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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 31/05/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 998/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 998/2024, promossa da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Arcisate (VA), Via Pascoli G. n. 35 bis, rappresentata, assistita e difesa dall'Avv. Valentina
Bizioli, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente a CP_1 C.F._2
Cuasso al Monte (VA), Via Repubblica 46/G, rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuele Valli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla costituzione;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto apposto in data 11.06.2024).
pagina 1 di 15 OGGETTO: “Separazione giudiziale”.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza 05/02/2025, richiamando i fogli di precisazione delle conclusioni in atti, come segue:
Per parte ricorrente : “In via principale: Parte_1
1. dichiarare la separazione personale tra i coniugi e;
Parte_1 CP_1
2. autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto, con la facoltà di fissare la propria residenza ove ritengono più opportuno e con l'obbligo di comunicarsi tempestivamente ogni modifica;
3. dato atto che il Sig. Giudici ha già rilasciato l'immobile coniugale asportando tutti i propri beni personali, assegnare la casa coniugale sita in Arcisate (VA), Via Pascoli G. n. 35 bis, alla SI.ra , quale genitore collocatario che vi vivrà unitamente ai figli minori, con Parte_1
ogni arredo e corredo;
Per 4. disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e con collocamento prevalente Per_1
degli stessi presso la madre. I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale sugli stessi, ciascuno nei periodi di collocamento presso di sé, in riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione. L'esercizio sarà condiviso di comune accordo per le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità e delle inclinazioni naturali dei minori;
5. disporre che il padre potrà incontrarsi liberamente con i figli, previo accordo con la madre
(da concordarsi con un preavviso di almeno una settimana o salvo espresse richieste o eSIenze dei figli) e tenuto conto degli impegni dei minori e dell'altro genitore, ma tendenzialmente si stabilisce sin d'ora che: - durante la settimana (dal lunedì al sabato) il SI. Giudici terrà con sé i figli tutti i pomeriggi dall'uscita da scuola (ed il sabato dalle ore 14:00 con prelievo dall'abitazione materna o dei nonni materni) fino alle ore 20:30, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
ciò a settimane alterne ed in concomitanza con i turni pomeridiani di lavoro della SI.ra - nella settimana in cui il padre non avrà con sé i figli al Pt_1
pomeriggio, potrà incontrarli durante il weekend dal sabato dopo pranzo alle ore 14:00 quando li preleverà dall'abitazione materna o dei nonni materni, sino alla domenica sera alle ore 20:30 quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
- le Festività Natalizie e Pasquali
pagina 2 di 15 saranno così regolamentate: dal 23.12 al 30.12 con un genitore e dal 31.12 al 6.01 con l'altro genitore, in alternanza tra loro di anno in anno;
i figli trascorreranno dal giovedì al sabato antecedenti la Pasqua, con un genitore e dalla domenica di Pasqua sino al martedì successivo con l'altro genitore, alternativamente nelle annualità; - il padre potrà intrattenersi con i minori per un periodo di 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, così come la madre;
tale periodo dovrà essere concordato tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno, comunicandosi anche il luogo di villeggiatura ove i genitori intendono recarsi con i minori;
ciò dovrà avvenire anche nel caso in cui uno dei due genitori decida di potare via i minori per brevi vacanze ad esempio un weekend;
6. disporre che il SI. quale contributo al mantenimento dei minori, corrisponda alla CP_1 SI.ra a mezzo bonifico bancario l'importo di € 800,00 (€ 400,00 per ciascun figlio), Pt_1
entro il giorno 3 di ogni mese, che sarà oggetto di rivalutazione annuale in base agli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come previste dal protocollo vigente presso il
Tribunale di Varese;
stabilire che in caso di spese di maggior rilevanza (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo le spese dentistiche) i coniugi corrispondano direttamente la propria quota al fine di non gravare eccessivamente l'uno sull'altro;
7. disporre, altresì, che l'Assegno Unico Universale verrà percepito integralmente dalla madre anche quale genitore collocatario, tenuto conto dell'accordo delle parti sul punto (cfr. pag. 3 comparsa costituzione “…oltre all'attribuzione dell'Assegno Unico alla Sig.ra quale Pt_1 genitore collocatario”);
8. dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti.
9. ammonire il resistente per la condotta tenuta e meglio descritta nel ricorso incidentale ex art.
473 bis cpc;
10. disporre un risarcimento dei danni a carico del resistente e in favore proprio e dei figli nella misura che verrà ritenuta di giustizia per i comportamenti tenuti dal Sig. Giudici, meglio descritti del ricorso incidentale ex art. 473 bis cpc e tutt'ora persistenti;
11. adottare ogni altro provvedimento ritenuto necessario nell'interesse dei figli minori e, in ogni caso, adottare i provvedimenti opportuni per i comportamenti tenuti dal Sig. Giudici, meglio descritti del ricorso incidentale ex art. 473 bis cpc e tutt'ora persistenti.
In via istruttoria:
Ammettere prova per testi sulle seguenti circostanze epurate da eventuali giudizi e valutazioni:
pagina 3 di 15 1) Vero che, nel corso dell'anno 2013, durante il decorso della malattia del Sig. ed i CP_1
lunghi periodi dallo stesso trascorsi in ospedale, la SI.ra lavorava, si occupava della Pt_1
gestione dei figli, del marito e della gestione della casa.
2) Vero che, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo precedente, la SI.ra veniva aiutata nella gestione familiare quotidiana dai propri genitori, i quali Pt_1 spesso si occupavano, all'occorrenza, di preparare i pasti, aiutare nelle faccende domestiche, aiutarla nell'accudimento dei nipoti. Per
3) Vero che, sin da quando e hanno sei mesi, i nonni materni si coadiuvando i genitori Per_1
nella gestione dei minori nelle attività quotidiane ed extrascolastiche.
4) Vero che sul conto corrente cointestato tra la SI.ra e la madre, vengono depositate Pt_1
solo ed esclusamene somme derivanti dalla pensione di vecchiaia della SI.ra e che tali Pt_2 somme vengono utilizzate da quest'ultima per le proprie eSIenze.
Si indicano a testi, salvo altri su tutti i capitoli che precedono: Sig.ra residente in [...]
Via Butti 4 Varese;
Sig. residente in [...] Varese;
Sig. Testimone_2 Testimone_3
residente in [...] Induno Olona Va;
Sig. residente in [...]
13 Cuasso al Monte;
Sig.ra residente in [...]is Arcisate. Testimone_5
Con vittoria di spese ed onorari.
Si dichiara sin d'ora di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove proposte da controparte”.
