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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/09/2025, n. 4509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4509 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.14492/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
( ), elettivamente domiciliata in Belpasso presso lo Parte_1 CodiceFiscale_1 studio dell'Avv. Alfio Sambataro che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore;
ATTORE
CONTRO
(C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato, con sede presso la Casa Comunale via S. Abate s.n.c., CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Adele Maria Ollà per procura in calce alla comparsa;
CONVENUTO
CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI
(già, - C.F. ), in Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in VIA A. DE GASPERI, 151
CATANIA presso lo studio dell'avv. SPAGNOLO SANTO, che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa;
TERZO CHIAMATO
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza del 04/06/2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
Con atto di citazione notificato in data 10.09.2018, ha convenuto in giudizio il Parte_1
1 formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, Controparte_1 respinta ogni contraria istanza, eccezione o difesa ritenere e dichiarare la totale responsabilità del convenuto , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in ordine ai Controparte_1 fatti sopra esposti, e, per lo effetto, condannare il medesimo al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice, sig.ra , da quantificarsi nella complessiva somma di € 745.372,06, di cui Parte_1
€ 106.830,06 per la causale di cui al superiore punto A); € 388.542,00 per la causale di cui al superiore punto B); € 150.000,00 per la causale di cui al superiore punto C); € 100.000,00 per la causale di cui al superiore punto D), o di quell'altra somma, maggiore o minore, che dovesse risultare in base alla compienda istruttoria o in base a valutazione equitativa del Decidente. Con interessi legali
e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito (agosto 2012 data della diffida doc. 4) al soddisfo”.
Ha dedotto di svolgere attività commerciale di bar-pasticceria-tavola calda con somministrazione presso la propria sede in Camporotondo Etneo alla via Papa Giovanni XIII n. 46 con inizio nell'anno
2011. La chiusura al traffico veicolare, ambo direzioni, della strada provinciale 3/III, tratto da incrocio
SP 14/Comune di Camporotondo Etneo, ha determinato lo spostamento del traffico dall'originario percorso, in cui si trovava il bar dell'attrice, ad altro percorso, causando un “decremento della situazione economica” fino alla totale chiusura dell'attività. Ha imputato il danno a comportamenti illegittimi/illeciti del , tra i quali la mancata vigilanza e controlli sulla Controparte_1 esecuzione dei lavori di ampliamento della rete fognaria, realizzati al di sotto del manto stradale della strada provinciale, da parte della ditta appaltante.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08.01.2019 si è costituito in giudizio il
, chiedendo la chiamata in causa della propria compagnia assicurativa e Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni: “…Nel rito ritenere e dichiarare il proprio difetto di giurisdizione
a conoscere la controversia in atti e conseguentemente ritenere e dichiarare inammissibili le domande avanzate dalla sig.ra nel presente giudizio in quanto appartenenti alla giurisdizione Parte_1 del GA;
- In via gradata, e sempre in via preliminare, ritenere e dichiarare inammissibile la domanda attorea nei confronti del per carenza di legittimazione passiva dell'Ente; - Senza recesso dalle CP_1 superiori eccezioni d'ordine preliminare, in via subordinata nel merito ritenere e dichiarare infondate le domande avanzate da parte attrice e per l'effetto integralmente rigettarle in quanto palesemente infondate in fatto e diritto e prive di riscontro probatorio;
- Dire in ogni caso non dovute le somme nella misura richiesta. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea ritenere e statuire l'obbligo della (ex Controparte_2 [...]
[...
[...] con sede in Milano viale Certosa n. 222, a tenere indenne e a manlevare il Controparte_4
di tutte le somme che esso sarebbe tenuto a corrispondere all'attore Controparte_1 CP_1 in conseguenza dei fatti per cui è causa. Con vittoria di spese, compensi e onorari”.
