Sentenza 27 settembre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/09/2019, n. 39794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39794 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IE LF nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/03/2018 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA, che ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi. udito il difensore, avv. VINCENZO CIRILLO, del foro di TORRE ANNUNZIATA, in proprio e quale sostituto processuale, per delega orale, dell'avvocato LF PISCINO, del foro di TORRE ANNUNZIATA, in difesa di LF IE, il quale conclude chiedendo l'annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 15 marzo 2018 la Corte di assise di appello di Napoli ha confermato quella, emessa il 14 settembre 2016, con cui il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli ha, tra l'altro, ritenuto AL CH colpevole dei delitti di omicidio consumato e tentato pluriaggravati e dei connessi reati in materia di armi e lo ha condannato alla pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato, di trenta anni di reclusione.
2. Il procedimento penale promosso a carico, tra gli altri, di AL CH attiene all'omicidio di AU ND, con contestuale ferimento di AL US, avvenuto in Torre AN il 28 febbraio 1999. La responsabilità di CH è stata ritenuta sulla scorta delle chiamate in correità di NC NO ed DO DE VA, collaboratori di giustizia chiamati a rispondere dei medesimi reati e rei confessi, e dei riscontri acquisiti grazie all'apporto di LE PO, lui pure collaboratore di giustizia. Secondo la ricostruzione avallata dai giudici di merito, la decisione di uccidere ND era maturata in seno al clan CH, ritenendo i fratelli AL e US CH che la morte del cognato RI IZ dovesse essere ricondotta proprio a ND, con il quale IZ aveva avuto contrasti per ragioni legate al traffico di sostanze stupefacenti. I CH, in particolare, intendendo far eseguire il delitto a persone sconosciute alla vittima designata e, più in generale, estranee all'area di Torre AN, si erano rivolti al gruppo alleato dei RA, il cui reggente pro tempore, Giacomo Zeno, aveva all'uopo incaricato NC NO e RE Di AT i quali, effettuato, da parte di NO, un previo sopralluogo e ricevute le armi da AL CH, avevano organizzato l'agguato che, tuttavia, era stato rinviato per un problema contingente (l'anticipata ed accidentale esplosione di un colpo di pistola). A distanza di circa quindici giorni, CH aveva consegnato nuovamente, presso l'abitazione di DO DE VA, suo sodale, le armi a NO e Di AT i quali, ricevute le opportune indicazioni circa il bersaglio da colpire, lo avevano raggiunto ed ucciso per poi riparare a casa di DE VA, il quale li aveva infine ricondotti in Ercolano. NO, nell'occasione, era stato colpito di striscio alla spalla dal fuoco aperto ex parte adversa, precisamente da AL US, il quale si trovava insieme a ND ed era stato, a sua volta, ferito.
2.1. La Corte di assiste di appello, chiamata a valutare, quanto all'affermazione della penale responsabilità, la posizione del solo AL CH (stante l'opzione collaborativa di NO e DE VA e la confessione di Di AT, non accompagnata da chiamate in correità), ritiene innanzitutto la piena attendibilità delle dichiarazioni rese da NO, DE VA e PO, vagliate in ossequio ai canoni in proposito fissati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Ribadisce, in specie, l'affidabilità soggettiva di ciascuno dei dichiaranti, attestata, tra l'altro, dalle solide conquiste giudiziarie in merito all'esistenza delle compagini criminali di rispettiva appartenenza ed alla alleanza dalle stesse siglata, nonché l'intrinseca affidabilità delle propalazioni, conformi a canoni di precisione e coerenza logica ed adeguatamente supportate da inequivoci elementi di riscontro esterno, concernenti la prova generica del fatto omicidiario, avvenuto nelle circostanze spazio-temporali e secondo le modalità operative da loro descritte, il coinvolgimento di AL US, la causale, la solidarietà tra i gruppi CH e RA, la confessione di RE Di AT. Conclude, al riguardo, che all'esito della valutazione complessiva delle dichiarazioni dei collaboratori e dei riscontri individualizzanti reciprocamente apportati, secondo il noto criterio della c.d. «convergenza del molteplice», possa dirsi definitivamente dimostrato che AL CH fu il mandante dell'omicidio di ND, materialmente eseguita da Di AT e NO con la collaborazione di DE VA.