Per parte resistente : “In via principale: CP_1
1) dichiarare la separazione personale tra i coniugi e;
CP_1 Parte_1
2) autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto, con la facoltà di fissare la propria residenza ove ritengono più opportuno con l'obbligo di comunicarsi ogni modifica;
3) dato atto che il Sig. ha già rilasciato l'immobile coniugale asportando i propri CP_1
beni personali, assegnare la casa coniugale alla Sig.ra quale genitore Parte_1
collocatario;
Per 4) disporre affidamento condiviso dei figli minori e con collocamento presso la madre. Per_1
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale ciascuno nei periodi di collocamento presso di sé, in riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione. L'esercizio sarà condiviso di comune accordo per le decisioni relative all'istruzione, educazione, ricreazione e salute, tenendo conto delle capacità e delle inclinazioni naturali dei minori;
pagina 4 di 15 5) disporre che il padre potrà incontrarsi liberamente con i figli, previo accordo con la madre, da concordarsi con un preavviso di una settimana salvo espresse richieste o eSIenze dei figli, e tenuto conto degli impegni dei minori e dell'altro genitore. Più precisamente -Dal lunedi al sabato il Giudici terrà con se i figli al pomeriggio dall'uscita da scuola (il sabato dalle ore 14,00 con prelievo presso l'abitazione materna o dei nonni materni) fino alle ore 20.30 e li riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
ciò a settimane alterne ed in concomitanza con i turni pomeridiani di lavoro della -Nella settimana in cui il Giudici non avrà i figli al Pt_1
pomeriggio, potrà incontrarli nei weekend dal sabato alle ore 14,00 prelevandoli dall'abitazione materna o dei nonni materni, sino alla domenica ore 20,30 quando li riaccompagnerà presso la casa materna -Le festività natalizie e pasquali saranno così suddivise: dal 23/12 al 30/12 con un genitore e dal 31/12 al 6/01 con l'altro genitore, alternativamente di anno in anno;
dal giovedi al sabato antecedente la pasqua con un genitore e dalla domenica di pasqua al martedi successivo con l'altro genitore, alternativamente di anno in anno -Il padre potrà tenere con sé i figli per un periodo di 15gg. anche non consecutivi per le vacanze estive, cosi come la madre, detto periodo dovrà essere concordato tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno, comunicando il luogo ove
i genitori intendono recarsi con i figli;
ciò dovrà avvenire anche nel caso in cui uno dei genitori decida di portare i figli per un breve periodo, esempio un weekend;
6) disporre che il Giudici corrisponda alla entro il 3 di ogni mese, a mezzo bonifico Pt_1
bancario, quale contributo al mantenimento dei figli, la somma di euro 300,00 per ciascun figlio, somma rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese scolastiche, ludiche e mediche non mutuabili, preventivamente concordate fra i coniugi;
7) disporre che la corrisponda al Giudici il 50% dell'Assegno Unico Universale, come Pt_1
d'altra parte già stabilito nell'ordinanza 8 ottobre 2024;
8) dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti.
Al fine di una più attenta valutazione delle clausole di cui sopra, si evidenzia come la Pt_1
senza alcun, non solo giustificato ma apparente motivo, si è rivolta al Tribunale al fine di ottenere la separazione personale. Negli atti giudiziari pregressi mai si è accennato a problemi relativi al carattere indifferente, violento del resistente che si è sempre attenuto ai dettami del vivere, non solo onesto ma anche corretto, sia nei confronti del coniuge che dei figli Il resistente spesso si domanda il perché si è giunti a tale soluzione: forse a causa della sua cronica malattia….?
pagina 5 di 15 Si respingono qualsivoglia tipo di domande istruttorie e si chiede che la causa venga trattenuta in decisione.
Con vittoria di spese ed onorari.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.05.2024 la SI.ra ha adìto Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere (domanda per come precisata anche a verbale di prima udienza) pronuncia di separazione personale nei confronti del SI. in relazione CP_1
al matrimonio contratto in data 09.08.2003, con rito civile, in Bisuschio (VA), atto iscritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Bisuschio al n. 4, parte I, anno 2003; da tale
Pers unione sono nati due figli, (Varese, 18.01.2011) e (Varese, 26.12.2012). Per_1
La parte ricorrente ha rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis fra i coniugi, economicamente indipendenti e comproprietari al 50% della casa coniugale in Arcisate (VA), Via
Pascoli G. n. 35 bis, per il cui acquisto, effettuato in data 30.05.2016, hanno contratto un mutuo fondiario cointestato al 50% per l'importo di € 164.000,00, con rata mensile di € 650,00 circa. La ricorrente ha poi evidenziato di essersi fatta carico dell'intera gestione del nucleo familiare nei periodi di ricovero del marito (dal 2013 al 2016), dovuti alla malattia del morbo di Chron da cui egli è affetto sin dall'adolescenza e per la quale gli è stata riconosciuta una invalidità dell'80%. Pers Ancora, la ricorrente ha riferito che nell'anno 2017 è stata diagnosticata al primogenito la
“displasia epifisaria multipla”, con conseguente riconoscimento di invalidità nella misura del
100% tanto che, a far data dal 01.04.2018, il minore percepisce dall'INPS un'indennità mensile di frequenza pari ad € 343,66, somma accantonata, di comune accordo tra i genitori, per le eSIenze future del figlio, sul conto corrente n. 1000/2636, intestato al minore e aperto presso
. Controparte_2
La ricorrente ha quindi concluso chiedendo la separazione dal marito, l'affido condiviso dei minori con collocamento prevalente presso di sé; l'assegnazione della casa coniugale;
le facoltà di visita paterne secondo modalità standard, indicate;
contributo economico paterno per €
800,00 mensili (€ 400,00 a figlio), oltre rivalutazione di legge e 50% delle spese straordinarie;
A.U.U. alla madre quale genitore collocatario;
ancora, la ricorrente ha chiesto l'autorizzazione all'ottenimento del rilascio e del successivo rinnovo dei documenti validi per l'espatrio; Pers prosecuzione dell'accredito dell'indennità di frequenza di cui il figlio minore direttamente pagina 6 di 15 sul c/c n. 1000/2636 al medesimo intestato;
ripartizione tra i coniugi nella misura CP_2
del 50% ciascuno sui conti correnti cointestati;
disponibilità esclusiva della vettura Ford Focus tg.
DT305PS, con conseguente passaggio di proprietà che la ricorrente si impegna ad effettuare presso la Motorizzazione o il PRA.
Attivato il contraddittorio si è costituito in giudizio , il quale, CP_1
rappresentando preliminarmente di essere invalido civile, di aver lasciato la casa coniugale e di sostenere un canone di locazione pari ad € 450,00 (spese condominiali escluse), ha affermato di non riuscire più a corrispondere il 50% della rata di mutuo gravante sulla casa coniugale e, pertanto, ha proposto la vendita dell'immobile con conseguente divisione del ricavato fra i coniugi comproprietari;
inoltre, pur aderendo alle condizioni ex adverso formulate relative all'affido condiviso dei minori, al loro collocamento prevalente materno, nonché al riparto dell'A.U.U. integralmente in favore della madre, dei minori, il ricorrente ha rappresentato la propria disponibilità a versare un contributo al mantenimento per i figli pari a € 500,00 (€ 250,00
a figlio), oltre al 50% delle (sole) spese specialistiche mediche per i figli, qualora non risultassero coperte dal Servizio Sanitario Regionale.
Il resistente, dunque, ha concluso domandando la separazione dalla moglie e il collocamento dei minori presso quest'ultima, offrendo un contributo al mantenimento indiretto dei figli pari ad € 500,00 mensili (€ 250,00 a figlio), oltre rivalutazione di legge, e chiedendo espressamente autorizzarsi la vendita della casa coniugale sita in Arcisate, via Pascoli 35 bis, con ricavato suddiviso nella misura del 50% tra i coniugi.
Depositate le memorie ex art. 473bis.17 c.p.c., all'udienza 08.10.2024 sono comparse le parti personalmente e, constatata l'impossibilità di addivenire ad una definizione consensuale della lite, i procuratori hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive istanze ed opposizioni, anche in via istruttoria.
