TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 03/04/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 265/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 265/2025 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
03/08/1996; entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio legale l'Avv. BECCARIA CRISTINA
(c.f. ), che li rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._3
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e , Parte_1 Controparte_1
hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio concordatario in VICOFORTE (CN) il 25/05/2019, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 2, parte II, Serie
A, dell'anno 2019, optando per il regime della separazione dei beni;
1 - che in data 27/02/2024 i coniugi hanno formalizzato richiesta di separazione consensuale dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile di Mondovì;
- di non essersi più riconciliati e di non aver ripreso la convivenza.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“A) I coniugi vivono ormai da tempo separati;
B) Le parti dichiarano di avere già regolato in precedenza i loro rapporti patrimoniali e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra.
C) I coniugi dichiarano di non volersi riconciliare.
D) I coniugi dichiarano di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
E) Letto l'art. 473 bis. 13, 3° comma c.p.c. dichiarano l'inesistenza di altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o altre connesse.
F) In ottemperanza al disposto di cui all'art. 473 bis. 51 c.p.c., confermano le indicazioni relativamente alle rispettive disponibilità patrimoniali e reddituali di cui ai punti 5 e 6 del presente atto.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 co. 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
2 Alcuna statuizione dev'essere resa in ordine alle spese di lite, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nato il Parte_1
20/05/1995 a OV (CN), e nata il [...] Controparte_1
OV (CN), celebrato in VICOFORTE (CN) il 25/05/2019, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 2, parte II, Serie A, dell'anno 2019;
2) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VICOFORTE perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 27/03/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giusy Ciampa Dott.ssa Roberta Bonaudi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 265/2025 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
03/08/1996; entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio legale l'Avv. BECCARIA CRISTINA
(c.f. ), che li rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._3
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e , Parte_1 Controparte_1
hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio concordatario in VICOFORTE (CN) il 25/05/2019, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 2, parte II, Serie
A, dell'anno 2019, optando per il regime della separazione dei beni;
1 - che in data 27/02/2024 i coniugi hanno formalizzato richiesta di separazione consensuale dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile di Mondovì;
- di non essersi più riconciliati e di non aver ripreso la convivenza.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“A) I coniugi vivono ormai da tempo separati;
B) Le parti dichiarano di avere già regolato in precedenza i loro rapporti patrimoniali e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra.
C) I coniugi dichiarano di non volersi riconciliare.
D) I coniugi dichiarano di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
E) Letto l'art. 473 bis. 13, 3° comma c.p.c. dichiarano l'inesistenza di altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o altre connesse.
F) In ottemperanza al disposto di cui all'art. 473 bis. 51 c.p.c., confermano le indicazioni relativamente alle rispettive disponibilità patrimoniali e reddituali di cui ai punti 5 e 6 del presente atto.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 co. 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
2 Alcuna statuizione dev'essere resa in ordine alle spese di lite, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nato il Parte_1
20/05/1995 a OV (CN), e nata il [...] Controparte_1
OV (CN), celebrato in VICOFORTE (CN) il 25/05/2019, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 2, parte II, Serie A, dell'anno 2019;
2) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VICOFORTE perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 27/03/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giusy Ciampa Dott.ssa Roberta Bonaudi
3