2.2. La Corte di assise di appello partenopea avalla, al riguardo, le conclusioni già raggiunte dal Giudice dell'udienza preliminare e disattende, per contro, le obiezioni mosse dalla difesa di CH, estese, in primo luogo, all'incidenza sull'attendibilità di PO e DE VA del negativo esito, nell'ottica dell'accusa, di altri procedimenti, pure promossi nei confronti di AL CH in conseguenza delle loro dichiarazioni (relativi, rispettivamente, ad una ipotesi di narcotraffico, all'omicidio di SA TU ed al tentato omicidio di DR AL), esito che è stato determinato, nota il giudice di secondo grado, da ragioni che prescindono da un giudizio di inaffidabilità di PO e\o DE VA mai espresso dall'autorità giudiziaria. La Corte di assise di appello smentisce, analogamente, l'assunto difensivo che fonda l'inattendibilità delle dichiarazioni di LE PO sulla scorta di quanto da lui riferito, invece, in ordine ad un diverso e successivo episodio onnicidiario, nonché quello secondo cui DE VA aveva, diversamente da quanto esposto da NO, indicato RE Di AT (anziché, come effettivamente accaduto, RE VI) quale autore di altro tentativo di uccisione di ND, non coronato da successo per non essere stata reperita la vittima designata.Il giudice di appello si confronta, quindi, con le discrasie tra il narrato dei vari dichiaranti, che reputa trascurabili e marginali e, comunque, non idonee ad incidere sull'apprezzamento della sincerità di ciascuno di loro, in quanto dovute allo iato tra il tempo dei fatti e quello in cui le dichiarazioni sono state rese ed afferenti, in specie, ai primi tentativi per uccidere ND, al ruolo effettivamente svolto da DO DE VA, alle modalità di fuga degli esecutori materiali;
profili, questi, che non intaccano il nucleo centrale ed essenziale delle chiamate in correità, vedente sull'individuazione in AL CH del primario autore del mandato di morte. La Corte di assise di appello sottolinea, ancora, che le conclusioni raggiunte dal Giudice dell'udienza preliminare trovano ulteriore conferma nella convergenza e sovrapponibilità del dire dei collaboratori in ordine alla stretta alleanza, all'epoca dei fatti, tra i clan CH e RA, alla concorde indicazione del movente dell'omicidio, all'individuazione dei killers in componenti del gruppo RA, all'attribuzione a DE VA di compiti di ausilio, al coinvolgimento nella sparatoria di AL US, al corrispettivo lucrato da Di AT e NO, costituito, rispettivamente, da un orologio d'oro e da un quantitativo di sostanza stupefacente. Il giudice di secondo grado replica, quindi, alle obiezioni difensive che contestano l'attendibilità di DE VA sul rilievo che egli, per sua stessa ammissione, aveva, al tempo dell'omicidio, già abbandonato il gruppo CH, quella di NO sul presupposto che egli avrebbe erroneamente indicato l'ora dell'agguato ed il colore del capo di abbigliamento nell'occasione indossato dalla vittima e ricordato i momenti dell'esecuzione in termini difformi da quelli esposti dall'unica testimone oculare, nonché, da ultimo, quella di PO, autore di altra chiamata in reità a carico di CH, rivelatasi infondata in considerazione del contingente stato detentivo dell'accusato.
3. AL CH propone ricorso per cassazione con due separati atti, sottoscritti, rispettivamente, dall'avv. Vincenzo Cirillo e dall'avv. AL Piscino.
3.1. L'avv. Cirillo deduce, con unico, complesso motivo, violazione della legge penale e carenza di motivazione, ai sensi dell'ad. 606, comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'ad. 192, comma 3, cod. proc. pen.. Lamenta, innanzitutto, che il giudice del merito non abbia considerato che, nella prima fase delle indagini, conclusasi con l'adozione di decreto di archiviazione, i collaboratori di giustizia escussi, affiliati al clan Limetti-Vangone- AL, cui al tempo sia i CH che i ND erano organici, avevano reso dichiarazioni incompatibili con la ricostruzione della vicenda avallata con la sentenza impugnata, segnatamente nella parte in cui escludevano che gli esecutori materiali dell'omicidio di AU ND appartenessero al clan RA. L'attendibilità di tali contributi avrebbe dovuto indurre, sostiene, maggiore cautela nel dare credito al successivo apporto di DO DE VA, NC NO e LE PO, che resta affidato ad un apparato argomentativo illogico anche perché in contrasto con quanto processualmente accertato in ordine, tra l'altro, ai periodi di comune detenzione del CH e dei suoi accusatori, alla — in altre sedi giudiziarie — riscontrata inattendibilità dei propalanti, oltre che con la corretta applicazione del principio di c.d. «convergenza del molteplice» e con l'assenza di riscontri estrinseci individualizzanti. Si duole che la Corte di assiste di appello abbia attribuito patente di credibilità ai collaboratori DO DE VA, NC NO e LE PO ad onta delle negative indicazioni che, in proposito, si traggono in merito alla genesi ed allo sviluppo del loro «pentimento». Analizza, quindi, in dettaglio le dichiarazioni di ciascuno dei citati collaboratori sottolineando, tra l'altro, che l'inattendibilità di DE VA è attestata dall'esito, favorevole per CH, di altri procedimenti nei quali egli era stato raggiunto dalle accuse di tale collaboratore, quale quello c.d. «Alta Marea» ovvero quelli relativi al tentato omicidio in pregiudizio di DR AL, all'omicidio di SA TU ed al tentato omicidio di LU LV. Aggiunge che DE VA si rivela poco attendibile anche nella parte in cui afferma di essere stato coinvolto nell'omicidio di AU ND sebbene ormai fuoriuscito da un trimestre dal gruppo malavitoso facente capo alla famiglia CH. Osserva che le dichiarazioni di LE PO non sono sovrapponibili a quelle di DE VA né intrinsecamente attendibili, essendo egli stato colto in mendacio nel riferire di avere ricevuto alcune armi da AL CH in un frangente temporale in cui questi era ristretto in carcere. Rileva, ancora che PO ha reso dichiarazioni incostanti e tra di loro contraddittorie, oltre che divergenti, in ordine a profili di primaria importanza, da quelle di DE VA, e inutilizzabili perché, derivando egli le proprie conoscenze da CH e DE VA, prive di genetica autonomia. Il ricorrente stigmatizza, altresì, l'inattendibilità di NC NO, attestata, oltre che dalla divergenza con quanto esposto da DE VA e dalla teste oculare AN AL, dall'errata collocazione cronologica dell'omicidio, che egli, pure qualificatosi come esecutore materiale, indica come avvenuto in mattinata anziché, come in realtà accaduto, nel pomeriggio, ed in pregiudizio di un uomo che indossava un giubbino rosso, laddove, invece, quello di ND era, in parte, rosso ed in parte nero.
3.2. L'avv. AL Piscino articola due motivi di ricorso, con il primo dei quali eccepisce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) , cod. proc. pen., inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 414 e 416 cod. proc. pen., per avere il pubblico ministero esercitato l'azione penale senza prima chiedere ed ottenere dal Giudice per le indagini preliminari la riapertura delle indagini. Propone l'eccezione per la prima volta in sede di legittimità sul rilievo del carattere assoluto della nullità venutasi a determinare;
la fonda, nel merito, sul fatto che il procedimento, in origine iscritto nei confronti di ignoti ed archiviato con decreto del 30 gennaio 2004, è stato successivamente iscritto nel registro dei fatti non costituenti reato senza la proposizione — la cui necessità è stata, in passato, riconosciuta dalla Corte di cassazione — della dovuta istanza volta alla riapertura delle indagini contro ignoti, ciò che ha determinato la nullità della successiva attività processuale, e dunque anche della sentenza impugnata, per improcedibilità dell'azione penale. Con il secondo ed ultimo motivo, l'avv. Piscino deduce violazione della legge penale e carenza di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , in relazione all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e con specifico riferimento all'applicazione del principio della c.d. «convergenza del molteplice». Ripercorre, come parallelamente fatto dal codifensore, il contenuto delle dichiarazioni di PO, che reputa prive del prescritto requisito della costanza e tutt'altro che lineari, nonché divergenti rispetto a quelle di DE VA. Addebita, inoltre, ai giudici del merito di avere qualificato come mere ed irrilevanti discrasie le profonde dissonanze tra le dichiarazioni rispettivamente rese da NC NO ed DO DE VA, afferenti a profili di fondamentale importanza nella ricostruzione del fatto di sangue e specificamente attinenti alla preparazione dell'omicidio, alla sua causale, al ruolo assunto da DE VA nella fase esecutiva, alle modalità di fuga degli esecutori.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.
2. Ragioni di ordine sistematico consigliano di esaminare, preliminarmente, la doglianza, di natura processuale, con la quale è stata eccepita la nullità della sentenza impugnata perché emessa nell'ambito di procedimento penale nel quale, emesso, in data 30 gennaio 2004, decreto di archiviazione per essere rimasti ignoti gli autori dei reati, l'azione penale è stata successivamente esercitata senza che fosse previamente disposta la riapertura delle indagini ed essendosi, invece, proceduto mediante iscrizione, a seguito dell'acquisizione delle sopravvenienze istruttorie, consistenti nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, nel registro dei fatti non costituenti notizia di reato (c.d. «modello 45»). Il ricorrente rileva, al riguardo, che, in assenza di un provvedimento di formale riapertura delle indagini, non poteva essere compiuta alcuna nuova attività istruttoria e, in particolare, non poteva essere esercitata l'azione penale, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «Il difetto di autorizzazione alla riapertura delle indagini determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione e preclude l'esercizio dell'azione penale per lo stesso fatto di reato, oggettivamente e soggettivamente considerato, da parte del medesimo ufficio del pubblico ministero» (Sez. U, n. 33885 del 24/06/2010, Giuliani, Rv. 247834; Sez. 6, n. 29479 del 10/05/2017, Bartoli, Rv. 270413; Sez. 1, n. 17511 del 22/09/2016, Mazzetti, Rv. 269813), ed aggiunge che «l'azione penale esercitata nonostante la preclusione costituita da precedente archiviazione del procedimento relativo agli stessi imputati e al medesimo fatto è inficiata da nullità assoluta» (Sez. 1, n. 16306 del 04/03/2010, Greco, Rv. 246668). La censura è manifestamente infondata. È consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, l'orientamento secondo cui nel procedimento contro ignoti, non è richiesta l'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari alla riapertura delle indagini dopo il provvedimento di archiviazione per essere rimasti sconosciuti gli autori del reato, in quanto il regime autorizzatorio prescritto dall'art. 414 cod. proc. pen. è diretto a garantire la posizione della persona già individuata e sottoposta ad indagini, mentre nel procedimento contro ignoti l'archiviazione ha la semplice funzione di legittimare il congelamento delle indagini, senza alcuna preclusione allo svolgimento di ulteriori, successive attività investigative, ricollegabili direttamente al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale (Sez. U, n. 13040 del 28/03/2006, Rv. 233198, nella quale si riconosce come un formale provvedimento di riapertura delle indagini, in questa situazione, non si giustifichi in alcun modo non venendo in gioco alcuna funzione di garanzia proprio per la mancanza di un soggetto già indagato). Facendo applicazione di tale principio, ribadito da Sez. 2, n. 42655 del 13/10/2015, Sabato, n.m., è agevole osservare come, nel caso in esame, il «passaggio» del fascicolo da «ignoti» a «noti» ha consentito di procedere alle necessarie investigazioni a carico degli indagati iscritti, con le garanzie, anche di ordine temporale, a loro favore conseguenti all'avvenuta iscrizione.Il ricorrente indica, a riscontro della fondatezza della propria doglianza, l'anomalia dell'iscrizione del procedimento già archiviato nel registro dei fatti non costituenti notizia di reato, ed evoca una precedente pronunzia di legittimità nella quale è stato affermato che «Anche nel caso di procedimento iscritto nel registro relativo a fatti non costituenti notizia di reato per cui sia stata richiesta ed ottenuta l'emissione del decreto d'archiviazione, il pubblico ministero, per esercitare l'azione penale in merito agli stessi fatti, deve prima conseguire l'autorizzazione prevista dall'art. 414 cod. proc. pen., in mancanza della quale l'azione risulta viziata da nullità assoluta e il giudice deve pronunziare sentenza di non doversi procedere» (Sez. 4, n. 37086 del 01/07/2008, Guiget, Rv. 240965). Trattasi, è facile replicare, di obiezioni prive di pregio. L'indirizzo ermeneutico evocato dal ricorrente attiene, infatti, alla diversa ipotesi di procedimento iscritto nel registro relativo a fatti non costituenti notizia di reato per cui sia stata richiesta ed ottenuta l'emissione del decreto di archiviazione, laddove, nel caso che ci occupa, l'archiviazione è stata disposta per essere rimasti ignoti gli autori del reato;
fattispecie, questa, per la quale restano valide le indicazioni fornite dalle Sezioni Unite nella già richiamata sentenza n. 13040 del 28/03/2006. Né, va aggiunto, assume rilievo, ai fini considerati, il fatto che, sopraggiunte, dopo l'adozione del decreto di archiviazione, le dichiarazioni dei collaboratori, il fascicolo sia stato, in prima battuta, iscritto nel registro dei fatti non costituenti reato, rinviandosi ad un momento successivo il formale avvio delle investigazioni a carico, tra gli altri, di CH, adempimenti connessi alla necessità di acquisire, in via preliminare ed ai sensi dell'art. 16 -quater, comma 3, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione e la cui cadenza non incide, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 40538 del 24/09/2009, Lattanzi, Rv. 244376; Sez. 6, n. 4844 del 14/11/2018, dep. 30/01/2019, Ludovisi, Rv. 275046), sulla ritualità della procedura seguita.
3. Passando ai motivi che attengono alla legittimità delle valutazioni operate dal giudice di merito, va innanzitutto ricordato che il sindacato demandato alla Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza impugnata non può concernere né la ricostruzione del fatto, né il relativo apprezzamento, ma deve limitarsi al riscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di una diretta rivisitazione delle acquisizioni processuali. Il controllo di legittimità non è, invero, diretto a sindacare l'intrinseca attendibilità dei risultati dell'interpretazione delle prove, né a ripercorrere l'analisi ricostruttiva della vicenda processuale operata nei gradi anteriori, ma soltanto a verificare che gli elementi posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee giustificative adeguate, che rendano persuasive, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte (Sez. Un. n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Sono, pertanto, inammissibili i motivi che si fondano su letture alternative del quadro istruttorio e, ponendosi in diretto confronto col materiale probatorio acquisito, ne sollecitano un diverso apprezzamento da parte di questa Corte, secondo lo schema tipico di un gravame di merito, il quale esula, tuttavia, dalle funzioni dello scrutinio di legittimità (Sez. 6, n. 13442 dell'8/03/2016, De Angelis, Rv. 266924; Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv. 258153).
4. Nel caso di specie, entrambi i ricorsi denunziano l'illegittimità dell'operazione ermeneutica compiuta dai giudici di merito — le cui decisioni sono quasi integralmente concordi, sì da configurare una tipica ipotesi di c.d. «doppia conforme» — nel riconoscere, dopo avere correttamente individuato il paradigma normativo di riferimento ed i parametri, scolpiti dalle pronunzie delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (prima tra tutte, quella n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina), che ne governano l'interpretazione, l'attendibilità degli apporti dei collaboratori DE VA, PO e NO, la loro reciproca sovrapponibilità e, in ultimo, la sussistenza, nei confronti di AL CH, di un quadro indiziario che soddisfa le condizioni previste dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.. Così facendo, i ricorrenti trascurano che la Corte di assise di appello ha fornito, con riferimento a ciascuno degli aspetti indicati, risposte conformi al dettato codicistico ed aliene da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà.
4.1. In dettaglio, il ricorrente lamenta, in primo luogo (cfr. atto a firma dell'avv. Cirillo, pag. 2), che la Corte di assise di appello non abbia tenuto conto delle dichiarazioni rese, ante 2005, da CO SP e GL LU, i quali avevano indicato in altri soggetti (rispettivamente, LA detto lo GN e NI cognato di RI AL, l'uno, e ER GA, VO e CC, l'altro) gli autori dell'omicidio di AU ND, in tal modo introducendo elementi di conoscenza che avrebbero dovuto indurre maggiore cautela nel vaglio del contributo di DO DE VA, NC NO e LE PO. L'obiezione è del tutto infondata, assolutamente logica e coerente palesandosi la svalutazione di apporti frutto di mere supposizioni formulate dai congiunti della vittima (SP e LU avevano, invero, raccolto le confidenze, rispettivamente, del padre e del fratello di AU ND) e non assistite dal benché minimo riscontro esterno, tanto da imporre, come effettivamente accaduto, l'archiviazione del procedimento per essere rimasti ignoti gli autori del reato.
4.2. Analoga sorte merita l'eccezione difensiva (cfr. ricorso a firma dell'avv. Cirillo, pagg. 3 .e, poscia, 5) che fa leva sui contributi di NO CA, RO IN e RA NO, già appartenenti al clan RA, i quali, si sostiene, avrebbero escluso la riconducibilità a quel gruppo criminale degli esecutori del delitto: affermazione, questa, che è platealmente smentita dalla lettura delle dichiarazioni dei menzionati collaboratori (cfr. sentenza di primo grado, pagg. 18-20), univoche nell'attestare la partecipazione all'omicidio di NC NO (accusato dai tre collaboratori) e RE Di AT (citato da RO IN e RA NO), indicati quali soggetti organici al medesimo sodalizio.
4.3. I ricorsi presentati nell'interesse di AL CH tacciano, quindi, di illogicità la sentenza impugnata nella parte in cui ha attestato, in linea di continuità con quanto già statuito dal Giudice dell'udienza preliminare, l'attendibilità di LE PO, DO DE VA e NC NO a dispetto di numerosi e pregnanti elementi che avrebbero dovuto indurre opposte considerazioni. Si soffermano, in primis, sulle ragioni che indussero DE VA, per sua stessa ammissione, ad abbandonare il gruppo dei CH, rivelatrici di un astio che ben può avere fatto da sfondo ad una deliberata calunnia, nonché sulla ridotta credibilità del racconto di NC NO in ordine alla genesi della sua scelta collaborativa. Circostanze, queste, che sono state già vagliate dai giudici di merito e, da ultimo, dalla Corte di assise di appello che, alle pagg. 10-16 della motivazione della sentenza impugnata, ha debitamente indicato, anche attraverso opportune indicazioni metodologiche e pertinenti riferimenti giurisprudenziali, perché ha ritenuto soggettivamente affidabili i tre collaboratori ed intrinsecamente attendibili le loro dichiarazioni. Il giudice di merito ha spiegato, in particolare, di avere tratto argomento dalla personalità dei dichiaranti, dai loro trascorsi criminali, dai rapporti intrattenuti con i chiamati in correità ed in reità, dalla genesi della loro risoluzione alla confessione ed all'accusa di coautori e complici. Ha specificato che dalla lettura delle rispettive propalazioni emergono le ragioni della scelta collaborativa, il forte livello di inclusione personale all'interno del sodalizio criminoso, la rilevanza delle rispettive dichiarazioni, anche autoaccusatorie, riguardanti il grave fatto di sangue. Ha aggiunto che il giudizio di affidabilità poggia anche sulla prova certa, ormai processualmente acquisita, dell'esistenza dei due clan dei RA e dei CH, cui ciascuno di loro era affiliato, e della loro stretta alleanza, desumibile dalle decisioni giudiziarie acquisite. Successivamente, ha attestato l'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni di NO, DE VA e PO relative alla programmazione, all'organizzazione ed alla esecuzione dell'omicidio de quo agitur, apprezzabile grazie alla loro precisione, coerenza e logicità nonché, per quanto riguarda DE VA e PO, spontaneità. Da ultimo, ha affermato che l'attendibilità estrinseca delle dichiarazioni accusatorie poggia sulla reciproca sovrapponibilità di una eloquente serie di elementi di riscontro esterno, attinenti, tra l'altro, al luogo ed la dinamica dell'omicidio, all'indicato coinvolgimento nel fatto di sangue di AL US, alla causale, rinvenuta nell'omicidio di RI IZ, all'accertamento giurisdizionale della contingente alleanza tra i clan coinvolti nella vendetta, alla confessione, intervenuta nel corso del giudizio di primo grado, di RE Di AT. Esente dai denunziati vizi di legittimità si rivela, nel delineato contesto, la conclusione esposta dalla Corte di assise di appello nel ritenere definitivamente acquisita la prova che AL CH partecipò all'omicidio di AU ND quale mandante e ne ordinò la soppressione fisica, indi materialmente eseguita da Di AT e NO.
4.4. La Corte di assise di appello ha, inoltre, fornito appagante risposta alle critiche difensive che attengono all'apporto dei singoli collaboratori di giustizia e che sono state riproposte a supporto dei motivi di ricorso. Con riferimento alle dichiarazioni di DO DE VA, il fatto che AL CH, da lui indicato quale ispiratore del tentato omicidio di DR AL, sia stato, per tale episodio, assolto, nell'ambito di separato procedimento, così come accaduto per l'omicidio di SA TU ed il tentato omicidio di LU LV e per la partecipazione di AL CH, con ruolo direttivo, ad una associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico, non contraddice il formulato giudizio di attendibilità. La Corte di assise di appello, premesso, al riguardo, che (cfr. pagg. 16-17 della motivazione della sentenza impugnata) una eventuale valutazione negativa in ordine all'affidabilità di un collaboratore non si trasfonde, in via automatica, in una analoga valutazione in un diverso processo, puntualizza che, nel caso di DE VA, le decisioni richiamate dalla difesa di AL CH non si fondano su un giudizio di ridotta credibilità del collaboratore. Precisa, in dettaglio, che il procedimento per reato ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, si è concluso, nei confronti di AL CH, con sentenza di assoluzione in sede di rinvio dalla Corte di cassazione senza che sia stata attestata l'inattendibilità di DE VA il quale, più