ricorso, con condanna dei resistenti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, con distrazione delle stesse in favore del procuratore costituito ex art. 93 с.р.с.
Si costituisce l'Agenzia delle Dogane della Calabria, rilevando quanto segue : 1 ) La cartella di pagamento non afferisce ad atti sanzionatori relativi ad illecita somministrazione di alimenti e bevande in assenza di licenza;
2 ) la cartella è stata emessa dall'Agente della Riscossione sulla base di ruoli formati dallo scrivente Ufficio per il mancato pagamento della Sig.ra Ricorrente_1 di due atti sanzionatori per violazione dell'art 59 co. 3 del d.lgs 504/1995 ( c.d. Testo Unico Accise), per avere la parte sottratto energia elettrica al regolare accertamento dell'imposta mediante manomissione del contatore;
3 ) La ricorrente conosce bene il contenuto dei due atti sanzionatori per averli impugnati, con il medesimo difensore, innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro e, ad oggi, non risulta depositata la decisone;
4 ) il primo motivo dell'odierno ricorso non è pertinente con l'oggetto della cartella;
5 )tra la data notifica delle due sanzioni - che nel ricorso r.g. 1370/2022 la stessa parte ricorrente afferma avvenuta il 20 giugno 2022 - e la notifica della cartella di pagamento, avvenuta il 26.3.2024, sono trascorsi meno di due anni;
in ogni caso la pendenza del ricorso afferente l'impugnativa degli atti presupposti sospende i termini prescrizionali;
5 ). , come si evince dagli esiti contabili, il ruolo è stato formato il 20.12.2023 ed è stato consegnato il 25.1.2024 all'Agente della
Riscossione che ha immediatamente emesso e notificato la cartella di pagamento. Chiede il rigetto del ricorso, con condanna alle spese.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate-Riscossione che rileva quanto segue : 1 )si eccepisce la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, atteso, che l'opposizione ha ad oggetto l'illegittimità della pretesa e la prescrizione asseritamente maturata nel periodo antecedente l'iscrizione a ruolo;
2 ) l'agente della riscossione non può e non deve svolgere alcuna indagine in ordine al merito ed ai tempi di formazione dei ruoli, non essendo titolare sostanziale dei crediti vantati dall'Ente Impositore 3) Il termine di prescrizione veniva interrotto con l'atto di contestazione o di irrogazione della sanzione (d.lgs n.472/1997) n. 152/2022 notificato il 20/06/2022 e non impugnato. Ogni termine di decadenza e di prescrizione,, è rimasto sospeso per tutto il periodo di sospensione dell'attività di riscossione dovuta all'emergenza Covid secondo quanto previsto dall'art. 12 del decreto legislativo del 24 settembre 2015 n.
159, tra l'altro, espressamente richiamato dall'art. 67 quarto comma del Decreto Cura Italia. Chiede il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza del 17 .1.2025,la Cote di Giustizia, udito il relatore, trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. La ricorrente impugna la cartella di pagamento, ma non motiva adeguatamente la contestazione che non si riferisce ad illecita somministrazione di alimenti e bevande in assenza di licenza, bensì ad atti sanzionatori emessi dall'agenzia delle dogane, per avere la parte sottratto energia elettrica al regolare accertamento dell'imposta mediante manomissione del contatore .La resistente agenzia delle dogane ha fornito la documentazione in ordine alla causa della emissione della cartella, evidenziando che la ricorrente conosce bene il contenuto dei due atti sanzionatori per averli impugnati presso la Corte di
Giustizia Tributaria I sez. di Catanzaro ,giudizio definito ,in attesa di deposito della sentenza. Il motivo dell'odierno ricorso non è pertinente con l'oggetto della cartella per cui l'impugnativa non merita accoglimento.
Il ricorso va rigettato.
Ogni altra eccezione rimane assorbita.
Le spese di giudizio , sono da liquidarsi come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €. 1.200,00, da corrispondere per ciascuna parte resistente costituita, in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione di
Catanzaro e dell'Agenzia delle Dogane-Monopoli della Calabria, oltre il rimborso forfettario del 15% e gli accessori di legge. Catanzaro, 17 dicembre 2025