Autorizzata la chiamata di terzo, si è costituita in giudizio (ex Controparte_2 [...]
con comparsa depositata in data 24.02.2020, con la quale ha formulato le Controparte_3 seguenti conclusioni: “In via preliminare – per i motivi di cui in narrativa, ritenere e dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice amministrativo, con l'adozione dei provvedimenti conseguenziali;
– in ogni caso, per i motivi di cui in narrativa, ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del , statuendo come per l'effetto, anche in punto di Controparte_1 spese di lite;
– in esito alle risultanze istruttorie ed evidenze probatorie, ritenere e dichiarare
l'inoperatività della polizza CARIGE RCT/O n. 800591570 Ramo 50 in forza dell'art. 20, lett. f)
C.G.A., rigettando la domanda di manleva spiegata dall'Ente convenuto nei confronti della
Compagnia concludente e con l'adozione dei provvedimenti conseguenziali, anche in punto di spese di lite;
Nel merito – ritenere e dichiarare infondata la domanda attorea, indi rigettarla;
– in subordine, ridurre la domanda attorea nei limiti del danno allegato e provato, con applicazione dell'art. 1227
c.c.; – in ogni caso, contenere la condanna della nei limiti del solo danno Parte_2 accertato di natura patrimoniale, tenuto conto del massimale di polizza, nonché della franchigia contrattuale di € 3.000,00, che dovrà restare integralmente a carico dell'Ente convenuto;
– per le ragioni di cui in narrativa, ritenere e dichiarare la nullità della domanda di cumulo di interessi legali
e rivalutazione monetaria”.
All'udienza del 04.06.2025 precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti a 20 + 20.
Ciò premesso, in punto di diritto va rilevato quanto segue.
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione.
La tutela risarcitoria nei confronti della pubblica amministrazione va posta dinanzi al giudice amministrativo quando il danno è conseguenza immediata e diretta dell'illegittimità del provvedimento impugnato (Cass. civ., Sez. Unite, 22.01.2015, n. 1162; Cass. civ., Sez. Unite, 15.6.2006 n. 13911).
Sussiste, pertanto, la giurisdizione del giudice ordinario, ogni volta che il comportamento della pubblica amministrazione risulta spogliato da ogni interferenza con un suo atto autoritativo, quando non risulta nemmeno mediatamente espressione dell'esercizio di un potere autoritativo, o quando il singolo atto o provvedimento interdittivo non costituisce oggetto del giudizio e si lamenta, nella prospettazione attorea, esclusivamente l'illiceità della condotta del soggetto pubblico suscettibile di
3 incidere sui diritti del terzo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario (Cass. civ., Sez. Unite,
18/10/2005, n. 20123). La pubblica amministrazione è vincolata al rispetto della regola generale del
“neminem laedere” e può essere chiamata a rispondere dei danni derivanti da comportamenti illeciti.
Nel caso di specie, la richiesta risarcitoria di parte attrice è individuata nella condotta illegittima/illecita del , lesiva del principio del 'neminem laedere', in quanto il pregiudizio Controparte_1 individuato non si pone quale diretta e immediata conseguenza dell'illegittimità di un atto o dello stesso esercizio del potere pubblico, ossia la necessità di eseguire i lavori pubblici aventi ad oggetto la realizzazione di un ampliamento della rete fognaria, bensì come effetto di un comportamento, attivo o omissivo, della pubblica amministrazione in cui il provvedimento amministrativo non rileva quale elemento costitutivo della fattispecie risarcitoria.
Nel merito, la domanda non può trovare accoglimento.
La parte attrice ha sostenuto che, a seguito della chiusura al traffico veicolare, ambo direzioni, della strada provinciale 3/III, tratto da incrocio SP 14/Comune di Camporotondo Etneo, con conseguente spostamento del traffico dall'originario percorso, in cui si trovava l'attività commerciale della stessa, ad altro percorso, avrebbe subìto un progressivo ed inesorabile decremento delle vendite e drastica diminuzione del fatturato e del volume d'affari e che il danno sarebbe da imputare a comportamenti illegittimi/illeciti/negligenti del , tra i quali la mancata vigilanza e controlli Controparte_1 sulla esecuzione dei lavori da parte della ditta appaltante.