semplicemente, aveva reso, al pari di LE PO, dichiarazioni che concernevano la condotta di CH in un periodo non coincidente con quello oggetto di contestazione. Aggiunge che l'assoluzione di AL CH dall'omicidio di SA TI e dal tentato omicidio di LU LV è stata pronunziata dalla Corte di assise di Napoli il 29 novembre 2001, epoca largamente antecedente a quella in cui DE VA e PO hanno maturato l'opzione collaborativa. Rileva, quanto al tentato omicidio di DR AL, che la difesa non ha comprovato che AL CH, per tale fatto, sia stato tratto a giudizio ed assolto e che, comunque, la decisione favorevole all'indagato avrebbe costituito conseguenza, stando alla stessa prospettazione di parte, dell'assenza di riscontri al dire del collaboratore, evenienza processuale che non implica, di per sé, alcun giudizio di inattendibilità. Il ricorrente, rispetto alle considerazioni testé richiamate, si limita, in buona sostanza, ad esprimere il proprio dissenso senza introdurre elementi o argomentazioni tali da legittimare una nuova valutazione in questa sede. Allo stesso modo, la Corte di assise di appello ha apprestato una risposta scevra da sintomi di manifesta illogicità o contraddittorietà all'obiezione difensiva incentrata sul fatto che DE VA, al tempo dell'omicidio, aveva già maturato la decisione di abbandonare il clan CH per transitare nelle fila di quello AL;
laddove ha osservato (cfr. pagg. 26-27 della motivazione della sentenza impugnata), in termini che resistono alla replica, a carattere meramente confutativo, contenuta nel ricorso per cassazione, che «il ruolo attribuito al dichiarante, peraltro del tutto defilato, non appare per nulla incompatibile con quanto dichiarato dallo stesso, essendo ben possibile che, atteso il ristretto lasso di tempo intercorso tra la scarcerazione e l'omicidio, al momento del fatto di sangue il DE VA non avesse ancora attuato, o manifestato, il suo allontanamento dal clan CH, che può invece ragionevolmente ascriversi ad una fase immediatamente successiva, ciò tenuto anche conto, come supra ben evidenziato, che il collaboratore riferiva ih ogni caso di aver comunque continuato ad avere' rapporti ed operare per le donne del clan dopo la sua scarcerazione».
4.5. I ricorsi contestano, quindi, l'attendibilità di LE PO, che dovrebbe essere esclusa per avere egli riferito di avere ricevuto una pistola da AL CH intorno alla metà del 1998, epoca nella quale l'odierno ricorrente era, tuttavia, ristretto in carcere, dal quale sarebbe uscito solo l'11 settembre di quell'anno. La Corte di assise di appello si è fatta carico di tale circostanza, che ha, con argomentazioni anche in questo caso non sindacabili in sede di legittimità, ritenuto inidonea ad intaccare la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese da PO in relazione all'omicidio di AU ND. Dopo avere premesso che la dichiarazione non veritiera concerne distinta vicenda, che non interferisce sul piano logico o fattuale con quella di diretto interesse, ha ricordato che le riserve circa l'attendibilità del narrato, per insegnamento del massimo consesso nomofilattico (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina) «devono essere superate vagliandone la valenza probatoria anche alla luce di tutti gli altri elementi di informazione legittimamente acquisiti», per ribadire, subito dopo, che il narrato di NO, DE VA e PO è senz'altro attendibile, avendo le loro propalazioni accusatorie trovato plurimi ed inequivoci elementi di conforto e di riscontro in atti, anche per la loro convergenza individualizzante sulla persona dell'imputato, tali da consentire ampiamente di confermarne la piena valenza probatoria. La contraddittorietà delle dichiarazioni di LE PO, a dire del ricorrente (l'argomento è ripreso, in termini sostanzialmente analoghi, in entrambi i ricorsi per cassazione), sarebbe dimostrata anche dalla divergenza tra le versioni da lui ammannite, rispettivamente, nel 2007 e nel 2012, che sarebbe stata evidenziata dal Tribunale del riesame nell'ordinanza con cui, nel 2015, annullò il titolo custodiale emesso nei confronti di AL CH: profilo che, nondimeno, la Corte di assise di appello ha compiutamente vagliato (cfr. pagg. 25-26 della motivazione della sentenza impugnata) spendendo ampie e pertinenti considerazioni che si sottraggono alle censure di parte. Né, per esaurire il tema dell'intrinseca attendibilità del narrato di PO, vale eccepirne, come fa il ricorrente, la carenza di autonomia rispetto a quelle di DE VA, posto che PO assume di essere stato informato, in primo luogo, dallo stesso AL CH.
4.6. Per quanto concerne l'attendibilità di NC NO, il ricorrente replica le doglianze già sottoposte alla Corte di assise di appello e da questa disattese, attinenti ad aspetti — quali l'imprecisa indicazione dell'epoca dell'omicidio, dell'orario della sua commissione e del colore del giubbino nell'occasione indossato dalla vittima — che il giudice di merito ha esaminato funditus (cfr. pag. 27 della motivazione della sentenza impugnata), spiegando, tra l'altro, che NO sapeva perfettamente chi era il soggetto da colpire, che gli era stato mostrato circa quindici giorni prima, sicché non era necessaria una nuova indicazione (ossia l'intervento del c.d. «specchiettista»), e che la discordanza in ordine all'orario è del tutto trascurabile, tanto più ove si ricordi che il collaboratore riferì, nel 2016, di un omicidio da lui personalmente commesso diciassette anni prima.
4.7. Il ricorrente, da ultimo, mette a confronto le dichiarazioni di NO e DE VA per esaltarne (anche in questo caso, il tema è introdotto in entrambi i ricorsi per cassazione) le discrasie, estese sia alla fase preparatoria che a quella di esecuzione dell'agguato letale e di tale spessore da comprovare la manifesta illogicità della decisione censurata, che ne ha, invece, sancito la sovrapponibilità, e segnala, ulteriormente, che il racconto di NO risulta smentito, nella parte in cui riferisce che la vittima era, nel momento in cui venne uccisa, ferma a parlare con altre tre o quattro persone, da quello della testimone oculare AN AL, zia di AU ND, a dire della quale la vittima era stata seguita, mentre camminava a piedi, dai killers. Il ricorso appare, anche in questa parte, diretto alla rivalutazione delle emergenze probatorie, che il giudice di merito ha delibato, per quanto si è sin qui rilevato, in modo completo, organico e senza incorrere in vizi di natura logica o interpretativa, avendo cura di confrontarsi (cfr. pagg. 21-25 della motivazione della sentenza impugnata) con il tema che attiene alle divergenze tra le dichiarazioni dei collaboratori ed alle contraddizioni, inesattezze o dimenticanze in cui gli stessi possano essere incorsi. Richiamate le pertinenti coordinate dettate, sul punto, dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alle modalità di apprezzamento della c.d. «convergenza del molteplice» (cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 42990 del 18/09/2008, Montalto, Rv. 241821), la Corte di assise di appello rileva che la questione deve essere esaminata tenendo conto del tempo trascorso tra i fatti di causa e le dichiarazioni dei collaboratori, del ruolo da ciascuno di loro svolto e della modesta rilevanza delle segnalate discrasie, contraddizioni, inesattezze o dimenticanze rispetto alla mole dei particolari forniti e, soprattutto, al nucleo centrale, essenziale e principale delle dichiarazioni confessorie ed accusatorie, al cui accertamento è, in ultima analisi, preordinato il processo. Osservato, allora, che l'approfondito e sereno esame delle risultanze probatorie disvela l'insussistenza della denunciata incompatibilità tra le varie dichiarazioni accusatorie e, per converso, la sostanziale inconsistenza delle obiezioni prospettate nei motivi di impugnazione, attesa la complessiva convergenza nei nuclei fondamentali di tali dichiarazioni, la Corte di assise di appello dà conto di ciascuno dei profili segnalati dalla difesa di CH e ne apprezza l'inidoneità a mettere in crisi l'impostazione accusatoria. Aggiunge che la non completa sovrapponibilità delle dichiarazioni accusatorie è, in realtà, indice della loro veridicità e genuinità, specie ove le discordanze investano elementi circostanziali del fatto, restando invece chiara e pacifica la concordanza sul nucleo centrale ed essenziale delle complessive chiamate in correità, atteso che in ogni caso i tre collaboratori indicano concordemente AL CH quale pieno e consapevole concorrente nell'azione omicidiaria, eseguita su suo incarico. Sottolinea, conclusivamente, che le dichiarazioni de tre collaboratori convergono, oltre che sul ruolo assunto da CH, sui più importanti connotati della vicenda, ivi compresi il movente, i partecipi, le modalità esecutive, la ricompensa elargita ai killers. La Corte di assise di appello, infine, replica alla deduzione vedente sulle dichiarazioni di AN AL, che reputa non inconciliabile con quella di NO, che ben può avere colpito ND, dopo averlo seguito, una volta che egli si era fermato a parlare con altre persone. Conclusivamente, resta confermata, anche su questo versante, l'assenza, nella sentenza impugnata, di qualsivoglia deficit di logicit