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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 01/12/2025, n. 2204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2204 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di MESSINA in persona del giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4121/2018 R.G. promossa da
(c.f. ) elettivamente domiciliati in Messina, via Parte_1 C.F._1 dei Verdi n. 13 presso lo studio dell'Avv. Antonio Giuffrida che li rappresenta e difende per procura in atti, attore,
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Barcellona Parte_2 C.F._2
Pozzo di Gotto (Me), via Mandanici n. 10 presso lo studio dell'Avv. Francesco Aurelio
Chillemi che lo rappresenta e difende per procura in atti, attore, contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Messina, Controparte_1 C.F._3 via Ugo Bassi n. 91 presso lo studio dell'Avv. Pasquale Gazzara che lo rappresenta e difende per procura in atti, convenuti,
(c.f. ) e (c.f. Controparte_2 C.F._4 Controparte_3
), elettivamente domiciliati in Messina, via Francesco Todaro n. 5 C.F._5 presso lo studio dell'Avv. Mario Mancuso che li rappresenta e difende per procura in atti, convenuti,
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Controparte_4 C.F._6
Giorgianni per procura in atti, convenuto,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 26 novembre 2025, celebrata per la discussione così come specificamente indicato all'esito dell'udienza del 26 giugno 2024, le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO e hanno convenuto in giudizio , Parte_1 Parte_2 Controparte_1
e deducendo una serie di Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4 condotte lesive dei propri diritti patrimoniali e personali.
Gli attori hanno esposto di aver presentato querela a seguito della predisposizione ed affissione di un manifesto lungo le strade del Comune di Valdina e delle zone limitrofe.
Hanno aggiunto che il giudizio penale n. 1215/2012 R.G.N.R., nel quale si sono costituiti parti civili, si è concluso con la sentenza n. 519/2017 del Tribunale di Messina, con la quale i convenuti , e Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4 CP_2
sono stati condannati alla pena di mesi uno di reclusione, oltre al pagamento delle
[...] spese processuali ed al risarcimento dei danni cagionati alle parti civili da liquidarsi in separata sede.
Hanno riferito che il giudizio di appello, iscritto al n. 313/2018 R.G.A. si è concluso con la sentenza depositata il 21 maggio 2018 con la quale la Corte d'Appello di Messina ha rideterminato la pena in € 600,00 di multa per ciascun convenuto, lasciando inalterata il capo sulle statuizioni civili contenuto nella sentenza di primo grado.
Ciò premesso, hanno chiesto il risarcimento del danno subito per la condotta già punita in sede penale dei convenuti, evidenziando che, a seguito dell'affissione del manifesto, avevano subito un considerevole decremento delle vendite dei laterizi prodotti nei loro stabilimenti. Inoltre la condotta dei convenuti aveva cagionato un discredito nei confronti degli attori e delle loro industrie anche sotto il profilo morale e della vita di relazione.
, costituitosi in giudizio, ha eccepito che, sebbene le sentenze penali Controparte_1 abbiano riconosciuto la responsabilità degli imputati e disposto il risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede, la sentenza della Corte di Appello è stata impugnata con ricorso per cassazione, iscritto al n. 42654/2018, e pertanto non ha ancora acquisito efficacia di giudicato.
In virtù di ciò, il convenuto ha eccepito la necessità di sospendere il procedimento civile ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 75 e 652 c.p.p., richiamando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la sospensione del giudizio civile è opportuna quando l'azione civile è stata proposta dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, al fine di evitare pronunce contrastanti sui medesimi fatti.
In merito al danno patrimoniale, il convenuto ha contestato l'esistenza del nesso causale tra la condotta illecita e il presunto decremento delle vendite, ritenendo inverosimile che tale effetto si sarebbe verificato esclusivamente a causa del manifesto incriminato. Analogamente, ha eccepito che anche il danno non patrimoniale debba essere oggetto di specifica allegazione e prova da parte degli attori. In conclusione, il convenuto ha chiesto il rigetto integrale delle domande avversarie.
I convenuti e hanno eccepito che l'atto di Controparte_2 Controparte_3 citazione è stato notificato in un momento antecedente alla conclusione del procedimento penale, conclusosi solo il 23 gennaio 2019 con la pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione, e pertanto violerebbe l'art. 75 c.p.p.
I convenuti hanno contestato, inoltre, l'indeterminatezza dell'oggetto dell'atto di citazione, rilevando la mancanza degli elementi essenziali previsti dall'art. 163, comma III, n. 3 e 4
c.p.c., ovvero la determinazione della cosa oggetto della domanda e l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda. Hanno evidenziato, altresì, il difetto di prova circa la riferibilità delle frasi contenute nei manifesti oggetto di contestazione e l'assenza di qualsivoglia prova relativa ai presunti danni subiti dagli attori.
Nel merito, i convenuti hanno richiamato l'evoluzione del procedimento penale, nel quale erano stati condannati in primo grado dal Tribunale di Messina con sentenza n. 510/2017 alla pena di un mese di reclusione, pena sospesa, e al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede. In appello, la Corte d'Appello di Messina aveva riformato la sentenza, rideterminando la pena in euro 600,00 di multa ciascuno e condannando gli imputati alla rifusione delle spese di costituzione del grado d'appello. Successivamente, è stato proposto ricorso in Cassazione, conclusosi con la sentenza del 23 gennaio 2019.