Con ordinanza riservata in pari data 08/10/2024, rigettate le istanze istruttorie e rilevata l'inammissibilità in questa sede della domande relative all'indennità di frequenza, ai documenti per l'espatrio, al riparto dei conti correnti, all'utilizzo dell'autovettura e alla vendita della casa coniugale, sono stati assunti provvedimenti temporanei ed urgenti del seguente tenore: “1) Per DISPONE che (Varese, 18.01.2011) e (Varese, 26.12.2012) rimangano affidati in via Per_1
condivida ad entrambi i genitori, a norma di legge, con collocamento prevalente presso la
pagina 7 di 15 madre; 2) ASSEGNA alla madre ricorrente la casa coniugale, affinché la abiti assieme ai figli minorenni;
3) DISPONE che le frequentazioni tra genitore non collocatario e prole avvengano secondo il calendario di cui al ricorso introduttivo, con il quale il resistente concorda;
4)
DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento ordinario indiretto della CP_1 prole mediante la corresponsione alla madre dell'importo di € 600,00 (€ Parte_1
300,00 a figlio) entro il giorno 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale Istat;
oltre al 50% di tutte le spese straordinarie individuate e concordate secondo le regole e le modalità di cui al
Protocollo vigente presso il Tribunale di Varese;
5) DISPONE che l'assegno unico universale sia ripartito al 50% fra i genitori a norma di legge”.
Con istanza 13/11/2024, denominata ex art. 473bis.38 c.p.c., la madre ricorrente ha evidenziato che, all'esito dei provvedimenti provvisori emessi, il padre ha negato il rimborso delle spese straordinarie afferenti alle attività sportive da sempre praticate dai minori, manifestando dissenso allo svolgimento delle stesse, chiedendo dunque al Tribunale autorizzazione alla prosecuzione delle attività sportive in corso per i minori, con riparto dell'onere al 50%, con richiesta di incremento del contributo economico ad € 800,00 mensili (€
400,00 a figlio), oltre a prevedere ammonimento e risarcimento dei danni a carico del resistente in favore della moglie ricorrente e dei figli nella misura di giustizia, con adozione di goni altro provvedimento ritenuto opportuno;
con vittoria di spese di lite.
Si è costituito nel subprocedimento il resistente, chiedendo il rigetto di ogni domanda ed evidenziando come, nelle ristrettezze economiche in cui si trova, non sarebbe nella possibilità di corrispondere gli importi richiesti per i figli, insistendo, anche a verbale di udienza, per la necessità di vendita dell'immobile coniugale cointestato gravato da mutuo.
Con ordinanza riservata 10/12/2024 sono state rigettate le istanze qualificate ex art. 473bis.38 e 473bis.23 c.p.c. (lo svolgimento dell'attività sportiva in sé non è vietato o ostacolato dal padre;
il riparto del relativo onere è spesa straordinaria da regolarsi secondo gli ordinari principi e eventuale giudizio contenzioso ordinario;
non ricorrono sopravvenienze per l'incremento del contributo ordinario), e sono state riservate al Collegio quelle formualta ex art. 473bis.39 c.p.c. (ammonimento e risarcimento dei danni).
All'udienza fissata ex art. 473bis.22 c.p.c. al 05/02/2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa;
ivi è stato altresì verbalizzato: “L'Avv. Vizioli in
pagina 8 di 15 particolare evidenzia che persiste il mancato pagamento di spese straordinarie, di cui anche al subprocedimento;
evidenzia che non sono in atti i documenti reddituali come da normativa ex art. 473bis.12 c.p.c. con comportamento da tenersi in considerazione;
né lo stesso versa la rata del mutuo della casa coniugale, con conseguente incremento fattuale reddituale;
ancora, lo stesso versa la rata del mantenimento dei figli sul conto cointestato ove appoggia la rata del mutuo e che quindi finisce ivi dirottata. L'Avv. Valli in particolare evidenzia due grandi incongruenze: l'assurda richiesta di un risarcimento del danno per il periodo in cui il marito era ricoverato in ospedale;
quanto poi al mantenimento dei figli, evidenzia che l'attività viene al contrario svolta dalla SInora per l'assegno unico universale, che lo versa sul conto cointestato
a cui il resistente non avrebbe concreto accesso. Evidenzia che questa separazione nasce solo per un capriccio della ricorrente, e tutte le mancanze e danni sono attribuibili solo alla ricorrente. Evidenzia di aver valutato la possibilità di formulare domanda di addebito in capo alla ricorrente. Evidenzia che lo stesso è allo stato impossibilitato dalle ristrettezze al pagamento del mutuo. L'Avv. Bizioli, in replica, precisa che il conto corrente è cointestato e quindi pienamente accessibile al resistente.”.
La causa è stata trattenuta in decisione al Collegio ex art. 473bis.22 c.p.c.
***********
1) Preliminarmente
La causa è matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, come già stabilito dal giudice relatore nell'ordinanza istruttoria resa in corso di causa in data 08/10/2024, che qui si conferma.
Ed infatti, alla luce delle reiterate istanze istruttorie da parte della ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni, ritiene il Collegio che il materiale probatorio complessivamente acquisito agli atti sia già idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande e sulle eccezioni sollevate dalle parti, risultando altresì le istanze di prova orale vertenti su circostanze irrilevanti e ininfluenti ai fini del decidere.
2) La pronuncia sullo status
Va pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...], e (C.F. C.F._1 CP_1
pagina 9 di 15 ), nato a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio il C.F._2
9.08.2003, con rito civile, in Bisuschio (VA), atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Bisuschio dell'anno 2003, parte I, atto n. 4.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché il tenore delle conclusioni da ultimo rassegnate, in uno al diritto potestativo rimesso in capo a ciascun coniuge, rende manifesta la volontà delle parti di non poter ricostruire la comunione materiale e spirituale del contratto matrimonio, con conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
ricorrono, pertanto, le condizioni richieste dall'art. 151 c.c. per la pronuncia del provvedimento di separazione.
3) Gli aspetti non controversi
Non è in discussione fra le parti il regime di affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori;
per vero, neppure emergono elementi tali da giustificare una deroga giudiziale al regime di affidamento ex lege.
Ancora, non è in discussione fra le parti neppure il collocamento prevalente dei minori presso la madre, cui consegue, sempre concordemente fra le parti, l'assegnazione della casa coniugale alla madre ricorrente affinché vi abiti con la prole.
Ulteriormente, non è neppure in contestazione il regime di frequentazione padre/figli, concordando entrambe le parti sul calendario di visite per come contenuto nel ricorso introduttivo.
Tali elementi di accordo fra le parti vengono integralmente recepiti dal Collegio, provvedendo di conseguenza.
4) Le ulteriori pronunce di carattere economico
Vero oggetto del giudizio fra le parti sono gli aspetti economici.
Invero, e più in particolare, a fronte della domanda della ricorrente per € 800,00 mensili (€
400,00 a figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, parte resistente ha offerto in sede di comparsa di costituzione e risposta € 500,00 mensili (€ 250,00 a figlio), successivamente concludendo per € 600,00 mensili (€ 300,00 a figlio); offrendo il 50% delle sole spese sanitarie non coperte dal SSN
pagina 10 di 15 Occorre quindi analizzare dettagliatamente la complessiva situazione economico patirmoniale dei genitori.
Come risulta dalla documentazione allegata agli atti, parte ricorrente percepisce uno stipendio mensile netto di circa € 1.600/1.700 (cfr. doc. 15 ricorso - modello 730 relativo agli anni 2020, 2021, 2022) e, insieme al marito, risulta cointestataria al 50% del mutuo fondiario accesso sull'abitazione coniugale con rata mensile di € 650,00 circa e scadenza al 01/07/2046.
Il resistente, al contempo, percepisce un introito complessivo mensile netto (pensione + reddito) di circa € 2.300 mensili (cfr. doc. 4 comparsa - modello 730 relativo agli anni 2020,
2021, 2022, 2023) ed è gravato, oltre che dal citato mutuo cointestato al 50% con la moglie, dal pagamento mensile del canone di locazione di € 460,00 per l'immobile ove abita attualmente (cfr. doc. 2 comparsa).
Come noto, alla luce dei criteri di legge e delle elaborazioni giurisprudenziali (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. 1, Ordinanza n. 16739 del 06/08/2020, Rv. 658968 - 01), la quantificazione del mantenimento indiretto per i figli da parte del genitore non collocatario deve avvenire in maniera proporzionale al reddito dei genitori, ovvero alla capacità lavorativa, nonché alle eSIenze di vita del figlio, alla luce del tenore di vita goduto, nonché dell'età e delle inclinazioni naturali e legittime aspirazioni della prole, valutando congruamente altresì i tempi di permanenza e di effettiva frequentazione oltre alla valenza economica dei compiti di cura ed educazione da ciascun genitore assunti.
Ritiene il Collegio di dover confermare la quantificazione operata per € 600,00 mensili (€
300,00 a figlio), entro il giorno 10 di ogni mese;
tale statuizione avrà decorrenza dall'ottobre
2024 (ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. emessa in data 08/10/2024) e, pertanto, la prima rivalutazione annuale Istat di legge verrà applicata dalla menislità di ottobre 2025 compresa.
Risulta oggetto di contestazione fra le parti, altresì, l'ampiezza delle spese straordinarie da ripartirsi fra i genitori, nella misura del 50%.
Ebbene, ritiene il Collegio che non abbia alcun fondamento la richiesta di parte resistente di vedere, in sostanza, addossate integralmente a carico della madre ricorrente le spese straordinarie, salvo il riparto al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal SSN.
pagina 11 di 15 Ed infatti, poiché entrambe le parti sono titolari di regolari introiti mensili, nonostante gli oneri gravanti documentati, non vi è motivo per non suddividere paritariamente fra gli stessi tutte le spese straordinarie della prole, così come individuate dal protocollo attualmente vigenti presso il Tribunale di Varese 01.02.2018.
L'assegno unico universale rimarrà percepito al 50% fra i genitori, a norma id legge, alla luce dei tempi di frequentazione con entrambi i genitori.
5) Le ulteriori domande formulate
È necessario, inoltre, parametrare il thema decidendum della presente controversia, dichiarando l'inammissibilità delle domande avanzate dalle parti in ordine alle modalità di Pers gestione delle somme dell'indennità di frequenza di al riparto delle somme residue sui conti correnti cointestati, all'utilizzo di autovetture cointestate, nonché alla richiesta autorizzazione alla vendita dell'immobile cointestato, le quali, in difetto di connessione qualificata ex art. 40 c.p.c., non possono essere trattate nel presente giudizio avanti al Giudice della Famiglia, in quanto soggette al rito ordinario contenzioso.
La giurisprudenza, invero, è costante nella dichiarazione di inammissibilità di tali domande “non connesse”, sottoposte a rito ordinario, nel giudizio di separazione o divorzio: l'art. 40 c.p.c., infatti, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), dovendosi escludere la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi.
Le domande in esame, per le ragioni poc'anzi esposte e peraltro già evidenziate sin dall'ordinanza 08/10/224, devono dichiararsi inammissibili, non potendo essere oggetto del presente procedimento ma necessitando di essere eventualmente riproposte, secondo il rito ordinario, in un diverso e separato giudizio.
Per quanto riguarda, poi, la domanda relativa al rilascio di documenti validi per l'espatrio per i minori, la stessa è soggetta a competenza funzionale inderogabile del giudice Tutelare.
pagina 12 di 15 6) Le domande ex art. 473bis.39 c.p.c. sub iudice
Ritiene il Collegio che le domande formulate dalla ricorrente ex art. 473bis.49 c.p.c. e ancora sub iudice (cfr. ordinanza 10/12/2024 del subprocedimento R.G. 998-1/2024) possano trovare solo limitato accoglimento, per quanto infra.
Ed infatti, parte ricorrente ha domandato il risarcimento dei danni subiti da lei e dalla prole in relazione alle condotte paterne descritte nell'istanza 13/11/2024, sostanzialmente consistenti in diverbi economici e patirmoniale fra le parti.
Tale domanda, peraltro non supportata da alcuna istanza istruttoria, non può trovare accoglimento.
Invero, la condotta paterna, per quanto censurabile, risulta limitata a contestazioni di carattere economico e patirmoniale, su un piano fra adulti, relativamente alle modalità e dalla misura della contribuzione per la prole, senza che ne possa derivare il riconoscimento di un effettivo nesso causale e di un effettivo pregiudizio di qualsivoglia natura in capo alla prole e alla madre della prole, ulteriore e distinto dal mero inadempimento di statuizioni giudiziali economiche già vigenti, per le quali sussistono i relativi strumenti giuridici a tutela.
Al contrario, però, ritiene il Tribunale di poter accogliere la domanda di formale ammonimento del resistente.
Invero, appare effettivamente elusiva la condotta del resistente che provvede a bonificare alla resistente il contributo giudizialmente stabilito per i figli sul conto corrente ove è accreditata la rata del mutuo, in prossimità temporale di tale addebito, senza procedere ad ulteriore adempimento delle proprie obbligazioni contrattualmente assunte con l'Istituto Bancario, così di fatto eludendo la contribuzione in favore della prole minorenne;
sul punto, non può essere giustificatrice l'argomentazione contraria addotta, a che la ricorrente compierebbe la medesima operazione, speculare, con la quota del 50% dell'assegno unico universale che ella deve rimborsare al resistente, ben potendo il resistente procedere a autonoma domanda diretta a INPS per il pagamento diretto da INPS al ella sua quota del 50% A.U.U. ex lege. CP_1
7) Le spese di lite pagina 13 di 15 La natura della controversia, la pronuncia sullo status e l'interesse preminente della prole al centro del procedimento, nonché la parziale reciproca soccombenza, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti a norma dell'art. 92 co. 2 c.p.c., ivi comprese quelle del subprocedimento svolto in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA la separazione personale fra i coniugi (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...], e (C.F. C.F._1 CP_1
), nato a [...] il [...], i quali hanno contratto C.F._2
matrimonio il 09/08/2003 in Bisuschio (VA), atto iscritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Bisuschio dell'anno 2003, parte I, n. 4;
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza;
Pers
3) DISPONE che i figli minorenni (Varese, 18.01.2011) e (Varese, 26.12.2012). Per_1
rimangano affidati congiuntamente ex lege ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre ricorrente;
Parte_1
4) ASSEGNA la ex casa coniugale di Arcisate (VA), via Pascoli G. n. 35 bis alla ricorrente affinché la abiti con la prole;
Parte_1
5) PRENDE ATTO dell'accordo delle parti in ordine al regime di frequentazioni tra genitore non collocatario e prole, secondo il calendario di cui al ricorso introduttivo;
6) DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento ordinario indiretto CP_1 della prole mediante la corresponsione alla madre dell'importo di € Parte_1
600,00 (€ 300,00 a figlio) entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità di a far data dal mese di ottobre 2024 compresa, oltre rivalutazione annuale Istat di legge
(prima rivalutazione ottobre 2025), oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le regole e le modalità di cui al Protocollo del Tribunale di Varese;
assegno unico universale al 50% fra le parti a norma di legge;
7) AMMONISCE il resistente per quanto in part emotiva sub 6); CP_1
pagina 14 di 15 8) DICHIARA inammissibili le domande avanzate dalle parti in ordine alle modalità di
Pers gestione delle somme dell'indennità di frequenza di al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, al riparto delle somme residue sui conti correnti cointestati, all'utilizzo di autovetture cointestate, nonché alla richiesta autorizzazione alla vendita dell'immobile cointestato, e, infine, alla richiesta di risarcimento ex art. 473 bis.38 e ss.
9) COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di ConSIlio del 20/03/2025.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 L. n. 196 del 2003.