La Suprema Corte ha precisato che "in caso di domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti della Pubblica Amministrazione al fine di stabilire se la fattispecie concreta integra un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ. il giudice deve procedere, in ordine successivo, a svolgere le seguenti indagini: a) accertare la sussistenza di un evento dannoso;
b) stabilire se l'accertato danno sia qualificabile come danno ingiusto, in relazione alla sua incidenza su un interesse rilevante per l'ordinamento, tale essendo l'interesse indifferentemente tutelato nelle forme del diritto soggettivo (assoluto o relativo), dell'interesse legittimo (funzionale alla protezione di un determinato bene della vita, la cui lesione rileva ai fini in esame) o dell'interesse di altro tipo, pur se non immediato oggetto di tutela in quanto dall'ordinamento preso in considerazione a fini diversi da quelli risarcitori (e quindi comunque non qualificabile come interesse di mero fatto); c) accertare sotto il profilo causale, facendo applicazione dei noti criteri generali, se l'evento dannoso sia riferibile ad una condotta (positiva od omissiva) della P.a.; d) stabilire se l'evento dannoso sia imputabile a dolo o colpa della P.a., non trovando al riguardo applicazione il principio secondo cui la colpa della struttura pubblica dovrebbe considerarsi sussistente "in re ipsa" in caso di esecuzione volontaria di
4 atto amministrativo illegittimo" (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 6199 del 29/03/2004; Cass. Civ., n.
2340 del 26/01/2022).
Ancora, “Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda risarcitoria, proposta dal privato nei confronti della P.A., per i danni derivati alla proprietà privata in conseguenza di comportamenti colposi determinatisi nella fase di progettazione e realizzazione di un'opera pubblica, trovando essa fondamento nell'inosservanza di regole tecniche o di canoni di diligenza e prudenza nell'esecuzione dei lavori, senza investire scelte ed atti autoritativi dell'amministrazione medesima.”
(Cass. SSUU n.7529/20; Cass.SSUU n.6100/23).
In primo luogo, occorre rilevare la sussistenza di un preminente interesse pubblico in termini di cura del territorio con riferimento all'esecuzione dei lavori di cui si tratta in quanto destinati alla realizzazione del 2° lotto del sistema fognario e depurativo intercomunale, costruzione del collettore ovest tratto B-C, idonei a garantire l'ampliamento e l'estensione della rete fognaria.
Proprio in ragione della sussistenza di tale interesse pubblico è necessaria la prova rigorosa dell'illegittimità/illiceità del comportamento dell'amministrazione ai fini del riconoscimento delle ragioni vantate dalla parte attrice.
Quest'ultima, invero, lamenta l'incuria e l'inerzia del convenuto agli obblighi di controllo CP_1 sulla ditta appaltante, al fine del rispetto del termine di 120 giorni per la ultimazione dei lavori e per non essersi attivato tempestivamente per chiedere alla Provincia la proroga della concessione o una nuova concessione, causando ritardo nel completamento dell'opera pubblica.
Sotto questo aspetto l'onere probatorio in capo alla parte attrice è risultato carente atteso che non è stata fornita la prova necessaria, che la chiusura del tratto stradale sia dipesa da un esercizio illegittimo del potere pubblico, ovvero, dalla mancata vigilanza e/o controllo sulla esecuzione dei lavori da parte della ditta appaltante.
Sul punto, non è stata fornita alcuna prova dell'imputabilità del ritardo nella consegna dei lavori ad un CP_ comportamento colposo o doloso dell' convenuto né, tanto meno, il mero differimento di qualche mese nella consegna integra ex se un fatto illecito risarcibile.
Invero, dalla ricostruzione cronologica degli eventi effettuata attraverso la documentazione e le delibere prodotte in atti, risulta che i lavori si sono protratti solamente per qualche mese in più rispetto a quanto inizialmente previsto, a causa dello stato dei luoghi, e anche per assicurare ai cittadini la fruibilità delle strade e l'accesso veicolare e pedonale alle zone limitrofe.
La chiusura della strada provinciale al traffico per l'esecuzione dei lavori è stata oggetto, dopo il primo provvedimento di autorizzazione, anche di una conferenza di servizi all'esito della quale è stata
5 revocata l'ordinanza Provinciale n. 1 del 20.01.2012, che stabiliva la chiusura totale al traffico veicolare della SP 3/III, ed emanata l'ordinanza Provinciale n. 6 del 27/02/2012 che, sebbene confermando la chiusura al traffico della detta arteria, consentiva l'accesso veicolare e pedonale ai residenti ed ai titolari delle attività commerciali per il periodo di esecuzione dei lavori.
Alla scadenza dei 120 giorni previsti per l'esecuzione dei lavori (28.06.2012), a dispetto di quanto dedotto dall'attrice, risulta che il Comune di abbia tempestivamente sollecitato la CP_1
Provincia, come risulta dalla nota prot. n. 49561 del 28.06.2012 (all.8 fascicolo di parte convenuta).
Non risulta, pertanto, dimostrata un'attività negligente imputabile al convenuto tale da qualificare la condotta del come illecita per lavori inerenti una strada peraltro di proprietà della Provincia di CP_1
Catania (oggi Città metropolitana di Catania), anche tenuto conto che non risulta sia stata mai avanzata contestazione in sede amministrativa avverso i provvedimenti amministrativi all'epoca adottati.
Né è stata fornita alcuna evidenza probatoria, che il danno lamentato dall'attrice alla propria attività commerciale fosse riconducibile al mancato passaggio sulla detta arteria dei mezzi articolati, anche tenuto conto che non vi sono elementi da cui desumere che la clientela dell'attività commerciale fosse rappresentata esclusivamente da autisti di passaggio sulla limitrofa strada provinciale.
Pertanto, per tali ragioni è stata denegata l'ammissione della prova orale e la CTU atteso che il danno lamentato dall'attrice alla propria attività commerciale, presuppone nella fattispecie concreta la preliminare prova dell'an ossia della commissione di un fatto illecito fonte di danno risarcibile.
Conclusivamente, difettando la prova del fatto illecito non ricorrono i presupposti previsti per la responsabilità risarcitoria del convenuto, anche tenuto conto che nella fattispecie non è stata prospettata una responsabilità da c.d. attività lecita dell'amministrazione che, a date condizioni, può dare luogo ad un ristoro di eventuali conseguenze derivanti, bensì viene imputata al una condotta colpevole, CP_1 illecita, fonte di danno ingiusto.
Infine, sebbene l'assenza di prova dell'an e di condotta illecita fonte di danno ingiusto sia preliminare, deve anche rilevarsi, il difetto di prova di nesso causale tra condotta colpevole e danno evento. A seguito delle specifiche contestazioni mosse dal sul punto, circa il fatto che la chiusura CP_1 attenesse alla diversa strada provinciale, e non la via dell'esercizio commerciale che risulta ubicato all'interno del centro abitato di Camporotondo Etneo, senza che sia stata dedotta la chiusura del transito pedonale o veicolare dei residenti e titolari di attività commerciali, né l'inaccessibilità di tale tratto viario, nè l'impossibilità di raggiungere il bar attraverso percorsi alternativi, seppur eventualmente con qualche disagio. E' infatti incontestato che non fosse possibile la sosta di mezzi pesanti nel luogo in cui
è collocato il bar.
6 Per le dette ragioni, la domanda va rigettata.
Tuttavia, deve escludersi che ricorrano nella fattispecie concreta i presupposti della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta dalla parte convenuta, poiché non risulta che parte attrice abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave, non essendo sufficiente la mera infondatezza della domanda attorea.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quantificate in dispositivo applicati i valori di cui al
D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022 tenuto conto del valore della domanda rapportato tuttavia all'attività difensiva e processuale in concreto svolta (assenza di istruttoria in senso stretto e natura documentale della causa). Del pari, gravano sulla parte attrice, sulla scorta del principio di causalità, le spese di lite in favore del terzo chiamato liquidate in dispositivo applicati i valori di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva e processuale in concreto svolta (assenza di istruttoria in senso stretto e natura documentale della causa).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa: rigetta la domanda attorea;
condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite, in favore del , ed in Controparte_1 favore del terzo chiamato che liquida, per ciascuno, in Controparte_2
€14.598,00, oltre ad oneri e accessori se dovuti per legge.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 12/09/2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
( ), elettivamente domiciliata in Belpasso presso lo Parte_1 CodiceFiscale_1 studio dell'Avv. Alfio Sambataro che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore;
ATTORE
CONTRO
(C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato, con sede presso la Casa Comunale via S. Abate s.n.c., CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Adele Maria Ollà per procura in calce alla comparsa;
CONVENUTO
CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI
(già, - C.F. ), in Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in VIA A. DE GASPERI, 151
CATANIA presso lo studio dell'avv. SPAGNOLO SANTO, che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa;
TERZO CHIAMATO
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza del 04/06/2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
Con atto di citazione notificato in data 10.09.2018, ha convenuto in giudizio il Parte_1
1 formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, Controparte_1 respinta ogni contraria istanza, eccezione o difesa ritenere e dichiarare la totale responsabilità del convenuto , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in ordine ai Controparte_1 fatti sopra esposti, e, per lo effetto, condannare il medesimo al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice, sig.ra , da quantificarsi nella complessiva somma di € 745.372,06, di cui Parte_1
€ 106.830,06 per la causale di cui al superiore punto A); € 388.542,00 per la causale di cui al superiore punto B); € 150.000,00 per la causale di cui al superiore punto C); € 100.000,00 per la causale di cui al superiore punto D), o di quell'altra somma, maggiore o minore, che dovesse risultare in base alla compienda istruttoria o in base a valutazione equitativa del Decidente. Con interessi legali
e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito (agosto 2012 data della diffida doc. 4) al soddisfo”.
Ha dedotto di svolgere attività commerciale di bar-pasticceria-tavola calda con somministrazione presso la propria sede in Camporotondo Etneo alla via Papa Giovanni XIII n. 46 con inizio nell'anno
2011. La chiusura al traffico veicolare, ambo direzioni, della strada provinciale 3/III, tratto da incrocio
SP 14/Comune di Camporotondo Etneo, ha determinato lo spostamento del traffico dall'originario percorso, in cui si trovava il bar dell'attrice, ad altro percorso, causando un “decremento della situazione economica” fino alla totale chiusura dell'attività. Ha imputato il danno a comportamenti illegittimi/illeciti del , tra i quali la mancata vigilanza e controlli sulla Controparte_1 esecuzione dei lavori di ampliamento della rete fognaria, realizzati al di sotto del manto stradale della strada provinciale, da parte della ditta appaltante.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08.01.2019 si è costituito in giudizio il
, chiedendo la chiamata in causa della propria compagnia assicurativa e Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni: “…Nel rito ritenere e dichiarare il proprio difetto di giurisdizione
a conoscere la controversia in atti e conseguentemente ritenere e dichiarare inammissibili le domande avanzate dalla sig.ra nel presente giudizio in quanto appartenenti alla giurisdizione Parte_1 del GA;
- In via gradata, e sempre in via preliminare, ritenere e dichiarare inammissibile la domanda attorea nei confronti del per carenza di legittimazione passiva dell'Ente; - Senza recesso dalle CP_1 superiori eccezioni d'ordine preliminare, in via subordinata nel merito ritenere e dichiarare infondate le domande avanzate da parte attrice e per l'effetto integralmente rigettarle in quanto palesemente infondate in fatto e diritto e prive di riscontro probatorio;
- Dire in ogni caso non dovute le somme nella misura richiesta. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea ritenere e statuire l'obbligo della (ex Controparte_2 [...]
[...
[...] con sede in Milano viale Certosa n. 222, a tenere indenne e a manlevare il Controparte_4
di tutte le somme che esso sarebbe tenuto a corrispondere all'attore Controparte_1 CP_1 in conseguenza dei fatti per cui è causa. Con vittoria di spese, compensi e onorari”.
Autorizzata la chiamata di terzo, si è costituita in giudizio (ex Controparte_2 [...]
con comparsa depositata in data 24.02.2020, con la quale ha formulato le Controparte_3 seguenti conclusioni: “In via preliminare – per i motivi di cui in narrativa, ritenere e dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice amministrativo, con l'adozione dei provvedimenti conseguenziali;
– in ogni caso, per i motivi di cui in narrativa, ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del , statuendo come per l'effetto, anche in punto di Controparte_1 spese di lite;
– in esito alle risultanze istruttorie ed evidenze probatorie, ritenere e dichiarare
l'inoperatività della polizza CARIGE RCT/O n. 800591570 Ramo 50 in forza dell'art. 20, lett. f)
C.G.A., rigettando la domanda di manleva spiegata dall'Ente convenuto nei confronti della
Compagnia concludente e con l'adozione dei provvedimenti conseguenziali, anche in punto di spese di lite;
Nel merito – ritenere e dichiarare infondata la domanda attorea, indi rigettarla;
– in subordine, ridurre la domanda attorea nei limiti del danno allegato e provato, con applicazione dell'art. 1227
c.c.; – in ogni caso, contenere la condanna della nei limiti del solo danno Parte_2 accertato di natura patrimoniale, tenuto conto del massimale di polizza, nonché della franchigia contrattuale di € 3.000,00, che dovrà restare integralmente a carico dell'Ente convenuto;
– per le ragioni di cui in narrativa, ritenere e dichiarare la nullità della domanda di cumulo di interessi legali
e rivalutazione monetaria”.
All'udienza del 04.06.2025 precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti a 20 + 20.
Ciò premesso, in punto di diritto va rilevato quanto segue.
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione.
La tutela risarcitoria nei confronti della pubblica amministrazione va posta dinanzi al giudice amministrativo quando il danno è conseguenza immediata e diretta dell'illegittimità del provvedimento impugnato (Cass. civ., Sez. Unite, 22.01.2015, n. 1162; Cass. civ., Sez. Unite, 15.6.2006 n. 13911).
Sussiste, pertanto, la giurisdizione del giudice ordinario, ogni volta che il comportamento della pubblica amministrazione risulta spogliato da ogni interferenza con un suo atto autoritativo, quando non risulta nemmeno mediatamente espressione dell'esercizio di un potere autoritativo, o quando il singolo atto o provvedimento interdittivo non costituisce oggetto del giudizio e si lamenta, nella prospettazione attorea, esclusivamente l'illiceità della condotta del soggetto pubblico suscettibile di
3 incidere sui diritti del terzo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario (Cass. civ., Sez. Unite,
18/10/2005, n. 20123). La pubblica amministrazione è vincolata al rispetto della regola generale del
“neminem laedere” e può essere chiamata a rispondere dei danni derivanti da comportamenti illeciti.
Nel caso di specie, la richiesta risarcitoria di parte attrice è individuata nella condotta illegittima/illecita del , lesiva del principio del 'neminem laedere', in quanto il pregiudizio Controparte_1 individuato non si pone quale diretta e immediata conseguenza dell'illegittimità di un atto o dello stesso esercizio del potere pubblico, ossia la necessità di eseguire i lavori pubblici aventi ad oggetto la realizzazione di un ampliamento della rete fognaria, bensì come effetto di un comportamento, attivo o omissivo, della pubblica amministrazione in cui il provvedimento amministrativo non rileva quale elemento costitutivo della fattispecie risarcitoria.
Nel merito, la domanda non può trovare accoglimento.
La parte attrice ha sostenuto che, a seguito della chiusura al traffico veicolare, ambo direzioni, della strada provinciale 3/III, tratto da incrocio SP 14/Comune di Camporotondo Etneo, con conseguente spostamento del traffico dall'originario percorso, in cui si trovava l'attività commerciale della stessa, ad altro percorso, avrebbe subìto un progressivo ed inesorabile decremento delle vendite e drastica diminuzione del fatturato e del volume d'affari e che il danno sarebbe da imputare a comportamenti illegittimi/illeciti/negligenti del , tra i quali la mancata vigilanza e controlli Controparte_1 sulla esecuzione dei lavori da parte della ditta appaltante.
La Suprema Corte ha precisato che "in caso di domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti della Pubblica Amministrazione al fine di stabilire se la fattispecie concreta integra un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ. il giudice deve procedere, in ordine successivo, a svolgere le seguenti indagini: a) accertare la sussistenza di un evento dannoso;
b) stabilire se l'accertato danno sia qualificabile come danno ingiusto, in relazione alla sua incidenza su un interesse rilevante per l'ordinamento, tale essendo l'interesse indifferentemente tutelato nelle forme del diritto soggettivo (assoluto o relativo), dell'interesse legittimo (funzionale alla protezione di un determinato bene della vita, la cui lesione rileva ai fini in esame) o dell'interesse di altro tipo, pur se non immediato oggetto di tutela in quanto dall'ordinamento preso in considerazione a fini diversi da quelli risarcitori (e quindi comunque non qualificabile come interesse di mero fatto); c) accertare sotto il profilo causale, facendo applicazione dei noti criteri generali, se l'evento dannoso sia riferibile ad una condotta (positiva od omissiva) della P.a.; d) stabilire se l'evento dannoso sia imputabile a dolo o colpa della P.a., non trovando al riguardo applicazione il principio secondo cui la colpa della struttura pubblica dovrebbe considerarsi sussistente "in re ipsa" in caso di esecuzione volontaria di
4 atto amministrativo illegittimo" (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 6199 del 29/03/2004; Cass. Civ., n.
2340 del 26/01/2022).
Ancora, “Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda risarcitoria, proposta dal privato nei confronti della P.A., per i danni derivati alla proprietà privata in conseguenza di comportamenti colposi determinatisi nella fase di progettazione e realizzazione di un'opera pubblica, trovando essa fondamento nell'inosservanza di regole tecniche o di canoni di diligenza e prudenza nell'esecuzione dei lavori, senza investire scelte ed atti autoritativi dell'amministrazione medesima.”
(Cass. SSUU n.7529/20; Cass.SSUU n.6100/23).
In primo luogo, occorre rilevare la sussistenza di un preminente interesse pubblico in termini di cura del territorio con riferimento all'esecuzione dei lavori di cui si tratta in quanto destinati alla realizzazione del 2° lotto del sistema fognario e depurativo intercomunale, costruzione del collettore ovest tratto B-C, idonei a garantire l'ampliamento e l'estensione della rete fognaria.
Proprio in ragione della sussistenza di tale interesse pubblico è necessaria la prova rigorosa dell'illegittimità/illiceità del comportamento dell'amministrazione ai fini del riconoscimento delle ragioni vantate dalla parte attrice.
Quest'ultima, invero, lamenta l'incuria e l'inerzia del convenuto agli obblighi di controllo CP_1 sulla ditta appaltante, al fine del rispetto del termine di 120 giorni per la ultimazione dei lavori e per non essersi attivato tempestivamente per chiedere alla Provincia la proroga della concessione o una nuova concessione, causando ritardo nel completamento dell'opera pubblica.
Sotto questo aspetto l'onere probatorio in capo alla parte attrice è risultato carente atteso che non è stata fornita la prova necessaria, che la chiusura del tratto stradale sia dipesa da un esercizio illegittimo del potere pubblico, ovvero, dalla mancata vigilanza e/o controllo sulla esecuzione dei lavori da parte della ditta appaltante.
Sul punto, non è stata fornita alcuna prova dell'imputabilità del ritardo nella consegna dei lavori ad un CP_ comportamento colposo o doloso dell' convenuto né, tanto meno, il mero differimento di qualche mese nella consegna integra ex se un fatto illecito risarcibile.
Invero, dalla ricostruzione cronologica degli eventi effettuata attraverso la documentazione e le delibere prodotte in atti, risulta che i lavori si sono protratti solamente per qualche mese in più rispetto a quanto inizialmente previsto, a causa dello stato dei luoghi, e anche per assicurare ai cittadini la fruibilità delle strade e l'accesso veicolare e pedonale alle zone limitrofe.
La chiusura della strada provinciale al traffico per l'esecuzione dei lavori è stata oggetto, dopo il primo provvedimento di autorizzazione, anche di una conferenza di servizi all'esito della quale è stata
5 revocata l'ordinanza Provinciale n. 1 del 20.01.2012, che stabiliva la chiusura totale al traffico veicolare della SP 3/III, ed emanata l'ordinanza Provinciale n. 6 del 27/02/2012 che, sebbene confermando la chiusura al traffico della detta arteria, consentiva l'accesso veicolare e pedonale ai residenti ed ai titolari delle attività commerciali per il periodo di esecuzione dei lavori.