Alla luce di quanto esposto, i convenuti hanno chiesto che le domande proposte dagli attori venissero rigettate in ogni loro parte con condanna al pagamento delle spese di lite. ha evidenziato che il procedimento di mediazione, avviato esclusivamente Controparte_4 su disposizione giudiziale, si è concluso con esito negativo, e ha pertanto ribadito le proprie deduzioni già formulate in sede di comparsa di risposta e nelle precedenti udienze, insistendo per il rigetto delle domande attoree, ritenute inammissibili, infondate e comunque prive di qualsivoglia supporto probatorio.
Ha inoltre sottolineato come gli attori e non abbiano Parte_1 Parte_2 depositato alcuna memoria ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c., omettendo così di assolvere all'onere probatorio gravante su di loro.
Con ordinanza del 20 febbraio 2019 è stato assegnato alle parti termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
All'udienza del 26 novembre 2025 la causa è stata assunta in decisione.
Va preliminarmente rilevato che all'udienza del 16 ottobre 2019 l'avv. Antonio Giuffrida dopo avere fatto presente che la mediazione non si è potuta svolgere per intervenuto decesso di ha chiesto l'assegnazione dei termini ex art. 183, comma 6, Parte_1
c.p.c. così manifestando l'interesse alla prosecuzione del giudizio e non già all'interruzione dello stesso.
Ciò posto, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto, sollevata dai convenuti e non merita Controparte_2 Controparte_3 accoglimento.
Ai sensi dell'art. 163, comma 3, nn. 3 e 4, c.p.c., l'atto di citazione deve contenere la determinazione della cosa oggetto della domanda e l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni. Nel caso in esame, tali requisiti risultano rispettati. L'atto introduttivo indica chiaramente le parti convenute e le domande proposte, consistenti nella condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall'affissione di un manifesto ritenuto lesivo dell'onore e del decoro degli attori. Sono altresì esposti i fatti storici – predisposizione e affissione del manifesto, instaurazione del procedimento penale e condanna degli imputati con statuizione sul risarcimento da liquidarsi in separata sede – nonché le ragioni giuridiche della pretesa, fondate sulla responsabilità civile ex art. 2043 c.c. e sul richiamo alle sentenze penali.
L'eccezione di improcedibilità del giudizio civile, sollevata dai convenuti sul presupposto che l'azione sia stata introdotta prima della conclusione del procedimento penale, non è fondata.
La circostanza che l'atto di citazione sia stato notificato il 31 luglio 2019, ovvero prima del deposito della sentenza della Corte di Cassazione del 23 luglio 2019, non comporta la nullità né l'improcedibilità della domanda. L'art. 75 c.p.p. consente alla parte civile di esercitare l'azione risarcitoria in sede civile anche prima della definizione del processo penale, prevedendo soltanto che, in caso di pendenza del giudizio penale, il giudice civile possa disporre la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ove ricorrano i presupposti di legge.
La norma invocata dai convenuti, dunque, non sancisce alcun divieto di instaurare il giudizio civile prima del passaggio in giudicato della sentenza penale, limitandosi a disciplinare i rapporti tra i due procedimenti e le eventuali conseguenze sul piano della sospensione.
Pertanto, l'eccezione deve essere rigettata, poiché l'introduzione del giudizio civile in pendenza del processo penale non integra alcuna violazione di legge né preclude la trattazione della causa, viepiù considerando che nel corso del presente giudizio è intervenuta la sentenza della Corte di Cassazione che ha determinato la conclusione del giudizio penale.
Nel merito la domanda proposta da e non merita Parte_1 Parte_2 accoglimento.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., chi agisce per il risarcimento del danno è tenuto a dimostrare l'esistenza del danno e il nesso causale con la condotta illecita. Nel caso di specie, gli attori si sono limitati a richiamare le sentenze penali di condanna, le quali, pur accertando la responsabilità degli imputati sotto il profilo penale, non contengono alcuna quantificazione del danno né forniscono elementi idonei a provarne la sussistenza in sede civile.
Gli attori hanno allegato genericamente di aver subito un decremento delle vendite e un discredito commerciale e personale, ma non hanno prodotto documentazione contabile, contratti, bilanci, né altri elementi concreti atti a dimostrare la perdita economica o il danno non patrimoniale. Inoltre, non hanno depositato le memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c.,
e si sono limitati a formulare le loro istanze istruttorie con le note depositate il 22 aprile
2022, in un momento in cui era già scaduto il termine del 3 marzo 2021 per la presentazione delle richieste istruttorie, così come rilevato nell'ordinanza del 18 luglio 2023.
Tali richieste, pertanto, devono considerarsi inammissibili perché tardive.
In assenza di prova sul danno, la domanda risarcitoria deve essere rigettata.
Le spese, liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri minimi previsti per le cause di valore indeterminabile in considerazione della semplicità delle questioni giuridiche trattate, seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli attori.
p.q.m.
il Tribunale di Messina, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta la domanda proposta da e da Parte_1 Parte_2 condanna gli attori al pagamento in solido in favore di delle spese del Controparte_1 giudizio, liquidate in € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
condanna gli attori al pagamento in solido in favore di e di Controparte_2 CP_3 delle spese del giudizio, liquidate in € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali,
[...] iva e cpa come per legge;
condanna gli attori al pagamento in solido in favore di delle spese del Controparte_4 giudizio, liquidate in € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Messina il 1 dicembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza