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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/10/2025, n. 2403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2403 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14161/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14161 del 2024 promossa da:
(C.F. ) e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'Avv. Luigi Piersimoni, ed elettivamente domiciliati C.F._2 presso lo studio del difensore in Roma, via Augusto Paperi n. 11, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale.
Conclusioni del ricorso: “
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando gli obblighi di legge;
2. La casa coniugale sita in Roma alla via Stefano Breda n. 30 piano terra di proprietà di entrambi i ricorrenti rimarrà in godimento esclusivo della sig.ra
[...]
;
3. Il sig. si allontanerà dalla casa coniugale asportando i propri effetti Parte_1 Parte_2 personali e andrà ad abitare nell'appartamento sito sempre in Roma alla via Stefano Breda n. 30 F primo piano di proprietà di entrambi ma che sarà lasciato in uso esclusivo al sig. ;
4. I Parte_2 ricorrenti, economicamente autosufficienti, con la sottoscrizione del presente accordo dichiarano di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altro avendo appianato tutte le eventuali pendenze economiche.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. le parti, rappresentato di aver contratto matrimonio concordatario in Roma il 20 agosto 1978, che dal matrimonio sono nati due figli: (nato a [...] il [...]) e (nata a [...] [...]), entrambi maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti, che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti, hanno chiesto di separarsi alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e riportate in epigrafe.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che ha non ha formulato osservazioni.
Alla nota scritta in sostituzione di udienza del 07.10.2025 il difensore dei ricorrenti ha allegato la dichiarazione, sottoscritta personalmente dalle parti, con cui queste ultime hanno confermato le condizioni stabilite in ricorso e di non volersi riconciliare.
***
Il matrimonio trova riscontro nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Frascati, in atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso in Frascati (RM) (e non Roma, come indicato nel ricorso introduttivo), il 20 agosto 1978, in regime di comunione dei beni, con atto trascritto al Reg. di Matrimonio del suddetto Comune al n. 284, parte II, serie A, anno 1978
Le parti anche nella dichiarazione datata il 6 ottobre 2025, allegata alla nota scritta in sostituzione di udienza, hanno ribadito di non volersi riconciliare, sicché nulla osta alla pronuncia di separazione personale su loro domanda congiunta e le parti sono autorizzate a vivere separate.
In assenza di figli minorenni e non economicamente autosufficienti, il Collegio prende atto di quanto concordato dalle parti, con pattuizioni di mera valenza negoziale, esulanti dal contenuto accessorio della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n 14161 del 2024 V.G., così provvede:
“1. Pronuncia la separazione personale di e , che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Frascati (RM) il 20.08.1978, in regime di comunione dei beni, autorizzando le parti a vivere separatamente.
2. Prende atto degli accordi intercorsi tra le parti di mera valenza negoziale esulanti dal contenuto accessorio della separazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Frascati di provvedere alla annotazione della presente sentenza (Registro degli Atti di Matrimonio, atto n. 284, Parte 2, Serie A, Anno 1978);
3. Nulla sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Frascati per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 17.10.2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente Dott.ssa Claudia Marra
Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14161 del 2024 promossa da:
(C.F. ) e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'Avv. Luigi Piersimoni, ed elettivamente domiciliati C.F._2 presso lo studio del difensore in Roma, via Augusto Paperi n. 11, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale.
Conclusioni del ricorso: “
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando gli obblighi di legge;
2. La casa coniugale sita in Roma alla via Stefano Breda n. 30 piano terra di proprietà di entrambi i ricorrenti rimarrà in godimento esclusivo della sig.ra
[...]
;
3. Il sig. si allontanerà dalla casa coniugale asportando i propri effetti Parte_1 Parte_2 personali e andrà ad abitare nell'appartamento sito sempre in Roma alla via Stefano Breda n. 30 F primo piano di proprietà di entrambi ma che sarà lasciato in uso esclusivo al sig. ;
4. I Parte_2 ricorrenti, economicamente autosufficienti, con la sottoscrizione del presente accordo dichiarano di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altro avendo appianato tutte le eventuali pendenze economiche.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. le parti, rappresentato di aver contratto matrimonio concordatario in Roma il 20 agosto 1978, che dal matrimonio sono nati due figli: (nato a [...] il [...]) e (nata a [...] [...]), entrambi maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti, che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti, hanno chiesto di separarsi alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e riportate in epigrafe.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che ha non ha formulato osservazioni.
Alla nota scritta in sostituzione di udienza del 07.10.2025 il difensore dei ricorrenti ha allegato la dichiarazione, sottoscritta personalmente dalle parti, con cui queste ultime hanno confermato le condizioni stabilite in ricorso e di non volersi riconciliare.
***
Il matrimonio trova riscontro nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Frascati, in atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso in Frascati (RM) (e non Roma, come indicato nel ricorso introduttivo), il 20 agosto 1978, in regime di comunione dei beni, con atto trascritto al Reg. di Matrimonio del suddetto Comune al n. 284, parte II, serie A, anno 1978
Le parti anche nella dichiarazione datata il 6 ottobre 2025, allegata alla nota scritta in sostituzione di udienza, hanno ribadito di non volersi riconciliare, sicché nulla osta alla pronuncia di separazione personale su loro domanda congiunta e le parti sono autorizzate a vivere separate.
In assenza di figli minorenni e non economicamente autosufficienti, il Collegio prende atto di quanto concordato dalle parti, con pattuizioni di mera valenza negoziale, esulanti dal contenuto accessorio della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n 14161 del 2024 V.G., così provvede:
“1. Pronuncia la separazione personale di e , che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Frascati (RM) il 20.08.1978, in regime di comunione dei beni, autorizzando le parti a vivere separatamente.
2. Prende atto degli accordi intercorsi tra le parti di mera valenza negoziale esulanti dal contenuto accessorio della separazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Frascati di provvedere alla annotazione della presente sentenza (Registro degli Atti di Matrimonio, atto n. 284, Parte 2, Serie A, Anno 1978);
3. Nulla sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Frascati per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 17.10.2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente Dott.ssa Claudia Marra
Dott.ssa Marta Ienzi