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 998/2024, promossa da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Arcisate (VA), Via Pascoli G. n. 35 bis, rappresentata, assistita e difesa dall'Avv. Valentina
Bizioli, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente a CP_1 C.F._2
Cuasso al Monte (VA), Via Repubblica 46/G, rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuele Valli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla costituzione;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto apposto in data 11.06.2024).
pagina 1 di 15 OGGETTO: “Separazione giudiziale”.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza 05/02/2025, richiamando i fogli di precisazione delle conclusioni in atti, come segue:
Per parte ricorrente : “In via principale: Parte_1
1. dichiarare la separazione personale tra i coniugi e;
Parte_1 CP_1
2. autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto, con la facoltà di fissare la propria residenza ove ritengono più opportuno e con l'obbligo di comunicarsi tempestivamente ogni modifica;
3. dato atto che il Sig. Giudici ha già rilasciato l'immobile coniugale asportando tutti i propri beni personali, assegnare la casa coniugale sita in Arcisate (VA), Via Pascoli G. n. 35 bis, alla SI.ra , quale genitore collocatario che vi vivrà unitamente ai figli minori, con Parte_1
ogni arredo e corredo;
Per 4. disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e con collocamento prevalente Per_1
degli stessi presso la madre. I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale sugli stessi, ciascuno nei periodi di collocamento presso di sé, in riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione. L'esercizio sarà condiviso di comune accordo per le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità e delle inclinazioni naturali dei minori;
5. disporre che il padre potrà incontrarsi liberamente con i figli, previo accordo con la madre
(da concordarsi con un preavviso di almeno una settimana o salvo espresse richieste o eSIenze dei figli) e tenuto conto degli impegni dei minori e dell'altro genitore, ma tendenzialmente si stabilisce sin d'ora che: - durante la settimana (dal lunedì al sabato) il SI. Giudici terrà con sé i figli tutti i pomeriggi dall'uscita da scuola (ed il sabato dalle ore 14:00 con prelievo dall'abitazione materna o dei nonni materni) fino alle ore 20:30, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
ciò a settimane alterne ed in concomitanza con i turni pomeridiani di lavoro della SI.ra - nella settimana in cui il padre non avrà con sé i figli al Pt_1
pomeriggio, potrà incontrarli durante il weekend dal sabato dopo pranzo alle ore 14:00 quando li preleverà dall'abitazione materna o dei nonni materni, sino alla domenica sera alle ore 20:30 quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
- le Festività Natalizie e Pasquali
pagina 2 di 15 saranno così regolamentate: dal 23.12 al 30.12 con un genitore e dal 31.12 al 6.01 con l'altro genitore, in alternanza tra loro di anno in anno;
i figli trascorreranno dal giovedì al sabato antecedenti la Pasqua, con un genitore e dalla domenica di Pasqua sino al martedì successivo con l'altro genitore, alternativamente nelle annualità; - il padre potrà intrattenersi con i minori per un periodo di 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, così come la madre;
tale periodo dovrà essere concordato tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno, comunicandosi anche il luogo di villeggiatura ove i genitori intendono recarsi con i minori;
ciò dovrà avvenire anche nel caso in cui uno dei due genitori decida di potare via i minori per brevi vacanze ad esempio un weekend;
6. disporre che il SI. quale contributo al mantenimento dei minori, corrisponda alla CP_1 SI.ra a mezzo bonifico bancario l'importo di € 800,00 (€ 400,00 per ciascun figlio), Pt_1
entro il giorno 3 di ogni mese, che sarà oggetto di rivalutazione annuale in base agli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come previste dal protocollo vigente presso il
Tribunale di Varese;
stabilire che in caso di spese di maggior rilevanza (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo le spese dentistiche) i coniugi corrispondano direttamente la propria quota al fine di non gravare eccessivamente l'uno sull'altro;
7. disporre, altresì, che l'Assegno Unico Universale verrà percepito integralmente dalla madre anche quale genitore collocatario, tenuto conto dell'accordo delle parti sul punto (cfr. pag. 3 comparsa costituzione “…oltre all'attribuzione dell'Assegno Unico alla Sig.ra quale Pt_1 genitore collocatario”);
8. dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti.
9. ammonire il resistente per la condotta tenuta e meglio descritta nel ricorso incidentale ex art.
473 bis cpc;
10. disporre un risarcimento dei danni a carico del resistente e in favore proprio e dei figli nella misura che verrà ritenuta di giustizia per i comportamenti tenuti dal Sig. Giudici, meglio descritti del ricorso incidentale ex art. 473 bis cpc e tutt'ora persistenti;
11. adottare ogni altro provvedimento ritenuto necessario nell'interesse dei figli minori e, in ogni caso, adottare i provvedimenti opportuni per i comportamenti tenuti dal Sig. Giudici, meglio descritti del ricorso incidentale ex art. 473 bis cpc e tutt'ora persistenti.
In via istruttoria:
Ammettere prova per testi sulle seguenti circostanze epurate da eventuali giudizi e valutazioni:
pagina 3 di 15 1) Vero che, nel corso dell'anno 2013, durante il decorso della malattia del Sig. ed i CP_1
lunghi periodi dallo stesso trascorsi in ospedale, la SI.ra lavorava, si occupava della Pt_1
gestione dei figli, del marito e della gestione della casa.
2) Vero che, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo precedente, la SI.ra veniva aiutata nella gestione familiare quotidiana dai propri genitori, i quali Pt_1 spesso si occupavano, all'occorrenza, di preparare i pasti, aiutare nelle faccende domestiche, aiutarla nell'accudimento dei nipoti. Per
3) Vero che, sin da quando e hanno sei mesi, i nonni materni si coadiuvando i genitori Per_1
nella gestione dei minori nelle attività quotidiane ed extrascolastiche.
4) Vero che sul conto corrente cointestato tra la SI.ra e la madre, vengono depositate Pt_1
solo ed esclusamene somme derivanti dalla pensione di vecchiaia della SI.ra e che tali Pt_2 somme vengono utilizzate da quest'ultima per le proprie eSIenze.
Si indicano a testi, salvo altri su tutti i capitoli che precedono: Sig.ra residente in [...]
Via Butti 4 Varese;
Sig. residente in [...] Varese;
Sig. Testimone_2 Testimone_3
residente in [...] Induno Olona Va;
Sig. residente in [...]
13 Cuasso al Monte;
Sig.ra residente in [...]is Arcisate. Testimone_5
Con vittoria di spese ed onorari.
Si dichiara sin d'ora di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove proposte da controparte”.
Per parte resistente : “In via principale: CP_1
1) dichiarare la separazione personale tra i coniugi e;
CP_1 Parte_1
2) autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto, con la facoltà di fissare la propria residenza ove ritengono più opportuno con l'obbligo di comunicarsi ogni modifica;
3) dato atto che il Sig. ha già rilasciato l'immobile coniugale asportando i propri CP_1
beni personali, assegnare la casa coniugale alla Sig.ra quale genitore Parte_1
collocatario;
Per 4) disporre affidamento condiviso dei figli minori e con collocamento presso la madre. Per_1
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale ciascuno nei periodi di collocamento presso di sé, in riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione. L'esercizio sarà condiviso di comune accordo per le decisioni relative all'istruzione, educazione, ricreazione e salute, tenendo conto delle capacità e delle inclinazioni naturali dei minori;
pagina 4 di 15 5) disporre che il padre potrà incontrarsi liberamente con i figli, previo accordo con la madre, da concordarsi con un preavviso di una settimana salvo espresse richieste o eSIenze dei figli, e tenuto conto degli impegni dei minori e dell'altro genitore. Più precisamente -Dal lunedi al sabato il Giudici terrà con se i figli al pomeriggio dall'uscita da scuola (il sabato dalle ore 14,00 con prelievo presso l'abitazione materna o dei nonni materni) fino alle ore 20.30 e li riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
ciò a settimane alterne ed in concomitanza con i turni pomeridiani di lavoro della -Nella settimana in cui il Giudici non avrà i figli al Pt_1
pomeriggio, potrà incontrarli nei weekend dal sabato alle ore 14,00 prelevandoli dall'abitazione materna o dei nonni materni, sino alla domenica ore 20,30 quando li riaccompagnerà presso la casa materna -Le festività natalizie e pasquali saranno così suddivise: dal 23/12 al 30/12 con un genitore e dal 31/12 al 6/01 con l'altro genitore, alternativamente di anno in anno;
dal giovedi al sabato antecedente la pasqua con un genitore e dalla domenica di pasqua al martedi successivo con l'altro genitore, alternativamente di anno in anno -Il padre potrà tenere con sé i figli per un periodo di 15gg. anche non consecutivi per le vacanze estive, cosi come la madre, detto periodo dovrà essere concordato tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno, comunicando il luogo ove
i genitori intendono recarsi con i figli;
ciò dovrà avvenire anche nel caso in cui uno dei genitori decida di portare i figli per un breve periodo, esempio un weekend;
6) disporre che il Giudici corrisponda alla entro il 3 di ogni mese, a mezzo bonifico Pt_1
bancario, quale contributo al mantenimento dei figli, la somma di euro 300,00 per ciascun figlio, somma rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese scolastiche, ludiche e mediche non mutuabili, preventivamente concordate fra i coniugi;
7) disporre che la corrisponda al Giudici il 50% dell'Assegno Unico Universale, come Pt_1
d'altra parte già stabilito nell'ordinanza 8 ottobre 2024;
8) dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti.
Al fine di una più attenta valutazione delle clausole di cui sopra, si evidenzia come la Pt_1
senza alcun, non solo giustificato ma apparente motivo, si è rivolta al Tribunale al fine di ottenere la separazione personale. Negli atti giudiziari pregressi mai si è accennato a problemi relativi al carattere indifferente, violento del resistente che si è sempre attenuto ai dettami del vivere, non solo onesto ma anche corretto, sia nei confronti del coniuge che dei figli Il resistente spesso si domanda il perché si è giunti a tale soluzione: forse a causa della sua cronica malattia….?
pagina 5 di 15 Si respingono qualsivoglia tipo di domande istruttorie e si chiede che la causa venga trattenuta in decisione.
Con vittoria di spese ed onorari.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.05.2024 la SI.ra ha adìto Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere (domanda per come precisata anche a verbale di prima udienza) pronuncia di separazione personale nei confronti del SI. in relazione CP_1
al matrimonio contratto in data 09.08.2003, con rito civile, in Bisuschio (VA), atto iscritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Bisuschio al n. 4, parte I, anno 2003; da tale
Pers unione sono nati due figli, (Varese, 18.01.2011) e (Varese, 26.12.2012). Per_1
La parte ricorrente ha rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis fra i coniugi, economicamente indipendenti e comproprietari al 50% della casa coniugale in Arcisate (VA), Via
Pascoli G. n. 35 bis, per il cui acquisto, effettuato in data 30.05.2016, hanno contratto un mutuo fondiario cointestato al 50% per l'importo di € 164.000,00, con rata mensile di € 650,00 circa. La ricorrente ha poi evidenziato di essersi fatta carico dell'intera gestione del nucleo familiare nei periodi di ricovero del marito (dal 2013 al 2016), dovuti alla malattia del morbo di Chron da cui egli è affetto sin dall'adolescenza e per la quale gli è stata riconosciuta una invalidità dell'80%. Pers Ancora, la ricorrente ha riferito che nell'anno 2017 è stata diagnosticata al primogenito la
“displasia epifisaria multipla”, con conseguente riconoscimento di invalidità nella misura del
100% tanto che, a far data dal 01.04.2018, il minore percepisce dall'INPS un'indennità mensile di frequenza pari ad € 343,66, somma accantonata, di comune accordo tra i genitori, per le eSIenze future del figlio, sul conto corrente n. 1000/2636, intestato al minore e aperto presso
. Controparte_2
La ricorrente ha quindi concluso chiedendo la separazione dal marito, l'affido condiviso dei minori con collocamento prevalente presso di sé; l'assegnazione della casa coniugale;
le facoltà di visita paterne secondo modalità standard, indicate;
contributo economico paterno per €
800,00 mensili (€ 400,00 a figlio), oltre rivalutazione di legge e 50% delle spese straordinarie;
A.U.U. alla madre quale genitore collocatario;
ancora, la ricorrente ha chiesto l'autorizzazione all'ottenimento del rilascio e del successivo rinnovo dei documenti validi per l'espatrio; Pers prosecuzione dell'accredito dell'indennità di frequenza di cui il figlio minore direttamente pagina 6 di 15 sul c/c n. 1000/2636 al medesimo intestato;
ripartizione tra i coniugi nella misura CP_2
del 50% ciascuno sui conti correnti cointestati;
disponibilità esclusiva della vettura Ford Focus tg.
DT305PS, con conseguente passaggio di proprietà che la ricorrente si impegna ad effettuare presso la Motorizzazione o il PRA.
Attivato il contraddittorio si è costituito in giudizio , il quale, CP_1
rappresentando preliminarmente di essere invalido civile, di aver lasciato la casa coniugale e di sostenere un canone di locazione pari ad € 450,00 (spese condominiali escluse), ha affermato di non riuscire più a corrispondere il 50% della rata di mutuo gravante sulla casa coniugale e, pertanto, ha proposto la vendita dell'immobile con conseguente divisione del ricavato fra i coniugi comproprietari;
inoltre, pur aderendo alle condizioni ex adverso formulate relative all'affido condiviso dei minori, al loro collocamento prevalente materno, nonché al riparto dell'A.U.U. integralmente in favore della madre, dei minori, il ricorrente ha rappresentato la propria disponibilità a versare un contributo al mantenimento per i figli pari a € 500,00 (€ 250,00
a figlio), oltre al 50% delle (sole) spese specialistiche mediche per i figli, qualora non risultassero coperte dal Servizio Sanitario Regionale.
Il resistente, dunque, ha concluso domandando la separazione dalla moglie e il collocamento dei minori presso quest'ultima, offrendo un contributo al mantenimento indiretto dei figli pari ad € 500,00 mensili (€ 250,00 a figlio), oltre rivalutazione di legge, e chiedendo espressamente autorizzarsi la vendita della casa coniugale sita in Arcisate, via Pascoli 35 bis, con ricavato suddiviso nella misura del 50% tra i coniugi.
Depositate le memorie ex art. 473bis.17 c.p.c., all'udienza 08.10.2024 sono comparse le parti personalmente e, constatata l'impossibilità di addivenire ad una definizione consensuale della lite, i procuratori hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive istanze ed opposizioni, anche in via istruttoria.