Alla scadenza dei 120 giorni previsti per l'esecuzione dei lavori (28.06.2012), a dispetto di quanto dedotto dall'attrice, risulta che il Comune di abbia tempestivamente sollecitato la CP_1
Provincia, come risulta dalla nota prot. n. 49561 del 28.06.2012 (all.8 fascicolo di parte convenuta).
Non risulta, pertanto, dimostrata un'attività negligente imputabile al convenuto tale da qualificare la condotta del come illecita per lavori inerenti una strada peraltro di proprietà della Provincia di CP_1
Catania (oggi Città metropolitana di Catania), anche tenuto conto che non risulta sia stata mai avanzata contestazione in sede amministrativa avverso i provvedimenti amministrativi all'epoca adottati.
Né è stata fornita alcuna evidenza probatoria, che il danno lamentato dall'attrice alla propria attività commerciale fosse riconducibile al mancato passaggio sulla detta arteria dei mezzi articolati, anche tenuto conto che non vi sono elementi da cui desumere che la clientela dell'attività commerciale fosse rappresentata esclusivamente da autisti di passaggio sulla limitrofa strada provinciale.
Pertanto, per tali ragioni è stata denegata l'ammissione della prova orale e la CTU atteso che il danno lamentato dall'attrice alla propria attività commerciale, presuppone nella fattispecie concreta la preliminare prova dell'an ossia della commissione di un fatto illecito fonte di danno risarcibile.
Conclusivamente, difettando la prova del fatto illecito non ricorrono i presupposti previsti per la responsabilità risarcitoria del convenuto, anche tenuto conto che nella fattispecie non è stata prospettata una responsabilità da c.d. attività lecita dell'amministrazione che, a date condizioni, può dare luogo ad un ristoro di eventuali conseguenze derivanti, bensì viene imputata al una condotta colpevole, CP_1 illecita, fonte di danno ingiusto.
Infine, sebbene l'assenza di prova dell'an e di condotta illecita fonte di danno ingiusto sia preliminare, deve anche rilevarsi, il difetto di prova di nesso causale tra condotta colpevole e danno evento. A seguito delle specifiche contestazioni mosse dal sul punto, circa il fatto che la chiusura CP_1 attenesse alla diversa strada provinciale, e non la via dell'esercizio commerciale che risulta ubicato all'interno del centro abitato di Camporotondo Etneo, senza che sia stata dedotta la chiusura del transito pedonale o veicolare dei residenti e titolari di attività commerciali, né l'inaccessibilità di tale tratto viario, nè l'impossibilità di raggiungere il bar attraverso percorsi alternativi, seppur eventualmente con qualche disagio. E' infatti incontestato che non fosse possibile la sosta di mezzi pesanti nel luogo in cui
è collocato il bar.
6 Per le dette ragioni, la domanda va rigettata.
Tuttavia, deve escludersi che ricorrano nella fattispecie concreta i presupposti della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta dalla parte convenuta, poiché non risulta che parte attrice abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave, non essendo sufficiente la mera infondatezza della domanda attorea.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quantificate in dispositivo applicati i valori di cui al
D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022 tenuto conto del valore della domanda rapportato tuttavia all'attività difensiva e processuale in concreto svolta (assenza di istruttoria in senso stretto e natura documentale della causa). Del pari, gravano sulla parte attrice, sulla scorta del principio di causalità, le spese di lite in favore del terzo chiamato liquidate in dispositivo applicati i valori di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva e processuale in concreto svolta (assenza di istruttoria in senso stretto e natura documentale della causa).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa: rigetta la domanda attorea;
condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite, in favore del , ed in Controparte_1 favore del terzo chiamato che liquida, per ciascuno, in Controparte_2
€14.598,00, oltre ad oneri e accessori se dovuti per legge.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 12/09/2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
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