Con ordinanza riservata in pari data 08/10/2024, rigettate le istanze istruttorie e rilevata l'inammissibilità in questa sede della domande relative all'indennità di frequenza, ai documenti per l'espatrio, al riparto dei conti correnti, all'utilizzo dell'autovettura e alla vendita della casa coniugale, sono stati assunti provvedimenti temporanei ed urgenti del seguente tenore: “1) Per DISPONE che (Varese, 18.01.2011) e (Varese, 26.12.2012) rimangano affidati in via Per_1
condivida ad entrambi i genitori, a norma di legge, con collocamento prevalente presso la
pagina 7 di 15 madre; 2) ASSEGNA alla madre ricorrente la casa coniugale, affinché la abiti assieme ai figli minorenni;
3) DISPONE che le frequentazioni tra genitore non collocatario e prole avvengano secondo il calendario di cui al ricorso introduttivo, con il quale il resistente concorda;
4)
DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento ordinario indiretto della CP_1 prole mediante la corresponsione alla madre dell'importo di € 600,00 (€ Parte_1
300,00 a figlio) entro il giorno 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale Istat;
oltre al 50% di tutte le spese straordinarie individuate e concordate secondo le regole e le modalità di cui al
Protocollo vigente presso il Tribunale di Varese;
5) DISPONE che l'assegno unico universale sia ripartito al 50% fra i genitori a norma di legge”.
Con istanza 13/11/2024, denominata ex art. 473bis.38 c.p.c., la madre ricorrente ha evidenziato che, all'esito dei provvedimenti provvisori emessi, il padre ha negato il rimborso delle spese straordinarie afferenti alle attività sportive da sempre praticate dai minori, manifestando dissenso allo svolgimento delle stesse, chiedendo dunque al Tribunale autorizzazione alla prosecuzione delle attività sportive in corso per i minori, con riparto dell'onere al 50%, con richiesta di incremento del contributo economico ad € 800,00 mensili (€
400,00 a figlio), oltre a prevedere ammonimento e risarcimento dei danni a carico del resistente in favore della moglie ricorrente e dei figli nella misura di giustizia, con adozione di goni altro provvedimento ritenuto opportuno;
con vittoria di spese di lite.
Si è costituito nel subprocedimento il resistente, chiedendo il rigetto di ogni domanda ed evidenziando come, nelle ristrettezze economiche in cui si trova, non sarebbe nella possibilità di corrispondere gli importi richiesti per i figli, insistendo, anche a verbale di udienza, per la necessità di vendita dell'immobile coniugale cointestato gravato da mutuo.
Con ordinanza riservata 10/12/2024 sono state rigettate le istanze qualificate ex art. 473bis.38 e 473bis.23 c.p.c. (lo svolgimento dell'attività sportiva in sé non è vietato o ostacolato dal padre;
il riparto del relativo onere è spesa straordinaria da regolarsi secondo gli ordinari principi e eventuale giudizio contenzioso ordinario;
non ricorrono sopravvenienze per l'incremento del contributo ordinario), e sono state riservate al Collegio quelle formualta ex art. 473bis.39 c.p.c. (ammonimento e risarcimento dei danni).
All'udienza fissata ex art. 473bis.22 c.p.c. al 05/02/2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa;
ivi è stato altresì verbalizzato: “L'Avv. Vizioli in
pagina 8 di 15 particolare evidenzia che persiste il mancato pagamento di spese straordinarie, di cui anche al subprocedimento;
evidenzia che non sono in atti i documenti reddituali come da normativa ex art. 473bis.12 c.p.c. con comportamento da tenersi in considerazione;
né lo stesso versa la rata del mutuo della casa coniugale, con conseguente incremento fattuale reddituale;
ancora, lo stesso versa la rata del mantenimento dei figli sul conto cointestato ove appoggia la rata del mutuo e che quindi finisce ivi dirottata. L'Avv. Valli in particolare evidenzia due grandi incongruenze: l'assurda richiesta di un risarcimento del danno per il periodo in cui il marito era ricoverato in ospedale;
quanto poi al mantenimento dei figli, evidenzia che l'attività viene al contrario svolta dalla SInora per l'assegno unico universale, che lo versa sul conto cointestato
a cui il resistente non avrebbe concreto accesso. Evidenzia che questa separazione nasce solo per un capriccio della ricorrente, e tutte le mancanze e danni sono attribuibili solo alla ricorrente. Evidenzia di aver valutato la possibilità di formulare domanda di addebito in capo alla ricorrente. Evidenzia che lo stesso è allo stato impossibilitato dalle ristrettezze al pagamento del mutuo. L'Avv. Bizioli, in replica, precisa che il conto corrente è cointestato e quindi pienamente accessibile al resistente.”.
La causa è stata trattenuta in decisione al Collegio ex art. 473bis.22 c.p.c.
***********
1) Preliminarmente
La causa è matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, come già stabilito dal giudice relatore nell'ordinanza istruttoria resa in corso di causa in data 08/10/2024, che qui si conferma.
Ed infatti, alla luce delle reiterate istanze istruttorie da parte della ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni, ritiene il Collegio che il materiale probatorio complessivamente acquisito agli atti sia già idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande e sulle eccezioni sollevate dalle parti, risultando altresì le istanze di prova orale vertenti su circostanze irrilevanti e ininfluenti ai fini del decidere.
2) La pronuncia sullo status
Va pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...], e (C.F. C.F._1 CP_1
pagina 9 di 15 ), nato a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio il C.F._2
9.08.2003, con rito civile, in Bisuschio (VA), atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Bisuschio dell'anno 2003, parte I, atto n. 4.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché il tenore delle conclusioni da ultimo rassegnate, in uno al diritto potestativo rimesso in capo a ciascun coniuge, rende manifesta la volontà delle parti di non poter ricostruire la comunione materiale e spirituale del contratto matrimonio, con conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
ricorrono, pertanto, le condizioni richieste dall'art. 151 c.c. per la pronuncia del provvedimento di separazione.
3) Gli aspetti non controversi
Non è in discussione fra le parti il regime di affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori;
per vero, neppure emergono elementi tali da giustificare una deroga giudiziale al regime di affidamento ex lege.
Ancora, non è in discussione fra le parti neppure il collocamento prevalente dei minori presso la madre, cui consegue, sempre concordemente fra le parti, l'assegnazione della casa coniugale alla madre ricorrente affinché vi abiti con la prole.
Ulteriormente, non è neppure in contestazione il regime di frequentazione padre/figli, concordando entrambe le parti sul calendario di visite per come contenuto nel ricorso introduttivo.
Tali elementi di accordo fra le parti vengono integralmente recepiti dal Collegio, provvedendo di conseguenza.
4) Le ulteriori pronunce di carattere economico
Vero oggetto del giudizio fra le parti sono gli aspetti economici.
Invero, e più in particolare, a fronte della domanda della ricorrente per € 800,00 mensili (€
400,00 a figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, parte resistente ha offerto in sede di comparsa di costituzione e risposta € 500,00 mensili (€ 250,00 a figlio), successivamente concludendo per € 600,00 mensili (€ 300,00 a figlio); offrendo il 50% delle sole spese sanitarie non coperte dal SSN
pagina 10 di 15 Occorre quindi analizzare dettagliatamente la complessiva situazione economico patirmoniale dei genitori.
Come risulta dalla documentazione allegata agli atti, parte ricorrente percepisce uno stipendio mensile netto di circa € 1.600/1.700 (cfr. doc. 15 ricorso - modello 730 relativo agli anni 2020, 2021, 2022) e, insieme al marito, risulta cointestataria al 50% del mutuo fondiario accesso sull'abitazione coniugale con rata mensile di € 650,00 circa e scadenza al 01/07/2046.
Il resistente, al contempo, percepisce un introito complessivo mensile netto (pensione + reddito) di circa € 2.300 mensili (cfr. doc. 4 comparsa - modello 730 relativo agli anni 2020,
2021, 2022, 2023) ed è gravato, oltre che dal citato mutuo cointestato al 50% con la moglie, dal pagamento mensile del canone di locazione di € 460,00 per l'immobile ove abita attualmente (cfr. doc. 2 comparsa).
Come noto, alla luce dei criteri di legge e delle elaborazioni giurisprudenziali (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. 1, Ordinanza n. 16739 del 06/08/2020, Rv. 658968 - 01), la quantificazione del mantenimento indiretto per i figli da parte del genitore non collocatario deve avvenire in maniera proporzionale al reddito dei genitori, ovvero alla capacità lavorativa, nonché alle eSIenze di vita del figlio, alla luce del tenore di vita goduto, nonché dell'età e delle inclinazioni naturali e legittime aspirazioni della prole, valutando congruamente altresì i tempi di permanenza e di effettiva frequentazione oltre alla valenza economica dei compiti di cura ed educazione da ciascun genitore assunti.
Ritiene il Collegio di dover confermare la quantificazione operata per € 600,00 mensili (€
300,00 a figlio), entro il giorno 10 di ogni mese;
tale statuizione avrà decorrenza dall'ottobre
2024 (ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. emessa in data 08/10/2024) e, pertanto, la prima rivalutazione annuale Istat di legge verrà applicata dalla menislità di ottobre 2025 compresa.
Risulta oggetto di contestazione fra le parti, altresì, l'ampiezza delle spese straordinarie da ripartirsi fra i genitori, nella misura del 50%.
Ebbene, ritiene il Collegio che non abbia alcun fondamento la richiesta di parte resistente di vedere, in sostanza, addossate integralmente a carico della madre ricorrente le spese straordinarie, salvo il riparto al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal SSN.
pagina 11 di 15 Ed infatti, poiché entrambe le parti sono titolari di regolari introiti mensili, nonostante gli oneri gravanti documentati, non vi è motivo per non suddividere paritariamente fra gli stessi tutte le spese straordinarie della prole, così come individuate dal protocollo attualmente vigenti presso il Tribunale di Varese 01.02.2018.
L'assegno unico universale rimarrà percepito al 50% fra i genitori, a norma id legge, alla luce dei tempi di frequentazione con entrambi i genitori.
5) Le ulteriori domande formulate
È necessario, inoltre, parametrare il thema decidendum della presente controversia, dichiarando l'inammissibilità delle domande avanzate dalle parti in ordine alle modalità di Pers gestione delle somme dell'indennità di frequenza di al riparto delle somme residue sui conti correnti cointestati, all'utilizzo di autovetture cointestate, nonché alla richiesta autorizzazione alla vendita dell'immobile cointestato, le quali, in difetto di connessione qualificata ex art. 40 c.p.c., non possono essere trattate nel presente giudizio avanti al Giudice della Famiglia, in quanto soggette al rito ordinario contenzioso.
La giurisprudenza, invero, è costante nella dichiarazione di inammissibilità di tali domande “non connesse”, sottoposte a rito ordinario, nel giudizio di separazione o divorzio: l'art. 40 c.p.c., infatti, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), dovendosi escludere la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi.
Le domande in esame, per le ragioni poc'anzi esposte e peraltro già evidenziate sin dall'ordinanza 08/10/224, devono dichiararsi inammissibili, non potendo essere oggetto del presente procedimento ma necessitando di essere eventualmente riproposte, secondo il rito ordinario, in un diverso e separato giudizio.
Per quanto riguarda, poi, la domanda relativa al rilascio di documenti validi per l'espatrio per i minori, la stessa è soggetta a competenza funzionale inderogabile del giudice Tutelare.
pagina 12 di 15 6) Le domande ex art. 473bis.39 c.p.c. sub iudice
Ritiene il Collegio che le domande formulate dalla ricorrente ex art. 473bis.49 c.p.c. e ancora sub iudice (cfr. ordinanza 10/12/2024 del subprocedimento R.G. 998-1/2024) possano trovare solo limitato accoglimento, per quanto infra.
Ed infatti, parte ricorrente ha domandato il risarcimento dei danni subiti da lei e dalla prole in relazione alle condotte paterne descritte nell'istanza 13/11/2024, sostanzialmente consistenti in diverbi economici e patirmoniale fra le parti.
Tale domanda, peraltro non supportata da alcuna istanza istruttoria, non può trovare accoglimento.
Invero, la condotta paterna, per quanto censurabile, risulta limitata a contestazioni di carattere economico e patirmoniale, su un piano fra adulti, relativamente alle modalità e dalla misura della contribuzione per la prole, senza che ne possa derivare il riconoscimento di un effettivo nesso causale e di un effettivo pregiudizio di qualsivoglia natura in capo alla prole e alla madre della prole, ulteriore e distinto dal mero inadempimento di statuizioni giudiziali economiche già vigenti, per le quali sussistono i relativi strumenti giuridici a tutela.
Al contrario, però, ritiene il Tribunale di poter accogliere la domanda di formale ammonimento del resistente.
Invero, appare effettivamente elusiva la condotta del resistente che provvede a bonificare alla resistente il contributo giudizialmente stabilito per i figli sul conto corrente ove è accreditata la rata del mutuo, in prossimità temporale di tale addebito, senza procedere ad ulteriore adempimento delle proprie obbligazioni contrattualmente assunte con l'Istituto Bancario, così di fatto eludendo la contribuzione in favore della prole minorenne;
sul punto, non può essere giustificatrice l'argomentazione contraria addotta, a che la ricorrente compierebbe la medesima operazione, speculare, con la quota del 50% dell'assegno unico universale che ella deve rimborsare al resistente, ben potendo il resistente procedere a autonoma domanda diretta a INPS per il pagamento diretto da INPS al ella sua quota del 50% A.U.U. ex lege. CP_1
7) Le spese di lite pagina 13 di 15 La natura della controversia, la pronuncia sullo status e l'interesse preminente della prole al centro del procedimento, nonché la parziale reciproca soccombenza, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti a norma dell'art. 92 co. 2 c.p.c., ivi comprese quelle del subprocedimento svolto in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA la separazione personale fra i coniugi (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...], e (C.F. C.F._1 CP_1
), nato a [...] il [...], i quali hanno contratto C.F._2
matrimonio il 09/08/2003 in Bisuschio (VA), atto iscritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Bisuschio dell'anno 2003, parte I, n. 4;
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza;
Pers
3) DISPONE che i figli minorenni (Varese, 18.01.2011) e (Varese, 26.12.2012). Per_1
rimangano affidati congiuntamente ex lege ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre ricorrente;
Parte_1
4) ASSEGNA la ex casa coniugale di Arcisate (VA), via Pascoli G. n. 35 bis alla ricorrente affinché la abiti con la prole;
Parte_1
5) PRENDE ATTO dell'accordo delle parti in ordine al regime di frequentazioni tra genitore non collocatario e prole, secondo il calendario di cui al ricorso introduttivo;
6) DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento ordinario indiretto CP_1 della prole mediante la corresponsione alla madre dell'importo di € Parte_1
600,00 (€ 300,00 a figlio) entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità di a far data dal mese di ottobre 2024 compresa, oltre rivalutazione annuale Istat di legge
(prima rivalutazione ottobre 2025), oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le regole e le modalità di cui al Protocollo del Tribunale di Varese;
assegno unico universale al 50% fra le parti a norma di legge;
7) AMMONISCE il resistente per quanto in part emotiva sub 6); CP_1
pagina 14 di 15 8) DICHIARA inammissibili le domande avanzate dalle parti in ordine alle modalità di
Pers gestione delle somme dell'indennità di frequenza di al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, al riparto delle somme residue sui conti correnti cointestati, all'utilizzo di autovetture cointestate, nonché alla richiesta autorizzazione alla vendita dell'immobile cointestato, e, infine, alla richiesta di risarcimento ex art. 473 bis.38 e ss.
9) COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di ConSIlio del 20/03/2025.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 L. n. 196 del 2003.
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